REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMITATO DI INDIRIZZO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 17 dicembre 2002, n. 12

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 9/02 in data 16 ottobre 2002. Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia

IL COMITATO DI INDIRIZZO                                                        
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare il testo definitivo del Regolamento di organizzazione           
dell'AIPO di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui             
e' parte integrante;                                                            
2) di dare comunicazione del presente provvedimento alle                        
organizzazioni sindacali e alle RSU.                                            
La presente deliberazione sara' pubblicata nei Bollettini Ufficiali             
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.                     
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL- L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL              
FIUME PO (AIPO)                                                                 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
Art.  1                                                                         
Oggetto e ambito di applicazione                                                
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE                                                      
Art.  2                                                                         
Struttura organizzativa e dotazione organica                                    
Art.  3                                                                         
Prestazioni professionali                                                       
TITOLO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                  
Art.  4                                                                         
Il rapporto di lavoro                                                           
Art.  5                                                                         
Onnicomprensivita' della retribuzione                                           
Art.  6                                                                         
Accesso all'organico dell'Agenzia                                               
Art.  7                                                                         
Approvazione della graduatoria                                                  
Art.  8                                                                         
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale                                
Art.  9                                                                         
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a           
tempo determinato                                                               
Art.  10                                                                        
Gestione e sviluppo professionale del personale                                 
Art.  11                                                                        
Incompatibilita'                                                                
Art.  12                                                                        
Mobilita'                                                                       
Art.  13                                                                        
Responsabilita' dei dipendenti dell'Agenzia                                     
Art.  14                                                                        
Codice di comportamento                                                         
Art.  15                                                                        
Procedimento disciplinare                                                       
Art.  16                                                                        
Cause di estinzione                                                             
TITOLO IV - RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'                             
Art.  17                                                                        
Relazioni sindacali                                                             
Art.  18                                                                        
Pari opportunita'                                                               
TITOLO V - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA                                           
Art.  19                                                                        
Funzioni della dirigenza                                                        
Art.  20                                                                        
Funzioni del Direttore                                                          
Art.  21                                                                        
Atti della dirigenza                                                            
Art.  22                                                                        
Incarico di Direttore                                                           
Art.  23                                                                        
Altri incarichi                                                                 
Art.  24                                                                        
Criteri per il conferimento degli altri incarichi                               
Art.  25                                                                        
Assenza, impedimento, vacanza                                                   
Art.  26                                                                        
Revoca degli incarichi dirigenziali                                             
Art.  27                                                                        
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale                        
Art.  28                                                                        
Comitato dei garanti                                                            
Art.  29                                                                        
Nucleo di supporto alla valutazione                                             
Art.  30                                                                        
Controlli interni                                                               
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                            
Art.  31                                                                        
Disposizioni transitorie                                                        
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL-L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL               
FIUME PO (AIPO)                                                                 
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
Art. 1                                                                          
Oggetto e ambito di applicazione                                                
1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il                    
funzionamento dell'Agenzia interregionale del fiume Po, di seguito              
denominata AIPO.                                                                
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le                  
disposizioni del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.                                    
3) I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei Contratti                
collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'art. 2, commi 2           
e 3 del DLgs n. 165 del 2001.                                                   
TITOLO II                                                                       
ORGANIZZAZIONE                                                                  
Art. 2                                                                          
Struttura organizzativa e dotazione organica                                    
1) La struttura organizzativa dell'Agenzia e' articolata in:                    
a) una Direzione generale;                                                      
b) strutture dirigenziali di prima e seconda fascia che possono                 
essere gerarchicamente ordinate e posizioni di livello dirigenziale;            
c) posizioni di livello non dirigenziale.                                       
2) Il Comitato d'indirizzo determina la dotazione organica                      
complessiva dell'Agenzia stessa, ed il tetto massimo di spesa secondo           
i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione              
collettiva; in sede di prima applicazione la dotazione organica e'              
fissata sulla base del personale in servizio alla data di adozione              
dei DPCM di trasferimento delle risorse all'AIPO, potendola                     
incrementare fino ad un massimo del 20%.                                        
3) Il Comitato d'indirizzo determina altresi' l'istituzione delle               
strutture organizzative a livello dirigenziale e il limite numerico             
delle posizioni di livello dirigenziale. Qualora esigenze                       
organizzative lo rendano necessario, il Comitato di Indirizzo puo'              
procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli                 
derivanti dalle capacita' di bilancio dell'Agenzia, e tenuto conto              
delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale              
dell'Agenzia.                                                                   
Art. 3                                                                          
Prestazioni professionali                                                       
1) Per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di                   
integrare le professionalita' esistenti nell'organico dell'AIPO, il             
Direttore puo' affidare incarichi di prestazioni professionali a                
soggetti esterni all'AIPO, e che comunque non abbiano con la stessa             
rapporti di servizio a qualunque titolo, in possesso di specifica e             
comprovata competenza.                                                          
2) Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, deve essere               
sempre conforme a principi di trasparenza e di economicita' nella               
gestione dell'AIPO.                                                             
3) E' data altresi' facolta' all'AIPO di affidare, per limitati                 
periodi di tempo, e quando cio' non sia in contrasto con le finalita'           
ed i compiti della stessa, consulenze a personale dipendente da altre           
istituzioni pubbliche.                                                          
TITOLO III                                                                      
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                               
Art. 4                                                                          
Il rapporto di lavoro                                                           
1) Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIPO e' disciplinato dai           
contratti collettivi, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del              
Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro                  
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni                   
legislative.                                                                    
2) Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono                 
assunte dagli organi preposti alla gestione con le capacita' e i                
poteri del privato datore di lavoro.                                            
3) Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'AIPO             
si applica il Contratto collettivo del comparto Regioni - Enti                  
locali.                                                                         
Art. 5                                                                          
Onnicomprensivita' della retribuzione                                           
1) La retribuzione del personale e' determinata dai contratti                   
collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in              
rappresentanza dell'AIPO o in ragione del proprio ufficio.                      
2) I compensi dovuti da terzi nel caso di cui al comma 1 sono                   
corrisposti direttamente all'Agenzia e confluiscono nelle risorse               
destinate al relativo trattamento economico accessorio.                         
Art. 6                                                                          
Accesso all'organico dell'Agenzia                                               
1) La copertura dei posti vacanti in AIPO avviene con contratto                 
individuale di lavoro tramite:                                                  
a) procedure selettive per l'assunzione dall'esterno e la                       
progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale;                  
b) chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti               
dalla legge;                                                                    
c) mobilita' da altre pubbliche amministrazioni.                                
2) Il Comitato di Indirizzo, nel rispetto dei principi fissati dal              
presente Regolamento e delle disposizioni contenuti nei Contratti               
collettivi nazionali di lavoro, disciplina:                                     
a) le modalita' di assunzione agli impieghi;                                    
b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione; c) le                 
competenze e gli ambiti di responsabilita' delle commissioni                    
esaminatrici;                                                                   
d) le modalita' di costituzione delle commissioni, nonche' le                   
modalita' di individuazione dei relativi membri, nel rispetto                   
dell'art. 35, comma 3, lettera e) del DLgs 165/01 e delle                       
disposizioni in materia di pari opportunita';                                   
e) i criteri di redazione dei bandi;                                            
f) le procedure di selezione;                                                   
g) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove               
richiesta;                                                                      
h) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle prove fino               
all'approvazione della graduatoria da parte del Direttore                       
dell'Agenzia.                                                                   
3) Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, lettera a),                  
dovranno garantire l'adeguata pubblicita' della selezione,                      
l'imparzialita' nello svolgimento della stessa, l'economicita' e la             
celerita' di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio dei           
sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di                       
preselezione.                                                                   
4) Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui            
al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure               
concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi             
sono pubblicati nei Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie               
dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO.                                             
5) Il Comitato di Indirizzo disciplina altresi' le procedure per le             
assunzioni con contratto a tempo determinato.                                   
Art. 7                                                                          
Approvazione della graduatoria                                                  
1) Il Direttore approva la graduatoria degli idonei e dichiara i                
vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 6.                      
2) La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione.                                                                  
3) L'AIPO puo' stipulare accordi con le Regioni interessate al fine             
di effettuare selezioni in comune di personale, ovvero per utilizzare           
le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito            
da un singolo Ente, previo consenso dei candidati stessi.                       
Art. 8                                                                          
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale                                
1) I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:           
a) il possesso del diploma di laurea;                                           
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle                       
Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali e'              
previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o              
aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore            
a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non                   
dirigenziale.                                                                   
Art. 9                                                                          
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale                                
mediante contratti a tempo determinato                                          
1) E' in facolta' dell'AIPO provvedere alla copertura dei posti della           
qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata              
non superiore a cinque anni nel limite del 20 per cento della                   
dotazione organica con arrotondamento per eccesso.                              
2) Per la copertura dei posti dei cui al comma 1 l'AIPO puo' altresi'           
stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a               
cinque anni con propri dipendenti. In tal caso il dipendente e'                 
collocato in aspettativa senza assegni.                                         
3) Per le assunzioni di cui al comma 1 e 2 si provvede per chiamata             
diretta con atto del Direttore, sentito il Comitato d'Indirizzo.                
4) Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e                     
comprovata qualificazione professionale. I requisiti indispensabili             
per l'assunzione sono quelli previsti per l'accesso alla qualifica              
dirigenziale; il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 8 puo'              
essere maturato anche in attivita' nell'ambito delle libere                     
professioni e in altre attivita' professionali di particolare                   
qualificazione.                                                                 
5) Il trattamento economico e' stabilito in riferimento a quello dei            
dirigenti di ruolo, e puo' essere motivatamente integrato, per gli              
incarichi di cui al comma 1, con riferimento alla specifica                     
qualificazione professionale posseduta, nonche' in considerazione               
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato                  
relative alle specifiche competenze professionali.                              
Art. 10                                                                         
Gestione e sviluppo professionale del personale                                 
1) L'Agenzia promuove lo sviluppo professionale del personale tramite           
la programmazione e l'attuazione di interventi di formazione ed                 
aggiornamento continuo, a sostegno del miglioramento della qualita'             
delle prestazioni e dello sviluppo delle potenzialita', anche ai fini           
della mobilita' professionale nell'ambito dell'Agenzia stessa.                  
Art. 11                                                                         
Incompatibilita'                                                                
1)  E' incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'art. 4:               
a) l'esercizio di attivita' commerciali, industriali o professionali;           
b) l'assunzione di cariche in societa' con fini di lucro, con                   
esclusione di quelle a partecipazione pubblica;                                 
c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle                  
dipendenze di soggetti pubblici o privati.                                      
2) Non sussiste l'incompatibilita' di cui al comma 1 per i dipendenti           
con rapporti di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i             
limiti per lo svolgimento delle attivita' extra-istituzionali del               
personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei                  
principi dell'ordinamento vigente, con atto del Comitato di                     
Indirizzo.                                                                      
3) Su richiesta dell'interessato puo' essere autorizzata                        
l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di               
soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in societa' non            
aventi fini di lucro oppure in societa' con fini di lucro a                     
partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere             
verificato la compatibilita con gli obblighi derivanti dal rapporto             
di lavoro con l'AIPO e sempre che non ostino ragioni di opportunita'            
particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la                      
trasparenza dell'operato dell'AIPO.                                             
4) Il dirigente competente in materia di personale diffida il                   
dipendente per il quale sussista una causa di incompatibilita' di cui           
al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine.                 
Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa           
di incompatibilita' entro il termine fissato, il Direttore dispone la           
risoluzione del rapporto per giusta causa. E' peraltro fatta salva,             
pur rimossa la situazione di incompatibilita', l'applicazione di                
eventuali sanzioni disciplinari.                                                
5) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano                 
qualora il dipendente dell'AIPO sia chiamato a ricoprire incarichi o            
cariche su designazione o nomina dell'AIPO stessa.                              
6) Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli articoli            
9 e 10 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata           
del rapporto di lavoro con l'AIPO, lo svolgimento delle prestazioni             
lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti,            
nonche' lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto               
stabilito al comma 3.                                                           
7) Il dipendente dell'AIPO, inoltre, ha diritto, a domanda, di essere           
collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un             
contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive presso                
altra Pubblica Amministrazione.                                                 
8) Il Comitato di Indirizzo adotta i provvedimenti ai fini della                
determinazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo           
svolgimento di incarichi esterni.                                               
Art. 12                                                                         
Mobilita'                                                                       
1) L'AIPO puo' disporre o richiedere il comando di personale per un             
tempo determinato presso o da altri Enti pubblici, per riconosciute             
esigenze di servizio o quando sia necessario avvalersi di specifica             
competenza. A detti comandi si applicano le disposizioni vigenti.               
2) Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica l'AIPO             
puo' provvedere anche attraverso il trasferimento di dipendenti di              
altre Amministrazioni pubbliche.                                                
Art. 13                                                                         
Responsabilita' dei dipendenti dell'AIPO                                        
1) Ai dipendenti dell'AIPO si applica la normativa vigente in materia           
di responsabilita' civile, amministrativa e contabile per i                     
dipendenti civili dello Stato.                                                  
2) Ai dipendenti dell'AIPO si applicano l'articolo 2106 del Codice              
civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n.             
300, e le norme dei Contratti collettivi di lavoro in materia di                
responsabilita' disciplinare.                                                   
3) Salvo quanto previsto dall'articolo 11 e ferma restando la                   
definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del Codice di                    
comportamento di cui all'articolo 14, la tipologia delle infrazioni             
disciplinari e delle relative sanzioni e' definita dai Contratti                
collettivi di lavoro.                                                           
Art. 14                                                                         
Codice di comportamento                                                         
1) Il Comitato d'Indirizzo, sentite le rappresentanze sindacali e le            
associazioni di utenti e consumatori, adotta uno specifico codice di            
comportamento per i dipendenti dell'AIPO, tenuto conto di quanto                
previsto dall'articolo 54 del DLgs n. 165 del 2001.                             
2) Il codice e' pubblicato nei Bollettini Ufficiali delle Regioni               
firmatarie dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO e deve essere                     
consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.                            
3) Il dirigente competente in materia di personale organizza                    
attivita' di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione            
del codice.                                                                     
Art. 15                                                                         
Procedimento disciplinare                                                       
1) Il Direttore individua la struttura competente per i procedimenti            
disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del DLgs n. 165 del            
2001.                                                                           
2) La struttura di cui al comma 1, su segnalazione del capo della               
struttura cui il dipendente appartiene, contesta l'addebito al                  
dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare. Qualora            
le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo            
della struttura di appartenenza del dipendente provvede direttamente.           
Negli altri casi, all'applicazione della sanzione provvede il                   
Direttore.                                                                      
3) Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore             
davanti al Collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del DLgs            
n. 165 del 2001.                                                                
4) In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le            
procedure di conciliazione o arbitrato previste dai Contratti                   
collettivi nazionali.                                                           
Art. 16                                                                         
Cause di estinzione                                                             
1) Il rapporto di lavoro si puo' estinguere in particolare, fermo               
restando quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro, per le             
seguenti cause:                                                                 
a) dimissioni;                                                                  
b) collocamento a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese                    
successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di               
eta', ovvero nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla              
messa in disponibilita' del dipendente a seguito di esito negativo              
della mobilita' ai sensi dell'articolo 33 del DLgs n. 165 del 2001;             
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3               
della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o per giusta causa ai sensi                 
dell'articolo 2119 del Codice civile;                                           
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;            
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilita' permanente;                   
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.                        
2) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed f) l'estinzione del                   
rapporto di lavoro e' disposta con atto motivato del Direttore.                 
3) Qualora si tratti del Direttore la risoluzione del rapporto di               
lavoro e' disposta dal Comitato d'Indirizzo.                                    
4) Qualora si tratti di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9 la           
risoluzione del rapporto di lavoro e' disposta dal Direttore, sentito           
il Comitato d'Indirizzo.                                                        
5) E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.                   
TITOLO IV                                                                       
RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'                                         
Art. 17                                                                         
Relazioni sindacali                                                             
1) L'AIPO puo' stipulare protocolli di relazioni sindacali con le               
rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le            
procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione,                 
nonche' le modalita' di svolgimento della contrattazione collettiva e           
della concertazione, fermo restando il rispetto dei Contratti                   
collettivi nazionali di lavoro.                                                 
2) I Contratti collettivi di lavoro ed i protocolli di cui al comma 1           
possono prevedere istituti di partecipazione del personale dipendente           
dell'Agenzia all'organizzazione del lavoro.                                     
Art. 18                                                                         
Pari opportunita'                                                               
1) Il Direttore, sentito il Comitato d'Indirizzo, adotta apposito               
atto regolamentare volto ad assicurare pari opportunita' fra uomini e           
donne sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del DLgs n. 165 del 2001.           
TITOLO V                                                                        
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA                                                      
Art. 19                                                                         
Funzioni della dirigenza                                                        
1) La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica.                  
2) Ai dirigenti compete, secondo le rispettive attribuzioni, nel                
rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione              
politica e quella di direzione amministrativa, la gestione                      
finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli               
obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato d'Indirizzo.                     
3) I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia               
tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e            
secondo le modalita' previste dalla legge, e sono responsabili in via           
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei                   
relativi risultati, secondo quanto previsto dall'articolo 27. Sono              
tenuti a garantire l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione             
amministrativa con tempestivita' ed economicita' di gestione.                   
4) Ai dirigenti, secondo la specifica attribuzione di ciascuno,                 
spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:                           
a) la formulazione di proposte e pareri al Direttore;                           
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal             
Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti                 
amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di                   
acquisizione delle entrate;                                                     
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attivita'                
delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilita',              
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili            
delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo,                 
verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con             
poteri sostitutivi in caso d'inerzia;                                           
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e                      
strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;                  
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dal               
Direttore.                                                                      
5) I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,                
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto                  
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni             
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 a dipendenti che                    
ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito delle                
strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'articolo              
2103 del Codice civile.                                                         
Art. 20                                                                         
Funzioni del Direttore                                                          
1) Il Direttore, nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo                    
Costitutivo dell'Agenzia, esercita, tra gli altri, i seguenti compiti           
e poteri:                                                                       
a) formula proposte ed esprime pareri al Comitato d'Indirizzo nelle             
materie di competenza dello stesso;                                             
b) cura l'attuazione dei piani e programmi approvati dal Comitato               
d'Indirizzo;                                                                    
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e                  
attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;              
d) istituisce, nel rispetto dei limiti fissati dal Comitato di                  
Indirizzo, le posizioni di livello dirigenziale e determina la loro             
denominazione e competenza;                                                     
e) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 23, comma 1, nonche'           
gli incarichi di natura non dirigenziale secondo quanto stabilito dai           
Contratti nazionali del lavoro;                                                 
f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate            
rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli               
assegnati ai dirigenti;                                                         
g) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la           
loro denominazione e competenza;                                                
h) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del                 
personale nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato d'Indirizzo;             
i) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e             
ne controlla l'attivita', anche con potere sostitutivo in caso                  
d'inerzia;                                                                      
j) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito                
degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva               
integrativa;                                                                    
k) fornisce risposte ai rilievi degli Organi di controllo e delle               
regioni firmatarie dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia sugli atti             
di sua competenza;                                                              
l) costituisce temporanei gruppi di lavoro.                                     
Art. 21                                                                         
Atti della dirigenza                                                            
1) Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro               
attribuite sono definitivi.                                                     
2) Gli atti di competenza dirigenziali non sono soggetti ad                     
avocazione da parte del Comitato d'Indirizzo.                                   
3) In caso di inerzia o ritardo il Direttore puo' fissare un termine            
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti,                  
decorso il quale il Direttore vi provvede direttamente o incarica               
altro dirigente.                                                                
4) Nel caso di inerzia o ritardo del Direttore, il Comitato di                  
Indirizzo individua un Commissario ad acta per lo svolgimento di                
quelle attivita'.                                                               
Art. 22                                                                         
Incarico di Direttore                                                           
1) L'incarico di Direttore e' attribuito dal Comitato d'indirizzo ai            
sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 9 dell'Accordo                 
Costitutivo dell'AIPO.                                                          
Art. 23                                                                         
Altri incarichi                                                                 
1) Il Direttore generale conferisce gli incarichi di responsabilita'            
di livello dirigenziale, sentito il Comitato di Indirizzo; il                   
Direttore conferisce altresi' gli incarichi di livello non                      
dirigenziale.                                                                   
2) I provvedimenti di incarico sono pubblicati nei Bollettini                   
Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'Accordo Costitutivo                     
dell'AIPO.                                                                      
Art. 24                                                                         
Criteri per il conferimento degli altri incarichi                               
1) Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti di norma nel                 
rispetto del criterio di rotazione, tenuto conto, in relazione alla             
natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle                
attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente,               
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con                   
riferimento agli obiettivi fissati dal Comitato d'Indirizzo. Al                 
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non            
si applica l'articolo 2103 del Codice civile.                                   
2) Gli incarichi dirigenziali di struttura organizzativa sono                   
conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque           
non superiore a cinque, salvo rinnovo.                                          
3) Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilita' di           
struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in             
relazione alla natura dell'incarico e comunque per non piu' di cinque           
anni, e sono rinnovabili.                                                       
4) Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono               
essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 9.           
5) I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilita' di                  
struttura organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza,             
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti                           
dall'ordinamento.                                                               
6) Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono                      
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire,              
con riferimento alle priorita', ai piani e agli obiettivi                       
programmatici del Comitato d'Indirizzo ed alle eventuali modifiche              
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto e la durata                
dell'incarico.                                                                  
Art. 25                                                                         
Assenza, impedimento, vacanza                                                   
1) In caso di assenza o impedimento del Direttore il Comitato                   
d'Indirizzo individua il dirigente incaricato di sostituirlo. Nel               
caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e             
comunque limitatamente ad attivita' di ordinaria amministrazione, e'            
lo stesso Direttore generale che individua il proprio sostituto.                
2) In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di           
sostituzione e' conferito con atto del Direttore.                               
3) In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si puo'             
provvedere alla copertura provvisoria con le stesse modalita' ivi               
indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.                             
Art. 26                                                                         
Revoca degli incarichi dirigenziali                                             
1) Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali              
esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico               
puo' essere conservata la retribuzione di posizione relativa                    
all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo             
stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo                  
incarico sia inferiore.                                                         
Art. 27                                                                         
Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale                        
1) I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie                  
funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione,           
delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialita' e                
della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono           
preposti.                                                                       
2) La valutazione puo' essere effettuata in ogni tempo e comunque va            
effettuata annualmente:                                                         
a) nei confronti del Direttore dal Comitato d'Indirizzo;                        
b) nei confronti del dirigente, dal Direttore o da altro dirigente da           
cui funzionalmente dipende.                                                     
3) Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del                 
controllo di gestione.                                                          
4) Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza             
delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le            
garanzie di cui all'articolo 5 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286,                 
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare,            
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,                       
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In              
relazione alla gravita dei casi, il Direttore, sentito il Comitato di           
indirizzo puo', inoltre, revocare l'incarico, ovvero recedere dal               
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.            
5) Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave           
inosservanza di direttive generali sono adottati dal Direttore.                 
6) Qualora la valutazione negativa riguardi il Direttore o un                   
dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9, puo' essere disposto il             
licenziamento con effetto immediato da parte del Comitato                       
d'Indirizzo, su proposta, nel secondo caso, del Direttore.                      
Art. 28                                                                         
Comitato dei garanti                                                            
1) L'Agenzia puo' avvalersi, previa convenzione, del Comitato dei               
garanti, istituito ai sensi dell'articolo 22 del DLgs n. 165 del                
2001, di una Regione firmataria dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia           
medesima.                                                                       
Art. 29                                                                         
Nucleo di supporto alla valutazione                                             
1) Il Comitato d'Indirizzo puo' istituire, previa individuazione dei            
compiti da attribuire e delle modalita' di funzionamento, un nucleo             
di supporto alla valutazione formato da tre componenti, esperti in              
organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo           
possono far parte anche dirigenti dell'Agenzia.                                 
2) L'Agenzia puo', previa stipula di apposita convenzione, avvalersi            
del nucleo di supporto alla valutazione di una Regione firmataria               
dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia medesima.                                 
Art. 30                                                                         
Controlli interni                                                               
1) L'Agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di             
gestione, secondo le modalita' stabilite dal DLgs 30 luglio 1999, n.            
286, nonche' dal regolamento di contabilita'.                                   
TITOLO VI                                                                       
DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                                        
Art. 31                                                                         
Disposizioni transitorie                                                        
1) Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in                 
vigore del presente regolamento trovano applicazione fino all'atto di           
conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.                                  
2) L'Agenzia ha facolta' di utilizzare le graduatorie conseguenti ai            
concorsi banditi dal Ministero dei Lavori Pubblici per n. 9 ingegneri           
e per n. 1 geologo, gia' espletati nell'ambito del programma di                 
assunzione del Magistrato per il Po di cui all'art. 3, comma 1, del             
DPCM 12 ottobre 2000.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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