COMUNICATO
Decisione relativa a procedura di verifica (screening) - Apertura di attivita' estrattiva di materiale ghiaioso-sabbioso
L'Autorita' competente: Comune di Rocca San Casciano (FC) comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il
- progetto: apertura di attivita' estrattiva di materiale
ghiaioso-sabbioso;
- localizzato: in localita' "Fiume" - Rocca San Casciano;
- presentato da: ditta CSD Srl di Barrea (AQ).
Il progetto interessa il territorio del comune di Rocca San Casciano
e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Rocca San Casciano con atto deliberazione di Giunta
comunale n. 5 del 18/1/2003 ha assunto la seguente decisione:
esclusione, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, dall'ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) constatata la connessione morfologica degli ambiti d'intervento
all'alveo fluviale e la conseguente vulnerabilita' del corpo idrico
nei confronti di elementi e sostanze lisciviati dalle acque
d'infiltrazione e scorrimento sui suoli, la cui destinazione finale a
ripristino avvenuto e' prevista ad uso agricolo, nelle pratiche
agronomiche e' vietato lo spandimento al suolo di liquami zootecnici,
in linea con quanto previsto dal "Piano stralcio Settore Zootecnico
del Piano di Risanamento delle acque regionale" al fine di ridurre la
dispersione di nutrienti nelle acque superficiali;
2) compatibilmente alla disponibilita' di materiali idonei al
ritombamento, reperibili a ragionevoli distanza dall'area di cava nei
previsti tempi d'attuazione dell'intervento estrattivo, quali ad
esempio quelli derivanti dall'apertura di cantieri di opere pubbliche
(ammodernamento della SS 67), dovra' essere previsto il completo
ritombamento di tutti i settori di scavo fino al ripristino
dell'originario piano di campagna, ricomponendo tratti morfologici
conformi a quelli del paesaggio contermine all'area di cava;
3) dovra' essere costantemente verificata la composizione e qualita'
del materiale, proveniente da ambiti esterni alla cava, da
utilizzarsi per il ritombamento dell'area di scavo, nonche' la sua
non assoggettabilita' alla disciplina dettata dal DLgs 5 febbraio
1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni ed integrazioni;
4) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
5) considerato che: - in base alla Tavola 3 "Carta forestale e
dell'uso dei suoli" del PTCP, l'area situata ai margini del Fosso
Merlone, appartenente all'ambito 6G, risulta zonizzata ai sensi
dell'art. 10 del PTCP con particolare riferimento alla presenza di
formazioni boschive del piano basale submontano; - nelle integrazioni
pervenute, alla Tavola 2, e' previsto il ripristino vegetazionale sul
margine del Fosso con essenze tipiche della vegetazione ripariale
quali pioppi e salici, ma senza che vengano fornite informazioni
specifiche sul sesto d'impianto di tale piantumazione; quale adeguata
misura compensativa dell'intervento estrattivo dovra' essere prevista
la ricostituzione di una fascia alberata di almeno 10 metri di
profondita' a decorrere dagli argini del Fosso Merlone e per tutta la
sua lunghezza, necessaria a mantenere una continuita' paesaggistica
ed ecosistemica tra le pendici e le strutture terrazzate antiche
boscate ed il sistema fluviale. Il proponente dovra' pertanto meglio
definire il progetto di naturalizzazione a margine del Fosso Merlone
precisando, oltre alle essenze utilizzate, lo schema in planimetria
ed in sezione, del sesto e delle distanze d'impianto. Il progetto
dovra' essere sottoposto a preliminare approvazione da parte
dell'Amministrazione comunale, contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva;
6) tra la quota massima di escavazione ed il livello massimo
raggiungibile dalla superficie libera della falda freatica dovra'
essere mantenuto un franco di almeno un metro, conformemente all'art.
26 delle Norme tecniche d'attuazione del PAE comunale di Rocca San
Casciano;
7) al fine di verificare la rispondenza delle condizioni di cui al
punto precedente dovra' essere programmato, per l'intero periodo di
coltivazione, ed eseguito dal proponente un piano di monitoraggio del
livello di falda. Il piano di monitoraggio dovra' prevedere la
misurazione del livello minimo e massimo della falda rilevato in
almeno due piezometri installati su ciascun ambito estrattivo (6G e
7G). L'esatta ubicazione dei piezometri, da dislocare lungo la
direzione di massima pendenza, dovra' essere concordata dal
proponente con l'Ufficio Tecnico comunale; i piezometri dovranno
essere materializzati al suolo mediante pozzetti ispezionabili di cui
dovra' essere indicata, preliminarmente al rilascio
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, la posizione riferita
ai capisaldi fissi. Il monitoraggio dovra' comporsi di almeno due
cicli di misurazione del livello piezometrico, da effettuarsi nei
periodi di minimo e massimo ravvenamento della falda, coincidenti
indicativamente con il periodo marzo-aprile e settembre-ottobre.
Sara' cura del proponente trasmettere all'Amministrazione comunale e
al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia i risultati
del monitoraggio per mezzo di rapporti sintetici, redatti al termine
di ciascun ciclo di misurazione, nei quali dovra' essere indicata la
soggiacenza e la quota freatimetrica di ciascun piezometro ed
integrati, se necessario da una sezione nella quale sia riportato
l'andamento del pelo libero e la profondita' massima di escavazione
prevista lungo la congiungente i piezometri. Sulla base dei risultati
ottenuti, nel caso in cui venga accertata la presenza di falda ad una
quota superiore al franco di rispetto, dovra' essere previsto il
ripristino dello stesso e modificato il piano di coltivazione
innalzando i profili di scavo in accordo con l'Amministrazione
comunale;
8) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese ed inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei
mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di
garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica;
9) devono essere eseguiti rilievi fonometrici atti a determinare il
rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno
in prossimita' dei ricettori presenti nell'area e maggiormente
prossimi ed esposti all'area di scavo e prendendo in esame le
condizioni peggiori in termine di rumore prodotto dall'attivita'
stessa;
10) devono essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore
ambientale in esterno in periodo diurno in prossimita' dei ricettori
maggiormente prossimi ed esposti all'area di scavo e alla viabilita'
indotta, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti
vigenti stabiliti nelle aree monitorate per il periodo diurno,
prendendo in esame le condizioni peggiori in termini di rumore
prodotto dall'attivita' stessa;
11) tutti i rilievi acustici di cui ai punti 9) e 10) dovranno essere
effettuati in conformita' a quanto stabilito dalla normativa vigente
e i risultati dei rilievi effettuati dovranno essere presentati in
conformita' a quanto disposto dall'Allegato D del DM 16 marzo 1998;
12) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 9) e 10) dovranno
essere eseguiti da ARPA, entro un mese dalla messa a regime della
cava, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a
carico della societa' proponente e tutti i risultati dovranno essere
trasmessi all'Amministrazione comunale di Rocca San Casciano,
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena - Servizio
Pianificazione territoriale - e alla societa' proponente;
13) durante le attivita' di lavorazione dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
14) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere ricomputato in base alle nuove
modalita' di sistemazione idraulica, emerse a seguito degli elementi
di integrazione forniti, nonche' per quelli di ripristino
vegetazionale indicati al punto 5), sulla scorta della presentazione
al Comune di Rocca San Casciano di un computo metrico estimativo
asseverato da tecnico abilitato applicando le vigenti tariffe per
interventi agro-forestali.