PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la costruzione di una discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000 mc. - Sito denominato G2

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la                  
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto                     
ambientale (VIA) relativa al                                                    
- progetto: costruzione di una discarica controllata per rifiuti                
urbani e speciali non pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000             
mc. - sito denominato G2;                                                       
- localizzato: a Ginestreto (Sogliano al Rubicone);                             
- presentato da: Sogliano Ambiente SpA.                                         
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di              
Sogliano al Rubicone (FC), comune di Borghi (FC), comune di Torriana            
(RN), e delle province di Forli'-Cesena e Rimini.                               
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta                      
provinciale prot. n. 55284/358 del 29/7/2003, ha assunto la seguente            
decisione:                                                                      
delibera:                                                                       
a) di dare atto che:                                                            
- come evidenziato nelle valutazioni e conclusioni del "Rapporto                
sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una                  
discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi              
con una potenzialita' di 1.500.000 mc localizzata a Ginestreto                  
(Sogliano al Rubicone)", l'opera in progetto e' ambientalmente                  
compatibile;                                                                    
- l'unico aspetto che non si e' riusciti a valutare compiutamente e'            
quello attinente al traffico in quanto non sono state presentate in             
fase di VIA delle effettive soluzioni progettuali che risolvessero il           
problema;                                                                       
- per questo motivo la messa in esercizio della discarica in esame              
viene subordinata alla contestuale realizzazione della soluzione                
viabilistica alternativa alla viabilita' esistente di attraversamento           
dell'abitato di Masrola, gia' indicata nell'accordo di programma                
sottoscritto nel giugno 2003, ed alla individuazione delle soluzioni,           
anche organizzative, di messa in sicurezza, di razionalizzazione e di           
contenimento del traffico di attraversamento dell'abitato di                    
Stradone;                                                                       
- pertanto, come chiarito in sede di Conferenza di Servizi, al                  
momento dell'autorizzazione ex art. 28 del DLgs 22/97, dovranno                 
essere avviati i lavori di realizzazione della pista di Masrola,                
cosi' come dovranno essere ultimati gli studi relativi                          
all'attraversamento dell'abitato di Stradone;                                   
b) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto per la costruzione di una discarica                  
controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi con una                
potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a Ginestreto (Sogliano al            
Rubicone), presentato da Sogliano Ambiente SpA, poiche' il progetto             
in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi               
conclusasi il giorno 25 luglio 2003, e' nel complesso ambientalmente            
compatibile;                                                                    
c) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in              
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito            
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del                
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di            
una discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non                     
pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a                 
Ginestreto (Sogliano al Rubicone)", sottoscritto il 25 luglio 2003              
nell'apposita Conferenza dei Servizi, Rapporto che costituisce                  
l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente                     
deliberazione:                                                                  
1) il testo dell'art. 19.2 "Zona F2 di pertinenza delle discariche              
RSU" delle Norme tecniche di attuazione della variante generale al              
PRG del Comune di Sogliano al Rubicone, adottata con delibera di                
Consiglio comunale n. 17 del 19 marzo 2001, di cui la Sogliano                  
Ambiente SpA ha proposto la variante, deve essere modificato e                  
riformulato come segue: "Zona F2 di pertinenza delle discariche RSU.            
Comprende le aree esterne di protezione delle discariche. Non sono              
ammesse nuove costruzioni e sono consentite solo opere di                       
rimboschimento, di sistemazione del terreno. E' inoltre consentito lo           
stoccaggio provvisorio delle terre di scavo da utilizzare per la                
gestione delle discariche, previa verifica geologica e geotecnica che           
ne dimostri la fattibilita' e ne definisca le modalita' d'intervento.           
 Tale attivita' di stoccaggio temporaneo e' comunque esclusa nelle              
aree di cui all'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi               
d'acqua", al comma 2, lett. a. dell'art. 20A "Particolari                       
disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi" ed al comma             
6, lett. a) e b) dell'art. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da               
fenomeni di dissesto e instabilit" del Piano territoriale di                    
coordinamento provinciale. Gli interventi ammissibili nella Zona F2             
sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si rinvia;"                  
2) l'area A1 da destinare all'abbancamento di carattere temporaneo di           
parte del terreno proveniente dagli scavi per la costruzione del sito           
di discarica, ricade all'interno delle "Fasce di territorio di                  
pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilita' idraulica"                  
individuate nell'integrazione al progetto di Piano stralcio di bacino           
per l'assetto idrogeologico adottata con delibera del Comitato                  
Istituzionale n. 7 del 21/3/2003 ed in regime di salvaguardia;                  
l'abbancamento dell'area A1 dovra' essere tassativamente a carattere            
temporaneo e si dovra' prevedere il recupero ambientale dell'area una           
volta ripristinato lo stato dei luoghi;                                         
3) l'area A1 di cui sopra, risulta altresi' adiacente al Rio Morsano;           
l'esecuzione dell'abbancamento dovra' preservare una "fascia                    
ripariale" di profondita' minima di 10 m dal ciglio di sponda del Rio           
Morsano, secondo la definizione di cui all'art. 9, comma 1, punto c)            
delle Norme del progetto di Piano stralcio per l'assetto                        
idrogeologico;                                                                  
4) nella realizzazione delle opere ci si dovra' attenere a quanto               
previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come                
successivamente integrati e modificati (vedi in particolare "Allegati           
integrativi e sostitutivi - Maggio 2003" redatti dal progettista ing.           
Maurizio Carbone), secondo le modalita' esecutive e gli accorgimenti            
tecnici specificati nelle relazioni specialistiche, parti integranti            
del progetto e del SIA;                                                         
5) al progetto di costruzione della discarica di Ginestreto 2 si                
applicano le procedure per le nuove discariche previste dal DLgs 13             
gennaio 2003, n. 36, con il quale e' stata data attuazione alla                 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; rilevato              
che parte della documentazione presentata non e' pienamente                     
rispondente alla normativa tecnica dettata dal decreto sopra                    
richiamato, il proponente dovra' provvedere ad integrarla e ad                  
adeguarla; gli adeguamenti in parola saranno valutati nell'ambito dei           
procedimenti ex artt. 27 e 28, DLgs 22/97, successivi alla presente             
procedura di VIA;                                                               
6) per quel che riguarda la sistemazione finale dell'area della                 
discarica e' necessario prevedere, per il ripristino della stessa,              
uno spessore di terreno vegetale >>= 1 m e verificare, con                      
monitoraggi successivi, la tenuta ecologica, le dinamiche di                    
ricolonizzazione vegetale e l'efficacia della copertura finale;                 
7) per quanto riguarda il riporto di terreno vegetale biologicamente            
attivo per la copertura finale della discarica, si ritiene che prima            
della sua realizzazione vadano eseguiti opportuni controlli (aree di            
provenienza, analisi) sulle caratteristiche dello stesso, al fine di            
escludere la presenza di sostanze tossiche sia per la vegetazione,              
sia per l'ambiente;                                                             
8) dovra' essere garantito uno spessore della barriera minerale in              
argilla di almeno un metro in tutta l'area interessata                          
dall'abbancamento dei rifiuti; in particolare dovra' essere posta               
particolare attenzione al momento del ripristino di tutto il                    
pacchetto, impermeabilizzante e drenante, nei punti di raccolta e               
smaltimento delle acque piovane dei gradoni non ancora interessati              
dall'abbancamento dei rifiuti stessi;                                           
9) il piano dei controlli ambientali dovra' essere integrato dalla              
lettura dei dati inclinometrici, con frequenza non inferiore ai sei             
mesi, promossi su una serie d'inclinometri da ubicare sulla briglia             
di valle ed immediatamente a valle della stessa, necessari a                    
verificare nel tempo possibili cedimenti del corpo arginale. La                 
densita' e l'esatta dislocazione degli inclinometri dovra' essere               
precisata nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del DLgs                
22/97, previo accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi                   
Romagnoli. I dati e le eventuali elaborazioni conseguenti                       
all'acquisizione delle letture inclinometriche dovranno                         
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi               
Romagnoli;                                                                      
10) dovra' inoltre essere prevista una rete di monitoraggio                     
topografico, basata su capisaldi fissi, ubicati sia sulla briglia di            
valle che in prossimita' del coronamento della vallecola Ginestreto 2           
(quest'ultimi ancorati al substrato), necessari al controllo di                 
potenziali deformazioni sia del corpo arginale e sia del versante. La           
densita' e l'esatta dislocazione dei punti dovra' essere precisata              
nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del DLgs 22/97, previo            
accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli. I dati e             
le eventuali elaborazioni conseguenti all'acquisizione delle letture,           
acquisite, con frequenza non inferiore ai sei mesi, dovranno                    
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi               
Romagnoli;                                                                      
11) il programma di controllo dei parametri ambientali dovra' essere            
integrato, nella sezione monitoraggi della discarica, dalla lettura             
dei dati piezometrici, con frequenza non inferiore ai sei mesi,                 
promossi anche su una serie di piezometri, dotati di tempi di                   
risposta brevi, da ubicare sulla briglia di valle ed immediatamente a           
valle della stessa, con la finalita' di verificare nel tempo le                 
assunzioni di progetto, ed al contempo arricchire l'insieme dei punti           
di misura dei livelli freatimetrici nonche' le analisi                          
fisico-chimiche delle acque prelevate, secondo profili analitici gia'           
assunti dai monitoraggi in corso sull'area della discarica G1. La               
densita' e l'esatta dislocazione di detta strumentazione dovra'                 
essere precisata nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del              
DLgs 22/97, previo accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi              
Romagnoli. I dati e le eventuali elaborazioni conseguenti                       
all'acquisizione delle letture, acquisite dovranno periodicamente               
essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;                   
12) considerati i monitoraggi finora eseguiti sul sito nel suo                  
complesso, in relazione alla presenza di Ginestreto 1, emerge la                
difficolta' di interpretare i dati relativi alla qualita' delle acque           
provenienti dal cosi' detto "canale di fondo" relativo all'area di              
"Ginestreto 1", per mancanza di preventive ed approfondite analisi              
idro-geologiche. Al fine di escludere tali difficolta' per l'area di            
"Ginestreto 2", al momento della realizzazione del fondo discarica              
nel bacino dell'area di progetto ("Ginestreto 2") dovra' essere                 
analizzato quanto segue: a) predisposizione di un bilancio idrologico           
del bacino della discarica, inteso ovviamente fino alla linea di                
displuvio, e stima dei volumi di deflusso attesi nel canale di fondo,           
assumendo motivati coefficienti di deflusso (acclivita', natura                 
superficiale dei terreni ecc.) ed in funzione delle crescenti                   
aliquote di superficie del bacino di conferimento occupate dai                  
rifiuti; b) caratteristiche chimiche dei terreni del bacino, alla               
quota di imposta delle reti di drenaggio sotto discarica, con                   
particolare riguardo alle componenti metalli pesanti. A tal fine                
sara' necessario eseguire sia test di cessione, secondo le modalita'            
di cui Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, su campioni rappresentativi           
dei terreni presenti nell'area interessata dal drenaggio afferente al           
suddetto canale di fondo, sia il test biologico con Daphnia magna               
sull'elutriato;                                                                 
13) per quanto riguarda le acque captate dalla rete di drenaggio                
sottotelo (geomembrana), si ritiene che il sistema progettato, che              
prevede un punto di eventuale commutazione del flusso, con la                   
possibilita' di inviare tali acque al Rio Morsano o alla vasca della            
raccolta del percolato, non garantisca da eventuali inquinamenti,               
anche se modesti. Pertanto, le acque captate dalla rete di drenaggio            
sottotelo, considerata anche la loro modesta quantita', dovranno                
sempre essere convogliate alla vasca di raccolta del percolato;                 
14) verificato che la fase piu' critica per le biocenosi esistenti e'           
quella nella quale si sovrappone la coltivazione e dismissione del              
sito G1 ai lavori di cantiere e successiva attivazione del sito G2,             
si ritiene necessario che il piano di recupero ambientale di G1 venga           
attuato immediatamente al termine della fase di conferimento e che si           
conformi al cronoprogramma autorizzato con deliberazione Giunta                 
provinciale n. 210/14614 del 18/4/2000, integrandosi, dal punto di              
vista temporale, con il piano di coltivazione di G2, al fine di                 
permettere una ricucitura piu' veloce degli ecosistemi esistenti e di           
pervenire ad una maggiore stabilita' degli ecosistemi di nuova                  
formazione;                                                                     
15) al fine di preservare e implementare le biocenosi presenti                  
nell'area di pertinenza della discarica, e' necessario conservare e             
incrementare le fasce boscate e i cespugli esistenti, quanto meno per           
l'intera superficie di pertinenza cosi' come individuata nelle tavole           
della variante generale 2001 al PRG del Comune di Sogliano al                   
Rubicone (Zona F2 di pertinenza della discarica RSU), creando                   
collegamenti tra gli elementi isolati e aumentando conseguentemente             
lo spazio ecotonale. Sara' altresi' necessario sviluppare una piu'              
ampia progettazione-strategia di intervento, che intrecci il tessuto            
naturale a maggiore diversita' biologica (individuabile nella                   
superficie di pertinenza della discarica) con quello limitrofo, via             
via sempre a piu' scarso valore. Inoltre, per la realizzazione sia              
della viabilita' di servizio, sia dell'intero nuovo corpo di                    
discarica e' previsto il taglio di alberi e l'estirpazione di                   
ceppaie, si ritiene necessario che gli alberi tagliati e le ceppaie             
estirpate siano quantificati e ripiantati nelle aree destinate ad               
interventi di ripristino. Si ritiene quindi che nell'ambito dei                 
procedimenti ai sensi degli artt. 27 o 28 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e            
modifiche, vadano presentati elaborati progettuali di dettaglio,                
riferiti all'area di pertinenza della discarica, in cui siano                   
indicati gli elementi che necessitano di interventi di rinaturazione            
e ricostruzione ecologica corredati di una relazione che illustri le            
modalita' ed i tempi di intervento, seguendo le linee gia'                      
esaurientemente illustrate nel paragrafo E.7 della "Relazione                   
generale di SIA integrativa";                                                   
16) e' necessario presentare, all'interno delle procedure di cui agli           
artt. 27 o 28 del DLgs 22/97, un progetto di riqualificazione                   
dell'area mirato a mitigare l'impatto visivo delle strutture                    
esistenti;                                                                      
17) per quel che riguarda le specifiche caratteristiche che devono              
avere le siepi al fine di svolgere un'azione veramente utile dal                
punto di vista del mantenimento e/o ripristino degli ecosistemi                 
danneggiati, ci si deve attenere alle indicazioni contenute nella               
relazione "Componenti vegetazionali, floristici, faunistici ed                  
ecosistemi" redatta dal prof. Riccardo Santolini, con particolare               
riferimento al Capitolo "Indicazioni sulle azioni di mitigazione e              
compensazione";                                                                 
18) al fine di garantire la buona tenuta ecologica della discarica si           
prescrive che: a) sia realizzata una recinzione di altezza di 1,80 m            
con maglia a diversa densita' ed interrata per almeno 30-50 cm                  
inserita in un basamento in cls interrato per pari profondita'; tale            
rete dovrebbe essere ritorta nella parte distale per evitare che                
animali selvatici possano arrampicarsi e oltrepassare la barriera               
usufruendo poi del rifiuto e portandolo all'esterno; b) tutte le                
condotte, generalmente di drenaggio, che possono permettere                     
l'ingresso all'interno del perimetro della discarica di animali quali           
ad esempio la volpe, devono essere opportunamente chiuse per mezzo di           
una apposita griglia;                                                           
19) al fine di mantenere funzionanti i sottopassi faunistici si                 
dovra': a) evitare il ristagno di acqua all'interno dei condotti per            
periodi prolungati attraverso la posa di materiale ghiaioso per                 
mantenere la permeabilita' del suolo ed un efficace drenaggio e                 
permettere alla fauna un efficace attraversamento; b) predisporre una           
recinzione su entrambi i lati della strada per circa una cinquantina            
di metri come invito per la fauna, cosi' come indicati nell'elaborato           
SIA.All.5. Tav. 5, marzo 2003 "Recinzione di invito in corrispondenza           
dei sottopassi ad uso faunistico";                                              
20) si ritiene che l'illuminazione dell'area (torri faro e aree                 
servizi) vada attivata unicamente quando l'impianto e' in funzione e            
per stretti motivi di sicurezza;                                                
21) si ritiene necessario mettere in atto sul sito di discarica di G2           
il medesimo piano di controllo effettuato per G1 al fine di                     
verificare nel tempo l'efficacia delle misure attuate;                          
22) alla luce delle considerazioni svolte in merito alle                        
problematiche legate al traffico, si subordina la messa in esercizio            
della discarica in esame alla contestuale realizzazione della                   
soluzione viabilistica alternativa alla viabilita' esistente di                 
attraversamento dell'abitato di Masrola, gia' indicata nell'accordo             
di programma sottoscritto nel giugno 2003, ed alla individuazione               
delle soluzioni, anche organizzative, di messa in sicurezza, di                 
razionalizzazione e di contenimento del traffico di attraversamento             
dell'abitato di Stradone;                                                       
23) durante tutta la fase di cantiere dovra' essere posta particolare           
cautela al contenimento della dispersione delle polveri adottando               
sistemi che garantiscano la bagnatura delle gomme e/o dei percorsi              
nonche' altri accorgimenti (es. moderazione della velocita' dei mezzi           
in sede di cantiere);                                                           
24) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio            
della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici seguendo le              
indicazioni operative di seguito riportate: - garantire all'interno             
dell'area di pertinenza della discarica piena efficienza e                      
funzionamento in continuo della stazione fissa di monitoraggio in               
continuo dei dati meteorologici esistente. La centralina fissa deve             
comunque monitorare almeno i seguenti parametri in continuo: -                  
direzione e velocita' del vento, - precipitazioni, - temperatura, -             
evaporazione, - umidita' atmosferica, - definire periodici programmi            
di campionamento mediante mezzo mobile, o mediante altra metodologia            
di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo               
scopo prefissato, sia in opportuni punti ubicati in prossimita' di              
ricettori significativi presenti nell'intorno del perimetro dell'area           
della discarica, sia presso i ricettori maggiormente significativi ed           
esposti all'inquinamento atmosferico da traffico stradale e                     
maggiormente prossimi al tracciato viabilistico adottato. Le                    
modalita' di gestione delle campagne di monitoraggio, l'ubicazione              
dei punti di rilievo, la periodicita' e la durata delle campagne e i            
parametri da acquisire dovranno essere definiti e concordati con ARPA           
in relazione alle soluzioni viabilistiche adottate, alla tipologia di           
inquinanti potenzialmente prodotti dalle emissioni presenti e                   
ritenuti maggiormente importanti e al fine di fornire dati                      
significativi allo scopo di definire l'andamento della qualita'                 
dell'aria nell'area in oggetto. Tale monitoraggio dovra' essere                 
effettuato dopo la messa in esercizio della discarica G2;                       
25) fermo restando quanto disposto dalla autorizzazione alle                    
emissioni in atmosfera n. 53 del 17/2/2003 (prot. n. 70708/02)                  
rilasciata dalla Provincia di Forli'-Cesena, dovra' essere valutata             
con ARPA la necessita' di installare idonee strumentazioni di                   
controllo e di registrazione automatica delle emissioni provenienti             
dall'impianto di cogenerazione mediante l'implementazione di                    
opportuni strumenti e metodologie di analisi. I parametri da                    
acquisire (in aggiunta a quanto gia' disposto dalla autorizzazione              
suddetta) dovranno essere valutati, definiti e concordati con ARPA in           
relazione alla tipologia di inquinanti potenzialmente prodotti dalle            
emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti ai fini della             
tutela della qualita' dell'aria e delle emissioni di sostanze                   
odorigene nell'ambiente esterno. Per alcuni dei parametri aggiuntivi            
definiti e non campionabili in continuo mediante le migliori                    
tecnologie disponibili, secondo quanto disposto da ARPA, potranno               
essere implementate misurazioni periodiche aventi frequenza e                   
modalita' gestionali definite da ARPA;                                          
26) tutti i dati di cui ai due punti precedenti acquisiti ed                    
elaborati secondo quanto disposto da ARPA, dovranno essere inviati a            
cadenza stabilita da ARPA e comunque almeno annuale al centro di                
elaborazione dati presso ARPA di Forli' e all'Amministrazione                   
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e            
Servizio Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;                    
27) durante le fasi di coltivazione del rifiuto si dovra' provvedere            
alla copertura giornaliera e temporanea del rifiuto con idoneo                  
materiale protettivo avente caratteristiche che garantiscano il                 
contenimento delle emissioni gassose di sostanze odorigene                      
nell'ambiente circostante, al fine di ottenere livelli di                       
concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in               
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di                 
percezione olfattiva umana;                                                     
28) e' necessario mettere in atto un sistema di campionamento del               
biogas prodotto che analizzi CH4, CO2, O2, e altri composti                     
individuati in funzione della composizione dei rifiuti depositati, al           
fine di caratterizzare la composizione chimica del biogas stesso.               
Tale campionamento deve avere cadenza mensile durante la fase di                
smaltimento e cadenza semestrale durante la fase di post-chiusura;              
29) dovra' essere definito ed attuato un programma di campionamento             
delle emissioni di biogas dalla copertura mediante l'implementazione            
di opportuni strumenti e metodologie di analisi, a cadenza almeno               
stagionale durante le fasi di coltivazione e semestrale in fase di              
post-chiusura;                                                                  
30) e' necessario gestire i processi di combustione del biogas                  
attraverso torcia mediante le migliori tecnologie disponibili in                
grado di minimizzare le emissioni di sostanze odorigene contenute nei           
gas a valle del processo di combustione, al fine di ottenere livelli            
di concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in            
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di                 
percezione olfattiva umana;                                                     
31) (stralciato per le motivazioni partitamente espresse in premessa            
narrativa);                                                                     
32) e' opportuno predisporre periodiche campagne di rilievi,                    
preventivamente concordate con ARPA, sulla dispersione di sostanze              
odorigene, attenendosi agli indirizzi di seguito elencati: a)                   
caratterizzare lo stato attuale, ovvero con la sola presenza di                 
Ginestreto 1, senza Ginestreto 2 operativo; b) effettuare rilievi               
riferiti all'intero arco di vita del sito nel suo complesso, ovvero             
fine coltivazione di Ginestreto 1, recupero ambientale di                       
quest'ultimo, inizio coltivazione Ginestreto 2, regime e fine                   
coltivazione di Ginestreto 2, recupero ambientale di questo, regime             
di post coltivazione; c) i rilievi dovranno essere estesi nelle varie           
stagioni dell'anno; d) i rilievi dovranno essere rappresentativi di             
stati atmosferici particolari (es. inversione termica); e) i rilievi            
dovranno essere eseguiti sia presso ricettori prossimi, sia presso              
l'abitato di Ponte Uso. Delle varie campagne dovra' essere redatta              
relazione in cui siano illustrati e valutati i dati rilevati e alla             
luce di questi dovra' essere valutata la necessita' o meno di                   
intraprendere azioni o accorgimenti di mitigazione;                             
33) tutti i dati acquisiti ed elaborati di cui ai punti 28, 29, 31,             
32 dovranno essere inviati a cadenza stabilita da ARPA (e comunque a            
cadenza almeno annuale) ad ARPA di Forli' e all'Amministrazione                 
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio pianificazione territoriale e            
Servizio Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;                    
34) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in                  
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area               
della discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Tali             
rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi                     
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di coltivazione           
e gestione e il livello equivalente di rumore ambientale con                    
discarica in attivita'. Le rilevazioni vanno effettuate sia allo                
stato attuale (funzionamento della sola discarica G1) sia in periodo            
seguente alla messa in esercizio della discarica G2 (durante                    
l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima al ricettore);                
35) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore                     
ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in            
continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area           
della discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Le               
rilevazioni vanno effettuate e ripetute sia allo stato attuale                  
(funzionamento della sola discarica G1) sia durante le attivita' di             
cantiere previste per la realizzazione di G2, sia in periodo seguente           
alla messa in esercizio della discarica G2 (durante l'attivita' di              
coltivazione maggiormente prossima al ricettore). I dati elaborati di           
Leq, Lmax, Lmin dovranno essere riferiti a periodi non superiori                
all'ora e dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai             
Leq notturni, l'analisi statistica, i profili temporali e l'analisi             
in frequenza dei dati;                                                          
36) devono essere effettuati, secondo le modalita' stabilite dalla              
normativa vigente, rilievi di rumore di durata settimanale in                   
continuo dei livelli di pressione sonora, rilevati presso i ricettori           
maggiormente esposti al rumore stradale e maggiormente prossimi al              
tracciato viabilistico adottato, ubicando il microfono ad altezza di            
4 metri da terra. L'ubicazione e il numero dei punti di rilievo                 
dovranno essere definiti e concordati con ARPA in relazione alle                
soluzioni viabilistiche adottate. I dati acquisiti di Leq, Lmax,                
Lmin, dovranno essere riferiti a periodi non superiori all'ora,                 
dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai Leq                   
notturni ed al Leq settimanale diurno e notturno e possibilmente un             
profilo con campionamenti di 1 o 2-3 secondi. Dovranno essere                   
rilevati i dati connessi al traffico transitante e al numero di                 
passaggi di veicoli da e verso la discarica, il dato di SEL presso il           
punto di misura attribuibile al mezzo pesante. Le rilevazioni vanno             
effettuate in periodo seguente alla messa in esercizio della                    
discarica G2;                                                                   
37) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno            
essere eseguiti da ARPA, entro due mesi dall'inizio attivita' di                
gestione e in situazione di funzionamento a regime dell'impianto G2 e           
delle sue componenti, secondo le modalita' e i criteri da essa                  
definiti e con oneri a carico della societa' proponente. Tutti i                
risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere              
trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio            
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, e alla Societa'                
proponente;                                                                     
38) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a                 
proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa               
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da                
ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il             
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori                     
presenti;                                                                       
d) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto, conformemente a             
quanto esplicitamente richiesto dalla Societa' proponente Sogliano              
Ambiente SpA con nota acquisita al prot. prov. n. 59685 del                     
27/9/2003, cosi' come integrata dalla nota acquisita al prot. prov.             
n. 62987 del 9/10/2003, si conclude esclusivamente con una                      
valutazione degli impatti ambientali, senza ricomprendere ne'                   
sostituire gli atti autorizzativi necessari per legge, eccezion fatta           
per quelli indicati nelle premesse della presente deliberazione;                
e) di dare altresi' atto che:                                                   
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 9/99 e successive                   
modificazioni ed integrazioni, l'esito positivo della valutazione               
d'impatto ambientale in oggetto costituisce variante agli strumenti             
urbanistici vigenti ed adottati del Comune di Sogliano al Rubicone, a           
condizione che il Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni a               
pena di decadenza, l'assenso manifestato dal proprio rappresentante             
in sede di Conferenza di Servizi; a seguito della suddetta ratifica             
consiliare, il Comune provvedera', in adempimento di quanto previsto            
dall'art. 15, comma 3 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed            
integrazioni, a trasmettere alla Provincia gli elaborati aggiornati             
del PRG vigente e della variante generale adottata;                             
- gli elementi di variante introdotti nel PRG vigente e nella                   
variante generale adottata del Comune di Sogliano al Rubicone                   
attengono all'esatta perimetrazione e zonizzazione cartografica delle           
aree di discarica di Ginestreto (G1 e G2) e delle aree di pertinenza            
della stessa, come evidenziato nella "Tavola n. 2 modificata" del PRG           
vigente, nella "Tavola n. 2.4 modificata" e nella "Tavola n. 2.6                
modificata" della variante generale adottata, tavole che sono                   
acquisite agli atti del Servizio Pianificazione territoriale della              
Provincia di Forli'-Cesena;                                                     
- vengono inoltre variati gli artt. 19.1 e 19.2 delle NTA della                 
variante generale al PRG adottata; il testo definitivo dei suddetti             
articoli, anche in accoglimento delle prescrizioni dettate dalla                
Conferenza di Servizi, e' il seguente:                                          
"Articolo 19.1 - Zona F1 destinata alla discarica RSU                           
Tale zona e' destinata all'attivita' delle discariche provinciali di            
Ginestreto denominate G1 e G2. Sono consentite le opere specifiche              
legate all'attivita' di discarica, compresi i servizi, gli impianti             
tecnologici e le infrastrutture relative.                                       
Tali interventi sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si           
rinvia.                                                                         
Articolo 19.2 - Zona F2 di pertinenza delle discariche RSU                      
Comprende le aree esterne di protezione delle discariche. Non sono              
ammesse nuove costruzioni e sono consentite solo opere di                       
rimboschimento, di sistemazione del terreno.                                    
E' inoltre consentito lo stoccaggio provvisorio delle terre di scavo            
da utilizzare per la gestione delle discariche, previa verifica                 
geologica e geotecnica che ne dimostri la fattibilita' e ne definisca           
le modalita' d'intervento. Tale attivita' di stoccaggio temporaneo e'           
comunque esclusa nelle aree di cui all'art. 18 "Invasi ed alvei di              
laghi, bacini e corsi d'acqua", al comma 2, lett. a) dell'art. 20A              
"Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi"            
ed al comma 6, lett. a) e b) dell'art. 26 "Zone ed elementi                     
caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilita'" del Piano                
territoriale di coordinamento provinciale gli interventi ammissibili            
nella Zona F2 sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si             
rinvia";                                                                        
f) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentata dalla                
Sogliano Ambiente SpA con nota prot. n. 314 del 24/7/2003, acquisita            
al prot. prov. n. 54257 del 24/7/2003, conformemente a quanto deciso            
dalla Conferenza di Servizi nel Paragrafo 5 "Allegati" del "Rapporto            
sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una                  
discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi              
con una potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a Ginestreto                 
(Sogliano al Rubicone)", di cui alla precedente lettera c);                     
g) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
h) di quantificare in Euro 3.346,00, pari allo 0,04% del valore                 
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico della Societa'                     
proponente;                                                                     
i) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma              
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla societa' proponente Sogliano Ambiente               
SpA;                                                                            
k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Servizio risorse idriche,                 
atmosferiche e smaltimento rifiuti e al Servizio infrastrutture                 
viarie e strade provinciali Cesena della Provincia di Forli'-Cesena,            
alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni di Sogliano al Rubicone e                
Torriana, alla Provincia di Rimini, alla Comunita' Montana                      
dell'Appennino Cesenate, all'ARPA Sezione provinciale di                        
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino fiumi romagnoli,                   
all'Autorita' di Bacino interregionale Marecchia e Conca, al Corpo              
Forestale dello Stato, alla Soprintendenza BBAA, alla Provincia di              
Pesaro-Urbino ed al Comune di Novafeltria;                                      
l) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di               
Borghi e all'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena, ai sensi                
dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive              
modificazioni ed integrazioni, e per consentire loro l'esercizio                
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7                 
agosto 1990, n. 241;                                                            
m) di comunicare al VII Comando militare territoriale - Firenze, alla           
I Regione area - Direzione Demanio - Milano ed al Genio Militare -              
Sottodirezione lavori - Bologna, come richiesto dalla circolare RER             
del 20 luglio 1995, n. 2, che la procedura di valulazione d'impatto             
ambientale in esame costituisce variante al PRG vigente ed alla                 
variante generale adottata del Comune di Sogliano al Rubicone nei               
limiti e nei modi indicati nella documentazione presentata dalla                
Sogliano Ambiente SpA;                                                          
n) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18             
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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