LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 37
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2002,
n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla
Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria"), le parole "2002-2003 e
2003-2004" sono sostituite dalle parole "2002-2003, 2003-2004,
2004-2005 e 2005-2006".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 15 del 2002 le parole "Passero (Passer Italiae) e Passera Mattugia
(Passer montanus)" sono sostituite con le parole "Passero (Passer
Italiae), Passera Mattugia (Passer montanus) e Tortora dal collare
orientale (Streptopelia decaocto);".
3. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 15 del 2002 sono sostituite dalle seguenti:
"d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,
di dieci e cinquanta capi complessivi di passeri e di cinque e
cinquanta capi di tortore;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per
l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno,
dall'1 settembre al 31 dicembre ai passeri e dall'1 settembre al 31
dicembre alla tortora.".
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art.1, comma 1, della legge regionale 12 luglio
2002, n. 15 concernente Disciplina dell'esercizio delle deroghe
previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio
1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni
venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE
e successive modifiche secondo le disposizioni della presente
legge".
Commi 2 e 3
2) Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 luglio
2002, n. 15 concernente Disciplina dell'esercizio delle deroghe
previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla L.R. 15 febbraio
1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria" e' il seguente:
"Art. 2 - Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo e' consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno
(Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia
(Passer montanus);
(omissis)
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni
e di dieci e cento capi complessivi di passeri;
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e
nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.".