COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Accordo di programma tra Comune di Ravenna ed Autorita' Portuale di Ravenna finalizzato alla realizzazione di area di sosta custodita per i mezzi pesanti

Oggi 8 luglio 2004, presso la Residenza Municipale del Comune di                
Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 Ravenna, i sottoscritti:                       
- Vidmer Mercatali, Sindaco pro tempore del Comune di Ravenna, in               
qualita' di soggetto promotore dell'Accordo di programma;                       
- Giuseppe Parrello, Presidente dell'Autorita' Portuale di Ravenna,             
in qualita' di soggetto proponente e partecipante all'Accordo di                
programma;                                                                      
premesso:                                                                       
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 147 del 29/7/2003              
esecutiva dal 28/8/2003 PG 454128/2003 ai sensi e per gli effetti               
dell'art. 134 del DLgs 18/8/2000, n. 267 e' stata approvata la                  
variante cartografica al PRG 93 avente ad oggetto nuovo collegamento            
tra SS 67 e SS 309 (diramazione) in by-pass sul Canale Candiano                 
(Porto di Ravenna);                                                             
- che detta variante propone alcune modifiche al PRG vigente, da un             
lato per adeguarlo ai progetti di infrastrutture in fase di avanzata            
elaborazione e dall'altro per far fronte a specifiche esigenze legate           
alla realizzazione di attrezzature di servizio all'autotrasporto;               
- che la variante di cui sopra individua un'area, evidenziata                   
nell'allegata planimetria (Allegato A . . . . .omissis . . . . . .),            
delimitata da perimetro di Piano particolareggiato, che e':                     
- parte di proprieta' del Comune di Ravenna (evidenziata nella citata           
planimetria in colore verde), identificato al NCT del Comune di                 
Ravenna Sezione Ravenna, foglio 10, mappale 205, 206, 201, 199 e 203,           
avente una estensione superficiale di 101.359 mq. e da meglio                   
identificare previa redazione di frazionamento, prevedendone la                 
destinazione a zona D7.6 "autotrasporto" soggetta a Piano                       
particolareggiato comprensivo della Zona L1 "zona di tutela e vincolo           
da rimboschire" a tutela dei canali esistenti. Il terreno di cui                
trattasi e' sempre stato di proprieta' comunale e risulta nella piena           
disponibilita' dello stesso per giusti e legittimi titoli                       
ultraventennali;                                                                
- parte attualmente di proprieta' del Consorzio di Bonifica della               
Romagna Centrale, e in attesa di essere acquisito al pubblico Demanio           
dello Stato, per le opere di bonifica di prima categoria (evidenziata           
nella citata planimetria in colore giallo), e parimenti ricompreso              
nel perimetro di Piano particolareggiato con destinazione a Zona L1,            
che il Comune di Ravenna ha gia' in concessione d'uso, prot. n.                 
8266/RA-2003 reg. conc. n. 7511 rilasciata dal Consorzio di Bonifica            
della Romagna Centrale (Allegato B . . . . .omissis . . . . .);                 
- che e' intendimento del Comune di Ravenna e dell'Autorita' Portuale           
di Ravenna promuovere iniziative volte ad incentivare le attivita' di           
movimentazioni delle merci da e per il porto e ai sensi del DM 2                
maggio 2001 avente per oggetto "Ripartizione delle risorse di cui               
all'art. 9 della Legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54,              
comma 1 della Legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1 della              
Legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali            
di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti". In              
particolare all'art. 1, comma 2 della norma precedentemente citata si           
prevede che al fine di sviluppare le modalita' di trasporto combinato           
strada-mare, secondo il progetto comunemente denominato "autostrade             
del mare", le autorita' portuali di Genova, Livorno, Napoli, Palermo,           
Catania, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi, nonche'            
le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, destinano una           
parte dei finanziamenti assegnati a progetti da individuare, con                
carattere di priorita', tra varie categorie di interventi;                      
- che sempre il DM 2 maggio 2001 all'art. 1, comma 2, punto c)                  
individua come categoria di intervento finanziabile la                          
"realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree                   
extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta               
custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di             
servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro)";                
- che, pertanto, al fine di realizzare l'area di sosta custodita e le           
relative strutture di servizio di cui sopra il Comune di Ravenna e              
l'Autorita' Portuale hanno individuato come zona idonea il terreno di           
proprieta' comunale situato in zona Bassette, identificato al NCT del           
Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, foglio 10, mappale 205, 206, 201,           
199 e 203, avente una estensione superficiale di 101.359 mq., in                
quanto direttamente collegabile alle principali arterie stradali;               
- che lo stesso, secondo le previsioni di variante al PRG, risulta              
soggetto a Piano particolareggiato per destinazione in parte quale              
sottozona D7.6 (destinata alla realizzazione di nuove attrezzature              
per l'autotrasporto e corrieri regolamentate dall' art. VII (comma 8)           
delle norme di attuazione di PRG), e in parte quale Zona L1 (zone               
pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento, regolamentato               
dall'art. XI.11 delle Norme di attuazione);                                     
- che con delibera del Comitato Portuale n. 36 del 29/1/2004 e                  
successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 90/38027 del                 
17/5/2004 e' stato approvato l'Accordo di programma in argomento.               
Tutto cio' premesso e considerato le parti del presente Accordo,                
convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del DLgs                    
18/8/2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli Enti locali) di                    
sottoscrivere il presente:                                                      
Art. 1                                                                          
Norme generali                                                                  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente           
Accordo di programma.                                                           
Art. 2                                                                          
Partecipanti                                                                    
Parti sostanziali del presente accordo sono, come descritti in                  
premessa, il Comune di Ravenna e l'Autorita' Portuale di Ravenna.               
Art. 3                                                                          
Fini ed obiettivi                                                               
Fini ed obiettivi del presente Accordo sono la realizzazione, nel               
terreno di proprieta' comunale, di area di sosta custodita per mezzi            
pesanti dotata di strutture di servizio per l'autotrasporto per lo              
sviluppo delle modalita' di trasporto combinato strada-mare secondo             
il progetto comunemente denominato "autostrade del mare"                        
conformemente a quanto previsto dalla destinazione di PRG.                      
Il Comune di Ravenna, dopo avere preliminarmente definito a sua cura            
e spese l'identificazione catastale del terreno di sua proprieta', si           
impegna a trasferirlo in proprieta' all'Autorita' Portuale di Ravenna           
tramite apposito atto di compravendita. Quanto alla fascia di terreno           
attualmente di proprieta' del Consorzio di Bonifica della Romagna               
Centrale, e in attesa di essere acquisito al pubblico Demanio dello             
Stato, (evidenziata in giallo nell'allegata planimetria e ricompresa            
nel perimetro di Piano particolareggiato quale zona con destinazione            
L1), e gia' in concessione allo stesso Comune di Ravenna,                       
quest'ultimo quale promotore e partecipante del presente Accordo di             
programma si impegna fin d'ora ad assentire all'approvazione del                
Piano particolareggiato che sara' redatto dall'Autorita' Portuale,              
conformemente alle prescrizioni del PRG ed in coerenza con gli                  
obiettivi ed i fini del presente Accordo di programma.                          
L'Autorita' Portuale di Ravenna si impegna ad elaborare un programma            
finanziario per reperire le necessarie risorse ed a predisporre                 
quanto necessario, anche dal punto di vista progettuale, per                    
successivamente realizzare e gestire l'area di cui trattasi destinata           
a servizio dell'autotrasporto, il tutto secondo quanto previsto e               
prescritto dalle vigenti procedure e normative in materia.                      
Art. 4                                                                          
Obblighi ed impegni delle parti                                                 
Il Comune di Ravenna si impegna a vendere all'Autorita' Portuale il             
terreno di sua proprieta', in relazione al disposto di cui all'art.             
1, comma 2, lettera c) del DM 2/5/2001, per un corrispettivo pari a             
Euro 1.720.000,00, cosi' come determinato sulla base della Relazione            
tecnica estimativa redatta capo Servizio Patrimonio del Comune di               
Ravenna avvalorata dal giudizio di congruita' tecnico economica                 
dell'Agenzia del Territorio (Allegato C...omissis....).                         
La vendita segue i seguenti patti e condizioni:                                 
- il terreno viene trasferito nello stato di fatto e di diritto                 
attuale con ogni diritto ragione, azione e dipendenza, previa esatta            
identificazione catastale;                                                      
- il terreno si intende trasferito nella sua attuale ed integrale               
consistenza, compreso ogni gravame, vincolo, servitu' attiva e                  
passiva.                                                                        
A tale scopo si precisa che il terreno e' interessato da servitu' di            
elettrodotto per costruzione di linea area a 380 Kv in doppia terna             
ottimizzata che sostituisce quella esistente , la cui costruzione e'            
stata autorizzata con Decreto DT/2003/DEC 00109 del Ministero                   
dell'Ambiente che ricade in particolare sull'area a destinazione L1 e           
non compromette quindi l'edificabilita' del lotto.                              
Tutte le spese, tasse ed oneri inerenti la compravendita ed il                  
relativo rogito, dipendenti e conseguenti, sono a totale carico                 
dell'acquirente. Il pagamento del prezzo relativo alla vendita di               
Euro 1.720.000,00, come detto , dovra' avvenire in unica soluzione al           
momento della stipula del contratto di compravendita.                           
Il Comune di Ravenna si impegna, altresi', a mettere a disposizione             
dell'Autorita' Portuale la fascia di terreno di proprieta' del                  
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, di cui e'                         
concessionario.                                                                 
L'Autorita' Portuale si impegna ad elaborare il Piano                           
particolareggiato secondo le previsioni del PRG vigente da sottoporre           
all'esame del Comune di Ravenna.                                                
Si impegna altresi' ad elaborare un programma finanziario per il                
reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione                         
dell'intervento, nonche' a porre in essere tutti gli atti e i                   
provvedimenti riguardanti le fasi di progettazione, appalto ed                  
esecuzione e gestione dei lavori e degli ulteriori interventi da                
effettuarsi al fine del raggiungimento dei fini e degli obiettivi di            
cui al precedente articolo 2 del presente Accordo, il tutto nel                 
rispetto della disciplina in materia di pubblici lavori.                        
L'Autorita' Portuale assume a proprio carico tutte le spese e gli               
oneri finanziari necessari all'attuazione dell'intervento , per il              
quale il Comune di Ravenna si impegna a partecipare con un onere                
finanziario di Euro 720.000,00, tale somma verra' corrisposta                   
all'Autorita' Portuale all'atto della stipula da parte di questa del            
contratto per l'esecuzione dei lavori e/o gestione della struttura.             
Il Comune di Ravenna e l'Autorita' Portuale concorderanno                       
congiuntamente forme e modalita' per la realizzazione della struttura           
e la gestione delle attivita' oggetto del presente Accordo. Comunque,           
l'Autorita' Portuale si impegna a mantenere l'area oggetto                      
dell'intervento ed acquistata dal Comune di Ravenna in proprieta' e             
ad utilizzarla secondo le destinazioni consentite dal PRG e dai                 
relativi piani attuatavi, nel rispetto dei principi e delle clausole            
del presente Accordo di programma, per un periodo di tempo di almeno            
15 anni dalla stipula dell'atto di trasferimento del bene.                      
Qualora, decorso tale termine, l'Autorita' Portuale intenda procedere           
alla alienazione del bene dovra' rimborsare al Comune di Ravenna                
l'importo di Euro 720.000,00 adeguatamente rivalutato in base agli              
indici ISTAT. Tale importo dovra' essere versato da parte della                 
Autorita' Portuale alienante al Comune di Ravenna contestualmente               
all'incasso del corrispettivo di vendita . Il contratto con il quale            
il Comune di Ravenna trasferisce la proprieta' del terreno                      
all'Autorita' Portuale di Ravenna dovra' essere sottoposto alla                 
clausola risolutiva e si riterra' risolto in caso di successiva                 
alienazione del presente terreno da parte della Autorita' Portuale ad           
altro soggetto senza ottemperare al versamento del corrispettivo di             
Euro 720.000,00 adeguatamente rivalutato in base agli indici ISTAT.             
Art. 5                                                                          
Collegio di vigilanza ed oneri                                                  
Ai sensi dell'art. 34 del DLgs 267/00 la vigilanza ed il controllo              
sulla esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da           
un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Ravenna o da un suo            
delegato, dal Presidente della Autorita' Portuale di Ravenna o suo              
delegato. Gli enti sottoscrittori del presente Accordo nominano di              
comune accordo un terzo componente del collegio cui affidare le                 
funzioni di Presidenza del Collegio. Il Collegio di vigilanza assolve           
ai seguenti compiti:                                                            
- vigila sulla tempestivita' e sulla corretta attuazione dell'Accordo           
di programma;                                                                   
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono               
all'attuazione dell'AdP proponendo le soluzioni idonee alla loro                
rimozione;                                                                      
- dirime le controversie che dovessero insorgere fra le parti in                
ordine alla interpretazione del presente AdP;                                   
- dispone in caso di inadempimento gli interventi sostitutivi;                  
- propone l'adozione di provvedimenti di proroga dei termini                    
stabiliti nell'AdP.                                                             
Il Collegio di vigilanza e' coadiuvato da un ufficio di segreteria              
costituito da personale dipendente del Comune di Ravenna e                      
dell'Autorita' Portuale di Ravenna individuato rispettivamente dal              
Sindaco e dal Presidente dell'Autorita' Portuale.                               
Art. 6                                                                          
Legge applicabile e controversie                                                
Il presente Accordo e' soggetto alle disposizioni di cui agli                   
articoli 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 34, DLgs 18 agosto 2000, n.           
267. Ogni controversia relativa all'applicazione, interpretazione ed            
esecuzione del presente Accordo che non venga previamente definita              
bonariamente dal Collegio di vigilanza di cui all'articolo 5 che                
precede, e' devoluta alla giurisdizione e cognizione esclusiva del              
giudice amministrativo.                                                         
Il previo tentativo di definizione bonaria costituisce condizione di            
procedibilita' dell'azione avanti il giudice amministrativo.                    
Art. 7                                                                          
Pubblicazione                                                                   
Il presente accordo, che riceve la sanzione del consenso unanime                
degli intervenuti, mediante apposizione di firma in calce al medesimo           
, e' approvato con atto formale dal Sindaco del Comune di Ravenna               
pubblicato a cura del Comune di Ravenna nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Art. 8                                                                          
Imposte di registro                                                             
Il presente Accordo non e' soggetto a registrazione a termini                   
dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26/4/1986, n.131.                     
COMUNE DI RAVENNA  AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA                                
IL SINDACO  IL PRESIDENTE                                                       
Vidmer Mercatali  Giuseppe Parrello                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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