COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la coltivazione e la sistemazione del comparto denominato "B" del polo estrattivo di localita' Cella sita nel comune di Predappio
L'Autorita' competente Comune di Predappio comunica la decisione in
merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA)
relativa al progetto per la coltivazione e la sistemazione del
comparto denominato "B" del polo estrattivo di localita' Cella sita
nel comune di Predappio inerente lo sfruttamento di sabbie di monte
per una superficie di scavo effettiva pari a 43.617 mq. (48.230 con
deroga), ed una capacita' di mc. 213.680 (491.320 con deroga).
Il progetto e' presentato da Trascoop Trasporti Soc coop a rl, con
sede in Via Edison n. 25 - Forli'.
II progetto e' localizzato in comune di Predappio, localita'
Predappio Alta.
II progetto interessa il territorio del comune di Predappio per
quanto riguarda la localizzazione della cava, del comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole per quanto attiene alla viabilita'
di accesso alla cava e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Predappio, con atto di Giunta comunale n. 124
dell'11/9/2003, ha assunto la seguente decisione:
la Giunta del comune di Predappio (omissis) delibera:
1) di dare atto che il progetto di coltivazione del comparto
denominato "B" facente parte del piu' ampio polo estrattivo 8T
"Cella" sito in localita' Predappio Alta, presentato dalla ditta
Trascoop Trasporti Soc. coop. a rl sia nel complesso da ritenersi
ambientalmente compatibile, come stabilito dalla Conferenza dei
Servizi istituita ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 ed
esplicitato dal rapporto sull'impatto ambientale in data 2/9/2003, le
cui conclusioni e prescrizioni vengono di seguito riportate:
(omissis)
ai fini di fornire un quadro riassuntivo, tali prescrizioni vengono
qui sinteticamente riportate:
1) nell'attuazione dell'intervento estrattivo e di recupero
agro-vegetazionale ci si dovra' attenere a quanto previsto e
precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente
integrati e modificati, seguendo, inoltre, le modalita' operative e
le tecniche specificate nella relazione specialistica "Progetto di
ripristino naturalistico", parte integrante del progetto di
coltivazione;
2) le operazioni di escavazione sul comparto "B" sono subordinate
alla completa sistemazione e recupero ambientale del comparto "A". La
verifica dell'efficacia, anche a lungo termine, degli interventi di
sistemazione ormai conclusi sul comparto "A" e messi in atto dalla
stessa ditta proponente, e' affidata ad un nucleo tecnico di
valutazione, individuato dall'Amministrazione comunale di Predappio e
costituito da figure professionali alle dipendenze di Enti pubblici
esperte in problematiche ambientali. Il nucleo tecnico formulera' le
proprie valutazioni, preliminarmente alla dichiarazione di fine
lavori da parte della ditta esercente ed al successivo svincolo della
fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione
all'attivita' estrattiva;
3) al fine di una compensazione dell'uso delle risorse (territorio,
paesaggio, suolo), per una piu' proficua ripresa ecologica ed una
migliore struttura naturalistica, il piano di recupero ambientale
dovra' tener conto del polo estrattivo nel suo complesso, prevedendo
opportuni collegamenti vegetazionali tra i diversi comparti A, B e C.
In particolare si ritengono necessari interventi di riequilibrio
naturalistico nel comparto "A" attraverso "siepi-fasce tampone" da
inserirsi lungo il perimetro dei fossati presenti. Il suddetto
progetto, da predisporre in forma esecutiva e completo in ogni sua
parte, dovra' essere presentato, per la sua valutazione,
all'Amministrazione comunale, all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA,
preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attivita'
estrattiva del comparto "B". Nel caso sia accertata e documentata da
parte della ditta proponente l'indisponibilita' a tale scopo dei
terreni del comparto "A", dovra' essere individuata una diversa
localizzazione degli interventi previsti nonche' differenti modalita'
di azione necessarie a garantire la massima continuita' e min or
frammentazione dell'unita' ecosistemica;
4) relativamente alle fasi ed alle modalita' di coltivazione e'
necessario, per quanto possibile, promuovere soluzioni che consentano
l'escavazione e la successiva rinaturalizzazione per fasi successive,
senza dovere necessariamente attendere la conclusione delle
operazioni di escavazione sull'intera area di cava, mitigando sia
l'impatto visivo negativo, sia fenomeni di ruscellamento e di
trasporto a valle di materiale solido. Potra' essere prevista la
possibilita' di condurre gli scavi entro la fascia di rispetto
stradale, secondo le ipotesi formulate ed evidenziate negli elaborati
progettuali presentati, a condizione che, al fine di limitare
l'impatto visivo negativo su tale porzione dell'area di cava,
immediatamente prospiciente la Strada provinciale n. 54, le
operazioni di escavazione siano il piu' possibile differite nel
tempo, compatibilmente con lo stato di avanzamento della cava;
5) al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene
che, dopo la coltivazione del comparto e prima del successivo
intervento di ricopertura con 30 cm. di terreno vegetale, che dovra'
essere realizzato sull'intera estensione della superficie oggetto
dell'intervento estrattivo, si debba procedere ad una lavorazione del
substrato (aratura) per una profondita' di almeno 50 cm., con la
contestuale somministrazione di letame maturo in ragione di 15-20
t/ha. Un ulteriore apporto di letame maturo pari a 15-20 t/ha, andra'
inoltre somministrato subito dopo la stesura dei 30 cm. di terreno
vegetale ed incorporato ad esso tramite idonee lavorazioni. La messa
a dimora delle specie vegetali dovra' essere preceduta dalla semina
di miscuglio di graminacee e leguminose;
6) verificato che l'impianto arbustivo-arboreo di progetto presenta
un sesto d'impianto regolare, si ritiene necessario prevedere, a
parita' di densita' e superficie coinvolta, la messa a dimora della
compagine vegetazionale con sesti d'impianto con distribuzione
maggiormente irregolare, al fine di ottenere a piu' elevate
condizioni di naturalita' percettiva del paesaggio. Nella fase
d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere verificata
l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari, di messa a
dimora di piante appartenenti al genere Crategus Spp. (determinazione
del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale del 12
settembre 2001);
7) allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustivo per
almeno cinque anni dal suo impianto;
8) per procedere alle successive operazioni di coltivazione il suolo
agrario rimosso dovra' essere accantonato in aree, appositamente
individuate, per essere distribuito su tutta l'area di recupero al
termine dei lavori di escavazione. Per favorire il mantenimento della
microflora presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati
facendo attenzione ai compattamenti eccessivi ed ai processi di
asfissia, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti
erbosi o fogliame o semina di colture da sovescio;
9) l'eventuale ritombamento degli scavi dovra' essere effettuato con
materiali terrosi con esclusione di quelli provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (DM
471/99);
10) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti utilizzati
nel cantiere dovra' essere effettuato in apposite aree opportunamente
confinate e impermeabilizzate al fine di contenere ed evitare
qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul suolo delle sostanze
inquinanti;
11) durante l'intera fase di scavo dovra' essere periodicamente
verificata l'efficienza della rete scolante provvisoria; allo scopo
di ridurre il materiale solido sospeso, veicolato dalle acque di
dilavamento afferenti le superfici di scavo, dovra' essere
predisposto a monte dell'immissione delle stesse nella rete
idrografica esistente, un sistema di trattamento delle acque secondo
il principio dei dissabbiatori a flusso orizzontale. Il sistema
consistera' in fosse scavate in terra su cui far confluire le
regimazioni delle acque prima del loro recapito finale; le vasche
dovranno essere regolarmente manutentate e considerata la
versatilita' del sistema sara' valutata dalla direzione lavori, in
funzione della progressione del fronte di scavo, l'approntamento del
sistema di trattamento su nuove aree;
12) alla luce di quanto previsto nello studio presentato e dei
risultati delle simulazioni effettuate, e' necessario pianificare e
predisporre un programma di misure ad hoc per implementare la
conoscenza della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici
della zona, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate: -
prevedere due campagne di monitoraggio della durata di 15 giorni
consecutivi ciascuna, una ante operam ed una durante la coltivazione
della cava, in modo da poter verificare il livello di qualita'
dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale impatto prodotto
dall'attivita' estrattiva; - le campagne di monitoraggio dovranno
essere effettuate in prossimita' del recettore indicato con il numero
1 indicato nell'elaborato 2.4. (Allegato 3) "Analisi dei flussi di
traffico e dell'inquinamento acustico ed atmosferico" redatto
dall'ing. Dante Neri allegato al SIA, che risulta essere il piu'
sensibile sia all'impatto indotto dall'attivita' estrattiva che a
quello indotto dal flusso dei mezzi in uscita ed in entrata dal
comparto estrattivo; - dovranno essere monitorati i parametri PM10,
PTS e NOx e i principali parametri meteo mediante mezzo mobile, od
attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente
significativa e utile allo scopo prefissato; - il periodo stagionale
(caratterizzato dalle condizioni meteoclimatiche maggiormente
sfavorevoli presso il ricettore considerato), le misurazioni e le
metodologie di analisi ed elaborazione dati dovranno essere
preventivamente concordati con ARPA al fine di ottenere, a seguito
degli esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per
i parametri monitorati, della realta' estrattiva in zona collinare e
degli eventuali impatti prodotti dalla stessa; - nell'eventualita'
che durante la campagna di monitoraggio si verifichino (secondo
quanto disposto e previsto da ARPA) condizioni (sia in termini di
presenza e modalita' di lavorazioni sia in termini di condizioni
meteo o eventi di altro genere) che possano causare l'acquisizione di
dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna dovra'
essere ripetuta; - nell'eventualita' che la campagna di misure
effettuata durante la coltivazione della cava non evidenzi (secondo
quanto valutato da ARPA) alcuna situazione di criticita' in termini
di qualita' dell'aria e di protezione della salute umana e della
vegetazione, verranno considerate concluse le indagini conoscitive in
merito alla qualita' dell'aria; in caso contrario verranno definiti,
in accordo con ARPA, nuovi piani di monitoraggio e/o mitigazione da
effettuare sul sito; - il monitoraggio da promuovere in corso di
esercizio dovra' essere effettuato in periodo di piena operativita'
dell'attivita' di cava, in concomitanza di interventi comportanti la
movimentazione di ingenti volumi di terreno e/o il coinvolgimento di
ampie superfici (situazione peggiore in termini di emissione di
inquinanti prodotti, di concentrazione di mezzi impiegati e
intensita' di attivita' lavorative in prossimita' del ricettore
analizzato), e comunque entro 2 anni dall'inizio dei lavori. La
comunicazione di inizio attivita' dovra' essere effettuata a cura
dell'esercente l'attivita' estrattiva, oltre che al Comune, ad ARPA
ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
13) gli esiti dei monitoraggi, di cui al punto precedente, dovranno
essere inviati ad ARPA di Forli', all'Amministrazione comunale di
Predappio e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale;
14) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e garantire la salute pubblica;
15) dovranno inoltre essere previste le seguenti misure di
mitigazione: - umidificazione del materiale trasportato dai camion; -
copertura del carico trasportato mediante teloni; - si dovra'
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di
accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non
asfaltate;
16) nell'area di cava dovra' essere permanentemente disponibile una
dotazione idrica, corredata da un idoneo sistema di distribuzione,
necessaria ad assicurare la bagnatura delle piste di transito e degli
accumuli temporanei di materiale e del carico trasportato, allo scopo
di limitare la dispersione in atmosfera delle particelle fini;
17) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della discarica
(ricettore 1). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di
coltivazione e il livello equivalente di rumore ambientale con
discarica in attivita';
18) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, in prossimita' dei ricettori
maggiormente prossimi all'area della discarica (ricettore 1) e
maggiormente prossimi alla viabilita' di accesso (ricettore 2),
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia ante che
in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di
rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli
esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree
monitorate;
19) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti
dovranno essere eseguiti da ARPA, entro un mese dall'inizio attivita'
di gestione e in situazione di funzionamento a regime dell'attivita'
estrattiva, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e con
oneri a carico della societa' proponente. Tutti i risultati e le
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione
comunale di Predappio, all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, e alla societa'
proponente;
20) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da
ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti;
21) il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 17 luglio 1991, n. 17 e' subordinata al
rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione
Infraregionale delle attivita' estrattive: 21.1) resta a carico del
Comune di Predappio la verifica degli elaborati tecnici ed
amministrativi da allegarsi alla convenzione con la Ditta Transcoop
Trasporti Sc a rl. Tale convenzione dovra' essere redatta in
conformita' allo schema tipo approvato dalla Regione e sulla base dei
contenuti reali del piano di coltivazione, gli allegati dovranno
essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91.
Resta a carico del Comune di Predappio l'acquisizione di ulteriori
nulla osta, pareri, etc., prodromici al rilascio dell'autorizzazione;
21.2) la durata dell'autorizzazione sia di complessivi anni 5,
comprensivi della sistemazione finale; 21.3) siano rispettate le NTA
del PAE e del PRG; 21.4) il Comune verifichi l'esistenza di vincoli
di cui al DLgs 490/99 ed adempia eventualmente alle relative
procedure; 21.5) si ottemperi a tutte le prescrizioni relative
all'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico; 21.6) la
fideiussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovra' coprire
l'intervento di recupero nel suo insieme, e quindi non essere
inferiore ad Euro 43.250,00 nel caso di progetto senza deroghe, o
56.910,00 nel caso di progetto con deroga. Qualora le deroghe siano
concesse solo parzialmente l'importo della fudejussione sara'
calcolato proporzionalmente avendo come riferimento le cifre
suddette; 21.7) siano realizzate su tutta l'area interessata adeguate
opere provvisorie di regimazione idrica atte a prevenire
infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate
e raccordate agli impluvi naturali; 21.8) qualora si presentasse la
necessita' di migliorare la staticita' del sito, sia durante la fase
estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate
adeguate opere di sistemazione e consolidamento; 21.9) relativamente
al traffico indotto dall'attivita' di cava, siano stipulate eventuali
apposite convenzioni con gli enti proprietari delle strade
interessate ai transiti medesimi; 21.10) durante l'esecuzione dei
lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul
lavoro e alla prevenzione degli infortuni; 21.11) il direttore dei
lavori sia in possesso dei requisiti di cui al DPR 128/59 e
successive modificazioni; 21.12) l'Autorita' competente, ai sensi
della L.R. 9/99 valutera' se eventualmente richiedere un ulteriore
parere da parte della CIAE qualora al termine del procedimento di VIA
il progetto risultasse sostanzialmente modificato rispetto a quello
oggetto del presente parere; 21.13) il rilascio dell'autorizzazione
sia subordinato allo spostamento dei tralicci 3, 4, 5, 6, 7;
22) ai fini del I vincolo idrogeologico (RD 3267/23) l'intervento in
oggetto e' subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni
impartite dalla Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese e
contenute nell'autorizzazione n. 393 prot. 8426/03 del 29/8/2003:
22.1) il titolare e' tenuto a presentare (almeno otto giorni prima di
iniziare i lavori) preventiva comunicazione scritta della data di
inizio lavori al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione
competente per territorio precisando la data di avvenuta notifica
dell'autorizzazione; 22.2) che i lavori riguardino solo l'area di
cava indicata nelle planimetrie allegate alla domanda e la tipologia
di opere descritta in progetto; 22.3) che sia scrupolosamente
rispettato quanto riportato nella relazione geologica, datata ottobre
2002, redatta dai geologi dott. Aldo Antoniazzi e dott. Alberto
Antoniazzi, e nella successiva integrazione datata maggio 2003; 22.4)
che prima di dare inizio ai lavori, il concessionario, sia in
possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune di
Predappio; 22.5) che il perimetro della cava, prima dell'inizio
dell'escavazione sia delimitato con termini lapidei numerati,
colorati in rosso e fissati al terreno con conglomerato cementizio;
22.6) che tutte le scarpate, sia quelle dei fronti di scavo, sia
quelle dovute all'accumulo anche temporaneo dei materiali di risulta,
siano realizzate secondo una pendenza di sicurezza, conformemente
agli elaborati di progetto; 22.7) che siano impediti rotolamenti a
valle di materiale e sia comunque garantita la regimazione delle
acque meteoriche, da raccordarsi ai fossi esistenti ed agli impluvi
saldi, in modo tale da evitare erosione, ristagni, ruscellamento e/o
fenomeni di instabilita' del suolo di qualsiasi tipo ed entita';
22.8) che al di fuori del perimetro di cava autorizzato nessuna opera
o intervento connessi all'attivita' estrattiva, quali apertura di
strade e sentieri, formazione di piazzali, costruzione di fabbricati
e ricoveri, deposito di materiali lapidei e terrosi non utilizzati,
nonche' il taglio di arbusti ed alberi o quanto altro, possano essere
eseguiti senza specifica preventiva autorizzazione ai sensi del RDL
3267/23 e successive norme; 22.9) a cessazione dell'esercizio di
cava, il concessionario provveda al conguaglio dei residui di
lavorazione, allo spianamento del terreno, alla regolarizzazione
delle scarpate, alla regimazione delle acque mediante la
realizzazione di tutte quelle opere che si rendono necessarie per
consolidare e prosciugare la superficie interessata, inoltre dovra'
provvedere al rinverdimento delle zone messe a nudo; 22.10) il
mancato rispetto, anche di un solo punto, delle sopraccitate
prescrizioni, comporta la revoca della presente autorizzazione con
conseguente sospensione dei lavori e segnalazione alle Autorita'
competenti; 22.11) la validita' del presente atto e' di mesi 36 a
partire dalla data dell'autorizzazione dell'attivita' estrattiva
rilasciata dal Comune di Predappio, ai sensi della L.R. 17/91;
2) di fare le proprie conclusioni derivanti dal rapporto ambientale
suddetto, confermando nel contempo ogni prescrizione e considerazione
di carattere tecnico riportate nel medesimo rapporto ambientale;
3) di accogliere l'osservazione pervenuta da parte della Sezione
locale di Forli' del WWF Italia, prot. U24/03 datata 4 aprile,
acquisita al prot. comunale al n. 4055 del 5/4/2003, rilevando che
attraverso la documentazione integrativa sopra evidenziata, sono
stati previsti accorgimenti progettuali, sia per quanto attiene la
fase di coltivazione che quella di recupero agro-vegetazionale, tali
da poter ritenere in parte superate le riserve avanzate attraverso
l'osservazione medesima;
4) di dare atto che per un'attivita' estrattiva in oggetto, ai sensi
dell'art. 17 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, la valutazione d'impatto ambientale positiva puo'
comprendere e sostituire le autorizzazioni e gli atti di assenso
comunque denominati in materia di tutela ambientale e
paesaggistico-territoriale di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale
protetta regionale;
5) di quantificare in Euro 1.316,7, pari allo 0,04% del valore
dell'intervento come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazoni e del punto 3.4. della direttiva
generale di attuazione, sono a carico del proponente;
6) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per l'attivita'
istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in
premessa;
7) di dichiarare stante l'urgenza di procedere in merito con separata
unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL
approvato con DLgs 267/00.