LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. Le imprese che esercitano l'attivita' funebre di cui all'articolo
13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad
adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di
cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del provvedimento medesimo.
2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2 aventi sede legale
fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo
occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla
presente legge per l'esercizio dell'attivita' sul territorio
regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente
disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti
continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 luglio 2004 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 16
Comma 3
1) Il decreto del Presidente della Republica 10 settembre 1990, n.
285 citato alla nota 1 all'articolo 5.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- dei consiglieri Lino Zanichelli e Silvia Bartolini, presentato in
data 30 maggio 2003; oggetto consiliare n. 4506 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1098 del 10 giugno 2004;
oggetto consiliare n. 5746 (VII legislatura), con richiesta di
dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 17 giugno 2004;
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, nel n. 244 in data 9 giugno 2003 e nel n.
306 in data 24 giugno 2004;
- assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e
Politiche sociali" in sede referente.
L'oggetto 4506 stato licenziato dalla Commissione referente con atto
n. 3/2004 del 27 maggio 2004, con relazione scritta del consigliere
Lino Zanichelli.
Nella seduta del 17 giugno 2004 il Consiglio regionale ha deciso di
rinviare l'argomento ad ulteriore esame da parte della Commissione
referente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dello Statuto.
Nuovo testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3
dell'8 luglio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale
in aula del consigliere Lino Zanichelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004,
atto n. 143/2004.