PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la costruzione di una discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000 mc. - Sito denominato G2
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale (VIA) relativa al
- progetto: costruzione di una discarica controllata per rifiuti
urbani e speciali non pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000
mc. - sito denominato G2;
- localizzato: a Ginestreto (Sogliano al Rubicone);
- presentato da: Sogliano Ambiente SpA.
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di
Sogliano al Rubicone (FC), comune di Borghi (FC), comune di Torriana
(RN), e delle province di Forli'-Cesena e Rimini.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 55284/358 del 29/7/2003, ha assunto la seguente
decisione:
delibera:
a) di dare atto che:
- come evidenziato nelle valutazioni e conclusioni del "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una
discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi
con una potenzialita' di 1.500.000 mc localizzata a Ginestreto
(Sogliano al Rubicone)", l'opera in progetto e' ambientalmente
compatibile;
- l'unico aspetto che non si e' riusciti a valutare compiutamente e'
quello attinente al traffico in quanto non sono state presentate in
fase di VIA delle effettive soluzioni progettuali che risolvessero il
problema;
- per questo motivo la messa in esercizio della discarica in esame
viene subordinata alla contestuale realizzazione della soluzione
viabilistica alternativa alla viabilita' esistente di attraversamento
dell'abitato di Masrola, gia' indicata nell'accordo di programma
sottoscritto nel giugno 2003, ed alla individuazione delle soluzioni,
anche organizzative, di messa in sicurezza, di razionalizzazione e di
contenimento del traffico di attraversamento dell'abitato di
Stradone;
- pertanto, come chiarito in sede di Conferenza di Servizi, al
momento dell'autorizzazione ex art. 28 del DLgs 22/97, dovranno
essere avviati i lavori di realizzazione della pista di Masrola,
cosi' come dovranno essere ultimati gli studi relativi
all'attraversamento dell'abitato di Stradone;
b) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la costruzione di una discarica
controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi con una
potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a Ginestreto (Sogliano al
Rubicone), presentato da Sogliano Ambiente SpA, poiche' il progetto
in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 25 luglio 2003, e' nel complesso ambientalmente
compatibile;
c) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di
una discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non
pericolosi con una potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a
Ginestreto (Sogliano al Rubicone)", sottoscritto il 25 luglio 2003
nell'apposita Conferenza dei Servizi, Rapporto che costituisce
l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
1) il testo dell'art. 19.2 "Zona F2 di pertinenza delle discariche
RSU" delle Norme tecniche di attuazione della variante generale al
PRG del Comune di Sogliano al Rubicone, adottata con delibera di
Consiglio comunale n. 17 del 19 marzo 2001, di cui la Sogliano
Ambiente SpA ha proposto la variante, deve essere modificato e
riformulato come segue: "Zona F2 di pertinenza delle discariche RSU.
Comprende le aree esterne di protezione delle discariche. Non sono
ammesse nuove costruzioni e sono consentite solo opere di
rimboschimento, di sistemazione del terreno. E' inoltre consentito lo
stoccaggio provvisorio delle terre di scavo da utilizzare per la
gestione delle discariche, previa verifica geologica e geotecnica che
ne dimostri la fattibilita' e ne definisca le modalita' d'intervento.
Tale attivita' di stoccaggio temporaneo e' comunque esclusa nelle
aree di cui all'art. 18 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi
d'acqua", al comma 2, lett. a. dell'art. 20A "Particolari
disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi" ed al comma
6, lett. a) e b) dell'art. 26 "Zone ed elementi caratterizzati da
fenomeni di dissesto e instabilit" del Piano territoriale di
coordinamento provinciale. Gli interventi ammissibili nella Zona F2
sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si rinvia;"
2) l'area A1 da destinare all'abbancamento di carattere temporaneo di
parte del terreno proveniente dagli scavi per la costruzione del sito
di discarica, ricade all'interno delle "Fasce di territorio di
pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilita' idraulica"
individuate nell'integrazione al progetto di Piano stralcio di bacino
per l'assetto idrogeologico adottata con delibera del Comitato
Istituzionale n. 7 del 21/3/2003 ed in regime di salvaguardia;
l'abbancamento dell'area A1 dovra' essere tassativamente a carattere
temporaneo e si dovra' prevedere il recupero ambientale dell'area una
volta ripristinato lo stato dei luoghi;
3) l'area A1 di cui sopra, risulta altresi' adiacente al Rio Morsano;
l'esecuzione dell'abbancamento dovra' preservare una "fascia
ripariale" di profondita' minima di 10 m dal ciglio di sponda del Rio
Morsano, secondo la definizione di cui all'art. 9, comma 1, punto c)
delle Norme del progetto di Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico;
4) nella realizzazione delle opere ci si dovra' attenere a quanto
previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come
successivamente integrati e modificati (vedi in particolare "Allegati
integrativi e sostitutivi - Maggio 2003" redatti dal progettista ing.
Maurizio Carbone), secondo le modalita' esecutive e gli accorgimenti
tecnici specificati nelle relazioni specialistiche, parti integranti
del progetto e del SIA;
5) al progetto di costruzione della discarica di Ginestreto 2 si
applicano le procedure per le nuove discariche previste dal DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, con il quale e' stata data attuazione alla
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; rilevato
che parte della documentazione presentata non e' pienamente
rispondente alla normativa tecnica dettata dal decreto sopra
richiamato, il proponente dovra' provvedere ad integrarla e ad
adeguarla; gli adeguamenti in parola saranno valutati nell'ambito dei
procedimenti ex artt. 27 e 28, DLgs 22/97, successivi alla presente
procedura di VIA;
6) per quel che riguarda la sistemazione finale dell'area della
discarica e' necessario prevedere, per il ripristino della stessa,
uno spessore di terreno vegetale >>= 1 m e verificare, con
monitoraggi successivi, la tenuta ecologica, le dinamiche di
ricolonizzazione vegetale e l'efficacia della copertura finale;
7) per quanto riguarda il riporto di terreno vegetale biologicamente
attivo per la copertura finale della discarica, si ritiene che prima
della sua realizzazione vadano eseguiti opportuni controlli (aree di
provenienza, analisi) sulle caratteristiche dello stesso, al fine di
escludere la presenza di sostanze tossiche sia per la vegetazione,
sia per l'ambiente;
8) dovra' essere garantito uno spessore della barriera minerale in
argilla di almeno un metro in tutta l'area interessata
dall'abbancamento dei rifiuti; in particolare dovra' essere posta
particolare attenzione al momento del ripristino di tutto il
pacchetto, impermeabilizzante e drenante, nei punti di raccolta e
smaltimento delle acque piovane dei gradoni non ancora interessati
dall'abbancamento dei rifiuti stessi;
9) il piano dei controlli ambientali dovra' essere integrato dalla
lettura dei dati inclinometrici, con frequenza non inferiore ai sei
mesi, promossi su una serie d'inclinometri da ubicare sulla briglia
di valle ed immediatamente a valle della stessa, necessari a
verificare nel tempo possibili cedimenti del corpo arginale. La
densita' e l'esatta dislocazione degli inclinometri dovra' essere
precisata nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del DLgs
22/97, previo accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli. I dati e le eventuali elaborazioni conseguenti
all'acquisizione delle letture inclinometriche dovranno
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli;
10) dovra' inoltre essere prevista una rete di monitoraggio
topografico, basata su capisaldi fissi, ubicati sia sulla briglia di
valle che in prossimita' del coronamento della vallecola Ginestreto 2
(quest'ultimi ancorati al substrato), necessari al controllo di
potenziali deformazioni sia del corpo arginale e sia del versante. La
densita' e l'esatta dislocazione dei punti dovra' essere precisata
nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del DLgs 22/97, previo
accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli. I dati e
le eventuali elaborazioni conseguenti all'acquisizione delle letture,
acquisite, con frequenza non inferiore ai sei mesi, dovranno
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli;
11) il programma di controllo dei parametri ambientali dovra' essere
integrato, nella sezione monitoraggi della discarica, dalla lettura
dei dati piezometrici, con frequenza non inferiore ai sei mesi,
promossi anche su una serie di piezometri, dotati di tempi di
risposta brevi, da ubicare sulla briglia di valle ed immediatamente a
valle della stessa, con la finalita' di verificare nel tempo le
assunzioni di progetto, ed al contempo arricchire l'insieme dei punti
di misura dei livelli freatimetrici nonche' le analisi
fisico-chimiche delle acque prelevate, secondo profili analitici gia'
assunti dai monitoraggi in corso sull'area della discarica G1. La
densita' e l'esatta dislocazione di detta strumentazione dovra'
essere precisata nell'ambito dei procedimenti ex artt. 27 e 28 del
DLgs 22/97, previo accordo con il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli. I dati e le eventuali elaborazioni conseguenti
all'acquisizione delle letture, acquisite dovranno periodicamente
essere inviati al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
12) considerati i monitoraggi finora eseguiti sul sito nel suo
complesso, in relazione alla presenza di Ginestreto 1, emerge la
difficolta' di interpretare i dati relativi alla qualita' delle acque
provenienti dal cosi' detto "canale di fondo" relativo all'area di
"Ginestreto 1", per mancanza di preventive ed approfondite analisi
idro-geologiche. Al fine di escludere tali difficolta' per l'area di
"Ginestreto 2", al momento della realizzazione del fondo discarica
nel bacino dell'area di progetto ("Ginestreto 2") dovra' essere
analizzato quanto segue: a) predisposizione di un bilancio idrologico
del bacino della discarica, inteso ovviamente fino alla linea di
displuvio, e stima dei volumi di deflusso attesi nel canale di fondo,
assumendo motivati coefficienti di deflusso (acclivita', natura
superficiale dei terreni ecc.) ed in funzione delle crescenti
aliquote di superficie del bacino di conferimento occupate dai
rifiuti; b) caratteristiche chimiche dei terreni del bacino, alla
quota di imposta delle reti di drenaggio sotto discarica, con
particolare riguardo alle componenti metalli pesanti. A tal fine
sara' necessario eseguire sia test di cessione, secondo le modalita'
di cui Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, su campioni rappresentativi
dei terreni presenti nell'area interessata dal drenaggio afferente al
suddetto canale di fondo, sia il test biologico con Daphnia magna
sull'elutriato;
13) per quanto riguarda le acque captate dalla rete di drenaggio
sottotelo (geomembrana), si ritiene che il sistema progettato, che
prevede un punto di eventuale commutazione del flusso, con la
possibilita' di inviare tali acque al Rio Morsano o alla vasca della
raccolta del percolato, non garantisca da eventuali inquinamenti,
anche se modesti. Pertanto, le acque captate dalla rete di drenaggio
sottotelo, considerata anche la loro modesta quantita', dovranno
sempre essere convogliate alla vasca di raccolta del percolato;
14) verificato che la fase piu' critica per le biocenosi esistenti e'
quella nella quale si sovrappone la coltivazione e dismissione del
sito G1 ai lavori di cantiere e successiva attivazione del sito G2,
si ritiene necessario che il piano di recupero ambientale di G1 venga
attuato immediatamente al termine della fase di conferimento e che si
conformi al cronoprogramma autorizzato con deliberazione Giunta
provinciale n. 210/14614 del 18/4/2000, integrandosi, dal punto di
vista temporale, con il piano di coltivazione di G2, al fine di
permettere una ricucitura piu' veloce degli ecosistemi esistenti e di
pervenire ad una maggiore stabilita' degli ecosistemi di nuova
formazione;
15) al fine di preservare e implementare le biocenosi presenti
nell'area di pertinenza della discarica, e' necessario conservare e
incrementare le fasce boscate e i cespugli esistenti, quanto meno per
l'intera superficie di pertinenza cosi' come individuata nelle tavole
della variante generale 2001 al PRG del Comune di Sogliano al
Rubicone (Zona F2 di pertinenza della discarica RSU), creando
collegamenti tra gli elementi isolati e aumentando conseguentemente
lo spazio ecotonale. Sara' altresi' necessario sviluppare una piu'
ampia progettazione-strategia di intervento, che intrecci il tessuto
naturale a maggiore diversita' biologica (individuabile nella
superficie di pertinenza della discarica) con quello limitrofo, via
via sempre a piu' scarso valore. Inoltre, per la realizzazione sia
della viabilita' di servizio, sia dell'intero nuovo corpo di
discarica e' previsto il taglio di alberi e l'estirpazione di
ceppaie, si ritiene necessario che gli alberi tagliati e le ceppaie
estirpate siano quantificati e ripiantati nelle aree destinate ad
interventi di ripristino. Si ritiene quindi che nell'ambito dei
procedimenti ai sensi degli artt. 27 o 28 del DLgs 5/2/1997, n. 22 e
modifiche, vadano presentati elaborati progettuali di dettaglio,
riferiti all'area di pertinenza della discarica, in cui siano
indicati gli elementi che necessitano di interventi di rinaturazione
e ricostruzione ecologica corredati di una relazione che illustri le
modalita' ed i tempi di intervento, seguendo le linee gia'
esaurientemente illustrate nel paragrafo E.7 della "Relazione
generale di SIA integrativa";
16) e' necessario presentare, all'interno delle procedure di cui agli
artt. 27 o 28 del DLgs 22/97, un progetto di riqualificazione
dell'area mirato a mitigare l'impatto visivo delle strutture
esistenti;
17) per quel che riguarda le specifiche caratteristiche che devono
avere le siepi al fine di svolgere un'azione veramente utile dal
punto di vista del mantenimento e/o ripristino degli ecosistemi
danneggiati, ci si deve attenere alle indicazioni contenute nella
relazione "Componenti vegetazionali, floristici, faunistici ed
ecosistemi" redatta dal prof. Riccardo Santolini, con particolare
riferimento al Capitolo "Indicazioni sulle azioni di mitigazione e
compensazione";
18) al fine di garantire la buona tenuta ecologica della discarica si
prescrive che: a) sia realizzata una recinzione di altezza di 1,80 m
con maglia a diversa densita' ed interrata per almeno 30-50 cm
inserita in un basamento in cls interrato per pari profondita'; tale
rete dovrebbe essere ritorta nella parte distale per evitare che
animali selvatici possano arrampicarsi e oltrepassare la barriera
usufruendo poi del rifiuto e portandolo all'esterno; b) tutte le
condotte, generalmente di drenaggio, che possono permettere
l'ingresso all'interno del perimetro della discarica di animali quali
ad esempio la volpe, devono essere opportunamente chiuse per mezzo di
una apposita griglia;
19) al fine di mantenere funzionanti i sottopassi faunistici si
dovra': a) evitare il ristagno di acqua all'interno dei condotti per
periodi prolungati attraverso la posa di materiale ghiaioso per
mantenere la permeabilita' del suolo ed un efficace drenaggio e
permettere alla fauna un efficace attraversamento; b) predisporre una
recinzione su entrambi i lati della strada per circa una cinquantina
di metri come invito per la fauna, cosi' come indicati nell'elaborato
SIA.All.5. Tav. 5, marzo 2003 "Recinzione di invito in corrispondenza
dei sottopassi ad uso faunistico";
20) si ritiene che l'illuminazione dell'area (torri faro e aree
servizi) vada attivata unicamente quando l'impianto e' in funzione e
per stretti motivi di sicurezza;
21) si ritiene necessario mettere in atto sul sito di discarica di G2
il medesimo piano di controllo effettuato per G1 al fine di
verificare nel tempo l'efficacia delle misure attuate;
22) alla luce delle considerazioni svolte in merito alle
problematiche legate al traffico, si subordina la messa in esercizio
della discarica in esame alla contestuale realizzazione della
soluzione viabilistica alternativa alla viabilita' esistente di
attraversamento dell'abitato di Masrola, gia' indicata nell'accordo
di programma sottoscritto nel giugno 2003, ed alla individuazione
delle soluzioni, anche organizzative, di messa in sicurezza, di
razionalizzazione e di contenimento del traffico di attraversamento
dell'abitato di Stradone;
23) durante tutta la fase di cantiere dovra' essere posta particolare
cautela al contenimento della dispersione delle polveri adottando
sistemi che garantiscano la bagnatura delle gomme e/o dei percorsi
nonche' altri accorgimenti (es. moderazione della velocita' dei mezzi
in sede di cantiere);
24) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio
della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici seguendo le
indicazioni operative di seguito riportate: - garantire all'interno
dell'area di pertinenza della discarica piena efficienza e
funzionamento in continuo della stazione fissa di monitoraggio in
continuo dei dati meteorologici esistente. La centralina fissa deve
comunque monitorare almeno i seguenti parametri in continuo: -
direzione e velocita' del vento, - precipitazioni, - temperatura, -
evaporazione, - umidita' atmosferica, - definire periodici programmi
di campionamento mediante mezzo mobile, o mediante altra metodologia
di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo
scopo prefissato, sia in opportuni punti ubicati in prossimita' di
ricettori significativi presenti nell'intorno del perimetro dell'area
della discarica, sia presso i ricettori maggiormente significativi ed
esposti all'inquinamento atmosferico da traffico stradale e
maggiormente prossimi al tracciato viabilistico adottato. Le
modalita' di gestione delle campagne di monitoraggio, l'ubicazione
dei punti di rilievo, la periodicita' e la durata delle campagne e i
parametri da acquisire dovranno essere definiti e concordati con ARPA
in relazione alle soluzioni viabilistiche adottate, alla tipologia di
inquinanti potenzialmente prodotti dalle emissioni presenti e
ritenuti maggiormente importanti e al fine di fornire dati
significativi allo scopo di definire l'andamento della qualita'
dell'aria nell'area in oggetto. Tale monitoraggio dovra' essere
effettuato dopo la messa in esercizio della discarica G2;
25) fermo restando quanto disposto dalla autorizzazione alle
emissioni in atmosfera n. 53 del 17/2/2003 (prot. n. 70708/02)
rilasciata dalla Provincia di Forli'-Cesena, dovra' essere valutata
con ARPA la necessita' di installare idonee strumentazioni di
controllo e di registrazione automatica delle emissioni provenienti
dall'impianto di cogenerazione mediante l'implementazione di
opportuni strumenti e metodologie di analisi. I parametri da
acquisire (in aggiunta a quanto gia' disposto dalla autorizzazione
suddetta) dovranno essere valutati, definiti e concordati con ARPA in
relazione alla tipologia di inquinanti potenzialmente prodotti dalle
emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti ai fini della
tutela della qualita' dell'aria e delle emissioni di sostanze
odorigene nell'ambiente esterno. Per alcuni dei parametri aggiuntivi
definiti e non campionabili in continuo mediante le migliori
tecnologie disponibili, secondo quanto disposto da ARPA, potranno
essere implementate misurazioni periodiche aventi frequenza e
modalita' gestionali definite da ARPA;
26) tutti i dati di cui ai due punti precedenti acquisiti ed
elaborati secondo quanto disposto da ARPA, dovranno essere inviati a
cadenza stabilita da ARPA e comunque almeno annuale al centro di
elaborazione dati presso ARPA di Forli' e all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e
Servizio Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
27) durante le fasi di coltivazione del rifiuto si dovra' provvedere
alla copertura giornaliera e temporanea del rifiuto con idoneo
materiale protettivo avente caratteristiche che garantiscano il
contenimento delle emissioni gassose di sostanze odorigene
nell'ambiente circostante, al fine di ottenere livelli di
concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di
percezione olfattiva umana;
28) e' necessario mettere in atto un sistema di campionamento del
biogas prodotto che analizzi CH4, CO2, O2, e altri composti
individuati in funzione della composizione dei rifiuti depositati, al
fine di caratterizzare la composizione chimica del biogas stesso.
Tale campionamento deve avere cadenza mensile durante la fase di
smaltimento e cadenza semestrale durante la fase di post-chiusura;
29) dovra' essere definito ed attuato un programma di campionamento
delle emissioni di biogas dalla copertura mediante l'implementazione
di opportuni strumenti e metodologie di analisi, a cadenza almeno
stagionale durante le fasi di coltivazione e semestrale in fase di
post-chiusura;
30) e' necessario gestire i processi di combustione del biogas
attraverso torcia mediante le migliori tecnologie disponibili in
grado di minimizzare le emissioni di sostanze odorigene contenute nei
gas a valle del processo di combustione, al fine di ottenere livelli
di concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno in
prossimita' dei ricettori presenti, al di sotto delle soglie di
percezione olfattiva umana;
31) (stralciato per le motivazioni partitamente espresse in premessa
narrativa);
32) e' opportuno predisporre periodiche campagne di rilievi,
preventivamente concordate con ARPA, sulla dispersione di sostanze
odorigene, attenendosi agli indirizzi di seguito elencati: a)
caratterizzare lo stato attuale, ovvero con la sola presenza di
Ginestreto 1, senza Ginestreto 2 operativo; b) effettuare rilievi
riferiti all'intero arco di vita del sito nel suo complesso, ovvero
fine coltivazione di Ginestreto 1, recupero ambientale di
quest'ultimo, inizio coltivazione Ginestreto 2, regime e fine
coltivazione di Ginestreto 2, recupero ambientale di questo, regime
di post coltivazione; c) i rilievi dovranno essere estesi nelle varie
stagioni dell'anno; d) i rilievi dovranno essere rappresentativi di
stati atmosferici particolari (es. inversione termica); e) i rilievi
dovranno essere eseguiti sia presso ricettori prossimi, sia presso
l'abitato di Ponte Uso. Delle varie campagne dovra' essere redatta
relazione in cui siano illustrati e valutati i dati rilevati e alla
luce di questi dovra' essere valutata la necessita' o meno di
intraprendere azioni o accorgimenti di mitigazione;
33) tutti i dati acquisiti ed elaborati di cui ai punti 28, 29, 31,
32 dovranno essere inviati a cadenza stabilita da ARPA (e comunque a
cadenza almeno annuale) ad ARPA di Forli' e all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio pianificazione territoriale e
Servizio Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;
34) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
della discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Tali
rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di coltivazione
e gestione e il livello equivalente di rumore ambientale con
discarica in attivita'. Le rilevazioni vanno effettuate sia allo
stato attuale (funzionamento della sola discarica G1) sia in periodo
seguente alla messa in esercizio della discarica G2 (durante
l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima al ricettore);
35) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in
continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area
della discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Le
rilevazioni vanno effettuate e ripetute sia allo stato attuale
(funzionamento della sola discarica G1) sia durante le attivita' di
cantiere previste per la realizzazione di G2, sia in periodo seguente
alla messa in esercizio della discarica G2 (durante l'attivita' di
coltivazione maggiormente prossima al ricettore). I dati elaborati di
Leq, Lmax, Lmin dovranno essere riferiti a periodi non superiori
all'ora e dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai
Leq notturni, l'analisi statistica, i profili temporali e l'analisi
in frequenza dei dati;
36) devono essere effettuati, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi di rumore di durata settimanale in
continuo dei livelli di pressione sonora, rilevati presso i ricettori
maggiormente esposti al rumore stradale e maggiormente prossimi al
tracciato viabilistico adottato, ubicando il microfono ad altezza di
4 metri da terra. L'ubicazione e il numero dei punti di rilievo
dovranno essere definiti e concordati con ARPA in relazione alle
soluzioni viabilistiche adottate. I dati acquisiti di Leq, Lmax,
Lmin, dovranno essere riferiti a periodi non superiori all'ora,
dovranno essere forniti i dati relativi ai Leq diurni, ai Leq
notturni ed al Leq settimanale diurno e notturno e possibilmente un
profilo con campionamenti di 1 o 2-3 secondi. Dovranno essere
rilevati i dati connessi al traffico transitante e al numero di
passaggi di veicoli da e verso la discarica, il dato di SEL presso il
punto di misura attribuibile al mezzo pesante. Le rilevazioni vanno
effettuate in periodo seguente alla messa in esercizio della
discarica G2;
37) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti da ARPA, entro due mesi dall'inizio attivita' di
gestione e in situazione di funzionamento a regime dell'impianto G2 e
delle sue componenti, secondo le modalita' e i criteri da essa
definiti e con oneri a carico della societa' proponente. Tutti i
risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere
trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, e alla Societa'
proponente;
38) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da
ARPA, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti;
d) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto, conformemente a
quanto esplicitamente richiesto dalla Societa' proponente Sogliano
Ambiente SpA con nota acquisita al prot. prov. n. 59685 del
27/9/2003, cosi' come integrata dalla nota acquisita al prot. prov.
n. 62987 del 9/10/2003, si conclude esclusivamente con una
valutazione degli impatti ambientali, senza ricomprendere ne'
sostituire gli atti autorizzativi necessari per legge, eccezion fatta
per quelli indicati nelle premesse della presente deliberazione;
e) di dare altresi' atto che:
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'esito positivo della valutazione
d'impatto ambientale in oggetto costituisce variante agli strumenti
urbanistici vigenti ed adottati del Comune di Sogliano al Rubicone, a
condizione che il Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni a
pena di decadenza, l'assenso manifestato dal proprio rappresentante
in sede di Conferenza di Servizi; a seguito della suddetta ratifica
consiliare, il Comune provvedera', in adempimento di quanto previsto
dall'art. 15, comma 3 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed
integrazioni, a trasmettere alla Provincia gli elaborati aggiornati
del PRG vigente e della variante generale adottata;
- gli elementi di variante introdotti nel PRG vigente e nella
variante generale adottata del Comune di Sogliano al Rubicone
attengono all'esatta perimetrazione e zonizzazione cartografica delle
aree di discarica di Ginestreto (G1 e G2) e delle aree di pertinenza
della stessa, come evidenziato nella "Tavola n. 2 modificata" del PRG
vigente, nella "Tavola n. 2.4 modificata" e nella "Tavola n. 2.6
modificata" della variante generale adottata, tavole che sono
acquisite agli atti del Servizio Pianificazione territoriale della
Provincia di Forli'-Cesena;
- vengono inoltre variati gli artt. 19.1 e 19.2 delle NTA della
variante generale al PRG adottata; il testo definitivo dei suddetti
articoli, anche in accoglimento delle prescrizioni dettate dalla
Conferenza di Servizi, e' il seguente:
"Articolo 19.1 - Zona F1 destinata alla discarica RSU
Tale zona e' destinata all'attivita' delle discariche provinciali di
Ginestreto denominate G1 e G2. Sono consentite le opere specifiche
legate all'attivita' di discarica, compresi i servizi, gli impianti
tecnologici e le infrastrutture relative.
Tali interventi sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si
rinvia.
Articolo 19.2 - Zona F2 di pertinenza delle discariche RSU
Comprende le aree esterne di protezione delle discariche. Non sono
ammesse nuove costruzioni e sono consentite solo opere di
rimboschimento, di sistemazione del terreno.
E' inoltre consentito lo stoccaggio provvisorio delle terre di scavo
da utilizzare per la gestione delle discariche, previa verifica
geologica e geotecnica che ne dimostri la fattibilita' e ne definisca
le modalita' d'intervento. Tale attivita' di stoccaggio temporaneo e'
comunque esclusa nelle aree di cui all'art. 18 "Invasi ed alvei di
laghi, bacini e corsi d'acqua", al comma 2, lett. a) dell'art. 20A
"Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi"
ed al comma 6, lett. a) e b) dell'art. 26 "Zone ed elementi
caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilita'" del Piano
territoriale di coordinamento provinciale gli interventi ammissibili
nella Zona F2 sono regolati dalle specifiche disposizioni, a cui si
rinvia";
f) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentata dalla
Sogliano Ambiente SpA con nota prot. n. 314 del 24/7/2003, acquisita
al prot. prov. n. 54257 del 24/7/2003, conformemente a quanto deciso
dalla Conferenza di Servizi nel Paragrafo 5 "Allegati" del "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto per la costruzione di una
discarica controllata per rifiuti urbani e speciali non pericolosi
con una potenzialita' di 1.500.000 mc. localizzata a Ginestreto
(Sogliano al Rubicone)", di cui alla precedente lettera c);
g) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
h) di quantificare in Euro 3.346,00, pari allo 0,04% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico della Societa'
proponente;
i) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Sogliano Ambiente
SpA;
k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio risorse idriche,
atmosferiche e smaltimento rifiuti e al Servizio infrastrutture
viarie e strade provinciali Cesena della Provincia di Forli'-Cesena,
alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni di Sogliano al Rubicone e
Torriana, alla Provincia di Rimini, alla Comunita' Montana
dell'Appennino Cesenate, all'ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino fiumi romagnoli,
all'Autorita' di Bacino interregionale Marecchia e Conca, al Corpo
Forestale dello Stato, alla Soprintendenza BBAA, alla Provincia di
Pesaro-Urbino ed al Comune di Novafeltria;
l) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di
Borghi e all'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena, ai sensi
dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, e per consentire loro l'esercizio
delle facolta' previste dall'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
m) di comunicare al VII Comando militare territoriale - Firenze, alla
I Regione area - Direzione Demanio - Milano ed al Genio Militare -
Sottodirezione lavori - Bologna, come richiesto dalla circolare RER
del 20 luglio 1995, n. 2, che la procedura di valulazione d'impatto
ambientale in esame costituisce variante al PRG vigente ed alla
variante generale adottata del Comune di Sogliano al Rubicone nei
limiti e nei modi indicati nella documentazione presentata dalla
Sogliano Ambiente SpA;
n) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.