REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 37                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002                                   
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002,             
n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla                   
Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                     
l'esercizio dell'attivita' venatoria"), le parole "2002-2003 e                  
2003-2004" sono sostituite dalle parole "2002-2003, 2003-2004,                  
2004-2005 e 2005-2006".                                                         
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale            
n. 15 del 2002 le parole "Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia           
(Passer montanus)" sono sostituite con le parole "Passero (Passer               
Italiae), Passera Mattugia (Passer montanus) e Tortora dal collare              
orientale (Streptopelia decaocto);".                                            
3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge                  
regionale n. 15 del 2002 sono sostituite dalle seguenti:                        
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun                  
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,           
di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e                  
cinquanta capi di tortore;                                                      
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per                     
l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno,              
dall'1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dall'1 settembre al 31             
dicembre alla tortora.".                                                        
NOTE ALL'ART. 37                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.1, comma 1, della legge regionale 12 luglio                
2002, n. 15 concernente Disciplina dell'esercizio delle deroghe                 
previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio            
1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e              
per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e' il seguente:                       
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e             
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza            
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura             
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella            
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni                   
venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari             
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2,           
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE            
e successive modifiche secondo le disposizioni della presente                   
legge".                                                                         
Commi 2 e 3                                                                     
2) Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio               
2002, n. 15 concernente Disciplina dell'esercizio delle deroghe                 
previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio            
1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e              
per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e' il seguente:                       
"Art. 2 - Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo                     
1. Il prelievo e' consentito:                                                   
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno                
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia                 
(Passer montanus);                                                              
(omissis)                                                                       
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun                   
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni            
e di dieci e cento capi complessivi di passeri;                                 
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e                
nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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