LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 7
Mutuo per il finanziamento degli interventi
nel settore del trasporto pubblico locale
(articolo 2, comma 5 della legge n. 194 del 1998
e articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002)
1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 2, comma 5 della Legge 18 giugno 1998, n. 194
(Interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'articolo 13,
comma 2 della Legge n. 166 del 2002 la Regione e' autorizzata a
contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, da assumere
in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge, per complessivi Euro 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con
ammortamento quindicennale.
2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004
afferenti ad apposite unita' previsionali di base.
3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi del
mutuo e' garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli
stanziamenti all'uopo previsti al Capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501
(Quota capitale per l'ammortamento mutui - Risorse statali) e al
Capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per
l'ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione puo'
dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore
dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse del mutuo alle scadenze stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di
cui al presente articolo e' pari ad Euro 2.744.800,00 a partire
dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la
durata dello stesso.
5. Esso fara' carico ai Capitoli 87738 e 88738, distinti per quota
interessi e per quota di rimborso del capitale sui bilanci di
previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sara'
finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine,
dall'articolo 13, comma 2 della Legge n. 166 del 2002 e nell'ambito
del riparto per l'annualita' 2004 prevista a favore della Regione
Emilia-Romagna, dal Decreto Interministeriale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2003.
6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di
rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194
concernente Interventi nel settore dei trasposti e' il seguente:
"Art. 2 - Interventi nel settore del trasporto pubblico locale
(omissis)
5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto
pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a
contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per
provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto
pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonche'
all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione
elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole
pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone,
terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di
persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di
lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno
1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
(omissis)"
2) Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166
concernente Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e'
il seguente:
Art. 13 - Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture
(omissis)
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel
settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18
giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori
40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per
cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al
presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione
di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad
elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
(omissis)".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166
concernente Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e'
citato alla nota 2 del presente articolo.
4) Il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
finanze del 5 maggio 2003 concerne Ripartizione dei contributi
previsti dall'art. 13, comma 2, della L. 1 agosto 2002, n. 166
(collegato alla legge finanziaria 2002) in favore delle regioni a
statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di
autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre
quindici anni, nonche' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di
persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri
storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto
pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune
adibiti al trasporto di persone.
Comma 6
5) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' citato alla nota 4 dell'articolo 5.