COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI
Domanda presentata dal Consorzio per la Tutela dei vini DOC "Colli di Scandiano e di Canossa" e "Reggiano" di modifiche e integrazioni dei disciplinari di produzione dei vini DOC e IGT
Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 164/92, si comunica che il
Presidente del Consorzio per la Tutela dei vini DOC "Colli di
Scandiano e di Canossa" e "Reggiano", prodotti nel territorio
provinciale di Reggio Emilia, ha presentato alla Regione
Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile - Servizio Produzioni vegetali - domande di modifiche ed
integrazioni dei disciplinari di produzione dei vini DOC e IGT di
seguito specificati:
1) Vini DOC "Colli di Scandiano e di Canossa":
a) all'articolo 2, sono aggiunte le tipologie di vino DOC "Colli di
Scandiano e di Canossa Bonarda", "Colli di Scandiano e di Canossa
Rosso", "Colli di Scandiano e di Canossa Rosso Novello". Nella
tipologia "Colli di Scandiano e di Canossa Bianco", il vitigno
"Sauvignon B." detto localmente Spergola, e' sostituito con il
vitigno "Spergola B", poiche' autorizzato alla coltivazione;
b) all'articolo 4, sono aggiunte le tipologie di vino DOC "Colli di
Scandiano e di Canossa Bonarda", "Colli di Scandiano e di Canossa
Rosso" e "Colli di Scandiano e di Canossa Rosso Novello" con i
relativi titoli alcolometrici volumici naturali minimi. Inoltre, sono
modificati i titoli alcolometrici naturali minimi delle tipologie
"Lambrusco Grasparossa", "Cabernet Sauvignon" e "Marzemino";
c) all'articolo 5, sono aggiunte le tipologie di vino "Colli di
Scandiano e di Canossa Bonarda", e "Colli di Scandiano e di Canossa
Rosso" con le relative produzioni per ettaro;
d) all'articolo 8, sono aggiunte le tipologie "Colli di Scandiano e
di Canossa Bonarda", "Colli di Scandiano e di Canossa Rosso" e "Colli
di Scandiano e di Canossa Rosso Novello" con le relative
caratteristiche chimiche ed organolettiche;
e) all'articolo 11, sono aggiunte le tipologie Bonarda e Rosso.
2) Vini DOC "Reggiano":
a) ai vitigni principali per la produzione dei vini DOC "Reggiano
Lambrusco rosso o rosato" e "Reggiano Lambrusco novello" di cui
all'articolo 2, sono aggiunti "Lambrusco Grasparossa, Lambrusco
Viadanese, Lambrusco Oliva e Lambrusco a foglia frastagliata";
b) ai vitigni principali per la produzione dei vini "Reggiano Rosso"
e "Reggiano rosso novello" di cui all'articolo 2, sono aggiunti
"Lambrusco Viadanese", "Lambrusco Oliva" e "Lambrusco a foglia
frastagliata".
3) Vini a indicazione geografica tipica "Emilia"
a) all'articolo 2, dopo la fine del penultimo comma e prima
dell'inizio dell'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "I vini ad
indicazione geografica tipica Emilia o dell'Emilia con la
specificazione del vitigno Lambrusco, se immessi al consumo in
contenitori di capacita' inferiori a sei litri, debbono esere
prodotti solo nella tipologia frizzante";
b) ai vitigni principali ammessi per la produzione di vini a IGT
"Emilia" o "dell'Emilia" di cui all'articolo 2, sono aggiunti
"Lambrusco Viadanese, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva e
Lambrusco a foglia frastagliata".
Entro il termine di 30 giorni, dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione, chiunque abbia interesse puo' prendere
visione delle domande e dei relativi allegati, presso l'Assessorato
Agricoltura Ambiente e Sviluppo sostenibile - Servizio Produzioni
vegetali - terzo piano, stanza 337, Viale Silvani n. 6 - Bologna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini