COMUNICATO
Accordo di programma tra Comune di Ravenna ed Autorita' Portuale di Ravenna finalizzato alla realizzazione di area di sosta custodita per i mezzi pesanti
Oggi 8 luglio 2004, presso la Residenza Municipale del Comune di
Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 Ravenna, i sottoscritti:
- Vidmer Mercatali, Sindaco pro tempore del Comune di Ravenna, in
qualita' di soggetto promotore dell'Accordo di programma;
- Giuseppe Parrello, Presidente dell'Autorita' Portuale di Ravenna,
in qualita' di soggetto proponente e partecipante all'Accordo di
programma;
premesso:
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 147 del 29/7/2003
esecutiva dal 28/8/2003 PG 454128/2003 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 del DLgs 18/8/2000, n. 267 e' stata approvata la
variante cartografica al PRG 93 avente ad oggetto nuovo collegamento
tra SS 67 e SS 309 (diramazione) in by-pass sul Canale Candiano
(Porto di Ravenna);
- che detta variante propone alcune modifiche al PRG vigente, da un
lato per adeguarlo ai progetti di infrastrutture in fase di avanzata
elaborazione e dall'altro per far fronte a specifiche esigenze legate
alla realizzazione di attrezzature di servizio all'autotrasporto;
- che la variante di cui sopra individua un'area, evidenziata
nell'allegata planimetria (Allegato A . . . . .omissis . . . . . .),
delimitata da perimetro di Piano particolareggiato, che e':
- parte di proprieta' del Comune di Ravenna (evidenziata nella citata
planimetria in colore verde), identificato al NCT del Comune di
Ravenna Sezione Ravenna, foglio 10, mappale 205, 206, 201, 199 e 203,
avente una estensione superficiale di 101.359 mq. e da meglio
identificare previa redazione di frazionamento, prevedendone la
destinazione a zona D7.6 "autotrasporto" soggetta a Piano
particolareggiato comprensivo della Zona L1 "zona di tutela e vincolo
da rimboschire" a tutela dei canali esistenti. Il terreno di cui
trattasi e' sempre stato di proprieta' comunale e risulta nella piena
disponibilita' dello stesso per giusti e legittimi titoli
ultraventennali;
- parte attualmente di proprieta' del Consorzio di Bonifica della
Romagna Centrale, e in attesa di essere acquisito al pubblico Demanio
dello Stato, per le opere di bonifica di prima categoria (evidenziata
nella citata planimetria in colore giallo), e parimenti ricompreso
nel perimetro di Piano particolareggiato con destinazione a Zona L1,
che il Comune di Ravenna ha gia' in concessione d'uso, prot. n.
8266/RA-2003 reg. conc. n. 7511 rilasciata dal Consorzio di Bonifica
della Romagna Centrale (Allegato B . . . . .omissis . . . . .);
- che e' intendimento del Comune di Ravenna e dell'Autorita' Portuale
di Ravenna promuovere iniziative volte ad incentivare le attivita' di
movimentazioni delle merci da e per il porto e ai sensi del DM 2
maggio 2001 avente per oggetto "Ripartizione delle risorse di cui
all'art. 9 della Legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54,
comma 1 della Legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1 della
Legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali
di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti". In
particolare all'art. 1, comma 2 della norma precedentemente citata si
prevede che al fine di sviluppare le modalita' di trasporto combinato
strada-mare, secondo il progetto comunemente denominato "autostrade
del mare", le autorita' portuali di Genova, Livorno, Napoli, Palermo,
Catania, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi, nonche'
le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, destinano una
parte dei finanziamenti assegnati a progetti da individuare, con
carattere di priorita', tra varie categorie di interventi;
- che sempre il DM 2 maggio 2001 all'art. 1, comma 2, punto c)
individua come categoria di intervento finanziabile la
"realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree
extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta
custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di
servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro)";
- che, pertanto, al fine di realizzare l'area di sosta custodita e le
relative strutture di servizio di cui sopra il Comune di Ravenna e
l'Autorita' Portuale hanno individuato come zona idonea il terreno di
proprieta' comunale situato in zona Bassette, identificato al NCT del
Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, foglio 10, mappale 205, 206, 201,
199 e 203, avente una estensione superficiale di 101.359 mq., in
quanto direttamente collegabile alle principali arterie stradali;
- che lo stesso, secondo le previsioni di variante al PRG, risulta
soggetto a Piano particolareggiato per destinazione in parte quale
sottozona D7.6 (destinata alla realizzazione di nuove attrezzature
per l'autotrasporto e corrieri regolamentate dall' art. VII (comma 8)
delle norme di attuazione di PRG), e in parte quale Zona L1 (zone
pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento, regolamentato
dall'art. XI.11 delle Norme di attuazione);
- che con delibera del Comitato Portuale n. 36 del 29/1/2004 e
successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 90/38027 del
17/5/2004 e' stato approvato l'Accordo di programma in argomento.
Tutto cio' premesso e considerato le parti del presente Accordo,
convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del DLgs
18/8/2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli Enti locali) di
sottoscrivere il presente:
Art. 1
Norme generali
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo di programma.
Art. 2
Partecipanti
Parti sostanziali del presente accordo sono, come descritti in
premessa, il Comune di Ravenna e l'Autorita' Portuale di Ravenna.
Art. 3
Fini ed obiettivi
Fini ed obiettivi del presente Accordo sono la realizzazione, nel
terreno di proprieta' comunale, di area di sosta custodita per mezzi
pesanti dotata di strutture di servizio per l'autotrasporto per lo
sviluppo delle modalita' di trasporto combinato strada-mare secondo
il progetto comunemente denominato "autostrade del mare"
conformemente a quanto previsto dalla destinazione di PRG.
Il Comune di Ravenna, dopo avere preliminarmente definito a sua cura
e spese l'identificazione catastale del terreno di sua proprieta', si
impegna a trasferirlo in proprieta' all'Autorita' Portuale di Ravenna
tramite apposito atto di compravendita. Quanto alla fascia di terreno
attualmente di proprieta' del Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale, e in attesa di essere acquisito al pubblico Demanio dello
Stato, (evidenziata in giallo nell'allegata planimetria e ricompresa
nel perimetro di Piano particolareggiato quale zona con destinazione
L1), e gia' in concessione allo stesso Comune di Ravenna,
quest'ultimo quale promotore e partecipante del presente Accordo di
programma si impegna fin d'ora ad assentire all'approvazione del
Piano particolareggiato che sara' redatto dall'Autorita' Portuale,
conformemente alle prescrizioni del PRG ed in coerenza con gli
obiettivi ed i fini del presente Accordo di programma.
L'Autorita' Portuale di Ravenna si impegna ad elaborare un programma
finanziario per reperire le necessarie risorse ed a predisporre
quanto necessario, anche dal punto di vista progettuale, per
successivamente realizzare e gestire l'area di cui trattasi destinata
a servizio dell'autotrasporto, il tutto secondo quanto previsto e
prescritto dalle vigenti procedure e normative in materia.
Art. 4
Obblighi ed impegni delle parti
Il Comune di Ravenna si impegna a vendere all'Autorita' Portuale il
terreno di sua proprieta', in relazione al disposto di cui all'art.
1, comma 2, lettera c) del DM 2/5/2001, per un corrispettivo pari a
Euro 1.720.000,00, cosi' come determinato sulla base della Relazione
tecnica estimativa redatta capo Servizio Patrimonio del Comune di
Ravenna avvalorata dal giudizio di congruita' tecnico economica
dell'Agenzia del Territorio (Allegato C...omissis....).
La vendita segue i seguenti patti e condizioni:
- il terreno viene trasferito nello stato di fatto e di diritto
attuale con ogni diritto ragione, azione e dipendenza, previa esatta
identificazione catastale;
- il terreno si intende trasferito nella sua attuale ed integrale
consistenza, compreso ogni gravame, vincolo, servitu' attiva e
passiva.
A tale scopo si precisa che il terreno e' interessato da servitu' di
elettrodotto per costruzione di linea area a 380 Kv in doppia terna
ottimizzata che sostituisce quella esistente , la cui costruzione e'
stata autorizzata con Decreto DT/2003/DEC 00109 del Ministero
dell'Ambiente che ricade in particolare sull'area a destinazione L1 e
non compromette quindi l'edificabilita' del lotto.
Tutte le spese, tasse ed oneri inerenti la compravendita ed il
relativo rogito, dipendenti e conseguenti, sono a totale carico
dell'acquirente. Il pagamento del prezzo relativo alla vendita di
Euro 1.720.000,00, come detto , dovra' avvenire in unica soluzione al
momento della stipula del contratto di compravendita.
Il Comune di Ravenna si impegna, altresi', a mettere a disposizione
dell'Autorita' Portuale la fascia di terreno di proprieta' del
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, di cui e'
concessionario.
L'Autorita' Portuale si impegna ad elaborare il Piano
particolareggiato secondo le previsioni del PRG vigente da sottoporre
all'esame del Comune di Ravenna.
Si impegna altresi' ad elaborare un programma finanziario per il
reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione
dell'intervento, nonche' a porre in essere tutti gli atti e i
provvedimenti riguardanti le fasi di progettazione, appalto ed
esecuzione e gestione dei lavori e degli ulteriori interventi da
effettuarsi al fine del raggiungimento dei fini e degli obiettivi di
cui al precedente articolo 2 del presente Accordo, il tutto nel
rispetto della disciplina in materia di pubblici lavori.
L'Autorita' Portuale assume a proprio carico tutte le spese e gli
oneri finanziari necessari all'attuazione dell'intervento , per il
quale il Comune di Ravenna si impegna a partecipare con un onere
finanziario di Euro 720.000,00, tale somma verra' corrisposta
all'Autorita' Portuale all'atto della stipula da parte di questa del
contratto per l'esecuzione dei lavori e/o gestione della struttura.
Il Comune di Ravenna e l'Autorita' Portuale concorderanno
congiuntamente forme e modalita' per la realizzazione della struttura
e la gestione delle attivita' oggetto del presente Accordo. Comunque,
l'Autorita' Portuale si impegna a mantenere l'area oggetto
dell'intervento ed acquistata dal Comune di Ravenna in proprieta' e
ad utilizzarla secondo le destinazioni consentite dal PRG e dai
relativi piani attuatavi, nel rispetto dei principi e delle clausole
del presente Accordo di programma, per un periodo di tempo di almeno
15 anni dalla stipula dell'atto di trasferimento del bene.
Qualora, decorso tale termine, l'Autorita' Portuale intenda procedere
alla alienazione del bene dovra' rimborsare al Comune di Ravenna
l'importo di Euro 720.000,00 adeguatamente rivalutato in base agli
indici ISTAT. Tale importo dovra' essere versato da parte della
Autorita' Portuale alienante al Comune di Ravenna contestualmente
all'incasso del corrispettivo di vendita . Il contratto con il quale
il Comune di Ravenna trasferisce la proprieta' del terreno
all'Autorita' Portuale di Ravenna dovra' essere sottoposto alla
clausola risolutiva e si riterra' risolto in caso di successiva
alienazione del presente terreno da parte della Autorita' Portuale ad
altro soggetto senza ottemperare al versamento del corrispettivo di
Euro 720.000,00 adeguatamente rivalutato in base agli indici ISTAT.
Art. 5
Collegio di vigilanza ed oneri
Ai sensi dell'art. 34 del DLgs 267/00 la vigilanza ed il controllo
sulla esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da
un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Ravenna o da un suo
delegato, dal Presidente della Autorita' Portuale di Ravenna o suo
delegato. Gli enti sottoscrittori del presente Accordo nominano di
comune accordo un terzo componente del collegio cui affidare le
funzioni di Presidenza del Collegio. Il Collegio di vigilanza assolve
ai seguenti compiti:
- vigila sulla tempestivita' e sulla corretta attuazione dell'Accordo
di programma;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono
all'attuazione dell'AdP proponendo le soluzioni idonee alla loro
rimozione;
- dirime le controversie che dovessero insorgere fra le parti in
ordine alla interpretazione del presente AdP;
- dispone in caso di inadempimento gli interventi sostitutivi;
- propone l'adozione di provvedimenti di proroga dei termini
stabiliti nell'AdP.
Il Collegio di vigilanza e' coadiuvato da un ufficio di segreteria
costituito da personale dipendente del Comune di Ravenna e
dell'Autorita' Portuale di Ravenna individuato rispettivamente dal
Sindaco e dal Presidente dell'Autorita' Portuale.
Art. 6
Legge applicabile e controversie
Il presente Accordo e' soggetto alle disposizioni di cui agli
articoli 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 34, DLgs 18 agosto 2000, n.
267. Ogni controversia relativa all'applicazione, interpretazione ed
esecuzione del presente Accordo che non venga previamente definita
bonariamente dal Collegio di vigilanza di cui all'articolo 5 che
precede, e' devoluta alla giurisdizione e cognizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Il previo tentativo di definizione bonaria costituisce condizione di
procedibilita' dell'azione avanti il giudice amministrativo.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente accordo, che riceve la sanzione del consenso unanime
degli intervenuti, mediante apposizione di firma in calce al medesimo
, e' approvato con atto formale dal Sindaco del Comune di Ravenna
pubblicato a cura del Comune di Ravenna nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 8
Imposte di registro
Il presente Accordo non e' soggetto a registrazione a termini
dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26/4/1986, n.131.
COMUNE DI RAVENNA AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
IL SINDACO IL PRESIDENTE
Vidmer Mercatali Giuseppe Parrello