REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 2 dicembre 2003, n. 16464

Quote latte - Applicazione decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla Legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 - Documentazione di raccolta del latte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo              
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate:                                                                     
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in             
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle                         
responsabilita' di servizio, l'istituzione delle posizioni                      
dirigenziali professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22              
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli            
ambiti di competenza assegnati ai Servizi nonche' la successiva                 
determinazione n. 7321 del 23 giugno 2003 con la quale sono stati               
specificati gli ambiti operativo-gestionali delle posizioni                     
dirigenziali professional conferite;                                            
richiamati, altresi':                                                           
- il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con Legge maggio            
2003, n. 119, recante: "Riforma della normativa interna di                      
applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei             
prodotti lattiero-caseari";                                                     
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 31               
luglio 2003: "Modalita' di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n.            
119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e              
dei prodotti lattiero-caseari";                                                 
preso atto che l'art. 12, comma 6 del citato DM 31 luglio 2003                  
prevede che "le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di           
registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo              
controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresi' emanare              
disposizioni integrative in relazione alla realta' territoriale di              
raccolta del latte";                                                            
considerato:                                                                    
- che la realta' produttiva lattiera della regione Emilia-Romagna e'            
per gran parte incentrata sulla produzione del parmigiano reggiano;             
- che tale produzione e' caratterizzata da una metodologia produttiva           
che condiziona l'organizzazione di tutto il settore, ivi compresa la            
raccolta del latte;                                                             
considerato, in particolare:                                                    
- che la suddetta produzione implica due raccolte giornaliere di                
latte;                                                                          
- che talora l'allevatore provvede personalmente al trasporto del               
latte presso il caseificio;                                                     
- che in altri casi il caseificio provvede direttamente al trasporto            
del latte;                                                                      
ritenuto necessario integrare la disciplina relativa la                         
documentazione di raccolta del latte rispondendo alle esigenze                  
manifestate dal settore produttivo territoriale;                                
valutato inoltre:                                                               
- che in regione e' gia' diffuso l'utilizzo di sistemi informatizzati           
per la registrazione della raccolta del latte;                                  
- che i suddetti sistemi hanno contribuito in modo rilevante alla               
semplificazione delle operazioni di raccolta;                                   
ritenuto pertanto opportuno:                                                    
- integrare quanto previsto dalla disciplina in materia di                      
documentazione di raccolta del latte, definendo specifiche modalita'            
operative in relazione al sistema di produzione del latte per                   
parmigiano reggiano;                                                            
- autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta            
del latte che comunque garantiscano il controllo dei quantitativi               
trasportati;                                                                    
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della deliberazione 447/03;                                               
determina                                                                       
1) di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;                    
2) di integrare quanto previsto dalla disciplina in materia di                  
documentazione di raccolta del latte, definendo specifiche modalita'            
operative in relazione al sistema di produzione del latte per                   
parmigiano reggiano nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte             
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
3) di autorizzare l'utilizzo di sistemi informatizzati di                       
registrazione della raccolta del latte, secondo quanto riportato                
nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;              
4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Davide Barchi                                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Documentazione di raccolta latte destinato alla produzione di                   
parmigiano reggiano                                                             
I documenti di raccolta del latte devono in ogni caso contenere gli             
elementi previsti dall'art. 12 del DM 31 luglio 2003.                           
Qualora la figura del trasportatore coincida con quella del                     
produttore oppure con quella dell'acquirente o di colui che effettua            
la lavorazione, i documenti di raccolta del trasportatore possono               
essere omessi.                                                                  
Nello specifico si individuano le seguenti ipotesi:                             
Trasporto a cura del produttore                                                 
In questo caso il documento di raccolta del produttore coincide con             
quello che accompagna il latte durante il trasporto. Resta comunque             
inteso che l'acquirente deve conservare il documento di raccolta                
relativo al produttore.                                                         
II trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta' del              
produttore, pertanto la firma del conducente, apposta sui documenti             
di raccolta, di fatto coincide con quella del produttore (o suo                 
delegato).                                                                      
Trasporto a cura dell'acquirente                                                
In questa ipotesi il documento di raccolta dell'acquirente coincide             
con quello che accompagna il latte durante il trasporto. Resta                  
comunque inteso che il produttore ha l'onere di conservare il proprio           
documento di raccolta.                                                          
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta'                  
dell'acquirente, pertanto la firma del conducente, apposta sui                  
documenti di raccolta, di fatto coincide con quella dell'acquirente.            
Gli incarichi affidati al personale che opera per la ditta acquirente           
devono essere specificati in apposito atto scritto.                             
Trasporto a cura del caseificio che effettua la lavorazione per conto           
della ditta acquirente (o cd "casaro appaltatore")                              
In quest'ultimo caso il documento di raccolta dell'acquirente                   
coincide con quello che accompagna il latte durante il trasporto.               
Resta comunque inteso che il produttore deve conservare il proprio              
documento di raccolta.                                                          
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprieta' del              
caseificio (o del cd "casaro appaltatore") che effettua la                      
lavorazione del latte per conto della ditta acquirente, pertanto la             
firma del conducente, apposta sui documenti di raccolta, di fatto               
coincide con quella dell'addetto del caseificio di lavorazione (o del           
ed "casaro appaltatore"). Tale modalita' deve essere formalizzata               
dalla ditta acquirente con apposito incarico.                                   
Il caseificio che effettua la lavorazione (o il cd "casaro                      
appaltatore") deve inoltre dichiarare che l'attivita' di trasporto              
del latte e' prestata in via esclusiva per conto dell'acquirente. In            
caso contrario, la raccolta risulta come effettuata da un                       
raccoglitore conto terzi e conseguentemente deve essere presente uno            
specifico documento di raccolta.                                                
ALLEGATO 2                                                                      
Sistemi informatizzati di raccolta latte                                        
I sistemi informatizzati di registrazione della raccolta devono                 
garantire la stampa di supporti cartacei, emessi sia al momento della           
raccolta del latte presso ciascun produttore, sia al momento dello              
scarico. I supporti cartacei devono contenere i dati necessari a                
soddisfare quanto previsto dal DM 31 luglio 2003, art. 12.                      
Nello specifico si evidenzia quanto segue in relazione alla fase di             
raccolta e scarico del latte:                                                   
Raccolta                                                                        
I supporti cartacei emessi al momento del ritiro del latte (di                  
seguito chiamati "scontrini") devono contenere almeno i seguenti                
elementi:                                                                       
1) dati identificativi dell'acquirente;                                         
2) dati identificativi del destinatario (se coincide rispetto                   
all'acquirente il campo restera' non compilato o riportera' i dati              
dello stesso acquirente);                                                       
3) dati identificativi del produttore e relativo codice;                        
4) dati identificativi del trasportatore specificando il conducente             
del mezzo;                                                                      
5) data e ora del carico;                                                       
6) quantitativo di latte caricato;                                              
7) targa automezzo;                                                             
8) identificazione univoca dello scontrino attraverso un numero                 
progressivo o un codice.                                                        
I suddetti scontrini devono essere stampati in doppia copia, ognuna             
delle quali sottoscritta in modo leggibile dal produttore (o suo                
delegato) e dal conducente del mezzo. Una delle copie dello scontrino           
deve rimanere al produttore e, se conservata diligentemente e                   
correttamente, puo' costituire il documento del produttore. L'altra             
copia rimane al conducente, e verra' consegnata all'acquirente al               
momento dello scarico.                                                          
Scarico                                                                         
I supporti cartacei emessi al momento dello scarico devono avere                
carattere riepilogativo ed indicare come contenuto minimo i seguenti            
elementi:                                                                       
1) dati identificativi dell'acquirente;                                         
2) dati identificativi del produttore (codice identificativo);                  
3) quantitativo di latte caricato per ogni produttore;                          
4) dati identificativi del trasportatore e del conducente;                      
5) data e ora dello scarico;                                                    
6) codice identificativo dei singoli scontrini.                                 
Tale riepilogo deve essere stampato in doppia copia, ognuna delle               
quali sottoscritta in forma leggibile dall'acquirente e dal                     
conducente. Una copia rimane al trasportatore, e costituisce il                 
documento del trasportatore; l'altra copia resta all'acquirente e,              
unitamente a copia degli scontrini dei singoli produttori,                      
costituisce il documento dell'acquirente.                                       
Disfunzioni o malfunzionamenti del sistema informatico non                      
giustificano l'assenza di documentazione, che deve essere sostituita            
eventualmente da supporti cartacei di cui all'art. 12 del DM 31                 
luglio 2003.                                                                    
La normativa (DM 31/7/2003, art. 14, comma 1) prevede la                        
conservazione dei documenti per tre anni; pertanto la perfetta                  
leggibilita' della succitata documentazione deve essere assicurata              
per almeno tale arco di tempo.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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