DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 15 ottobre 2003, n. 13380
Legge 65/87, comma 1, lett. c) e successive modificazioni ed integrazioni - Impianti sportivi ammessi ai finanziamenti statali, provenienti dalle revoche dei programmi 1988 e 1989, a seguito della comunicazione ministeriale sulla ridefinizione dei fondi disponibili
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 179 del 19 aprile 2001,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
70 del 30 maggio 2001 "Programma per la realizzazione di impianti
sportivi destinati alla promozione di attivita' sportivo-ricreative.
Legge 6 marzo 1987, n. 65 - art. 1, comma 1, lettera c) - e
successive modificazioni e integrazioni. Finanziamento di strutture
polifunzionali attraverso l'utilizzo delle somme provenienti dalle
revoche dei programmi 1988 e 1989", con la quale sono stati definiti:
gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione e assegnazione
delle somme disponibili, i criteri per la formulazione delle
graduatorie degli interventi, nonche' le modalita' e le procedure per
la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei
contributi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 3 marzo 2003,
con la quale - in attuazione della sopra citata deliberazione del
Consiglio regionale 179/01 e nell'ambito delle risorse finanziarie
che risultavano disponibili - sono state approvate le graduatorie
degli interventi ammissibili ai finanziamenti statali previsti ai
sensi dalla Legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni;
preso atto che con la sopra citata delibera 312/03 la Giunta
regionale, al punto 7) del dispositivo, ha stabilito che
l'individuazione definitiva delle opere e dei soggetti beneficiari
dei finanziamenti statali avvenga da parte del Responsabile del
Servizio competente per materia, previa verifica del permanere delle
condizioni che hanno dato luogo all'ammissione ai finanziamenti ed
acquisizione agli atti di apposita documentazione atta allo scopo;
vista la propria determinazione n. 9347 del 30 luglio 2003 con la
quale, successivamente all'effettuazione della verifica di cui sopra,
sono stati definiti gli elenchi degli interventi ammissibili ai
finanziamenti, in base alle risorse risultanti disponibili a quella
data cosi' come comunicate dal Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, con nota prot. n.
1411/UROS/SP65/87 dell'8/7/2003, pari a Euro 3.940.566,14, relativi
al programma 1988, ed Euro 8.281.386,38, relativi al programma
1989;vista la nota del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
- Ripartizione impiantistica sportiva, prot. n. 1982/UROS/ SP65/87
del 7/10/2003, con la quale e' stata comunicata la rideterminazione
dell'importo dei finanziamenti disponibili nel modo seguente:
1) da Euro 3.940.566,14 a Euro 3.807.800,00 provenienti dal programma
1988 (con una diminuzione di Euro 132.736,14 pari al 3,37% del
totale);
2) da Euro 8.281.386,38 a Euro 8.005.000,00 provenienti dal programma
1989 (con una diminuzione di Euro 276.386,38 pari al 3,34% del
totale);
dato atto che, come indicato al punto 5) del dispositivo della
propria determinazione 9347/03, in caso di eventuali variazioni delle
disponibilita' destinate agli interventi in programma, gli oneri
conseguenti sono a carico degli enti beneficiari;
rilevata la necessita', in conseguenza di quanto esposto, di
ridefinire gli importi ammissibili ai contributi statali indicati
nella propria determinazione 9347/03, rideterminandoli in diminuzione
sulla base delle percentuali indicate ai precedenti punti 1) e 2),
lasciando inalterati gli elenchi dei beneficiari;
dato atto che dall'applicazione delle percentuali in diminuzione di
cui sopra i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari risultano
rideterminati cosi' come indicato negli elenchi specificati agli
Allegati A e B della presente determinazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale 447/03 sopra citata;
determina:
1) di dare atto che con nota prot. n. 1982/UROS/SP65/87 del 7/10/2003
il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali - Ripartizione
impiantistica sportiva - ha comunicato la rideterminazione
dell'importo dei finanziamenti disponibili nel modo seguente:
- da Euro 3.940.566,14 a Euro 3.807.800,00 provenienti dal programma
1988 (con una diminuzione di Euro 132.736,14 pari al 3,37% del
totale);
- da Euro 8.281.386,38 a Euro 8.005.000,00 provenienti dal programma
1989 (con una diminuzione di Euro 276.386,38 pari al 3,34% del
totale);
2) di rideterminare conseguentemente, stante quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 3 marzo 2003, gli
importi ammissibili ai contributi statali, ricalcolati in diminuzione
sulla base delle percentuali indicate al precedente punto 1) rispetto
a quelli indicati nella propria determinazione n. 9347 del 30 luglio
2003, cosi' come indicato negli Allegati A e B che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti
la denominazione dei soggetti beneficiari, l'oggetto degli interventi
da finanziare ed i relativi importi cosi' distinti:
- Allegato A relativo agli interventi da finanziare con somme
provenienti dal programma statale 1988;
- Allegato B relativo agli interventi da finanziare con somme
provenienti dal programma statale 1989;
3) di utilizzare pertanto le somme di Euro 3.807.800,00, relativa al
programma 1988, e di Euro 8.005.000,00, relativa al programma 1989,
di cui alla Legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni,
per il finanziamento degli interventi indicati rispettivamente negli
Allegati A e B al presente atto e per le somme a fianco a ciascuno
specificate;
4) di prendere atto che le somme disponibili indicate al punto 3),
risultando definite in base al tasso d'interesse vigente al momento
della comunicazione ministeriale del 7/10/2003, sono suscettibili di
eventuali variazioni con conseguenti oneri a carico degli enti
beneficiari;
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione al
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali - Ufficio Impiantistica
sportiva, per i successivi interventi di competenza, esauriti i quali
si dara' corso alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Orsola Ghedini
(segue allegato fotografato)
Pubblicazione dei decreti ministeriali 4 dicembre 2003 e 5 dicembre
2003 con i quali gli Enti pubblici indicati rispettivamente
nell'Allegato A e nell'Allegato B della determinazione regionale
13380/03 sono autorizzati a stipulare mutui per l'attuazione dei
progetti specificati nella stessa determinazione
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT
Visto il DLgs 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del
Ministero per il Beni e le Attivita' culturali;
visto il DM 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 29/12/2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante
di funzioni in materia di sport;
vista la Legge 6 marzo 1987, n. 65;
vista la Legge 21 marzo 1988, n. 92;
vista la Legge 7 agosto 1989, n. 289;
visto l'art. 8, comma 2 della richiamata Legge 92/88 recante
disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
visto il decreto dirigenziale n. 7011 del 26/7/2000 della Regione
Emilia-Romagna con il quale, in attuazione delle norme succitate,
sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con DM del
15/6/1989 relativamente al programma 1988, non utilizzati dagli enti
beneficiari;
visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28
febbraio 2003, ed il conseguente comunicato Cassa depositi e prestiti
16/9/2003, con il quale e' stato rideterminato nella misura del 4,60%
il tasso d'interesse annuale di riferimento relativo ai mutui
ventennali;
considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilita'
riutilizzabili da parte della Regione Emilia-Romagna ammontano a Euro
3.807.800,00;
visto il decreto dirigenziale n. 13380 del 15/10/2003 con il quale -
nei limiti delle predette disponibilita' e secondo i criteri dettati
dal DM 4/12/1989 - e' stato approvato un nuovo programma di
interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche
sopra indicate;
decreta:
per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della Legge
6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge
21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'Allegato A) annesso al
programma della Regione Emilia-Romagna approvato con DD n. 13380 del
15/10/2003 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilita' non
utilizzate relative al programma 88, potranno - nei limiti
dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti
specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa
depositi e prestiti, l'Istituto per il Credito sportivo e gli altri
Istituti di Credito di cui all'art. 14, comma 3 del DL 13 maggio
1991, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n.
202, in conformita' delle prescritte procedure e nel rispetto delle
norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne
disciplinano l'attivita', ai sensi del DM 16 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, e' assistito
dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma
3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare
all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto
esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art.
8, II comma della Legge 21 marzo 1988, n. 92 decorrente dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente
decreto.
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovra' essere inoltrata a
cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Segretariato generale - Servizio X Rapporti con gli
Organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione
della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3 della
Legge 289/89.Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati,
il Ministero si riserva di riaccertare l'entita' del contributo
definitivo e di provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa
esibizione, da parte di ciascun beneficiario del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, nonche' della documentazione
relativa agli importi complessivamente erogati dall'Istituto
mutuante.
Eventuali eccedenze delle disponibilita' finanziarie risultanti
dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in
conformita' delle disposizioni di legge, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni interessate previa comunicazione al Ministero
per i Beni e le Attivita' culturali.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto
beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti,
segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere
sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.
4 dicembre 2003
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Mario Pescante
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO PER LO SPORT
Visto il DLgs 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del
Ministero per il Beni e le Attivita' culturali;
visto il DM 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 29/12/2001 concernente delega al Sottosegretario Mario Pescante
di funzioni in materia di sport;
vista la Legge 6 marzo 1987, n. 65;
vista la Legge 21 marzo 1988, n. 92;
vista la Legge 7 agosto 1989, n. 289;
visto l'art. 8, comma 2 della richiamata Legge 92/88 recante
disposizioni in materia di revoche dei benefici concessi;
visto il decreto dirigenziale n. 7011 del 26/7/2000 della Regione
Emilia-Romagna con il quale, in attuazione delle norme succitate,
sono stati revocati gli interventi finanziari autorizzati con DM del
16/5/1991 relativamente al programma 1989, non utilizzati dagli enti
beneficiari;
visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28
febbraio 2003, ed il conseguente comunicato Cassa depositi e prestiti
16/9/2003, con il quale e' stato rideterminato nella misura del 4,60%
il tasso d'interesse annuale di riferimento relativo ai mutui
ventennali;
considerato che, al predetto tasso di riferimento, le disponibilita'
riutilizzabili da parte della Regione Emilia-Romagna ammontano a Euro
8.005.000,00;
visto il decreto dirigenziale n. 13380 del 15/10/2003 con il quale -
nei limiti delle predette disponibilita' e secondo i criteri dettati
dal DM 4/12/1989 - e' stato approvato un nuovo programma di
interventi da attuare mediante le risorse rivenienti dalla revoche
sopra indicate;
decreta:
per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 ter, lett. c) della Legge
6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1, comma 5 della Legge
21 marzo 1988, n. 92, gli enti indicati nell'Allegato B) annesso al
programma della Regione Emilia-Romagna approvato con DD n. 13380 del
15/10/2003 da attuare mediante il reimpiego delle disponibilita' non
utilizzate relative al programma 89, potranno - nei limiti
dell'importo a ciascuno riconosciuto e per l'attuazione dei progetti
specificati nel programma stesso - stipulare mutui con la Cassa
depositi e prestiti, l'Istituto per il Credito sportivo e gli altri
Istituti di credito di cui all'art. 14, comma 3 del DL 13 maggio
1991, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n.
202, in conformita' delle prescritte procedure e nel rispetto delle
norme di legge, statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne
disciplinano l'attivita', ai sensi del DM 16 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1994, n. 57.
L'ammortamento dei predetti mutui, di durata ventennale, E' assistito
dalla contribuzione statale nella misura prevista dall'art. 1, comma
3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289.
Per accedere ai mutui, gli enti destinatari devono presentare
all'Istituto mutuante apposita istanza, corredata da progetto
esecutivo, nel termine perentorio di quattro mesi, previsto dall'art.
8, II comma della Legge 21 marzo 1988, n. 92 decorrente dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente
decreto.
Copia del piano di ammortamento del mutuo dovra' essere inoltrata a
cura dell'ente beneficiario, al Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Segretariato generale - Servizio X Rapporti con gli
Organismi sportivi - unitamente alla richiesta di quantificazione
della contribuzione statale di cui al citato art. 1, comma 3 della
Legge 289/89.
Dopo l'ultimazione dell'opera o dei lavori finanziati, il Ministero
si riserva di riaccertare l'entita' del contributo definitivo e di
provvedere ai conseguenti, eventuali conguagli previa esibizione, da
parte di ciascun beneficiario del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, nonche' della documentazione relativa agli
importi complessivamente erogati dall'Istituto mutuante.
Eventuali eccedenze delle disponibilita' finanziarie risultanti
dall'attuazione del programma regionale saranno utilizzate in
conformita' delle disposizioni di legge, secondo le modalita'
stabilite dalle Regioni interessate previa comunicazione al Ministero
per i Beni e le Attivita' culturali.
La Regione vigila sulla corretta utilizzazione da parte del soggetto
beneficiario dei finanziamenti in relazione ai fini previsti,
segnalando al Ministero ogni fatto o circostanza che possa incidere
sulla regolare esecuzione del progetto finanziato.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.
5 dicembre 2003
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Mario Pescante