REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')
Art. 5
Effetti amministrativi
della mancata convalida del sequestro penale
1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro
penale, qualora la merce posta in vendita abusiva sia anche oggetto
di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto
contestualmente al sequestro penale. Il procedimento previsto
dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004, resta
sospeso fino alla definizione del sequestro penale.
2. Qualora la merce posta in vendita abusiva violi un diritto di
proprieta' intellettuale o industriale resta salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 79, 80, 81 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria
2004").
3. Fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riguardante la
connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale, o
restituisca le cose sequestrate per il proscioglimento dell'imputato,
l'autorita' amministrativa competente al sequestro cautelare
amministrativo procede secondo le modalita' previste dall'articolo
56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004 e dal presente
regolamento.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 56 - Semplificazione delle procedure a tutela della legalita'
del commercio
(omissis)
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la
violazione procede immediatamente al sequesto amministrativo
cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se
situata in contenitori diversi purche' chiaramente riferibili al
soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita
stessa. Il sequestro e' eseguito secondo le modalita' previste dalle
norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della Legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni
dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato
opposizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 689 del 1981, il
Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle
merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di
sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di
confisca e' divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle
merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli
142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere
alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la
dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone
obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose
confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni
dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta
sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa
immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non
sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente
comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel
verbale che consegna agli interessati.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 4, commi 79, 80 e 81 della Legge 24 dicembre
2003, n. 350 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - "Legge finanziaria 2004" e' il
seguente:
"Art. 4 - Finanziamento agli investimenti
(omissis)
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle Attivita' produttive
segnala all'Autorita' giudiziaria, per le iniziative di sua
competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di
proprieta' intellettuale.
80. L'Autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto
dell'mportazione o esportazione che della commercializzazione o
distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta'
intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo
assenso dell'Autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la
distribuzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 24 novembe 1981,
n. 689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per
ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da
quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
(omissis).".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:
"Art. 24 - Connessione obiettiva con un reato
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla
Autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e'
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'Autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in
misura ridotta puo' essere affettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio.
Il Pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto
applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione.
La competenza del Giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilita'.".
4) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' citato alla nota 1 del
presente articolo.