REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 13                                                               
Tassa fitosanitaria                                                             
1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa e' dovuta            
dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto              
corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo             
di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria",              
prima dell'inizio delle attivita' di controllo all'importazione                 
previste dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE. La              
tassa e' dovuta nella misura indicata nell'Allegato VIII-bis della              
direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del                 
Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla modifica della                   
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai             
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. Non e'           
autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.                        
2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore,                       
l'applicazione della tassa di cui al comma 1 e' sospesa fino alla               
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna             
di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da                    
adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad            
individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul            
territorio di tutte le Regioni interessate. La tassa entra comunque             
in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva            
2002/89/CE.                                                                     
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE del               
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:                       
"Art. 13-quinquies                                                              
1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa            
fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i                    
controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli                   
fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a                
norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:                      
a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli                     
summenzionati, compresi gli oneri sociali;                                      
b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature                
messe a disposizione di tali ispettori;                                         
c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di             
prove di laboratorio;                                                           
d) le prove di laboratorio;                                                     
e) l'attivita' amministrativa (comprese le spese generali di                    
funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli,              
che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia                
prima che dopo la loro entrata in servizio.                                     
2. Gli Stati membri hanno la facolta' di fissare il livello della               
tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi           
a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard                  
indicata nell'allegato VIII bis.                                                
Allorche', ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di           
identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di               
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi              
terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri                  
riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale             
da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal              
fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.                          
Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2,               
possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il            
livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.                                   
3. Allorche' la tassa fitosanitaria e' fissata da uno Stato membro in           
base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello           
stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla              
Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in           
relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.                               
Ogni tassa imposta a norma del primo comma non e' superiore al costo            
effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato           
membro.                                                                         
4. Non e' autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa               
prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non e' considerato                 
rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di             
cui all'Allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.                         
5. La tassa standard di cui all'Allegato VIII bis non pregiudica la             
riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari              
sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le             
spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori            
dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli           
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli                     
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a              
quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni                  
desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi            
in virtu' di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16,             
misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la              
traduzione dei documenti richiesti.                                             
6. Gli Stati membri designano le autorita' competenti per l'esazione            
della tassa fitosanitaria. La tassa e' pagata dall'importatore o dal            
suo agente doganale.                                                            
7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli                
altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale,                  
regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al                    
paragrafo 1 e per la loro attestazione.".                                       
2) Il testo dell'Allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE del               
Consiglio, dell'8 maggio 2000 (concernente Direttiva del Consiglio              
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita' ") e' il seguente:                    
"Allegato VIII-bis                                                              
La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, e'             
fissata ai livelli seguenti: (in EUR)                                           
Voce  Quantita'  Tassa                                                          
a) per i controlli documentali  per spedizione  7                               
b) per i controlli di identita'  per spedizione                                 
  - per una quantita' di merce                                                  
  equivalente al massimo al                                                     
  carico di un camion, di un                                                    
  vagone ferroviario o di un                                                    
  container di capacita' comparabile  7                                         
  - per quantita' maggiori  14                                                  
c) per i controlli fitosanitari                                                 
secondo le seguenti                                                             
specifiche:                                                                     
- talee, piantine (eccetto i                                                    
materiali  per spedizione                                                       
forestali di moltiplicazione),                                                  
giovani  - fino a 10.000, in numero  17,5                                       
piante di fragole o di vegetali  - ogni a 1.000 unita' aggiuntive               
0,7                                                                             
  - prezzo massimo  140                                                         
- alberi, arbusti (diversi dagli                                                
alberi di Natale), altre piante  per spedizione                                 
legnose da vivaio,  - fino a 1.000, in numero  17,5                             
compresi i materiali forestali                                                  
di moltiplicazione  - ogni 100 unita' aggiuntive  0,44                          
(diverso dalle sementi)  - prezzo massimo  140                                  
bulbi, zampe, rizomi, tuberi,                                                   
destinati  per spedizione                                                       
alla piantagione (diversi dalle                                                 
patate)  - fino a 200 kg. in peso  17,5                                         
  - ogni 10 kg aggiuntivi  0,16                                                 
  - prezzo massimo  140                                                         
- sementi, colture di tessuti                                                   
vegetali  per spedizione                                                        
  - fino a 100 kg. in peso  17,5                                                
  - ogni 10 kg aggiuntivi  0,175                                                
  - prezzo massimo  140                                                         
- altre piante destinate alla                                                   
piantagione,  per spedizione                                                    
non altrove specificate in                                                      
questa tabella  - fino a 5.000, in numero  17,5                                 
  - ogni 100 unita' aggiuntive  0,18                                            
  - prezzo massimo  140                                                         
- fiori recisi  per spedizione                                                  
  - fino a 20.000, in numero  17,5                                              
  - ogni 1.000 unita' aggiuntive  0,14                                          
  - prezzo massimo  140                                                         
- rami con foglie, parti di                                                     
conifere (diversi  per spedizione                                               
dagli alberi di Natale tagliati)  - fino a 100 kg in peso  17,5                 
  - ogni 100 kg aggiuntivi  1,75                                                
  - prezzo massimo  140                                                         
- alberi di Natale tagliati  per spedizione                                     
  - fino a 1.000, in numero  17,5                                               
  - ogni 100 unita' aggiuntive  1,75                                            
  - prezzo massimo  140                                                         
- foglie di piante, quali piante  per spedizione                                
condimentarie e vegetali da                                                     
foglia  - fino a 100 kg in peso  17,5                                           
  - ogni 10 kg aggiuntivi  1,75                                                 
  - prezzo massimo  140                                                         
- frutta, ortaggi (diversi dai                                                  
vegetali da foglia)  per spedizione                                             
  - fino a 25.000 kg. in peso  17,5                                             
  - ogni 1.000 kg aggiuntivi  0,7                                               
- tuberi di patata  per partita                                                 
  - fino a 25.000 kg. in peso  52,5                                             
  - ogni 25.000 kg. aggiuntivi  52,5                                            
- legname (diverso dalla                                                        
corteccia)  per spedizione                                                      
  - fino a 100 m3 di volume  17,5                                               
  ogni m3 aggiuntivo  0,175                                                     
- terra e terreno di coltura,                                                   
corteccia  per spedizione                                                       
  - fino a 25.000 kg. in peso  17,5                                             
  - ogni 1.000 kg aggiuntivi  0,7                                               
  - prezzo massimo  140                                                         
- semi  per spedizione                                                          
  - fino a 25.000 kg. in peso  17,5                                             
  - ogni 1.000 kg aggiuntivi  0,7                                               
  - prezzo massimo  700                                                         
altri vegetali o prodotti                                                       
vegetali non  per spedizione  17,5                                              
altrove specificati nella tabella                                               
Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti            
che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte               
della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella                     
descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) e'                      
considerata come una spedizione separata.                                       
3) La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002                   
concerne Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE           
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'.                                      
Comma 2                                                                         
4) Il testo dell'art. 2 della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del            
28 novembre 2002 concernente Direttiva del Consiglio che modifica la            
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai             
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all'1 gennaio              
2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente                   
direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.                     
Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005.                 
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono           
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un                   
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le                 
modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.                       
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle                     
principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel                
settore disciplinato dalla presente direttiva.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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