REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 15 ottobre 2003, n. 13380

Legge 65/87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni ed integrazioni - Impianti sportivi ammessi ai finanziamenti statali, provenienti dalle revoche dei programmi 1988 e 1989, a seguito della comunicazione ministeriale sulla ridefinizione dei fondi disponibili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 179 del 19 aprile 2001,           
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.             
70 del 30 maggio 2001 "Programma per la realizzazione di impianti               
sportivi destinati alla promozione di attivita' sportivo-ricreative.            
Legge 6 marzo 1987, n. 65 - art. 1, comma 1, lettera c) - e                     
successive modificazioni e integrazioni. Finanziamento di strutture             
polifunzionali attraverso l'utilizzo delle somme provenienti dalle              
revoche dei programmi 1988 e 1989", con la quale sono stati definiti:           
gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione e assegnazione                
delle somme disponibili, i criteri per la formulazione delle                    
graduatorie degli interventi, nonche' le modalita' e le procedure per           
la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei                  
contributi;                                                                     
- la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 3 marzo 2003,              
con la quale - in attuazione della sopra citata deliberazione del               
Consiglio regionale 179/01 e nell'ambito delle risorse finanziarie              
che risultavano disponibili - sono state approvate le graduatorie               
degli interventi ammissibili ai finanziamenti statali previsti ai               
sensi dalla Legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni;             
preso atto che con la sopra citata delibera 312/03 la Giunta                    
regionale, al punto 7) del dispositivo, ha stabilito che                        
l'individuazione definitiva delle opere e dei soggetti beneficiari              
dei finanziamenti statali avvenga da parte del Responsabile del                 
Servizio competente per materia, previa verifica del permanere delle            
condizioni che hanno dato luogo all'ammissione ai finanziamenti ed              
acquisizione agli atti di apposita documentazione atta allo scopo;              
vista la propria determinazione n. 9347 del 30 luglio 2003 con la               
quale, successivamente all'effettuazione della verifica di cui sopra,           
sono stati definiti gli elenchi degli interventi ammissibili ai                 
finanziamenti, in base alle risorse risultanti disponibili a quella             
data cosi' come comunicate dal Ministero per i Beni e le Attivita'              
culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, con nota prot. n.              
1411/UROS/SP65/87 dell'8/7/2003, pari a Euro 3.940.566,14, relativi             
al programma 1988, ed Euro 8.281.386,38, relativi al programma                  
1989;vista la nota del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali            
- Ripartizione impiantistica sportiva, prot. n. 1982/UROS/ SP65/87              
del 7/10/2003, con la quale e' stata comunicata la rideterminazione             
dell'importo dei finanziamenti disponibili nel modo seguente:                   
1) da Euro 3.940.566,14 a Euro 3.807.800,00 provenienti dal programma           
1988 (con una diminuzione di Euro 132.736,14 pari al 3,37% del                  
totale);                                                                        
2) da Euro 8.281.386,38 a Euro 8.005.000,00 provenienti dal programma           
1989 (con una diminuzione di Euro 276.386,38 pari al 3,34% del                  
totale);                                                                        
dato atto che, come indicato al punto 5) del dispositivo della                  
propria determinazione 9347/03, in caso di eventuali variazioni delle           
disponibilita' destinate agli interventi in programma, gli oneri                
conseguenti sono a carico degli enti beneficiari;                               
rilevata la necessita', in conseguenza di quanto esposto, di                    
ridefinire gli importi ammissibili ai contributi statali indicati               
nella propria determinazione 9347/03, rideterminandoli in diminuzione           
sulla base delle percentuali indicate ai precedenti punti 1) e 2),              
lasciando inalterati gli elenchi dei beneficiari;                               
dato atto che dall'applicazione delle percentuali in diminuzione di             
cui sopra i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari risultano           
rideterminati cosi' come indicato negli elenchi specificati agli                
Allegati A e B della presente determinazione, della quale                       
costituiscono parte integrante e sostanziale;                                   
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003             
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali;                         
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
di Giunta regionale 447/03 sopra citata;                                        
determina:                                                                      
1) di dare atto che con nota prot. n. 1982/UROS/SP65/87 del 7/10/2003           
il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali - Ripartizione                 
impiantistica sportiva - ha comunicato la rideterminazione                      
dell'importo dei finanziamenti disponibili nel modo seguente:                   
- da Euro 3.940.566,14 a Euro 3.807.800,00 provenienti dal programma            
1988 (con una diminuzione di Euro 132.736,14 pari al 3,37% del                  
totale);                                                                        
- da Euro 8.281.386,38 a Euro 8.005.000,00 provenienti dal programma            
1989 (con una diminuzione di Euro 276.386,38 pari al 3,34% del                  
totale);                                                                        
2) di rideterminare conseguentemente, stante quanto stabilito dalla             
deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 3 marzo 2003, gli               
importi ammissibili ai contributi statali, ricalcolati in diminuzione           
sulla base delle percentuali indicate al precedente punto 1) rispetto           
a quelli indicati nella propria determinazione n. 9347 del 30 luglio            
2003, cosi' come indicato negli Allegati A e B che costituiscono                
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti           
la denominazione dei soggetti beneficiari, l'oggetto degli interventi           
da finanziare ed i relativi importi cosi' distinti:                             
- Allegato A relativo agli interventi da finanziare con somme                   
provenienti dal programma statale 1988;                                         
- Allegato B relativo agli interventi da finanziare con somme                   
provenienti dal programma statale 1989;                                         
3) di utilizzare pertanto le somme di Euro 3.807.800,00, relativa al            
programma 1988, e di Euro 8.005.000,00, relativa al programma 1989,             
di cui alla Legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni,             
per il finanziamento degli interventi indicati rispettivamente negli            
Allegati A e B al presente atto e per le somme a fianco a ciascuno              
specificate;                                                                    
4) di prendere atto che le somme disponibili indicate al punto 3),              
risultando definite in base al tasso d'interesse vigente al momento             
della comunicazione ministeriale del 7/10/2003, sono suscettibili di            
eventuali variazioni con conseguenti oneri a carico degli enti                  
beneficiari;                                                                    
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al                 
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali - Ufficio Impiantistica           
sportiva, per i successivi interventi di competenza, esauriti i quali           
si dara' corso alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino              
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Patrizia Orsola Ghedini                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    
Pubblicazione dei decreti ministeriali 4 dicembre 2003 e 5 dicembre             
2003 con i quali gli Enti pubblici indicati rispettivamente                     
nell'Allegato A e nell'Allegato B della determinazione regionale                
13380/03 sono autorizzati a stipulare mutui per l'attuazione dei                
progetti specificati nella stessa determinazione                                
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                                   
IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT                                        
Visto il DLgs 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del            
Ministero per il Beni e le Attivita' culturali;                                 
visto il DM 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3            
del 29/12/2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante             
di funzioni in materia di sport;                                                
vista la Legge 6 marzo 1987, n. 65;                                             
vista la Legge 21 marzo 1988, n. 92;                                            
vista la Legge 7 agosto 1989, n. 289;                                           
visto l'art. 8, comma 2 della richiamata Legge 92/88 recante                    
disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;                       
visto il decreto dirigenziale n. 7011 del 26/7/2000 della Regione               
Emilia-Romagna con il quale, in attuazione delle norme succitate,               
sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con DM del            
15/6/1989 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti            
beneficiari;                                                                    
visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28                  
febbraio 2003, ed il conseguente comunicato Cassa depositi e prestiti           
16/9/2003, con il quale e' stato rideterminato nella misura del 4,60%           
il tasso d'interesse annuale di riferimento relativo ai mutui                   
ventennali;                                                                     
considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilita'            
riutilizzabili da parte della Regione Emilia-Romagna ammontano a Euro           
3.807.800,00;                                                                   
visto il decreto dirigenziale n. 13380 del 15/10/2003 con il quale -            
nei limiti delle predette disponibilita' e secondo i criteri dettati            
dal DM 4/12/1989 - e' stato approvato un nuovo programma di                     
interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche              
sopra indicate;                                                                 
decreta:                                                                        
per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della Legge           
6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge           
21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'Allegato A) annesso al             
programma della Regione Emilia-Romagna approvato con DD n. 13380 del            
15/10/2003 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilita' non            
utilizzate relative al programma 88, potranno - nei limiti                      
dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti            
specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa                 
depositi e prestiti, l'Istituto per il Credito sportivo e gli altri             
Istituti di Credito di cui all'art. 14, comma 3 del DL 13 maggio                
1991, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n.               
202, in conformita' delle prescritte procedure e nel rispetto delle             
norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne               
disciplinano l'attivita', ai sensi del DM 16 novembre 1993,                     
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.                       
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, e' assistito           
dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma            
3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289.                                            
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare                   
all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto                   
esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art.           
8, II comma della Legge 21 marzo 1988, n. 92 decorrente dalla data di           
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente               
decreto.                                                                        
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovra' essere inoltrata a             
cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attivita'             
culturali - Segretariato generale - Servizio X Rapporti con gli                 
Organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione               
della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3 della              
Legge 289/89.Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati,             
il Ministero si riserva di riaccertare l'entita' del contributo                 
definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa           
esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di                 
collaudo o di regolare esecuzione, nonche' della documentazione                 
relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto                    
mutuante.                                                                       
Eventuali eccedenze delle disponibilita' finanziarie risultanti                 
dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in                   
conformita' delle disposizioni di legge, secondo le modalita'                   
stabilite dalle Regioni interessate previa comunicazione al Ministero           
per i Beni e le Attivita' culturali.                                            
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto            
beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti,                   
segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere             
sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.                              
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le                   
disposizioni di legge vigenti in materia.                                       
4 dicembre 2003                                                                 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO                                                     
Mario Pescante                                                                  
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI                                   
IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT                                        
Visto il DLgs 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del            
Ministero per il Beni e le Attivita' culturali;                                 
visto il DM 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3            
del 29/12/2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante             
di funzioni in materia di sport;                                                
vista la Legge 6 marzo 1987, n. 65;                                             
vista la Legge 21 marzo 1988, n. 92;                                            
vista la Legge 7 agosto 1989, n. 289;                                           
visto l'art. 8, comma 2 della richiamata Legge 92/88 recante                    
disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;                       
visto il decreto dirigenziale n. 7011 del 26/7/2000 della Regione               
Emilia-Romagna con il quale, in attuazione delle norme succitate,               
sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con DM del            
16/5/1991 relativamente al programma 1989, non utilizzati dagli enti            
beneficiari;                                                                    
visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28                  
febbraio 2003, ed il conseguente comunicato Cassa depositi e prestiti           
16/9/2003, con il quale e' stato rideterminato nella misura del 4,60%           
il tasso d'interesse annuale di riferimento relativo ai mutui                   
ventennali;                                                                     
considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilita'            
riutilizzabili da parte della Regione Emilia-Romagna ammontano a Euro           
8.005.000,00;                                                                   
visto il decreto dirigenziale n. 13380 del 15/10/2003 con il quale -            
nei limiti delle predette disponibilita' e secondo i criteri dettati            
dal DM 4/12/1989 - e' stato approvato un nuovo programma di                     
interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche              
sopra indicate;                                                                 
decreta:                                                                        
per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della Legge           
6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge           
21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'Allegato B) annesso al             
programma della Regione Emilia-Romagna approvato con DD n. 13380 del            
15/10/2003 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilita' non            
utilizzate relative al programma 89, potranno - nei limiti                      
dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti            
specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa                 
depositi e prestiti, l'Istituto per il Credito sportivo e gli altri             
Istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3 del DL 13 maggio                
1991, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n.               
202, in conformita' delle prescritte procedure e nel rispetto delle             
norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne               
disciplinano l'attivita', ai sensi del DM 16 novembre 1993,                     
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.                       
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, E' assistito           
dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma            
3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289.                                            
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare                   
all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto                   
esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art.           
8, II comma della Legge 21 marzo 1988, n. 92 decorrente dalla data di           
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente               
decreto.                                                                        
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovra' essere inoltrata a             
cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attivita'             
culturali - Segretariato generale - Servizio X Rapporti con gli                 
Organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione               
della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3 della              
Legge 289/89.                                                                   
Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero             
si riserva di riaccertare l'entita' del contributo definitivo e di              
provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da            
parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di                  
regolare esecuzione, nonche' della documentazione relativa agli                 
importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.                        
Eventuali eccedenze delle disponibilita' finanziarie risultanti                 
dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in                   
conformita' delle disposizioni di legge, secondo le modalita'                   
stabilite dalle Regioni interessate previa comunicazione al Ministero           
per i Beni e le Attivita' culturali.                                            
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto            
beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti,                   
segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere             
sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.                              
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le                   
disposizioni di legge vigenti in materia.                                       
5 dicembre 2003                                                                 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO                                                     
Mario Pescante                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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