PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto: "Polo estrattivo Cassa di Monte (Comune di Montechiarugolo)"

L'Autorita' competente Provincia di Parma comunica la decisione                 
relativa alla procedura di VIA concernente il progetto "Polo                    
estrattivo Cassa di Monte (Comune di Montechiarugolo)".                         
Il progetto e' presentato dal Comune di Montechiarugolo.                        
Il progetto interessa il territorio del comune di Montechiarugolo e             
della provincia di Parma.                                                       
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Parma con atto determina del Dirigente del Servizio                
Ambiente e Difesa del suolo n. 2698 del 28/7/2003 ha assunto la                 
seguente decisione:                                                             
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
Servizi, che la valutazione di impatto ambientale e' positiva, per              
quanto di competenza e salvo diritti di terzi, in quanto, nel                   
complesso, compatibile dal punto di vista ambientale e, quindi,                 
realizzabile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni qui            
di seguito riportate:                                                           
- i nuovi piezometri dovranno avere un diametro di almeno 100 mm.,              
per consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e             
campionamento, e la finestratura dovra' essere ad una profondita'               
tale da filtrare la prima falda acquifera significativa; dovra'                 
essere eseguito un monitoraggio della prima falda acquifera                     
significativa che, in analogia con quanto prescritto nei lavori di              
realizzazione della vicina Cassa di Valle, dovra' avere frequenza               
mensile per il controllo del livello piezometrico e trimestrale per             
il controllo della qualita' chimica dell'acqua, prevedendo un                   
controllo di tipo C3 con l'aggiunta del parametro "oli minerali";               
- in corrispondenza delle piazzole di sosta descritte nel punto 2.e.8           
della Relazione Integrativa al progetto (Elaborato D), ubicate                  
all'interno dell'area di cava ed utilizzate esclusivamente per la               
sosta giornaliera dei mezzi d'opera, non dovra' essere eseguito                 
nessun tipo di operazione pericolosa (rifornimento e lavaggio dei               
mezzi, deposito oli, ecc...);                                                   
- l'area di sosta dei mezzi d'opera individuata nella tavola                    
planimetrica C.8/bis "Carta dell'organizzazione del cantiere", che              
verra' realizzata in posizione esterna alla Cassa, dovra' essere                
dotata di un fondo adeguatamente impermeabilizzato;                             
- le acque di dilavamento di tale piazzola dovranno essere raccolte,            
trattate con sedimentatore/disoleatore ed inviate nel reticolo idrico           
superficiale, allontanandole il piu' possibile dalla zona di cava.              
Inoltre, una volta individuato il titolare dello scarico, dovra'                
essere formulata la necessaria richiesta di autorizzazione allo                 
scarico delle acque;                                                            
- dovranno altresi' essere avanzate le richieste per l'acquisizione             
di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative,                    
necessaria per la realizzazione del progetto in esame;                          
- nel Piano di coltivazione andra' indicata, per ciascun cantiere,              
l'area dove collocare i servizi igienico-assistenziali per i                    
lavoratori, dimensionati in ragione del loro numero, secondo quanto             
previsto dal Titolo II del DL 626/94 e del DPR 303/56. Dovra' inoltre           
essere individuata la perimetrazione della zona di lavoro in cui                
possono svolgersi operazioni pericolose per terzi;                              
- dovranno essere rispettati i limiti acustici di zona ed i limiti              
differenziali presso ogni recettore posto nelle vicinanze della                 
cava;                                                                           
- le convenzioni che verranno stipulate con le varie ditte per                  
l'estrazione di materiale dovranno stabilire con chiarezza chi sia il           
soggetto responsabile delle operazioni di cure colturali necessarie             
dopo l'impianto delle nuove essenze e la durata di tali operazioni.             
Lo svincolo dalla fidejussione dovra' tenere conto anche di questi              
aspetti;                                                                        
- sia durante l'esecuzione dei lavori che in seguito, l'accesso                 
all'area in esame dovra' essere controllato e consentito solo ai                
mezzi debitamente autorizzati, al fine di evitare abbandoni di                  
rifiuti nell'area golenale;                                                     
- l'area di sosta dei mezzi d'opera individuata nella tavola                    
planimetrica C.8/bis "Carta dell'organizzazione del cantiere", nel              
caso in cui non venisse riutilizzata al termine dei lavori previsti             
per il recupero, dovra' essere dismessa e, in tal caso, andranno                
immediatamente avviati i lavori di ripristino dei luoghi;                       
b) di subordinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 9/99 e             
successive modificazioni ed integrazioni, il successivo rilascio                
delle autorizzazioni necessarie agli interventi in progetto alla                
verifica dell'ottemperanza di quanto prescritto nel precedente punto            
a);                                                                             
c) ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e successiave                 
modificazioni ed integrazioni, di trasmettere il presente atto al               
proponente ed a tutte le Amministrazioni competenti al successivo               
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,               
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la                       
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonche'              
agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle                
materie ambientali, ed in particolare ad ARPA;                                  
d) di quantificare le spese istruttorie, ai sensi dell'art. 28 della            
L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la             
percentuale del 0,04 % al valore stimato dell'intervento, pari a Euro           
4.032.604,50. La cifra da corrispondere all'Autorita' competente e',            
pertanto, di Euro 1.613,04;                                                     
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R.               
9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente                    
determina.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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