DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 2 dicembre 2003, n. 16464
Quote latte - Applicazione decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla Legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 - Documentazione di raccolta del latte
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate:
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi nonche' la successiva
determinazione n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni
dirigenziali professional conferite;
richiamati, altresi':
- il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con Legge maggio
2003, n. 119, recante: "Riforma della normativa interna di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari";
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31
luglio 2003: "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n.
119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari";
preso atto che l'art. 12, comma 6 del citato DM 31 luglio 2003
prevede che "le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di
registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo
controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresi' emanare
disposizioni integrative in relazione alla realta' territoriale di
raccolta del latte";
considerato:
- che la realta' produttiva lattiera della regione Emilia-Romagna e'
per gran parte incentrata sulla produzione del parmigiano reggiano;
- che tale produzione e' caratterizzata da una metodologia produttiva
che condiziona l'organizzazione di tutto il settore, ivi compresa la
raccolta del latte;
considerato, in particolare:
- che la suddetta produzione implica due raccolte giornaliere di
latte;
- che talora l'allevatore provvede personalmente al trasporto del
latte presso il caseificio;
- che in altri casi il caseificio provvede direttamente al trasporto
del latte;
ritenuto necessario integrare la disciplina relativa la
documentazione di raccolta del latte rispondendo alle esigenze
manifestate dal settore produttivo territoriale;
valutato inoltre:
- che in regione e' gia' diffuso l'utilizzo di sistemi informatizzati
per la registrazione della raccolta del latte;
- che i suddetti sistemi hanno contribuito in modo rilevante alla
semplificazione delle operazioni di raccolta;
ritenuto pertanto opportuno:
- integrare quanto previsto dalla disciplina in materia di
documentazione di raccolta del latte, definendo specifiche modalita'
operative in relazione al sistema di produzione del latte per
parmigiano reggiano;
- autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta
del latte che comunque garantiscano il controllo dei quantitativi
trasportati;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina
1) di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;
2) di integrare quanto previsto dalla disciplina in materia di
documentazione di raccolta del latte, definendo specifiche modalita'
operative in relazione al sistema di produzione del latte per
parmigiano reggiano nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di autorizzare l'utilizzo di sistemi informatizzati di
registrazione della raccolta del latte, secondo quanto riportato
nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi
ALLEGATO 1
Documentazione di raccolta latte destinato alla produzione di
parmigiano reggiano
I documenti di raccolta del latte devono in ogni caso contenere gli
elementi previsti dall'art. 12 del DM 31 luglio 2003.
Qualora la figura del trasportatore coincida con quella del
produttore oppure con quella dell'acquirente o di colui che effettua
la lavorazione, i documenti di raccolta del trasportatore possono
essere omessi.
Nello specifico si individuano le seguenti ipotesi:
Trasporto a cura del produttore
In questo caso il documento di raccolta del produttore coincide con
quello che accompagna il latte durante il trasporto. Resta comunque
inteso che l'acquirente deve conservare il documento di raccolta
relativo al produttore.
II trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta' del
produttore, pertanto la firma del conducente, apposta sui documenti
di raccolta, di fatto coincide con quella del produttore (o suo
delegato).
Trasporto a cura dell'acquirente
In questa ipotesi il documento di raccolta dell'acquirente coincide
con quello che accompagna il latte durante il trasporto. Resta
comunque inteso che il produttore ha l'onere di conservare il proprio
documento di raccolta.
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta'
dell'acquirente, pertanto la firma del conducente, apposta sui
documenti di raccolta, di fatto coincide con quella dell'acquirente.
Gli incarichi affidati al personale che opera per la ditta acquirente
devono essere specificati in apposito atto scritto.
Trasporto a cura del caseificio che effettua la lavorazione per conto
della ditta acquirente (o cd "casaro appaltatore")
In quest'ultimo caso il documento di raccolta dell'acquirente
coincide con quello che accompagna il latte durante il trasporto.
Resta comunque inteso che il produttore deve conservare il proprio
documento di raccolta.
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta' del
caseificio (o del cd "casaro appaltatore") che effettua la
lavorazione del latte per conto della ditta acquirente, pertanto la
firma del conducente, apposta sui documenti di raccolta, di fatto
coincide con quella dell'addetto del caseificio di lavorazione (o del
ed "casaro appaltatore"). Tale modalita' deve essere formalizzata
dalla ditta acquirente con apposito incarico.
Il caseificio che effettua la lavorazione (o il cd "casaro
appaltatore") deve inoltre dichiarare che l'attivita' di trasporto
del latte e' prestata in via esclusiva per conto dell'acquirente. In
caso contrario, la raccolta risulta come effettuata da un
raccoglitore conto terzi e conseguentemente deve essere presente uno
specifico documento di raccolta.
ALLEGATO 2
Sistemi informatizzati di raccolta latte
I sistemi informatizzati di registrazione della raccolta devono
garantire la stampa di supporti cartacei, emessi sia al momento della
raccolta del latte presso ciascun produttore, sia al momento dello
scarico. I supporti cartacei devono contenere i dati necessari a
soddisfare quanto previsto dal DM 31 luglio 2003, art. 12.
Nello specifico si evidenzia quanto segue in relazione alla fase di
raccolta e scarico del latte:
Raccolta
I supporti cartacei emessi al momento del ritiro del latte (di
seguito chiamati "scontrini") devono contenere almeno i seguenti
elementi:
1) dati identificativi dell'acquirente;
2) dati identificativi del destinatario (se coincide rispetto
all'acquirente il campo restera' non compilato o riportera' i dati
dello stesso acquirente);
3) dati identificativi del produttore e relativo codice;
4) dati identificativi del trasportatore specificando il conducente
del mezzo;
5) data e ora del carico;
6) quantitativo di latte caricato;
7) targa automezzo;
8) identificazione univoca dello scontrino attraverso un numero
progressivo o un codice.
I suddetti scontrini devono essere stampati in doppia copia, ognuna
delle quali sottoscritta in modo leggibile dal produttore (o suo
delegato) e dal conducente del mezzo. Una delle copie dello scontrino
deve rimanere al produttore e, se conservata diligentemente e
correttamente, puo' costituire il documento del produttore. L'altra
copia rimane al conducente, e verra' consegnata all'acquirente al
momento dello scarico.
Scarico
I supporti cartacei emessi al momento dello scarico devono avere
carattere riepilogativo ed indicare come contenuto minimo i seguenti
elementi:
1) dati identificativi dell'acquirente;
2) dati identificativi del produttore (codice identificativo);
3) quantitativo di latte caricato per ogni produttore;
4) dati identificativi del trasportatore e del conducente;
5) data e ora dello scarico;
6) codice identificativo dei singoli scontrini.
Tale riepilogo deve essere stampato in doppia copia, ognuna delle
quali sottoscritta in forma leggibile dall'acquirente e dal
conducente. Una copia rimane al trasportatore, e costituisce il
documento del trasportatore; l'altra copia resta all'acquirente e,
unitamente a copia degli scontrini dei singoli produttori,
costituisce il documento dell'acquirente.
Disfunzioni o malfunzionamenti del sistema informatico non
giustificano l'assenza di documentazione, che deve essere sostituita
eventualmente da supporti cartacei di cui all'art. 12 del DM 31
luglio 2003.
La normativa (DM 31/7/2003, art. 14, comma 1) prevede la
conservazione dei documenti per tre anni; pertanto la perfetta
leggibilita' della succitata documentazione deve essere assicurata
per almeno tale arco di tempo.