COMUNE DI PREDAPPIO (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la coltivazione e la sistemazione del comparto denominato "B" del polo estrattivo di localita' Cella sita nel comune di Predappio

L'Autorita' competente Comune di Predappio comunica la decisione in             
merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA)                 
relativa al progetto per la coltivazione e la sistemazione del                  
comparto denominato "B" del polo estrattivo di localita' Cella sita             
nel comune di Predappio inerente lo sfruttamento di sabbie di monte             
per una superficie di scavo effettiva pari a 43.617 mq. (48.230 con             
deroga), ed una capacita' di mc. 213.680 (491.320 con deroga).                  
Il progetto e' presentato da Trascoop Trasporti Soc coop a rl, con              
sede in Via Edison n. 25 - Forli'.                                              
II progetto e' localizzato in comune di Predappio, localita'                    
Predappio Alta.                                                                 
II progetto interessa il territorio del comune di Predappio per                 
quanto riguarda la localizzazione della cava, del comune di                     
Castrocaro Terme e Terra del Sole per quanto attiene alla viabilita'            
di accesso alla cava e della provincia di Forli'-Cesena.                        
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Comune di Predappio, con atto di Giunta comunale n. 124                         
dell'11/9/2003, ha assunto la seguente decisione:                               
la Giunta del comune di Predappio (omissis) delibera:                           
1) di dare atto che il progetto di coltivazione del comparto                    
denominato "B" facente parte del piu' ampio polo estrattivo 8T                  
"Cella" sito in localita' Predappio Alta, presentato dalla ditta                
Trascoop Trasporti Soc. coop. a rl sia nel complesso da ritenersi               
ambientalmente compatibile, come stabilito dalla Conferenza dei                 
Servizi istituita ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 ed                    
esplicitato dal rapporto sull'impatto ambientale in data 2/9/2003, le           
cui conclusioni e prescrizioni vengono di seguito riportate:                    
(omissis)                                                                       
ai fini di fornire un quadro riassuntivo, tali prescrizioni vengono             
qui sinteticamente riportate:                                                   
1) nell'attuazione dell'intervento estrattivo e di recupero                     
agro-vegetazionale ci si dovra' attenere a quanto previsto e                    
precisato negli elaborati progettuali presentati come successivamente           
integrati e modificati, seguendo, inoltre, le modalita' operative e             
le tecniche specificate nella relazione specialistica "Progetto di              
ripristino naturalistico", parte integrante del progetto di                     
coltivazione;                                                                   
2) le operazioni di escavazione sul comparto "B" sono subordinate               
alla completa sistemazione e recupero ambientale del comparto "A". La           
verifica dell'efficacia, anche a lungo termine, degli interventi di             
sistemazione ormai conclusi sul comparto "A" e messi in atto dalla              
stessa ditta proponente, e' affidata ad un nucleo tecnico di                    
valutazione, individuato dall'Amministrazione comunale di Predappio e           
costituito da figure professionali alle dipendenze di Enti pubblici             
esperte in problematiche ambientali. Il nucleo tecnico formulera' le            
proprie valutazioni, preliminarmente alla dichiarazione di fine                 
lavori da parte della ditta esercente ed al successivo svincolo della           
fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione              
all'attivita' estrattiva;                                                       
3) al fine di una compensazione dell'uso delle risorse (territorio,             
paesaggio, suolo), per una piu' proficua ripresa ecologica ed una               
migliore struttura naturalistica, il piano di recupero ambientale               
dovra' tener conto del polo estrattivo nel suo complesso, prevedendo            
opportuni collegamenti vegetazionali tra i diversi comparti A, B e C.           
In particolare si ritengono necessari interventi di riequilibrio                
naturalistico nel comparto "A" attraverso "siepi-fasce tampone" da              
inserirsi lungo il perimetro dei fossati presenti. Il suddetto                  
progetto, da predisporre in forma esecutiva e completo in ogni sua              
parte, dovra' essere presentato, per la sua valutazione,                        
all'Amministrazione comunale, all'Amministrazione provinciale di                
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA,                 
preventivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attivita'                   
estrattiva del comparto "B". Nel caso sia accertata e documentata da            
parte della ditta proponente l'indisponibilita' a tale scopo dei                
terreni del comparto "A", dovra' essere individuata una diversa                 
localizzazione degli interventi previsti nonche' differenti modalita'           
di azione necessarie a garantire la massima continuita' e min or                
frammentazione dell'unita' ecosistemica;                                        
4) relativamente alle fasi ed alle modalita' di coltivazione e'                 
necessario, per quanto possibile, promuovere soluzioni che consentano           
l'escavazione e la successiva rinaturalizzazione per fasi successive,           
senza dovere necessariamente attendere la conclusione delle                     
operazioni di escavazione sull'intera area di cava, mitigando sia               
l'impatto visivo negativo, sia fenomeni di ruscellamento e di                   
trasporto a valle di materiale solido. Potra' essere prevista la                
possibilita' di condurre gli scavi entro la fascia di rispetto                  
stradale, secondo le ipotesi formulate ed evidenziate negli elaborati           
progettuali presentati, a condizione che, al fine di limitare                   
l'impatto visivo negativo su tale porzione dell'area di cava,                   
immediatamente prospiciente la Strada provinciale n. 54, le                     
operazioni di escavazione siano il piu' possibile differite nel                 
tempo, compatibilmente con lo stato di avanzamento della cava;                  
5) al fine di una migliore ripresa biologica del terreno si ritiene             
che, dopo la coltivazione del comparto e prima del successivo                   
intervento di ricopertura con 30 cm. di terreno vegetale, che dovra'            
essere realizzato sull'intera estensione della superficie oggetto               
dell'intervento estrattivo, si debba procedere ad una lavorazione del           
substrato (aratura) per una profondita' di almeno 50 cm., con la                
contestuale somministrazione di letame maturo in ragione di 15-20               
t/ha. Un ulteriore apporto di letame maturo pari a 15-20 t/ha, andra'           
inoltre somministrato subito dopo la stesura dei 30 cm. di terreno              
vegetale ed incorporato ad esso tramite idonee lavorazioni. La messa            
a dimora delle specie vegetali dovra' essere preceduta dalla semina             
di miscuglio di graminacee e leguminose;                                        
6) verificato che l'impianto arbustivo-arboreo di progetto presenta             
un sesto d'impianto regolare, si ritiene necessario prevedere, a                
parita' di densita' e superficie coinvolta, la messa a dimora della             
compagine vegetazionale con sesti d'impianto con distribuzione                  
maggiormente irregolare, al fine di ottenere a piu' elevate                     
condizioni di naturalita' percettiva del paesaggio. Nella fase                  
d'impianto delle essenze arbustive dovra' essere verificata                     
l'esistenza dell'attuale divieto, per motivi fitosanitari, di messa a           
dimora di piante appartenenti al genere Crategus Spp. (determinazione           
del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale del 12                    
settembre 2001);                                                                
7) allo scopo di garantire un buon esito del previsto recupero                  
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arboreo-arbustivo per                 
almeno cinque anni dal suo impianto;                                            
8) per procedere alle successive operazioni di coltivazione il suolo            
agrario rimosso dovra' essere accantonato in aree, appositamente                
individuate, per essere distribuito su tutta l'area di recupero al              
termine dei lavori di escavazione. Per favorire il mantenimento della           
microflora presente nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati             
facendo attenzione ai compattamenti eccessivi ed ai processi di                 
asfissia, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti                
erbosi o fogliame o semina di colture da sovescio;                              
9) l'eventuale ritombamento degli scavi dovra' essere effettuato con            
materiali terrosi con esclusione di quelli provenienti da siti                  
inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori             
ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti (DM                   
471/99);                                                                        
10) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti utilizzati            
nel cantiere dovra' essere effettuato in apposite aree opportunamente           
confinate e impermeabilizzate al fine di contenere ed evitare                   
qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale sul suolo delle sostanze              
inquinanti;                                                                     
11) durante l'intera fase di scavo dovra' essere periodicamente                 
verificata l'efficienza della rete scolante provvisoria; allo scopo             
di ridurre il materiale solido sospeso, veicolato dalle acque di                
dilavamento afferenti le superfici di scavo, dovra' essere                      
predisposto a monte dell'immissione delle stesse nella rete                     
idrografica esistente, un sistema di trattamento delle acque secondo            
il principio dei dissabbiatori a flusso orizzontale. Il sistema                 
consistera' in fosse scavate in terra su cui far confluire le                   
regimazioni delle acque prima del loro recapito finale; le vasche               
dovranno essere regolarmente manutentate e considerata la                       
versatilita' del sistema sara' valutata dalla direzione lavori, in              
funzione della progressione del fronte di scavo, l'approntamento del            
sistema di trattamento su nuove aree;                                           
12) alla luce di quanto previsto nello studio presentato e dei                  
risultati delle simulazioni effettuate, e' necessario pianificare e             
predisporre un programma di misure ad hoc per implementare la                   
conoscenza della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici               
della zona, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate: -           
prevedere due campagne di monitoraggio della durata di 15 giorni                
consecutivi ciascuna, una ante operam ed una durante la coltivazione            
della cava, in modo da poter verificare il livello di qualita'                  
dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale impatto prodotto                 
dall'attivita' estrattiva; - le campagne di monitoraggio dovranno               
essere effettuate in prossimita' del recettore indicato con il numero           
1 indicato nell'elaborato 2.4. (Allegato 3) "Analisi dei flussi di              
traffico e dell'inquinamento acustico ed atmosferico" redatto                   
dall'ing. Dante Neri allegato al SIA, che risulta essere il piu'                
sensibile sia all'impatto indotto dall'attivita' estrattiva che a               
quello indotto dal flusso dei mezzi in uscita ed in entrata dal                 
comparto estrattivo; - dovranno essere monitorati i parametri PM10,             
PTS e NOx e i principali parametri meteo mediante mezzo mobile, od              
attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente             
significativa e utile allo scopo prefissato; - il periodo stagionale            
(caratterizzato dalle condizioni meteoclimatiche maggiormente                   
sfavorevoli presso il ricettore considerato), le misurazioni e le               
metodologie di analisi ed elaborazione dati dovranno essere                     
preventivamente concordati con ARPA al fine di ottenere, a seguito              
degli esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per            
i parametri monitorati, della realta' estrattiva in zona collinare e            
degli eventuali impatti prodotti dalla stessa; - nell'eventualita'              
che durante la campagna di monitoraggio si verifichino (secondo                 
quanto disposto e previsto da ARPA) condizioni (sia in termini di               
presenza e modalita' di lavorazioni sia in termini di condizioni                
meteo o eventi di altro genere) che possano causare l'acquisizione di           
dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna dovra'             
essere ripetuta; - nell'eventualita' che la campagna di misure                  
effettuata durante la coltivazione della cava non evidenzi (secondo             
quanto valutato da ARPA) alcuna situazione di criticita' in termini             
di qualita' dell'aria e di protezione della salute umana e della                
vegetazione, verranno considerate concluse le indagini conoscitive in           
merito alla qualita' dell'aria; in caso contrario verranno definiti,            
in accordo con ARPA, nuovi piani di monitoraggio e/o mitigazione da             
effettuare sul sito; - il monitoraggio da promuovere in corso di                
esercizio dovra' essere effettuato in periodo di piena operativita'             
dell'attivita' di cava, in concomitanza di interventi comportanti la            
movimentazione di ingenti volumi di terreno e/o il coinvolgimento di            
ampie superfici (situazione peggiore in termini di emissione di                 
inquinanti prodotti, di concentrazione di mezzi impiegati e                     
intensita' di attivita' lavorative in prossimita' del ricettore                 
analizzato), e comunque entro 2 anni dall'inizio dei lavori. La                 
comunicazione di inizio attivita' dovra' essere effettuata a cura               
dell'esercente l'attivita' estrattiva, oltre che al Comune, ad ARPA             
ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                   
Pianificazione territoriale;                                                    
13) gli esiti dei monitoraggi, di cui al punto precedente, dovranno             
essere inviati ad ARPA di Forli', all'Amministrazione comunale di               
Predappio e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,                   
Servizio Pianificazione territoriale;                                           
14) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le               
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e garantire la salute pubblica;                               
15) dovranno inoltre essere previste le seguenti misure di                      
mitigazione: - umidificazione del materiale trasportato dai camion; -           
copertura del carico trasportato mediante teloni; - si dovra'                   
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di                
accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non             
asfaltate;                                                                      
16) nell'area di cava dovra' essere permanentemente disponibile una             
dotazione idrica, corredata da un idoneo sistema di distribuzione,              
necessaria ad assicurare la bagnatura delle piste di transito e degli           
accumuli temporanei di materiale e del carico trasportato, allo scopo           
di limitare la dispersione in atmosfera delle particelle fini;                  
17) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei             
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della discarica               
(ricettore 1). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti           
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di              
coltivazione e il livello equivalente di rumore ambientale con                  
discarica in attivita';                                                         
18) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore             
ambientale in periodo diurno, in prossimita' dei ricettori                      
maggiormente prossimi all'area della discarica (ricettore 1) e                  
maggiormente prossimi alla viabilita' di accesso (ricettore 2),                 
secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia ante che            
in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di           
rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli               
esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree                    
monitorate;                                                                     
19) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti                 
dovranno essere eseguiti da ARPA, entro un mese dall'inizio attivita'           
di gestione e in situazione di funzionamento a regime dell'attivita'            
estrattiva, secondo le modalita' e i criteri da essa definiti e con             
oneri a carico della societa' proponente. Tutti i risultati e le                
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione             
comunale di Predappio, all'Amministrazione provinciale di                       
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale, e alla societa'            
proponente;                                                                     
20) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a                 
proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa               
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da                
ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il             
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori                     
presenti;                                                                       
21) il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva, ai                
sensi dell'art. 11 della L.R. 17 luglio 1991, n. 17 e' subordinata al           
rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dalla Commissione                
Infraregionale delle attivita' estrattive: 21.1) resta a carico del             
Comune di Predappio la verifica degli elaborati tecnici ed                      
amministrativi da allegarsi alla convenzione con la Ditta Transcoop             
Trasporti Sc a rl. Tale convenzione dovra' essere redatta in                    
conformita' allo schema tipo approvato dalla Regione e sulla base dei           
contenuti reali del piano di coltivazione, gli allegati dovranno                
essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91.                
Resta a carico del Comune di Predappio l'acquisizione di ulteriori              
nulla osta, pareri, etc., prodromici al rilascio dell'autorizzazione;           
21.2) la durata dell'autorizzazione sia di complessivi anni 5,                  
comprensivi della sistemazione finale; 21.3) siano rispettate le NTA            
del PAE e del PRG; 21.4) il Comune verifichi l'esistenza di vincoli             
di cui al DLgs 490/99 ed adempia eventualmente alle relative                    
procedure; 21.5) si ottemperi a tutte le prescrizioni relative                  
all'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico; 21.6) la                
fideiussione a garanzia degli obblighi convenzionali dovra' coprire             
l'intervento di recupero nel suo insieme, e quindi non essere                   
inferiore ad Euro 43.250,00 nel caso di progetto senza deroghe, o               
56.910,00 nel caso di progetto con deroga. Qualora le deroghe siano             
concesse solo parzialmente l'importo della fudejussione sara'                   
calcolato proporzionalmente avendo come riferimento le cifre                    
suddette; 21.7) siano realizzate su tutta l'area interessata adeguate           
opere provvisorie di regimazione idrica atte a prevenire                        
infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate            
e raccordate agli impluvi naturali; 21.8) qualora si presentasse la             
necessita' di migliorare la staticita' del sito, sia durante la fase            
estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate             
adeguate opere di sistemazione e consolidamento; 21.9) relativamente            
al traffico indotto dall'attivita' di cava, siano stipulate eventuali           
apposite convenzioni con gli enti proprietari delle strade                      
interessate ai transiti medesimi; 21.10) durante l'esecuzione dei               
lavori, siano rispettate tutte le norme relative alla sicurezza sul             
lavoro e alla prevenzione degli infortuni; 21.11) il direttore dei              
lavori sia in possesso dei requisiti di cui al DPR 128/59 e                     
successive modificazioni; 21.12) l'Autorita' competente, ai sensi               
della L.R. 9/99 valutera' se eventualmente richiedere un ulteriore              
parere da parte della CIAE qualora al termine del procedimento di VIA           
il progetto risultasse sostanzialmente modificato rispetto a quello             
oggetto del presente parere; 21.13) il rilascio dell'autorizzazione             
sia subordinato allo spostamento dei tralicci 3, 4, 5, 6, 7;                    
22) ai fini del I vincolo idrogeologico (RD 3267/23) l'intervento in            
oggetto e' subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni                  
impartite dalla Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese e                    
contenute nell'autorizzazione n. 393 prot. 8426/03 del 29/8/2003:               
22.1) il titolare e' tenuto a presentare (almeno otto giorni prima di           
iniziare i lavori) preventiva comunicazione scritta della data di               
inizio lavori al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione                 
competente per territorio precisando la data di avvenuta notifica               
dell'autorizzazione; 22.2) che i lavori riguardino solo l'area di               
cava indicata nelle planimetrie allegate alla domanda e la tipologia            
di opere descritta in progetto; 22.3) che sia scrupolosamente                   
rispettato quanto riportato nella relazione geologica, datata ottobre           
2002, redatta dai geologi dott. Aldo Antoniazzi e dott. Alberto                 
Antoniazzi, e nella successiva integrazione datata maggio 2003; 22.4)           
che prima di dare inizio ai lavori, il concessionario, sia in                   
possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune di               
Predappio; 22.5) che il perimetro della cava, prima dell'inizio                 
dell'escavazione sia delimitato con termini lapidei numerati,                   
colorati in rosso e fissati al terreno con conglomerato cementizio;             
22.6) che tutte le scarpate, sia quelle dei fronti di scavo, sia                
quelle dovute all'accumulo anche temporaneo dei materiali di risulta,           
siano realizzate secondo una pendenza di sicurezza, conformemente               
agli elaborati di progetto; 22.7) che siano impediti rotolamenti a              
valle di materiale e sia comunque garantita la regimazione delle                
acque meteoriche, da raccordarsi ai fossi esistenti ed agli impluvi             
saldi, in modo tale da evitare erosione, ristagni, ruscellamento e/o            
fenomeni di instabilita' del suolo di qualsiasi tipo ed entita';                
22.8) che al di fuori del perimetro di cava autorizzato nessuna opera           
o intervento connessi all'attivita' estrattiva, quali apertura di               
strade e sentieri, formazione di piazzali, costruzione di fabbricati            
e ricoveri, deposito di materiali lapidei e terrosi non utilizzati,             
nonche' il taglio di arbusti ed alberi o quanto altro, possano essere           
eseguiti senza specifica preventiva autorizzazione ai sensi del RDL             
3267/23 e successive norme; 22.9) a cessazione dell'esercizio di                
cava, il concessionario provveda al conguaglio dei residui di                   
lavorazione, allo spianamento del terreno, alla regolarizzazione                
delle scarpate, alla regimazione delle acque mediante la                        
realizzazione di tutte quelle opere che si rendono necessarie per               
consolidare e prosciugare la superficie interessata, inoltre dovra'             
provvedere al rinverdimento delle zone messe a nudo; 22.10) il                  
mancato rispetto, anche di un solo punto, delle sopraccitate                    
prescrizioni, comporta la revoca della presente autorizzazione con              
conseguente sospensione dei lavori e segnalazione alle Autorita'                
competenti; 22.11) la validita' del presente atto e' di mesi 36 a               
partire dalla data dell'autorizzazione dell'attivita' estrattiva                
rilasciata dal Comune di Predappio, ai sensi della L.R. 17/91;                  
2) di fare le proprie conclusioni derivanti dal rapporto ambientale             
suddetto, confermando nel contempo ogni prescrizione e considerazione           
di carattere tecnico riportate nel medesimo rapporto ambientale;                
3)  di accogliere l'osservazione pervenuta da parte della Sezione               
locale di Forli' del WWF Italia, prot. U24/03 datata 4 aprile,                  
acquisita al prot. comunale al n. 4055 del 5/4/2003, rilevando che              
attraverso la documentazione integrativa sopra evidenziata, sono                
stati previsti accorgimenti progettuali, sia per quanto attiene la              
fase di coltivazione che quella di recupero agro-vegetazionale, tali            
da poter ritenere in parte superate le riserve avanzate attraverso              
l'osservazione medesima;                                                        
4) di dare atto che per un'attivita' estrattiva in oggetto, ai sensi            
dell'art. 17 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed                      
integrazioni, la valutazione d'impatto ambientale positiva puo'                 
comprendere e sostituire le autorizzazioni e gli atti di assenso                
comunque denominati in materia di tutela ambientale e                           
paesaggistico-territoriale di competenza della Regione, della                   
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale                  
protetta regionale;                                                             
5) di quantificare in Euro 1.316,7, pari allo 0,04% del valore                  
dell'intervento come determinato in parte narrativa, le spese                   
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazoni e del punto 3.4. della direttiva                   
generale di attuazione, sono a carico del proponente;                           
6) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato                            
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per l'attivita'                
istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto                    
dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in                  
premessa;                                                                       
7) di dichiarare stante l'urgenza di procedere in merito con separata           
unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento               
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL                
approvato con DLgs 267/00.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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