REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 12                                                               
Sospensione e revoca dell'autorizzazione                                        
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo             
11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi,             
la struttura fitosanitaria regionale puo' disporre la sospensione               
cautelare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 nei seguenti                
casi:                                                                           
a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da                  
processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;                  
b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della             
direttiva 2000/29/CE;                                                           
c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un                
numero significativo di piante;                                                 
d) impossibilita' di dimostrare l'origine delle piante o del loro               
materiale di propagazione.                                                      
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite           
dalla struttura fitosanitaria regionale l'autorizzazione puo' essere            
sospesa fino a tre mesi.                                                        
3. In casi di particolare gravita' o di inadempienza alle                       
prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale,                 
quest'ultima puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.                       
4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata abbia                  
interrotto l'attivita' di produzione per un periodo continuativo                
superiore ai due anni la struttura fitosanitaria regionale dispone la           
revoca dell'autorizzazione.                                                     
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e'                 
citata alla nota 1) all'articolo 5.                                             

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