LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Art. 13
Tassa fitosanitaria
1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa e' dovuta
dall'importatore e deve essere assolta mediante pagamento su conto
corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna, con obbligo
di indicazione nella causale della dicitura "Tassa fitosanitaria",
prima dell'inizio delle attivita' di controllo all'importazione
previste dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE. La
tassa e' dovuta nella misura indicata nell'Allegato VIII-bis della
direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla modifica della
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. Non e'
autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa.
2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore,
l'applicazione della tassa di cui al comma 1 e' sospesa fino alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
di apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da
adottarsi sulla base di accordo interregionale o altro atto volto ad
individuare un termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul
territorio di tutte le Regioni interessate. La tassa entra comunque
in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
2002/89/CE.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:
"Art. 13-quinquies
1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa
fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i
controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli
fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a
norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:
a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli
summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature
messe a disposizione di tali ispettori;
c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di
prove di laboratorio;
d) le prove di laboratorio;
e) l'attivita' amministrativa (comprese le spese generali di
funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli,
che puo' comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia
prima che dopo la loro entrata in servizio.
2. Gli Stati membri hanno la facolta' di fissare il livello della
tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi
a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard
indicata nell'allegato VIII bis.
Allorche', ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di
identita' e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di
vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi
terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri
riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale
da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal
fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.
Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2,
possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il
livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.
3. Allorche' la tassa fitosanitaria e' fissata da uno Stato membro in
base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello
stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla
Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in
relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.
Ogni tassa imposta a norma del primo comma non e' superiore al costo
effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato
membro.
4. Non e' autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa
prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non e' considerato
rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di
cui all'Allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.
5. La tassa standard di cui all'Allegato VIII bis non pregiudica la
riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari
sostenute per attivita' particolari connesse ai controlli, quali le
spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori
dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a
quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni
desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi
in virtu' di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16,
misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la
traduzione dei documenti richiesti.
6. Gli Stati membri designano le autorita' competenti per l'esazione
della tassa fitosanitaria. La tassa e' pagata dall'importatore o dal
suo agente doganale.
7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli
altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale,
regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al
paragrafo 1 e per la loro attestazione.".
2) Il testo dell'Allegato VIII-bis della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio, dell'8 maggio 2000 (concernente Direttiva del Consiglio
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' ") e' il seguente:
"Allegato VIII-bis
La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, e'
fissata ai livelli seguenti: (in EUR)
Voce Quantita' Tassa
a) per i controlli documentali per spedizione 7
b) per i controlli di identita' per spedizione
- per una quantita' di merce
equivalente al massimo al
carico di un camion, di un
vagone ferroviario o di un
container di capacita' comparabile 7
- per quantita' maggiori 14
c) per i controlli fitosanitari
secondo le seguenti
specifiche:
- talee, piantine (eccetto i
materiali per spedizione
forestali di moltiplicazione),
giovani - fino a 10.000, in numero 17,5
piante di fragole o di vegetali - ogni a 1.000 unita' aggiuntive
0,7
- prezzo massimo 140
- alberi, arbusti (diversi dagli
alberi di Natale), altre piante per spedizione
legnose da vivaio, - fino a 1.000, in numero 17,5
compresi i materiali forestali
di moltiplicazione - ogni 100 unita' aggiuntive 0,44
(diverso dalle sementi) - prezzo massimo 140
bulbi, zampe, rizomi, tuberi,
destinati per spedizione
alla piantagione (diversi dalle
patate) - fino a 200 kg. in peso 17,5
- ogni 10 kg aggiuntivi 0,16
- prezzo massimo 140
- sementi, colture di tessuti
vegetali per spedizione
- fino a 100 kg. in peso 17,5
- ogni 10 kg aggiuntivi 0,175
- prezzo massimo 140
- altre piante destinate alla
piantagione, per spedizione
non altrove specificate in
questa tabella - fino a 5.000, in numero 17,5
- ogni 100 unita' aggiuntive 0,18
- prezzo massimo 140
- fiori recisi per spedizione
- fino a 20.000, in numero 17,5
- ogni 1.000 unita' aggiuntive 0,14
- prezzo massimo 140
- rami con foglie, parti di
conifere (diversi per spedizione
dagli alberi di Natale tagliati) - fino a 100 kg in peso 17,5
- ogni 100 kg aggiuntivi 1,75
- prezzo massimo 140
- alberi di Natale tagliati per spedizione
- fino a 1.000, in numero 17,5
- ogni 100 unita' aggiuntive 1,75
- prezzo massimo 140
- foglie di piante, quali piante per spedizione
condimentarie e vegetali da
foglia - fino a 100 kg in peso 17,5
- ogni 10 kg aggiuntivi 1,75
- prezzo massimo 140
- frutta, ortaggi (diversi dai
vegetali da foglia) per spedizione
- fino a 25.000 kg. in peso 17,5
- ogni 1.000 kg aggiuntivi 0,7
- tuberi di patata per partita
- fino a 25.000 kg. in peso 52,5
- ogni 25.000 kg. aggiuntivi 52,5
- legname (diverso dalla
corteccia) per spedizione
- fino a 100 m3 di volume 17,5
ogni m3 aggiuntivo 0,175
- terra e terreno di coltura,
corteccia per spedizione
- fino a 25.000 kg. in peso 17,5
- ogni 1.000 kg aggiuntivi 0,7
- prezzo massimo 140
- semi per spedizione
- fino a 25.000 kg. in peso 17,5
- ogni 1.000 kg aggiuntivi 0,7
- prezzo massimo 700
altri vegetali o prodotti
vegetali non per spedizione 17,5
altrove specificati nella tabella
Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti
che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte
della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella
descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) e'
considerata come una spedizione separata.
3) La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002
concerne Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
Comma 2
4) Il testo dell'art. 2 della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del
28 novembre 2002 concernente Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' e' il
seguente:
"Art. 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all'1 gennaio
2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.".