COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OPCM n. 3359 "Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il 14 settembre 2003". Ordinanza del Presidente della Provincia di Bologna - in qualita' di Commissario delegato - P.G. n. 205459 del 24/8/2004, "Approvazione del secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003"
Il Presidente della Provincia di Bologna
in qualita' di Commissario delegato
Premesso che una crisi sismica ha interessato alcuni comuni della
provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003, causando
ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato, a seguito
dei quali e' stata disposta l'evacuazione di numerosi nuclei
familiari dagli stabili interessati;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed
integrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in ordine agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel
territorio della provincia di Bologna;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del
14 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 120 del 25 maggio 2004, con la quale, per fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi specificati in premessa, e' stato
assegnato alla Provincia di Bologna un finanziamento pari 12 milioni
di Euro, per la gestione del quale e' stata autorizzata l'istituzione
di una contabilita' speciale intestata al Presidente della Provincia
di Bologna - Commissario delegato, secondo le modalita' previste
dall'art. 10 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
rilevato che il piano redatto ai sensi dell'art. l dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3359/04, ha come obiettivo
l'individuazione degli interventi di ripristino degli edifici e delle
infrastrutture danneggiate dalla crisi sismica del 14 settembre 2003
e ripartire il finanziamento statale principalmente:
a) a favore degli Enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti
per far fronte agli interventi disposti in emergenza al fine di
assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la
rimozione delle situazioni di pericolo;
b) a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale,
abituale e continuata, sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita', per autonoma sistemazione;
c) a favore di soggetti pubblici e privati per il ripristino di beni
immobili gravemente danneggiati e per la ripresa delle attivita'
produttive;
richiamata la propria ordinanza prot. n. 177206 del 13/7/2004
relativa a: "Approvazione del primo stralcio del Piano degli
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla
crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna
a partire dal 14 settembre 2003" con cui si e' approvato il primo
stralcio dei Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni conseguenti alla crisi sismica contenente l'individuazione
degli interventi, le risorse rispettivamente assegnate, le necessarie
direttive in ordine alle modalita' di attuazione dei seguenti
interventi:
- a favore degli Enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti
per far fronte agli interventi disposti in emergenza al fine di
assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la
rimozione delle situazioni di pericolo;
- a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale,
abituale e continuata sia stata sgomberata in esecuzione di
provvedimenti delle competenti autorita', per autonoma sistemazione;
rilevato che, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3359/04, il Commissario delegato deve provvedere:
- anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, alla
predisposizione di un piano recante l'individuazione degli interventi
di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in
modo grave e significativo dalla crisi sismica del 14 settembre 2003,
nel quale possono essere ricompresi anche gli interventi urgenti ed
indifferibili gia' eseguiti o in corso di esecuzione al momento
dell'approvazione del piano stesso, da attuare anche avvalendosi
delle deroghe normative consentite dall'ordinanza medesima. In
particolare, qualora si ricorra alla convocazione di Conferenze di
Servizi, i termini previsti dalla vigente normativa sono ridotti alla
meta';
- alla concessione ed erogazione, nei limiti delle risorse stanziate
dall'ordinanza, di contributi a favore di soggetti pubblici e privati
per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del
rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle
attivita' produttive, secondo un ordine di priorita' preventivamente
determinato nel piano previsto dall'articolo 1 della medesima
ordinanza;
vista la proposta del secondo Piano stralcio, formulata nella seduta
del 30/7/2004, dallo Staff tecnico-amministrativo;
considerato:
- che tale proposta e' stata valutata positivamente nella seduta del
23/8/2004, del Comitato Istituzionale;
- che in tale seduta si e' convenuto sull'opportunita' di destinare
all'attuazione del piano in questione, integralmente il finanziamento
di Euro 12 milioni, previsto dall'ordinanza 3359/04, ricordando che
Euro 562.764,56 sono stati gia' destinati all'attuazione del primo
stralcio del piano stesso;
- che il medesimo Comitato Istituzionale ha anche formulato indirizzi
in ordine all'articolazione del finanziamento nei diversi ambiti di
attivita' previsti dall'ordinanza;
visto l'elenco degli interventi relativi ad opere pubbliche e private
con fruizione pubblica che il Comitato Istituzionale ha valutato come
prioritari, contenuto nel piano che si va ad approvare nel presente
decreto, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 4.771.460,00;
dato atto che sulla base dei dati raccolti e dei censimenti
effettuati il Comitato Istituzionale tenuto conto degli indirizzi
formulati ha quindi proposto che il piano si articoli nelle seguenti
attivita', nei limiti dei sottoelencati importi:
- contributi ai soggetti privati ed alle attivita' produttive a
fronte di immobili danneggiati - 6.665.775,44 Euro;
- contributi per interventi sul patrimonio pubblico o a fruizione
pubblica danneggiati - 4.771.460,00 Euro;
per un totale di 11.437.235,44 Euro;
dato atto inoltre:
- che le modalita' di erogazione dei diversi tipi di contributi sopra
richiamati ai soggetti interessati e le conseguenti modalita' di
erogazione delle somme assegnate ai Comuni territorialmente
competenti sono stabilite nelle rispettive ed apposite sezioni del
Piano stralcio allegato che si va ad approvare con il presente
decreto;
- che il piano contiene le necessarie direttive procedurali per
l'attuazione degli interventi sulle opere pubbliche e private con
fruizione pubblica;ritenuto pertanto di procedere all'approvazione
del secondo Piano stralcio;
dato atto infine:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Segretario
generale
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare: "Il secondo stralcio del Piano degli interventi
straordinari diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi
sismica che ha colpito il territorio della provincia di Bologna a
partire dal 14 settembre 2003", allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, contenente le risorse rispettivamente
assegnate, le necessarie direttive in ordine alle modalita' di
attuazione dei diversi tipi di interventi stessi e di erogazione
delle relative risorse;
- di assegnare ai Comuni interessati ed ai soggetti attuatori
appositamente individuati le somme indicate nel piano per le diverse
finalita' di intervento;
- di pubblicare il presente decreto e l'allegato Piano stralcio di
cui al precedente punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e all'Albo pretorio.
LA PRESIDENTE
Beatrice Draghetti
Secondo Piano stralcio degli interventi straordinari diretti a
fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il
territorio della provincia di Bologna a partire dal 14 settembre 2003
(in esecuzione dell'OPCM 3359/04)
Indice
1. Elenco degli interventi sugli edifici pubblici e privati con
fruizione pubblica danneggiati dal sisma del 14 settembre
2. Procedure per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici
e privati con fruizione pubblica Dichiarazioni sostitutive di
notorieta' (Allegati A, B, C, D, E)
3. Procedura per contributi a soggetti privati ed attivita'
produttive (Allegati 1, 2, 3, 4, 5)
(segue allegato fotografato)
1 PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI
E PRIVATI CON FRUIZIONE PUBBLICA
1. Disposizioni generali
1.1 Le presenti procedure si applicano agli interventi di ripristino
in condizioni di sicurezza e di miglioramento sismico degli edifici e
delle infrastrutture di proprieta' pubblica e privata con fruizione
pubblica danneggiati dall'evento sismico del 14 settembre 2003 nel
territorio della provincia di Bologna, ricompresi nel piano di cui
all'art. l dell'OPCM 3359/04, di seguito indicato come "Piano
stralcio n. 2".
I soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel "Piano stralcio
n. 2" hanno competenze e responsabilita' in ordine a tutte le fasi di
realizzazione degli stessi. In particolare ai soggetti attuatori
spetta:
a) l'affidamento della progettazione, l'approvazione del progetto,
l'acquisizione della presa d'atto provinciale di cui al punto 3.1,
nonche' dei pareri, visti, nullaosta e assensi, comunque denominati,
da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
b) l'affidamento dei lavori, degli incarichi di direzione lavori, di
redazione del piano di sicurezza e di collaudo;
c) l'onere di informare l'UO provinciale Protezione civile in ordine
all'avanzamento degli interventi secondo le modalita' di cui al punto
4.7.
1.2 I soggetti attuatori, comprese le Curie per gli interventi sugli
edifici di culto, provvedono agli adempimenti di loro competenza nel
rispetto delle presenti procedure e della normativa vigente in
materia, fatta salva la possibilita' di avvalersi delle deroghe di
cui all'art. 3 dell'OPCM 3359/04.
La decisione di avvalersi delle deroghe alla normativa vigente e'
comunque rimessa alla responsabilita' dei soggetti attuatori
medesimi, i quali dovranno in ogni caso accertarsi che non sia
scaduto l'originario termine, o quello eventualmente prorogato con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dello
stato di emergenza.
2. Progettazione degli interventi
2.1. Per la realizzazione degli interventi si applica la disciplina
di cui al DPR 6/6/2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia", alla L.R.
19/6/1984, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' al
RR 13/10/1986, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
2.2. I progetti devono tenere conto dell'insieme strutturale e
perseguire l'obiettivo del miglioramento sismico come descritto nei
seguenti documenti, allegati alla deliberazione della Giunta
regionale Emilia-Romagna n. 283 del 10/3/1999 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 60 del 10/5/1999:
a) i punti da 1.3 a 1.9 delle "Prescrizioni tecniche";
b) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e
consolidamento sismico di edifici esistenti";
c) le "Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro
nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona
sismica".
2.3. I progetti devono contenere anche tutte le necessarie
indicazioni analitiche per le stime dei lavori ai sensi del punto
1.10 delle predette "Prescrizioni tecniche".
In particolare, l'ivi citato "Elenco prezzi per opere di riparazione
e consolidamento sismico di edifici esistenti" approvato con
deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1848 del
19/10/1998 e ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in
lire con il corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino
Ufficiale regionale del 10/5/1999, n. 60, puo' essere soggetto, se
necessario, all'adeguamento del prezzo di singole voci, debitamente
motivato e documentato, per effetto delle variazioni del costo dei
materiali, della manodopera, dei mezzi e di quant'altro strettamente
pertinente alla realizzazione dell'intervento. E' ammesso il ricorso
a nuovi prezzi esclusivamente per compensare lavorazioni non previste
nel suddetto elenco prezzi regionale. In tale caso dovra' essere
motivata la scelta di tali lavorazioni ed allegata una dettagliata
analisi prezzi specificando le singole voci e l'elenco prezzi
utilizzato.
Le economie di spesa dei singoli interventi determinate dai ribassi
d'asta o dall'uso parziale del contributo assegnato tornano nella
disponibilita' del Commissario delegato, Presidente della Provincia
di Bologna.
Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3/7/2003,
pubblicato in data 21/8/2003 nella Gazzetta Ufficiale n. 193, che
disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza e di
coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili e
dell'"Aggiornamento elenco prezzi regionale dei prezzi per lavori di
difesa del suolo, di bonifica e della costa, indagini diagnostiche e
rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza - annualita'
2003" approvato con delibera di Giunta regionale n. 519 del 31/3/2003
pubblicata in data 20/5/2003 nel Bollettino Ufficiale regionale n.
72, dovra' essere elaborato un computo metrico specifico sulla base
di tale elenco prezzi.
Relativamente a eventuali indagini diagnostiche (quali saggi,
prelievi di campioni o prove di caratterizzazione fisica, chimica o
meccanica dei materiali ecc.) strettamente funzionali a idonee e
verificate scelte progettuali per i relativi interventi per la
riduzione del rischio sismico, e comunque per un limite massimo del
3% dell'importo complessivo dei lavori, al progetto dovra' essere
allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole
voci e l'eventuale elenco prezzi utilizzato.
I contributi assegnati per ciascun intervento, a valere sui fondi di
cui all'OPCM 3359/04, sono destinati esclusivamente alla copertura
delle seguenti tipologie di spesa:
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, delle opere a carattere
strutturale necessarie per riparare i danni prodotti dall'evento
sismico e per conseguire l'obiettivo della riduzione del rischio
sismico, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali
indagini diagnostiche;
- costi, al lordo dei relativi oneri fiscali, degli oneri per la
sicurezza;
- spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione
lavori, di collaudo) relative alle opere sopra richiamate;
- imprevisti, al lordo dell'IVA, nella misura massima del 10% ai
sensi del DPR 554/99 art. 44, comma 3, lettera b).
Il progetto da sottoporre alle presenti procedure puo' comprendere
anche opere aggiuntive cofinanziate a carico dell'ente attuatore; in
tale caso il "visto di conformita'" per dette opere aggiuntive e'
limitato al parere di congruita' tecnica per i soli aspetti
strutturali.
(Spese generali) Relativamente alle attivita' connesse alla
realizzazione degli interventi, e' compito dei soggetti attuatori
quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per
categoria di spesa (esempio: spese tecniche di progettazione,
direzione lavori, eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo,
gara) il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi (fiscali e
previdenziali), non puo', a valere sulle somme ammesse a
finanziamento, superare il 10% dell'importo degli interventi a base
di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia, cosi' come
riportati nel progetto approvato. Gli oneri suindicati concernono le
attivita' svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori
dalla fase progettuale al collaudo.
Resta fermo che, a valere sulle somme ammesse a finanziamento, sono
riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa vigente, i soli
compensi incentivanti di cui al comma 1 dell'art. 18 della Legge 11
febbraio 1994, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
quando gli incarichi ivi previsti siano espletati direttamente dagli
uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli
uffici consortili di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 17 della
citata Legge 109/94.
Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli
organismi di altri soggetti pubblici anche in assenza di apposite
leggi - giusta la deroga all'art. 17, comma 1, lett. c) della citata
Legge 109/94 - e' riconosciuta la copertura finanziaria sia dei
compensi incentivanti ai dipendenti di questi ultimi, nei limiti di
legge, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate,
prima dell'affidamento dell'incarico, tra i soggetti pubblici
affidatari ed i soggetti attuatori. La spesa per i compensi
incentivanti e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola
fattispecie sopraindicata, costituiscono quota parte del predetto
10%.
2.4. I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le
proprie strutture organizzative, possono affidare all'esterno gli
incarichi per le prestazioni tecniche, avvalendosi all'occorrenza
delle deroghe autorizzate dall'art. 3 dell'OPCM 3359/04.
2.5. Qualora i danni subiti a seguito dell'evento sismico siano in
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi ha luogo
solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il
contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari
ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio
antecedente la data dell'evento. In presenza di polizze assicurative
che coprono diverse tipologie di rischi, verra' considerata solamente
la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni
connessi all'evento sismico, comprensiva della corrispondente quota
parte di accessori, diritti e imposte a carico del
contraente/assicurato. Tale ulteriore somma non puo' comunque
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di
assicurazione.
2.6. Qualora sorgano difficolta' di giudizio tecnico per la redazione
del progetto e/o nel corso dei lavori, i soggetti attuatori possono
avvalersi della consulenza tecnica regionale che, tramite esperti del
Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto dell'Assessore
alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile 40/01 verra'
svolta d'intesa con i tecnici incaricati dai soggetti attuatori
stessi della progettazione e/o conduzione lavori; anche il Settore
Edilizia della Provincia di Bologna potra' richiedere e avvalersi
della consulenza tecnica di cui sopra per l'attivita' di sua
competenza.
3. Approvazione dei progetti
3.1. Per gli interventi previsti nel piano, il Settore Edilizia della
Provincia di Bologna, con il supporto degli uffici competenti del
nuovo Circondario di Imola, prende atto dei relativi progetti e ne
verifica la congruita' tecnico-economica, tenuto conto di quanto
previsto al punto 2. A tal fine i progetti devono essere trasmessi
dai soggetti attuatori al Settore Edilizia della Provincia di Bologna
entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale del presente piano. Il Settore Edilizia, entro e
non oltre il termine di 90 giorni dal ricevimento del progetto,
formula la relativa presa d'atto con contestuale invio della stessa
all'ente attuatore e per conoscenza all'UO provinciale Protezione
civile e al Comune nei casi in cui l'ente attuatore sia un soggetto
diverso da quest'ultimo.
Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine citato dei
60 giorni e con la conseguente sospensione dello stesso, il Settore
Edilizia richiede all'ente attuatore le integrazioni assegnando una
congrua scadenza; qualora le integrazioni richieste non siano
trasmesse entro la scadenza stabilita, il Settore Edilizia comunica
la mancata presa d'atto all'UO provinciale Protezione civile per i
provvedimenti di competenza.
3.2. La presa d'atto, effettuata dal Settore Edilizia, ha anche
valore di parere tecnico per il rilascio della autorizzazione
all'inizio dei lavori ai sensi della normativa statale e regionale
citata al precedente punto 2.1.
3.3. Per gli interventi su beni architettonici di valore
storico-artistico, l'ente attuatore trasmette contestualmente il
progetto, per l'acquisizione del relativo parere, anche alla sezione
della Direzione generale per i Beni architettonici ed il Paesaggio
territorialmente competente, la quale si pronuncia, entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento del progetto. Nei casi di particolare
complessita' tecnica gli enti possono concordare di procedere
all'esame congiunto del progetto ai fini del rilascio degli atti di
rispettiva competenza entro il predetto termine.
3.4. Sono, altresi', soggette alla presa d'atto del Settore Edilizia
le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art.
25, comma 3, ultimo periodo della Legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 15% previsto all'art.
14, comma 5 della Legge 61/98, non necessitano di una nuova presa
d'atto da parte del Settore Edilizia, purche' risultino varianti non
sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata
nel progetto originario.
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico- economico
deve essere comunicata al Settore Edilizia. Le suddette variazioni
non possono comportare aumento del finanziamento assegnato; in caso
contrario, la maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.
4. Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi
4.1. I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori non appena
acquisiti tutti gli assensi di legge sul progetto e comunque non
oltre 60 giorni da tale acquisizione.
4.2. I lavori possono essere affidati a trattativa privata, previa
gara informale alla quale puo' essere invitato, in forza della deroga
all'art. 24 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, autorizzata dall'art. 3 dell'OPCM 3359/04, un numero di
imprese anche inferiore a quindici e comunque non a cinque, in
possesso dei requisiti di legge. Resta ferma la facolta' di procedere
all'affidamento diretto dei lavori in economia di importo inferiore a
20.000 Euro, ai sensi dell'art. 144 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
E' consentito aggregare piu' progetti di importo limitato, fino
all'importo complessivo di 100.000 Euro, per espletare una singola
trattativa privata. Resta inteso che i singoli progetti dovranno
essere redatti per il finanziamento loro assegnato.
4.3. Le presenti procedure devono ritenersi parte integrante e
sostanziale del contratto d'appalto nel quale devono inoltre essere
espressamente richiamati gli estremi della presa d'atto provinciale
ai sensi del precedente punto 3.1, le norme derogate, i criteri di
aggiudicazione dei lavori e la clausola per l'esercizio dei poteri
sostitutivi qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo
punto 7.
4.4. Le opere devono essere completate entro i 12 mesi successivi
alla data di affidamento dei lavori.
4.5. Con riferimento ai controlli in corso d'opera e a lavori
ultimati, si applica la normativa statale e regionale citata al punto
2.1.
4.6. Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di
regolare esecuzione a norma della normativa vigente, per gli
interventi di importo a base d'appalto superiori a 200.000 Euro si
provvede al relativo collaudo, per le cui operazioni sono nominati
dal soggetto attuatore tecnici qualificati ai sensi di legge.
Per i lavori comprendenti strutture, al collaudatore, in possesso dei
requisiti specifici previsti dalla legge, e' affidato anche il
collaudo statico. Il collaudo e' svolto in corso d'opera ed e' esteso
alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
Copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e'
trasmessa al Settore Edilizia dopo la sua approvazione.
4.7. Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli
interventi previsti nel piano, i soggetti attuatori devono
trasmettere i relativi dati semestralmente all'UO provinciale
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio
lavori di cui alla circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario
di Stato delegato al coordinamento della Protezione civile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000. Le
scadenze sono fissate al 31 gennaio e al 31 luglio per tutta la
durata dei lavori. La scheda di monitoraggio deve essere sottoscritta
in ogni pagina dal responsabile del procedimento; per i lavori da
realizzarsi a cura delle Curie, la scheda deve essere sottoscritta in
ogni pagina dal Direttore dei lavori e controfirmata dal
rappresentante legale delle Curie medesime.
5. Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale
5.1. I fondi di cui all'ordinanza 3359/04 saranno gestititi
attraverso un'apposita contabilita' speciale istituita presso la
Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di
Bologna. Presso il Servizio provinciale Bilancio-Risorse finanziarie,
Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna, operera' pertanto l'UO
Contabilita' Speciale che, su richiesta del soggetto attuatore,
provvedera':
- all'erogazione del primo acconto, pari al 35% della somma ammessa a
finanziamento, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' di cui all'Allegato A). In caso di mancata
richiesta del predetto acconto, il soggetto attuatore presentera' la
dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) ai fini
dell'erogazione del 1 stato di avanzamento dell'intervento. In questo
caso il soggetto attuatore che non intende chiedere un secondo SAL,
dovra' assicurarsi di non eccedere l'85% della somma ammessa a
finanziamento;
- alla erogazione di un numero massimo di due stati di avanzamento
degli interventi, previo recupero proporzionale dell'acconto e dietro
presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
di cui all'Allegato C). Il soggetto attuatore dovra' assicurarsi di
non eccedere complessivamente l'85% della somma ammessa a
finanziamento;
- all'erogazione del saldo spettante, dietro presentazione della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'Allegato
D). La somma spettante a saldo sara' al netto di eventuali economie
che rimarranno a disposizione del Commissario delegato, Presidente
della Provincia di Bologna per il finanziamento di ulteriori
interventi in sede di eventuale rimodulazione del Piano stralcio
n.2.
5.2. Per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di
somma urgenza ancora in corso di esecuzione, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente punto 5.1. Nel caso invece di
interventi di somma urgenza gia' ultimati, i soggetti attuatori
inoltreranno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di
cui all'Allegato E) al Settore provinciale Bilancio-Risorse
finanziarie che provvedera' alla liquidazione in un'unica soluzione
della somma ammessa a finanziamento, al netto di eventuali economie
che rimarranno a disposizione del Commissario delegato, Presidente
della Provincia di Bologna per le finalita' indicate al precedente
punto 5.1.
5.3. I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le
imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di
eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema
dei flussi di finanziamento sopra delineato.
5.4. I soggetti attuatori invieranno per conoscenza all'UO
provinciale Protezione civile una copia delle dichiarazioni
sostitutive di atti di notorieta' di cui agli Allegati A), B), C),
D), E) indicati nei precedenti punti 5.1. e 5.2.
5.5. Il Commissario delegato, Presidente della Provincia si riserva
la facolta' di richiedere ai soggetti attuatori in ogni fase del
procedimento di erogazione delle somme ammesse a finanziamento la
documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per
estremi nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' di cui
agli allegati menzionati nei punti precedenti.
5.6. Ad avvenuta erogazione del saldo della somma ammessa a
finanziamento, il Settore provinciale Bilancio-Risorse finanziarie
comunichera' all'UO provinciale Protezione civile l'ammontare delle
eventuali economie accertate per ciascun intervento.
6. Poteri sostitutivi
6.1. Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di
quanto previsto ai precedenti punti 4. e 5., emergano gravi
inadempienze o violazioni delle disposizioni che regolano
l'attuazione degli interventi, il Commissario delegato diffida il
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione dell'inadempienza o
violazione, assegnando a tal fine un congruo termine. Scaduto tale
termine senza che il soggetto attuatore abbia provveduto o addotto un
giustificato motivo, il Commissario delegato, con propri
provvedimenti, individua un nuovo soggetto cui affidare la
realizzazione o il completamento dell'intervento.
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni e i
maggiori oneri derivanti dalle inadempienze o violazioni contestate.
7. Procedure di controllo degli interventi ultimati
7.1 Ad avvenuta ultimazione, gli interventi saranno sottoposti a
controllo da parte dei funzionari della UO provinciale Protezione
civile o di altre strutture pubbliche all'uopo individuate nel
rispetto della normativa vigente.
Il controllo sara' diretto a verificare:
- la veridicita' delle dichiarazioni rese in sede di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta';
- la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nel
corso della realizzazione e della rendicontazione degli interventi.
Saranno controllati tutti gli interventi di importo superiore a
200.000 Euro.
Gli interventi di importo inferiore a 200.000 Euro saranno sottoposti
a controllo a campione, secondo il criterio della casualita'
numerica, nella misura di almeno il 15% del totale. Il Commissario
delegato, Presidente della Provincia di Bologna, si riserva la
facolta' di sottoporre a controllo ulteriori interventi laddove siano
state rilevate anomalie. Con uno o piu' atti dell'UO provinciale
Protezione civile saranno resi noti gli interventi ricadenti nel
campione, unitamente ai nominativi dei funzionari incaricati e del
responsabile del procedimento di controllo.
I funzionari incaricati provvederanno a richiedere al soggetto
attuatore la trasmissione in copia conforme agli originali dei
seguenti documenti, con facolta' di disporre un successivo
sopralluogo:
- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di
sicurezza, eventuale collaudo e requisiti professionali dei tecnici
incaricati;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto
di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto del Direttore dei
lavori;
- dichiarazioni circa eventuali avvisi ad opponendum e a cessioni di
credito;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata
documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di
approvazione;
- certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.
Ogni procedimento di controllo si concludera' con una relazione
sottoscritta dal funzionario incaricato. Tutte le relazioni verranno
trasmesse al soggetto attuatore e al Commissario delegato, Presidente
della Provincia di Bologna.
7.2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' (Allegati A, B,
C, D, E)
Allegato A - Richiesta di erogazione dell'acconto della somma ammessa
a finanziamento
Allegato B - Richiesta di erogazione della somma ammessa a
finanziamento per stato di avanzamento lavori non preceduta da
richiesta di acconto
Allegato C - Richiesta di erogazione della somma ammessa a
finanziamento per stato di avanzamento lavori
Allegato D - Richiesta di erogazione del saldo della somma ammessa a
finanziamento
Allegato E - Richiesta di erogazione in un'unica soluzione della
somma ammessa a finanziamento per interventi di somma urgenza gia'
ultimati.
Nota: Il secondo Piano stralcio e' scricabile dal sito della
Provincia: www.provincia.bologna.it. Aste, bandi e
concorsi/Bandi/Bandi e modulistica/Ambiente/Piano degli interventi
urgenti secondo stralcio/Allegati.
(segue allegato fotografato)
PROCEDURA PER CONTRIBUTI AI PRIVATI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
1. Contributi a soggetti privati e attivita' produttive
L'ordinanza 3359/04 prevede la redazione di "un piano di interventi
straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture
danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti dal
sisma". La concessione ed erogazione di contributi a favore dei
soggetti privati per tali interventi avverra' secondo un ordine di
priorita' e con le procedure determinate nel piano predisposto dal
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'OPCM 3359/04.
2. Soggetti privati che possono accedere al contributo
Possono accedere al contributo di cui al punto precedente i
proprietari di immobili (destinati ad uso di abitazione o di
attivita' commerciali o produttive) e ACER, in qualita' di gestore
degli alloggi ERP, localizzati nei comuni individuati al punto 4 del
primo stralcio del piano pubblicato nel Bollettino Ufficiale
regionale n. 109 del 4/8/2004 e danneggiati in modo grave dalla crisi
sismica del 14 settembre 2003.
Qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino il loro
diritto, i contributi possono essere concessi ad usufruttuari o a
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai
proprietari nella richiesta dei contributi spettanti. In questi casi,
alle richieste di contributi, deve essere allegata anche la
dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del
proprietario.
Sono esclusi dalla possibilita' di accedere al contributo i
proprietari di fabbricati che, pur danneggiati dal sisma, risultavano
in stato di grave incuria per non uso o perche' rudere al momento del
sisma.
3. Interventi ammessi a contributo
Sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale
necessarie per riparare i danni prodotti dalla crisi sismica e per
conseguire l'obiettivo del miglioramento, nonche' le finiture
strettamente connesse. Sono altresi' ammesse altre opere, qualora
necessarie per rimuovere uno stato di inagibilita' non legato a fatti
strutturali. Non e' ammesso a finanziamento il risarcimento di danni
ad arredi o beni mobili. In linea di principio, non sono ammessi
interventi di demolizione e ricostruzione, salvo situazioni
eccezionali che andranno valutate caso per caso.
Sono ammissibili al contributo pubblico, secondo le priorita'
stabilite al successivo punto 7, gli interventi sugli edifici per i
quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o inagibilita'
totale o parziale a seguito dell'evento sismico.
Sono altresi' ammissibili al contributo pubblico, secondo le
priorita' stabilite al successivo punto 7, gli interventi sugli
edifici per i quali, pur in assenza di ordinanza sindacale di
sgombero o inagibilita', sia riscontrabile un grave danno, cosi' come
definito al punto 1.2 dell'Allegato B alla delibera di Giunta
regionale 1147/98 (Allegato 4), in rapporto di causalita' diretta ed
immediata con gli eventi sismici suddetti. La tipologia dei danni
presenti deve essere pertanto compatibile e congruente con la
specificita' dell'evento verificatosi. In tal caso, alla domanda di
contributo dovra' essere allegata una perizia asseverata come
indicato al successivo punto 6.
Sono esclusi dal contributo gli interventi su immobili o porzioni di
immobili che, seppur danneggiati, risultino realizzati in difformita'
alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni
urbanistiche ed edilizie, vigenti (all'epoca della realizzazione),
salvo che sia intervenuta sanatoria.
I contributi potranno riguardare anche interventi effettuati prima
dell'entrata in vigore delle presenti procedure, purche' per gli
stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e sia
stato depositato il progetto per gli interventi in zona sismica, ove
richiesto; e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado
di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche.Gli interventi
su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la meta'
del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2
dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche
e integrazioni.
4. Definizioni
Unita' strutturale (o edificio): e' identificata come organismo
strutturalmente omogeneo dalle fondazioni alla copertura e
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali e, in genere,
distinguibile dalle altre unita' adiacenti in base a caratteristiche
specifiche che influiscono sul comportamento dinamico (in linea di
massima: presenza di giunti verticali, ristrutturazione da cielo a
terra su parte del complesso edilizio che abbia aumentato in maniera
consistente la rigidezza della struttura, sensibili variazioni dello
spessore dei muri portanti, sensibili variazioni delle altezze o
della tipologia costruttiva con particolare riferimento a materiali e
modalita' di costruzione delle strutture verticali, ecc.).
Rappresenta l'entita' strutturale minima da analizzare per una
corretta impostazione del progetto di ripristino e riduzione del
rischio.
Aggregato strutturale: e' identificato come l'insieme di tutte le
unita' strutturali in grado di interagire reciprocamente in fase
dinamica. In linea di massima, all'interno di centri storici,
l'aggregato strutturale puo' essere identificato come coincidente con
l'isolato.
Unita' immobiliari: vengono individuate in relazione alla loro
eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non,
comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi, sia i
locali principali che quelli di pertinenza. Pertanto, per l'uso
abitativo l'unita' immobiliare corrisponde all'unita' immobiliare
come definita nel catasto, comprensiva pero' delle relative
pertinenze (garage, depositi, ecc.), anche se localizzate in
fabbricati distinti; quindi una unita' immobiliare puo' trovarsi
collocata in piu' unita' strutturali. Per l'uso commerciale o
produttivo le unita' immobiliari comprendono tutti i corpi di
fabbrica, anche distinti (principali e pertinenze) nei quali si
svolge l'attivita' commerciale o produttiva.
5. Determinazione dell'entita' del contributo
Il contributo massimo concedibile e' una quota percentuale, fino al
75%, del minor valore tra:
a) un primo parametro dedotto quale prodotto tra un parametro
unitario di 300 Euro/mq. e la superficie dell'unita' immobiliare
valutata come somma della superficie complessiva dell' unita'
immobiliare (come precedentemente definita) al lordo dei muri ed
esclusione della sola superficie di sottotetto se il solaio non e'
strutturale (controsoffitto);
b) un secondo parametro riferito all'unita' immobiliare pari a 41.000
Euro.
Gli importi eccedenti il contributo concedibile sono
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente. Il suddetto
limite massimo di quota percentuale e' abbassato al 50%, qualora
l'intervento riguardi unita' immobiliari ad uso abitazione che non
costituiscano prima casa.
Per le unita' immobiliari danneggiate comprese all'interno di un
edificio identificabile come unita' strutturale di cui rappresentano
una parte volumetricamente e strutturalmente significativa,
l'intervento va considerato in maniera unitaria sull'intera unita'
strutturale dal punto di vista tecnico-procedurale. In questi casi,
per la valutazione delle priorita', si fara' riferimento all'unita'
immobiliare con priorita' massima per tutte le unita' immobiliari
sulle quali si rendera' necessario intervenire. In questi casi dovra'
essere presentata un'unica istanza di contributo da persona munita di
delega da tutti i proprietari per l'intera unita' strutturale come da
allegato atto di procura speciale tipo (Allegato 1).
L'entita' massima del contributo e' pari alla somma dei contributi
massimi spettanti alle singole unita' immobiliari effettivamente
danneggiate e verra' erogato al delegato che ha presentato domanda,
il quale provvedera' alla ripartizione del contributo (e dell'
accollo di spesa) tra i singoli proprietari sulla base di criteri
concordati precedentemente tra gli stessi (ad esempio, con criterio
di proporzionalita' in funzione delle cifre effettivamente spese per
ogni unita' immobiliare).
Per la riparazione di edifici riconosciuti di particolare interesse
storico-artistico, assoggettati a vincolo dalla competente
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, i
parametri di cui alle lettere a) e b) si considerano maggiorati del
20% e quindi pari rispettivamente a 360 Euro/mq. e 49.200 Euro/unita'
immobiliare.
Qualora l'unita' immobiliare coincida con l'unita' strutturale e sia
completamente isolata il parametro di cui alla lettera b) si
considera raddoppiato e quindi pari a 82.000 Euro/unita'
immobiliare.
Qualora l'unita' immobiliare sia compresa in un aggregato strutturale
molto esteso e non ne costituisca parte volumetricamente o
strutturalmente significativa, esistendo comunque la necessita' di
estendere le valutazioni tecniche anche a unita' immobiliari e/o
strutturali contermini, i parametri di cui alle lettere a) e b) si
considerano maggiorati del 20% e quindi pari rispettivamente a 360
Euro/mq. e 49.200 Euro/unita' immobiliare.
Per l'edilizia agricola-produttiva (capannoni, stalle, fienili . . .)
il parametro di cui alla lettera a) si considera ridotto al 60% e
quindi pari a 180 Euro/mq.
Nel caso di attivita' produttive che comprendano piu' unita'
strutturali isolate (capannoni, stalle, ecc.) il parametro di cui
alla lettera a) va applicato alle sole superfici delle unita'
strutturali inagibili o gravemente danneggiate.
Nel caso che l'ordinanza di inagibilita' o il grave danno riguardino
pertinenze di abitazioni o di attivita' varie, il parametro di cui
alla lettera a) si considera ridotto al 60% e quindi pari a 180
Euro/mq. mentre il parametro di cui alla lettera b) si considera
ridotto al 40% e quindi pari a 16.400 Euro/unita' immobiliare. Le
precedenti riduzioni dei due parametri vanno adottate qualora fosse
danneggiata la sola pertinenza. In questo caso anche la superficie di
riferimento per il calcolo del contributo sara' quella della sola
pertinenza. Nel caso in cui sia ammessa a contributo l'unita'
principale la pertinenza e' considerata parte integrante della stessa
(unica unita' immobiliare).
Le spese tecniche, determinate in base alle vigenti tariffe
professionali, sono ammesse a contributo entro il limite massimo del
10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture
strettamente connesse, comprensivo dei relativi oneri fiscali e
previdenziali.
L'incidenza delle opere di finitura finanziabili non potra', in
nessun caso, essere maggiore del 30% dell'importo complessivo dei
lavori risultanti dal computo metrico estimativo.
6. Modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo per gli interventi devono essere presentate
dagli aventi titolo al Comune ove e' ubicato l'immobile danneggiato
entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti
procedure, avvalendosi dell'allegato modulo di domanda (Allegato 2) e
secondo le indicazioni previste (Allegato 5).
Qualora usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia si
sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi, alla
domanda deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita
rinuncia al contributo da parte del proprietario.
Nei casi di piu' unita' immobiliari danneggiate comprese all'interno
di unita' o aggregati strutturali di cui rappresentano una parte
volumetricamente e strutturalmente significativa, alla domanda, che
dovra' essere presentata da persona munita di delega da tutti i
proprietari per l'intera/o unita'/aggregato strutturale, dovra'
essere allegato l'atto di procura speciale conforme all'Allegato 1.
Nel caso in cui non vi sia una inagibilita' totale o parziale ma
esista comunque un grave danno cosi' come definito al punto 1.2
dell'Allegato B alla delibera di Giunta regionale 1147/98, (Allegato
4) alla domanda di contributo dovra' essere allegata una perizia
asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che dovra' attestare i
seguenti punti:
- i danni presenti sull'immobile oggetto della richiesta di
contributo sono chiaramente identificati in una o piu' tipologie di
"grave danno" , specificate per le voci strettamente attinenti
l'immobile in questione;
- tali danni sono sostanzialmente dovuti alla crisi sismica iniziata
il 14 settembre 2003.
7. Criteri per l'identificazione di classi di priorita' per
l'assegnazione dei contributi
L'assegnazione dei contributi e' disposta secondo le seguenti
priorita':
a) abitazioni principali, attivita' commerciali e produttive, aziende
agricole, con inagibilita' totale: unita' o aggregati strutturali con
unita' immobiliari risultate, per effetto del sisma, totalmente
inagibili. Nel caso che l'inagibilita' riguardi solo pertinenze o
fabbricati accessori, senza compromissione dell'abitabilita' o
dell'attivita', si ricade nella priorita' di classe d;
b) abitazioni principali, attivita' commerciali e produttive, aziende
agricole, con inagibilita' parziale: unita' o aggregati strutturali
con unita' immobiliari risultate, per effetto del sisma, parzialmente
inagibili. Nel caso che l'inagibilita' parziale riguardi solo
pertinenze o fabbricati accessori, senza compromissione
dell'abitabilita' o dell'attivita', si ricade nella priorita' di
classe d;
c)
unita' o aggregati strutturali con unita' immobiliari risultate, per
effetto del sisma, gravemente danneggiate;
d) altre unita' immobiliari totalmente o parzialmente inagibili:
unita' o aggregati strutturali con unita' immobiliari risultate, per
effetto del sisma, totalmente o parzialmente inagibili che non
ricadono ai punti precedenti ma per le quali risulti dimostrabile
l'utilizzazione, anche saltuaria (ad esempio, seconde case,
pertinenze o fabbricati accessori di abitazioni principali);
e) immobili gravemente danneggiati utilizzati anche saltuariamente:
unita' o aggregati strutturali risultati, per effetto del sisma,
gravemente danneggiati, con unita' immobiliari che non ricadono ai
punti precedenti ma per le quali risulti dimostrabile
l'utilizzazione, anche saltuaria (ad esempio, seconde case,
pertinenze o fabbricati accessori di abitazioni principali).
Va ricordato che le abitazioni principali devono risultare tali alla
data del sisma, mentre le unita' immobiliari relative ad attivita'
produttive o commerciali o aziende agricole devono essere
effettivamente utilizzate a tale scopo alla data del sisma.
8. Limite dei contributi
Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi ha luogo
solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il
contributo cosi' determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari
ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio
antecedente la data dell'evento. In presenza di polizze assicurative
che coprono diverse tipologie di rischi, verra' considerata solamente
la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni
connessi all'evento calamitoso, comprensiva della corrispondente
quota parte di accessori, diritti e imposte a carico del
contraente/assicurato. Tale somma non puo' comunque superare la meta'
del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
9. Istruttoria delle domande
Entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle
domande di cui al punto 6, i Comuni provvedono all'istruttoria delle
stesse, previa verifica della loro ammissibilita'. Qualora la domanda
non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede
l'integrazione, dando un termine, non superiore a 15 giorni, per la
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e'
dichiarata inammissibile.
Il Comune puo' disporre accertamenti a campione sulla veridicita' dei
dati riportati nella perizia asseverata di cui al punto 6.
Nei dieci giorni successivi alla fase istruttoria, i Comuni approvano
gli elenchi dei soggetti aventi titolo a richiedere i contributi,
ripartiti per classi di priorita', definendone i singoli importi
massimi concedibili, e li trasmettono al Commissario delegato.
Il Commissario delegato provvede, entro 15 giorni, a ripartire i
finanziamenti ai Comuni in relazione al fabbisogno indicato e alle
priorita' adottate, compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie.
10. Criteri progettuali
I progetti devono essere redatti, per la parte dell'immobile
interessata, tenendo conto dell'unita' e dell'aggregato strutturale,
secondo obiettivi di ripristino e miglioramento sismico ai sensi
delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica vigenti.
In particolare, per gli edifici compresi all'interno di aggregati
strutturali costituiti da isolati storici di cui rappresentano una
parte volumetricamente e strutturalmente significativa, l'intervento
va considerato in maniera unitaria sull'intero aggregato come
indicato negli allegati "Criteri per la valutazione degli interventi
unitari" (Allegato 3).
Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono
essere prioritariamente finalizzati:
- a riparare accettabilmente i danni e gli eventuali dissesti in
atto;
- ad assicurare una buona organizzazione dell'edificio, curando
particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali
dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali delle pareti murarie, quali
presenza di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere;
- a ridurre, a entita' sicuramente accettabile, l'eventuale spinta
generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale
ai fini della risposta sismica della struttura;
- evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti
sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o
indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze
orizzontali dei maschi murari.
Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti
portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la
continuita' del sistema resistente. Dovranno comunque essere chiuse
con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la
struttura.
Nella realizzazione degli interventi, sono da limitarsi le soluzioni
che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza
di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di
interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, e' da
privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando
opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del
comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilita'
dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e,
se richiesta, rigidezza nel piano).
Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica gli
interventi andranno limitati, in linea di massima:
- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e
alle tamponature che possano essere considerate efficaci ai fini
dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- alla eventuale correzione delle irregolarita' di distribuzione
delle tamponature che possano essere considerate efficaci al fine di
ridurre gli effetti torsionali e le concentrazioni di
sollecitazione;
- all'eventuale miglioramento della stabilita' di dette tamponature
mediante idonea connessione alla struttura intelaiata ed adozione di
dispositivi che limitino il pericolo di crolli per azioni fuori dal
piano.
Il finanziamento e' altresi' ammesso qualora il quadro di danno metta
in luce carenze evidenti, non risolte dai provvedimenti precedenti, e
allora si provvedera' a migliorare il comportamento sismico
dell'edificio agendo soprattutto sulla distribuzione in pianta e in
alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti
torsionali che le irregolarita' in altezza o le zone critiche
determinate dalla presenza di elementi tozzi.
Nelle strutture prefabbricate andra' curata prioritariamente
l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilita' e della
resistenza alle azioni orizzontali.
Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di
intervento e le priorita' elencate per la parte in muratura e per
quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare
attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti
strutturali e alla compatibilita' delle loro diverse deformazioni.
Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno
risultare coerenti con l'Allegato A alla delibera di Giunta regionale
n. 283 del 10 marzo 1999 e, per gli interventi su edifici di valore
storico-artistico, anche con l'Allegato B alla stessa delibera,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
60 in data 10 maggio 1999.
I progetti devono contenere anche un dettagliato computo metrico
estimativo dei lavori, tenendo a tal fine presente che per gli
interventi su edifici con danni da terremoto, sono ammesse a
finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per
riparare i danni prodotti dall'evento sismico e per conseguire
l'obiettivo del miglioramento come meglio specificato ai commi
precedenti, nonche' le finiture strettamente connesse e le eventuali
indagini preliminari occorrenti.
A tal fine:
- il computo metrico estimativo dovra' essere redatto secondo i
criteri previsti e con riferimento all'"Elenco prezzi per opere di
riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, approvato
con deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 1998, n. 1848, e
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in lire con il
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 60 in data 10 maggio 1999. Tale
elenco prezzi potra' essere soggetto, ove necessario per singole
voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente motivati e documentati
solo se in aumento, in conseguenza delle eventuali variazioni del
costo dei materiali, della manodopera e di quant'altro strettamente
pertinente alla realizzazione dell'intervento. E' ammesso il ricorso
a nuovi prezzi esclusivamente nei casi in cui non sia possibile
risalire attraverso il suddetto elenco prezzi regionale alla
lavorazione prevista. Dovra' quindi essere giustificata
l'impossibilita' di ricorso a tecniche di intervento tradizionali,
allegando contestualmente una dettagliata analisi prezzi specificante
le singole voci e l'elenco prezzi utilizzato;
- il quadro economico riepilogativo dovra' specificare la
suddivisione dei costi in finanziabili e non finanziabili, con
relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori ripartiti tra
costi per opere strutturali e costi per finiture connesse, anche
delle spese tecniche e dell'IVA.
11. Modalita' di erogazione dei contributi
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del piano di riparto di cui al punto 9,
i Comuni comunicano ai soggetti interessati l'esito delle domande
presentate nonche' l'ammontare del contributo assegnato e calcolato
sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande medesime.
Nella comunicazione i Comuni devono specificare che il contributo
effettivamente erogabile non puo' comunque superare il minore importo
tra il contributo assegnato e il limite del 75% della spesa
effettivamente sostenuta e fiscalmente documentata. Entro i 120
giorni successivi a tale comunicazione, il progetto esecutivo,
redatto in conformita' ai criteri progettuali di cui al precedente
punto 10, deve essere depositato presso il Comune.
L'esame tecnico-amministrativo del progetto, che comprende anche la
verifica di congruita' economica, e' effettuato dal nucleo di
valutazione comunale, integrato da un tecnico nominato dal
Commissario delegato, Presidente della Provincia di Bologna, esperto
in materia di edilizia antisismica, entro 90 giorni dalla
presentazione del progetto medesimo.
Qualora i progetti non risultino redatti conformemente ai criteri
precedentemente citati, il nucleo di valutazione richiede una sola
volta la documentazione integrativa indicando un congruo tempo per la
sua presentazione; il termine fissato per la conclusione del
procedimento rimane sospeso e riprende a decorrere dalla
presentazione della documentazione integrativa. In mancanza della
documentazione integrativa richiesta, il Comune nega il contributo
mediante provvedimento motivato.
La presentazione del progetto e l'esame tecnico-amministrativo hanno
valore rispettivamente di denuncia del deposito del progetto e di
autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi della vigente normativa
statale e regionale in materia di costruzione in zone sismiche (DPR
380/01, L.R. 35/84 e successive modifiche ed integrazioni e RR 33/86
e successive modifiche ed integrazioni).
I lavori devono essere iniziati entro 90 giorni dalla comunicazione
dell'esito positivo del suindicato esame tecnico-amministrativo e
ultimati nei successivi 18 mesi, pena la decadenza del contributo.
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune soltanto in
presenza di cause impreviste ed imprevedibili.
I Comuni liquideranno i contributi agli aventi titolo secondo le
seguenti modalita':
- dopo l'avvenuto inizio dei lavori, in ragione del 50 per cento del
minor importo tra il contributo assegnato e l'importo complessivo dei
lavori risultante dal computo metrico-estimativo;
- il saldo, a lavori ultimati, fino alla concorrenza del minore
importo tra il contributo assegnato e il limite del 75% della spesa
effettivamente sostenuta, dietro presentazione della documentazione
fiscalmente valida, della comunicazione di fine lavori e
dell'attestazione di regolare esecuzione degli stessi;
- in un'unica soluzione per gli interventi gia' ultimati, dietro
presentazione della documentazione sopra indicata.Nel caso dei lavori
eseguiti in economia, sono ammesse a contributo solo le spese
fiscalmente documentate (ad es. la fornitura dei materiali).
La Provincia di Bologna trasferira' ai Comuni le risorse finanziarie
dietro presentazione, di copia conforme agli originali, degli atti di
liquidazione dei contributi in parola agli aventi titolo.
Entro 20 giorni dalla disponibilita' di dette risorse i Comuni
provvederanno al pagamento dei contributi agli aventi titolo.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario, i Comuni
trasmetteranno alla Provincia un prospetto analitico con
l'indicazione, per ciascun soggetto beneficiario del contributo
assegnato, delle somme liquidate e pagate e di quelle ancora da
liquidare, nonche' dello stato di attuazione del relativo intervento.
Il prospetto deve essere corredato anche di copia conforme agli
originali dei mandati di pagamento emessi nell'anno precedente.
Con riferimento ai controlli sugli interventi finanziati si applica
la sopra citata normativa in materia di costruzioni in zone sismiche.
Con riferimento ai controlli sulla veridicita' di quando dichiarato
nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' i Comuni
procederanno ai controlli a campione previsti dal DPR 28 dicembre
2000, n. 445, nella misura di almeno il 15% delle domande accolte.
Qualora, in sede di controllo, siano accertate situazioni di gravi
irregolarita' o falsita' nelle dichiarazioni rese, il Comune procede
alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze
previste dalla legge.
Allegati:
Allegato 1: procura speciale tipo per l'affidamento da parte di tutti
i proprietari interessati da un intervento unitario, ad un solo
soggetto, di tutte le attivita' dalla presentazione della domanda di
contributo alla presentazione dei progetti, dalla riscossione dei
contributi fino alla completa attuazione degli interventi.
Allegato2: domanda di contributo per danni a beni immobili adibiti ad
uso abitativo, commerciale e produttivo.
Allegato 3: criteri per la valutazione degli interventi unitari.
Allegato 4: definizione di grave danno.
Allegato 5: indicazioni per la compilazione delle domande di
contributo.
Nota: i sopra citati Allegati A e B alla delibera di Giunta regionale
n. 283 del 10 marzo 1999 nonche' l'"Elenco prezzi per opere di
riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti" sono stati
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
60 in data 10 maggio 1999.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 3
Criteri per la valutazione degli interventi unitari (4)
(omissis)
All'interno dei suddetti tessuti edilizi di particolare rilevanza
assumono ulteriore significato gli "interventi unitari" (...)
perimetrati dai Comuni per individuare "edifici o complessi di
edifici tra loro collegati, con particolare riferimento
all'interazione strutturale", tali da comportare sia un progetto
unitario ed un'esecuzione unitaria sia particolari strumenti di
gestione di tutte le attivita' ad essa connesse (consorzi o procura
speciale ad unico soggetto da parte dei proprietari dei diversi
immobili che compongono il complesso). Questa necessita' nasce dalla
consapevolezza che ogni singolo elemento costruttivo partecipa alla
stabilita' del complesso di edifici. (omissis).
1.3. Obiettivi dei presenti criteri
(...)
- sottolineare, attraverso possibili tipizzazioni di situazioni
ricorrenti, l'utilita' del rilievo critico quale fattore determinante
le scelte di intervento e garante della loro correttezza;
- fornire criteri progettuali espressamente finalizzati al
raggiungimento del risultato atteso di conservazione (rispetto dei
caratteri costruttivi e meccanici del patrimonio edilizio e tutela
urbana) e sicurezza duratura (miglioramento sismico);
- identificare cosi' un percorso tipo per l'approccio agli interventi
unitari che garantisca la congruenza tra finalita' normative, rilievo
critico e scelte progettuali.
Analisi dell'edificio e del sistema edilizio continuo
2.1 Finalita' del rilievo
La comprensione del sistema edilizio continuo oggetto dell'intervento
unitario si attua attraverso analisi propedeutiche che hanno tra i
principali strumenti il rilievo geometrico e il rilievo critico
(...).
Il rilievo geometrico descrive lo stato dell'oggetto d'intervento
unitario (definizione geometrica e dimensionale) con un livello di
dettaglio tale da:
- distinguere la struttura primaria (muri) dalle partizioni interne
(tramezzi e controsoffitti);
- indicare la tessitura degli orizzontamenti (solai e coperture) e la
geometria delle volte;
- posizionare e descrivere i principali fenomeni fessurativi.
Il rilievo critico descrive "l'analisi storico-critica delle
trasformazioni e dei danni subiti dal fabbricato (...)". Il rilievo
critico infatti localizza, descrive, dettaglia e sintetizza:
1) le valenze (...) del sistema edilizio da conservare e mettere in
sicurezza;
2) gli "elementi di interazione strutturale tra gli edifici che
costituiscono l'intervento unitario" (esempio adiacenza di edifici
con diversa tipologia strutturale);
3) le tracce di formazione e trasformazione del sistema edilizio
continuo, con particolare riferimento a quelle che individuano
"condizioni di danno e vulnerabilita'" anche future (esempio:
mancanza di ammorsature tra pareti ortogonali);
4) i danni verificatisi nel tempo (lesioni, distacchi, dislocazioni,
fuori piombo, disallineamenti, perdite di sesto, (...), evidenziando
quelli dovuti all'ultimo evento sismico (...).
Sulla base di tali aspetti, delle tracce di formazione e
trasformazione e dei danni osservati potranno essere formulate le
ipotesi dei meccanismi di danno attivati dal sisma e dei possibili
meccanismi di danno attivabili (...).
Il rilievo geometrico documenta quindi lo "stato di fatto", mentre il
rilievo critico documenta "come" si e' prodotto lo stato di fatto.
Dal rilievo critico scaturisce il progetto che determina la vita
futura del sistema edilizio (...).
2.2. I punti fondamentali del rilievo critico
Nel particolare il rilievo critico deve:
A. mettere in evidenza le valenze e i valori riconosciuti al fine di
garantirne la conservazione anche in previsione di futuri terremoti
individuando: A.1. le valenze storico-paesaggistiche e i valori
architettonici e tipologici; A.2. i valori tecnico-costruttivi e
materici;
B. mettere in evidenza le irregolarita' plano-altimetriche del
sistema edilizio al fine di evidenziare eventuali punti di debolezza
individuando: B.l. le irregolarita' dovute alle caratteristiche
morfologiche del sito (sfalsamento della quota di imposta delle
fondazioni, strutture di sostegno di terrazzamenti); B.2. la presenza
di elementi di irregolarita' morfologiche sia orizzontali sia
verticali nel sistema edilizio continuo (adiacenza di scatole murarie
di dimensioni molto diverse, presenza di edifici specialistici); B.3.
l'integrazione nelle scatole murarie di strutture preesistenti aventi
caratteristiche molto diverse dalle altre parti che compongono la
medesima scatola muraria (strutture murarie di edilizia di base
preesistenti, mura castellane o urbane, muri di sostegno del
terreno);
C. mettere in evidenza le connessioni tra i singoli elementi
costruttivi al fine di verificare l'effettiva chiusura delle scatole
murarie e le carenze di connessione anche nascoste, individuando:
C.1. le fasi di edificazione e di trasformazione delle strutture
murarie che hanno determinato lo stato di fatto e, in particolare,
hanno determinato la mancanza di ammorsature nei nodi (le fasi di
edificazione e di trasformazione, per semplicita', possono essere
descritte con schemi grafici); C.2. la presenza di discontinuita'
nella struttura muraria (canne fumarie, impianti in traccia, aperture
in breccia); C.3. la congruenza strutturale della posizione delle
aperture (prossimita' ai cantonali, larghezza o altezza); C.4.
l'eliminazione di elementi costruttivi con conseguente indebolimento
delle cellule murarie (per esempio un muro longitudinale di divisione
tra due cellule chiuse o un orizzontamento di divisione tra due
cellule sovrapposte); C.5. l'inserimento di elementi estranei alla
scatola muraria chiusa (corpi addossati, in aggetto, superfetazioni
incongrue);
D. mettere in evidenza la corrispondenza alla "regola dell'arte"
degli elementi costruttivi al fine di segnalare problemi tecnologici
e tecnico-costruttivi che ne compromettono l'efficacia, individuando:
D.l. la qualita' dei materiali e della regola compositiva delle
murature con particolare riferimento all'alternanza dei diatoni
(elementi posti di punta) e ortostati (elementi posti di fascia),
alla correttezza della fattura delle piattabande, alla qualita' della
muratura di cimasa, alla qualita' dei cantonali, alla presenza di
incatenamenti o altri accorgimenti, previsti nella fase originaria di
edificazione e nelle fasi successive; alla risarcitura di antiche
lesioni, ecc.; D.2. la correttezza della posa delle travi e dei solai
sul muro e delle travi di copertura sulla muratura di cimasa e la
correttezza della tipologia, della disposizione e dei collegamenti
reciproci fra le varie travi della copertura; D.3. lo stato di
conservazione dei vari elementi strutturali e le cause dell'eventuale
degrado;
E. mettere in evidenza le snellezze orizzontali e verticali delle
pareti murarie al fine di evidenziare le parti soggette a
cinematismi, individuando: E.1. i rapporti geometrici delle pareti
(B/L e B/H) in relazione alle condizioni di vincolo (connessioni ai
muri ortogonali e agli orizzontamenti) considerando anche i casi di
muri plurivincolati per la presenza di orizzontamenti sfalsati; E.2.
i vincoli verticali (qualita' delle connessioni tra pareti
ortogonali, semplice ammorsamento, assenza di ammorsamento) e i
vincoli orizzontali (appoggio dei solai, del tetto, presenza di
catene) di ciascuna parete;
F. mettere in evidenza le contiguita' tra sistemi costruttivi diversi
al fine di valutare eventuali interazioni ovvero problemi
tecnico-costruttivi specifici individuando: F.1. le caratteristiche
del contatto tra gli edifici con struttura portante diversa (edifici
in muratura e edifici con struttura portante intelaiata) e
l'eventuale presenza del giunto di separazione; F.2. la presenza di
interventi strutturali pregressi che hanno mutato le caratteristiche
di rigidezza dei muri o dei solai o il rapporto fra peso dei muri e
peso degli orizzontamenti o comunque alterazione di equilibri
d'insieme, come possibili fattori di vulnerabilita';
G. leggere il quadro dei dissesti al fine di comprendere il
comportamento meccanico, individuando: G.l. la congruenza geometrica
di: lesioni, distacchi, dislocazioni, fuori piombo, disallineamenti,
perdite di sesto; G.2. una o piu' ipotesi sui meccanismi di danno
sismico avvenuti e sulla loro successione temporale; G.3. lesioni a
carattere "patologico" quali quelle innescate dal sisma o da altri
meccanismi individuati (precedenti sismi, cedimenti di fondazione,
eliminazione o inefficacia di vincoli); le lesioni a carattere
"fisiologico" quali assestamenti dovuti alla fase di costruzione o di
trasformazione o a cicli termo igrometrici (...).
2.3 La sintesi del rilievo critico: dal rilievo al progetto
Tutte le informazioni derivanti dai precedenti punti confluiscono
nella formulazione delle ipotesi di meccanismo di danno attivato dal
sisma e nella definizione di altri meccanismi di danno sismico
attivabili (comportamento atteso-vulnerabilita') documentabile sia
mediante sintesi grafica (in molti casi i meccanismi trovano in uno o
piu' schemi assonometrici d'assieme il piu' semplice ed efficace modo
di rappresentazione) sia mediante sintesi scritta (che e' la parte
basilare della relazione tecnica di progetto).
Ambedue gli strumenti:
- documentano l'acquisizione delle conoscenze necessarie per
affrontare il progetto;
- documentano la congruenza tra il rilievo critico e le scelte di
progetto.
Le informazioni raccolte nel rilievo critico possono riassumersi in
tre categorie di problematiche, le quali, ove riconosciute,
costituiscono la linea d'impostazione di scelte progettuali efficaci
e congruenti (...):
1) manca qualcosa o l'efficacia di qualcosa;
2) qualcosa e' di troppo;
3) qualcosa di corretto e' ammalorato.
Una volta evidenziate le problematiche sopra descritte, le scelte
minime di progetto scaturiscono in modo consequenziale e possono
essere sintetizzate nelle seguenti operazioni (...):
1) introdurre cio' che manca;
2) eliminare cio' che e' di troppo;
3) sostituire l'elemento ammalorato.
3. Il progetto
Il progetto potra' anche prevedere i punti nei quali vanno effettuate
ulteriori indagini, mirate ad accertare l'esistenza di discontinuita'
prevedibili in relazione alle ipotesi fatte, circa le fasi di
formazione e di trasformazione del sistema edilizio continuo.
Nel caso in cui non sia possibile mantenere (per motivi tecnici,
funzionali, distributivi, ....) la stretta relazione tra il rilievo e
il progetto introdotta tramite lo strumento del rilievo critico
(modifiche alle tecniche costruttive rilevate, alla rigidezza nel
piano dei muri e degli orizzontamenti, alla configurazione di
equilibrio esistente), il progettista giustifichera' le scelte
operate e valutera' le conseguenze delle variazioni apportate, con
riferimento alle eventuali vulnerabilita' indotte. Rispetto al
comportamento strutturale d'assieme storicamente collaudato e
evidenziato tramite il rilievo critico, occorre ripercorrere nel
progetto, anche per iterazioni successive: le analisi dei meccanismi
(...) e giustificare le scelte di progetto nell'ottica di
compatibilita, durabilita', (....) degli interventi modificativi.
(...)
Il progetto deve mirare (...) al conseguimento di due obiettivi
generali (...):
a) riparare i danni prodottisi in occasione del sisma;
b) ridurre o eliminare le vulnerabilita' individuate, attraverso il
rilievo critico, nel sistema edilizio continuo.
Nella valutazione del progetto sara' posta particolare attenzione
(...):
- alla riduzione o eliminazione della vulnerabilita' nell'intero
sistema edilizio inteso nella sua unita' strutturale;
- all'estensione, in modo quanto piu' possibile uniforme, del grado
di riduzione o eliminazione della vulnerabilita' all'intero sistema
edilizio, inteso nella sua unita' strutturale;
- all'impedimento dell'insorgere di elementi di vulnerabilita' tra
gli edifici contermini;
- alla conservazione delle caratteristiche architettoniche,
tecnico-costruttive, materiali e cromatiche, che caratterizzano
l'edificato.
Per quanto concerne la riduzione o eliminazione delle vulnerabilita'
dell'intervento unitario, le operazioni implicate, elencate nei
seguenti punti, vanno condotte considerando ogni singolo elemento
costruttivo come partecipe della stabilita' del complesso degli
edifici, considerando che gli interventi progettati non causino danni
alle strutture limitrofe in caso di cinematismi (anche se su tali
strutture non si eseguono interventi strutturali):
1) "assicurare i collegamenti tra gli orizzontamenti e i maschi
murari" (...);
2) "assicurare i collegamenti tra maschi murari" contigui (...);
3) "ridurre le spinte derivanti da strutture volate e coperture"
(...);
4) prevenire i dissesti che possono derivare da condizioni
particolari del substrato di fondazione o degli stessi elementi
fondali, con particolare riferimento agli eventuali effetti di
amplificazione sismica locale;
5) ridurre le possibili vulnerabilita' derivanti da: - carenze o
disomogeneita' nella qualita' costruttiva; - carenze o disomogeneita'
nello stato di conservazione; - irregolarita' morfologiche
plani-altimetriche, nel rispetto dei valori
architettonico-tipologici; (...).
Per quanto concerne il risultato atteso della conservazione e della
sicurezza dell'intervento unitario, sara' posta particolare
attenzione al rispetto dei seguenti criteri generali:
- compatibilita' meccanica - oltre che chimico-fisica,
tecnico-costruttiva e tecnologica - dei materiali e degli interventi
di progetto;
- durabilita' degli interventi proposti, la cui efficacia deve essere
garantita tanto nella situazione presente quanto in situazioni
future, soprattutto in relazione al differimento temporale degli
eventi sismici attesi; (omissis).
Nota (4): Il presente documento e' estratto dall'Allegato n. l alla
delibera della Giunta regionale delle Marche n. 2976 del 29/11/1999,
curato dal Dirigente dell'Ufficio Programmi di recupero della Regione
Marche arch. Paola Mazzotti avvalendosi del contributo del Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico delle Marche prof. Alberto Cherubini
e della consulenza di: arch. Irene Cremonini (nell'ambito di una
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna); arch. Vittorio
Ceradini; arch. Caterina Carocci; in collaborazione con arch.
Emanuela Mollica, arch. Cristiana Pesciullesi, arch. Marco Panzetta.
L'Allegato della DGR Marche 2976/99 si riferisce alla valutazione
degli interventi unitari compresi nei Piani di recupero post-sismici
della Regione Marche redatti ai sensi dell'art. 3 della Legge 61/98.
ALLEGATO 4
Definizione di immobile gravemente danneggiato punto 1.2 Allegato B
alla DGR 1147/98
Si riporta il punto 1.2 e le relative figure dell'Allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1998, n. 1147
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna -
Parte seconda n. 103 del 12/8/1998.
"1.2. Definizione di immobile gravemente danneggiato
Nella definizione di immobile gravemente danneggiato si fa
riferimento ai danni presenti nelle strutture verticali e
orizzontali, comprensive delle coperture.
L'immobile non e' considerato gravemente danneggiato qualora si
verifichino danni che interessano soltanto:
- controsoffitti privi di funzione strutturale;
- tramezzi, cornicioni, grondaie e camini;
- sconnessioni manto di copertura.
A seguito di quanto descritto in precedenza e in particolare nel
primo capoverso del punto 1.1.a), anche con riferimento alle figure
1, 2 e 3 che riportano alcune delle tipologie di danno piu'
ricorrenti, l'immobile e' da considerarsi gravemente danneggiato
qualora si verifichi almeno uno dei casi seguenti:
1.2.1 Strutture in muratura
a) Lesioni passanti che interessino almeno il 20 per cento del totale
della superfi'cie delle pareti portanti di un qualunque livello (fig.
1 - tipo: 7, 9, 2, 3, 5);
b) schiacciamenti della muratura che abbiano interessato almeno il 5
per cento delle pareti portanti di un livello (fig. 1- tipo: 4);
c) pareti con fuori piombo d'ampiezza superiore a 5 cm sull'altezza
di un piano, o che superano tale ampiezza puntualmente e che si
estendono per oltre i 2/3 della parete stessa;
d) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino
una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle
murature portanti;
e) distacchi ben definiti (> 3 mm) tra strutture verticali e
orizzontamenti, compresa la copertura, o strutture di collegamento,
su almeno il 20 per cento dello sviluppo delle correlazioni a un
qualunque livello;
f) dissesti negli orizzontamenti, compresa la copertura, che abbiano
comportato il crollo di una parte di superficie degli stessi
superiore al 5 per cento della superficie complessiva di un livello;
g) lesioni nelle volte di ampiezza superiore a 2 mm o schiacciamenti,
sia in estradosso che in intradosso, che interessino una superficie
voltata almeno pari al 5 per cento della superficie di un piano (fig.
2 - tipo: 1, 2, 3, 4, 5);
h) sfilamento dell'ancoraggio o rottura di almeno una catena (fig. 1
- tipo: 10).
1.2.2 Strutture in c.a.
a) Presenza di lesioni significative (> 0,5 mm) su elementi
strutturali (travi, pilastri, nodi travi-pilastro, pareti in c.a.),
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un
qualunque livello, con un minimo di uno;
b) sintomi di schiacciamento nel raccordo tra le nervature del solaio
e le travi, ovvero inizio di incurvamento alle barre longitudinali,
interessanti almeno il 20 per cento degli elementi stessi a un
qualunque livello;
c) presenza di lesioni passanti di ampiezza superiore a 2 mm nelle
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto
specificato al punto 1.1.c., per una estensione pari ad almeno il 20
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un
livello (fig. 3 - tipo: 2);
d) presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di
tamponature, efficaci ai fini della resistenza secondo quanto
specificato al punto 1.1.c, per una estensione pari ad almeno il 20
per cento della loro superficie in corrispondenza di almeno un
livello (fig. 3 - tipo: 3).
1.2.3 Capannoni industriali
a) Evidenti martellamenti in almeno il 20 per cento dei giunti
strutturali;
b) evidenti sconnessioni sugli attacchi dei pannelli per una
estensione superiore al 20 per cento degli attacchi stessi;
c) scorrimenti e sconnessioni nei punti di vincolo di almeno il 5%
degli elementi portanti principali, con un minimo di uno, di entita'
tale da comprometterne la stabilita';
d) lesioni passanti alle tamponature di ampiezza superiore a 2 mm,
per una estensione pari ad almeno il 20% della loro superficie;
e) danni evidenti ad almeno il 5% delle giunzioni bullonate o
chiodate di strutture portanti principali in acciaio consistenti in
slabbrature visibili e diffuse o rotture di parte dei chiodi o
bulloni o cricche nelle giunzioni saldate;
f) deformazioni permanenti per instabilita' di ali o anime di travi
e/o pilastri di strutture portanti principali in acciaio estese ad
almeno il 5% degli elementi.
1.2.4 Strutture miste in muratura e c.a.
Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno sopra
specificate per la parte in muratura e per la parte in c.a..
(segue "Descrizione delle tipologie di danno piu' ricorrenti" figure
1, 2 e 3)".
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 5
Indicazioni per la compilazione delle domande di contributo
Definizioni
Unita' immobiliari: vengono individuate in relazione alla loro
eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non,
comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi, sia i
locali principali che quelli di pertinenza. Pertanto, per l'uso
abitativo l'unita' immobiliare corrisponde all'unita' immobiliare
come definita nel catasto, comprensiva pero' delle relative
pertinenze (garage, depositi, ecc.), anche se localizzate in
fabbricati distinti; quindi una unita' immobiliare puo' trovarsi
collocata in piu' unita' strutturali. Per l'uso commerciale o
produttivo le unita' immobiliari comprendono tutti i corpi di
fabbrica, anche distinti (principali e pertinenze) nei quali si
svolge l'attivita' commerciale o produttiva.
In sostanza, l'unita' immobiliare si puo' definire come l'insieme di
spazi che fanno riferimento ad una stessa proprieta' e ad una classe
d'uso analogo, anche se in fabbricati differenti (es. abitazione
principale e relative pertinenze, abitazione secondaria e relative
pertinenze, attivita' commerciale o produttiva e relative pertinenze
o depositi, azienda agricola e relative pertinenze, depositi e
stalle).
Unita' strutturale (o edificio): e' identificata come organismo
strutturalmente omogeneo dalle fondazioni alla copertura e
planimetricamente individuato dalle chiusure verticali e, in genere,
distinguibile dalle altre unita' adiacenti in base a caratteristiche
specifiche che influiscono sul comportamento dinamico (in linea di
massima: presenza di giunti verticali, ristrutturazione da cielo a
terra su parte del complesso edilizio che abbia aumentato in maniera
consistente la rigidezza della struttura, sensibili variazioni dello
spessore dei muri portanti, sensibili variazioni delle altezze o
della tipologia costruttiva con particolare riferimento a materiali e
modalita' di costruzione delle strutture verticali, ecc.).
Rappresenta l'entita' strutturale minima da analizzare per una
corretta impostazione del progetto di ripristino e riduzione del
rischio.
Praticamente l'unita' strutturale rappresenta la parte piu' piccola
di struttura, da cielo a terra, che sia in grado di reggersi
autonomamente e abbia caratteristiche omogenee per materiali (tutta
muratura, tutto c.a., tutto acciaio) e altezza. In generale, nelle
villette unifamiliari l'unita' strutturale coincide con l'unita'
immobiliare, nelle villette bifamiliari ad una unita' strutturale
corrispondono due unita' immobiliari mentre, ad esempio, in una
azienda agricola con casa colonica e stalla isolata ad una unita'
immobiliare corrispondono due unita' strutturali (casa e stalla).
Aggregato strutturale: e' identificato come l'insieme di tutte le
unita' strutturali in grado di interagire reciprocamente in fase
dinamica. In linea di massima, all'interno di centri storici,
l'aggregato strutturale puo' essere identificato come coincidente con
l'isolato.
Unita' strutturale gravemente danneggiata: l'unita' strutturale e' da
considerarsi gravemente danneggiata in presenza delle tipologie di
grave danno definite nell'Allegato "B" alla deliberazione della
Giunta regionale del 13 luglio 1998, n. 1147 (Allegato 4 alla
procedura per contributi ai privati a seguito della crisi sismica del
14 settembre 2003). La presenza di tale danno, da dimostrare con
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato (arch., ing., geom.)
e' condizione essenziale al fine di rientrare nella categorie di
contributo ... e ...
Note: - in presenza di unita' immobiliari comprese in piu' unita'
strutturali, vanno presentate piu' schede relative alle unita'
strutturali ed una relativa all'unita' immobiliare.