DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2003, n. 1340
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione pozzo di ricerca idrocarburi denominato "S. Maddalena 1" comune di San Pietro in Casale (BO) - Presa d'atto determinazioni Conferenza dei Servizi (Titolo III 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca
idrocarburi denominato "S. Maddalena 1" nel territorio del Comune di
S. Pietro in Casale (BO), proposto da NorthSun Italia SpA, poiche'
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza
di Servizi conclusasi il giorno 1 luglio 2003, nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1) qualora sia attivato uno scarico in corpi idrici superficiali, la
Societa' proponente dovra' acquisire specifica autorizzazione ai
sensi del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
2) i fanghi e gli additivi utilizzati per la perforazione del pozzo
non dovranno contenere metalli pesanti e sostanze bioaccumulabili e
persistenti;
3) a garanzia dell'effettiva tutela delle falde acquifere dovranno
essere rispettate tutte le modalita' operative descritte nel SIA
depositato; in particolare, la battitura del conductor pipe dovra'
essere effettuata almeno fino ai 30 mt di profondita', e per la
perforazione non potra' essere impiegato, fino ai 350 mt di
profondita', alcun additivo al fango bentonitico;
4) NorthSun Italia SpA dovra' effettuare il monitoraggio della
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA
territorialmente competente e fornendo i dati monitorati all'ARPA ed
al Comune di S. Pietro in Casale;
5) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, NorthSun Italia
SpA dovra' fornire ad ARPA copia dei titoli abilitativi delle ditte
che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti;
6) NorthSun Italia SpA dovra' installare in prossimita' delle
sorgenti di rumore, pannelli fonoassorbenti mobili montati su New
Jersey, di m. 4 di altezza e direzionati in modo tale da non arrecare
disturbo ai ricettori sensibili individuati;
7) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i
primi tre giorni della stessa, NorthSun Italia SpA dovra' effettuare
un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al fine di
verificare i livelli di rumore immessi realmente nell'ambiente, ed
adottare eventuali ulteriori mitigazioni; il monitoraggio dovra'
essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo notturno; i
risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di mitigazione
dovranno essere immediatamente sottoposti alla validazione del Comune
di S. Pietro in Casale e dell'ARPA competente territorialmente;
8) prima dell'allestimento del cantiere, NorthSun Italia SpA dovra'
effettuare il rilievo del quadro fessurativo delle abitazioni
presenti entro un raggio di m. 300 dalla postazione in progetto;
9) a copertura di eventuali danni NorthSun Italia SpA dovra'
accendere una polizza assicurativa "tutti rischi" con massimale di
Euro 1.600.000,00 per sinistro, per responsabilita' civile verso
terzi e per danni alle cose, che dovra' essere presentata prima
dell'inizio lavori al Comune di S. Pietro in Casale;
10) a garanzia della rimessa in pristino dell'area interessata dai
lavori, NorthSun Italia SpA dovra' presentare al Comune di S. Pietro
in Casale polizza fidejussoria per un valore di Euro 50.000,00;
11) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il
cantiere;
12) resta fermo che qualora la perforazione avesse esito positivo, la
concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in
produzione del pozzo dovranno essere assoggettati, in ottemperanza
alla normativa vigente in materia, ad una nuova procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
c) di integrare le prescrizioni previste dal citato "Rapporto" di cui
al punto 3.7 con la seguente:
13) a garanzia della tranquillita' dei cavalli di razza impegnati in
rilevanti corse equestri dovranno essere predisposte particolari
misure di mitigazione del rumore in relazione ai suddetti cavalli, e,
qualora esse risultassero inefficaci, si dovra' provvedere che gli
stessi cavalli vengano trasferiti nel periodo previsto per la
perforazione;
d) di dare atto che il parere del Comune di S. Pietro in Casale,
espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e
dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del sopracitato
"Rapporto" di cui al punto 3.7;
e) di dare atto che il parere di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 12
aprile 1996 ed all'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, della Provincia di Bologna non
intervenuta alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intende positivo ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
f) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9
maggio 2001, n. 15;
g) il Comune in San Pietro in Casale ha riaffermato la "piu' netta
contrarieta' all'ipotesi di perforazione del pozzo di ricerca in
oggetto, da parte della Northsun Italia SpA. Al di la' delle
risultanze delle Conferenze dei Servizi, l'ultima e decisiva delle
quali si e' tenuta il 10 luglio scorso, questa Amministrazione
comunale ritiene assolutamente incompatibile con l'attuale situazione
sociale del territorio l'attivazione di un'attivita' estrattiva, nel
momento in cui l'esito dell'indagine portasse effettivamente alla
scoperta di giacimenti metaniferi";
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente NorthSun Italia SpA;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per gli
adempimenti di rispettiva competenza e per consentire l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990 n. 241, copia della presente deliberazione allo Sportello
Unico Attivita' Produttive Associazione intercomunale Reno-Galliera;
al Ministero delle Attivita' Produttive - Direzione generale per
l'Energia e le Risorse minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al
Servizio Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla
Provincia di Bologna; al Comune di S. Pietro in Casale; all'ARPA
Sezione provinciale di Bologna;
j) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto
ambientale;
k) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.