REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

          Art. 5                                                                
Effetti amministrativi                                                          
della mancata convalida del sequestro penale                                    
1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro            
penale, qualora la merce posta in vendita abusiva sia anche oggetto             
di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto                     
contestualmente al sequestro penale. Il procedimento previsto                   
dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004, resta           
sospeso fino alla definizione del sequestro penale.                             
2. Qualora la merce posta in vendita abusiva violi un diritto di                
proprieta' intellettuale o industriale resta salva l'applicazione               
delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 79, 80, 81 della                
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del              
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria                   
2004").                                                                         
3. Fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 24           
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riguardante la             
connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'autorita'             
giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale, o                     
restituisca le cose sequestrate per il proscioglimento dell'imputato,           
l'autorita' amministrativa competente al sequestro cautelare                    
amministrativo  procede secondo le modalita' previste dall'articolo             
56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004 e dal presente                 
regolamento.                                                                    
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo                
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e           
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 56 - Semplificazione delle procedure a tutela della legalita'             
del commercio                                                                   
(omissis)                                                                       
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la                     
violazione procede immediatamente al sequesto amministrativo                    
cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se            
situata in contenitori diversi purche' chiaramente riferibili al                
soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita           
stessa. Il sequestro e' eseguito secondo le modalita' previste dalle            
norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della Legge 24 novembre              
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni              
dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato                   
opposizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 689 del 1981, il           
Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle             
merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di                    
sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di                
confisca e' divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle           
merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli           
142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere               
alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la             
dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone                
obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose                    
confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni                 
dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta                
sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa                    
immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non            
sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente             
comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel            
verbale che consegna agli interessati.".                                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 4, commi 79, 80 e 81 della Legge 24 dicembre              
2003, n. 350 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio            
annuale e pluriennale dello Stato - "Legge finanziaria 2004" e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Finanziamento agli investimenti                                       
(omissis)                                                                       
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle Attivita' produttive           
segnala all'Autorita' giudiziaria, per le iniziative di sua                     
competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di                    
proprieta' intellettuale.                                                       
80. L'Autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto                    
dell'mportazione o esportazione che della commercializzazione o                 
distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta'                        
intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo              
assenso dell'Autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,            
il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la                   
distribuzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta             
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.             
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta           
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 24 novembe 1981,           
n. 689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per                   
ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da            
quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta                    
Ufficiale.                                                                      
(omissis).".                                                                    
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689                   
concernente Modifiche al sistema penale e' il seguente:                         
"Art. 24 - Connessione obiettiva con un reato                                   
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una                
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato                    
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale                    
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla            
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la               
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.                        
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di              
cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto              
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla            
Autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia           
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della           
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e'                
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in                 
misura ridotta.                                                                 
Se l'Autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in           
misura ridotta puo' essere affettuato prima dell'apertura del                   
dibattimento.                                                                   
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve               
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del           
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione.              
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i           
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina              
del difensore d'ufficio.                                                        
Il Pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto            
applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla            
legge per la violazione.                                                        
La competenza del Giudice penale in ordine alla violazione non                  
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per                 
estinzione del reato e per difetto di una condizione di                         
procedibilita'.".                                                               
4) Il testo dell'art. 56, comma 4 della legge regionale 24 marzo                
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e           
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' citato alla nota 1 del           
presente articolo.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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