DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 2431
Approvazione dell'inventario dei beni immobili di proprieta' dell'ex IACP di Bologna ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 24/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2002, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che ha riordinato in
modo organico la materia dell'edilizia residenziale pubblica;
richiamati in particolare gli articoli 40 e 49 della medesima legge
che hanno disciplinato, rispettivamente, la trasformazione degli
Istituti autonomi case popolari in Enti pubblici economici, ora
denominati Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) e le modalita' di
trasferimento della titolarita' del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica degli IACP ai Comuni territorialmente
competenti;
premesso che:
- ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 49 della L.R.
24/01, spetta alla Giunta regionale l'approvazione degli inventari
dei beni immobili di proprieta' degli IACP, predisposti dai Consigli
di amministrazione delle attuali ACER;
- lo stesso art. 49, nel disciplinare la formazione ed approvazione
dell'inventario nonche' l'iter per il successivo passaggio del
patrimonio di erp ai Comuni, stabilisce che nell'inventario devono
essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e
pertinenze;
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla
precedente lett. a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi
afferenti agli stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la
sede dell'Ente;
richiamata la circolare esplicativa regionale del 7 marzo 2002, prot.
n. 4678, con la quale sono state fornite alle attuali ACER,
indicazioni relativamente alla definizione del patrimonio di erp;
dato atto:
- della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ACER di
Bologna del 25/3/2002, OdG 14, ogg. 11 concernente l'approvazione
dell'inventario dei beni immobili di proprieta' dello IACP alla data
di entrata in vigore della L.R. 24/01 e dei relativi elenchi redatti
ai sensi dell'articolo 49;
- della nota dell'ACER di Bologna del 26//3/2002, prot. n. 7860
relativa alla trasmissione della citata delibera e del suddetto
inventario;
- del predetto inventario che risulta cosi' composto:
Allegato 1, contenente l'elenco del patrimonio immobiliare alla data
del 24 agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) e
l'individuazione dei diritti e dei rapporti passivi afferenti il
patrimonio stesso ai sensi della lett. b) del citato art. 49, da
trasferire ai Comuni;
Allegato 2, contenente l'elenco del restante patrimonio immobiliare
alla data del 24 agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett.
c);
elenco dei cantieri in corso alla data del 24 agosto 2001;
considerato:
- che l'istruttoria della documentazione sopra citata ha reso
necessario procedere ad una richiesta di chiarimenti, formalizzata
con nota del Servizio regionale Politiche abitative del 24/4/2002,
prot. n. 8656, particolarmente in relazione all'ammontare dei mutui
gravanti sugli alloggi da trasferire ai Comuni e alla specificazione
dei criteri di redazione dell'inventario dei beni patrimoniali che
restano in proprieta' dell'ACER di Bologna, circa le modalita' di
acquisizione e di realizzazione degli stessi come da circolare
regionale sopra citata;
- che l'ACER di Bologna con nota prot. 16411 del 12/6/2002, ha
fornito, in generale, esaurienti delucidazioni ed elementi
integrativi di giudizio, in merito a quanto richiesto; in
particolare, ha precisato che l'ammontare dei mutui, come da
annotazioni in calce agli immobili da trasferire, di cui all'Allegato
1, agli atti del Servizio Politiche abitative, per ragioni contabili
e amministrative, quali la complessa attivita' di frazionamento dei
medesimi con tempi lunghissimi di istruttoria pratica presso gli enti
mutuanti (quasi tutti presso la Cassa depositi e prestiti), nonche'
il problema del finanziamento della copertura, risulta comprensivo
anche della quota parte dei mutui afferenti le unita' immobiliari
interessate dalla normativa sulle alienazioni, insistenti sui
fabbricati oggetto di trasferimento; ha precisato inoltre che
l'Allegato 2, agli atti del Servizio Politiche abitative, e' stato
redatto conformemente alle indicazioni regionali;
- che in seguito alle problematiche su esposte, peraltro comuni ad
altre ACER, la Regione, con circolare dell'8/10/2002, prot. n. 20369
ha chiarito le modalita' di copertura degli oneri finanziari gravanti
sugli alloggi di erp, con particolare riguardo alle unita'
immobiliari oggetto di alienazione;
dato atto che la sopra citata circolare ha fornito indicazioni per la
copertura della quota parte delle rate dei mutui afferenti gli
alloggi di erp alienati o in corso di alienazione, attingendo, dalle
disponibilita' dei rientri vincolati e non vincolati della Gestione
speciale di cui all'art. 25 della Legge 513/77;viste:
- l'ordinanza del Presidente dell'ACER di Bologna, del 10/9/2002, n.
progr. 80, di integrazione all'inventario patrimoniale delle aree di
cui all'elenco ex art. 49, comma 1, lett. c) riguardante
l'inserimento dell'area sita in Ozzano Emilia, localita' Mercatale,
Via del Partigiano;
- la nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
dell'ACER di Bologna, del 30/9/2002, prot. n. 25338 con la quale sono
stati forniti riscontri positivi in merito alla conformita' della
redazione degli inventari secondo la normativa vigente e le
indicazioni esplicative contenute nella citata circolare regionale
relativamente alla definizione del patrimonio di erp;
considerato che:
- a seguito della circolare regionale dell'8/10/2002, prot. n. 20369,
relativa alle modalita' di copertura degli oneri finanziari gravanti
sugli alloggi di erp, le ACER regionali sono state invitate a
quantificare gli oneri residui a carico delle stesse per le unita'
immobiliari gia' vendute o inserite nei Piani vendita, indicando le
modalita' di copertura di tali oneri, attingendo dai rientri
vincolati e non vincolati della Gestione speciale di cui all'art. 25
della Legge 513/77;
- il riesame di tutta la documentazione agli atti del Servizio
regionale Politiche abitative ha reso necessario procedere ad
ulteriori richieste di chiarimenti, precisazioni ed elementi
integrativi di giudizio, inerenti:
la rielaborazione dei totali delle unita' immobiliari contenute
nell'Allegato 2 (restante patrimonio ex comma 1, lett. c), art. 49),
suddividendole per tipologia di unita'; la precisazione se le aree
inedificate contenute nell'Allegato 2, risultino da demolizioni di
fabbricati di erp o se sulle stesse siano programmati interventi
della stessa natura;
l'esatta ubicazione delle centrali termiche e le cabine elettriche,
nonche' la pertinenzialita' o meno con fabbricati di erp;
gli interventi manutentivi finanziati con contributi pubblici
ritenuti irrilevanti rispetto al valore patrimoniale di 161 unita'
abitative definite non erp, inserite nell'Allegato 2, approvato con
delibera del CdA n. 14, oggetto 11 del 25/3/2002;
dato atto che l'ACER di Bologna, in seguito alle richieste di
chiarimenti di cui sopra ha ritenuto di adottare una delibera di
integrazione alla precedente del 25/3/2002, n. 14, ogg. 11;
vista la delibera del CdA dell'ACER di Bologna del 12/11/2002, n. 29,
ogg. n. 5b, trasmessa con nota del 15/11/2002, prot. n. 29931;
preso atto che con la nuova delibera sopra citata, in particolare:
- l'ACER di Bologna ha effettuato una ricognizione della situazione
al 31 dicembre 2002 relativamente ai mutui in ammortamento per gli
alloggi di erp, quantificando un debito residuo a carico ACER, in
linea capitale, pari ad Euro 432.416,00 per le unita' immobiliari
gia' vendute o inserite nel Piano vendita con diritto all'acquisto ex
Legge 560/93 e in Euro 1.677.335,00, sempre in linea capitale, per le
unita' immobiliari da trasferire ai Comuni territorialmente
competenti;
- ha ritenuto di modificare l'utilizzo dei rientri di Gestione
speciale 2001 di cui alla delibera del 17/6/2002, oggetto n. 6 con la
quale il CdA programmava la destinazione delle suddette risorse, pari
ad Euro 490.101,48, per interventi di manutenzione straordinaria,
destinando la quota pari allo 0,50% del valore locativo degli
immobili, per totali Euro 389.866,00 alla copertura degli oneri
finanziari relativi alle unita' immobiliari gia' vendute o inserite
nel Piano vendita con diritto all'acquisto ex Legge 560/93 e
attingendo per i residui Euro 42.550,00 dai rientri della Gestione
speciale 2002, richiedendo alla Regione l'approvazione delle
modifiche suddette;
- ha precisato che l'importo relativo agli interventi di manutenzione
realizzati sulle 161 unita' immobiliari definite non erp per
l'esiguita' del suddetto importo quantificato in Lire 1.238.126.169,
corrispondente ad una percentuale stimata nell'1,47% del loro valore
patrimoniale e che pertanto debbono intendersi totalmente
autofinanziate, considerando inoltre che l'ACER si obbliga a
rifondere la suddetta somma mediante la realizzazione di interventi
da effettuare su fabbricati di erp da finanziare con risorse proprie,
fatta salva la verifica, da effettuarsi sugli ultimi bilanci
consuntivi, della presenza di interventi di pari importo su
fabbricati di erp finanziati con risorse derivanti da destinazioni di
utili di bilancio realizzati;
ritenuto, per tutto quanto sopra valutato, di chiarire:
- che in base a quanto stabilito dalla lett. b) del comma 1 dell'art.
49 della L.R. 24/01, ai Comuni territorialmente pertinenti sono da
trasferirsi soltanto i mutui gravanti sulle unita' immobiliari
oggetto di trasferimento;
- che per quanto concerne gli utili di bilancio realizzati ed
eventualmente gia' utilizzati per interventi su fabbricati di erp di
cui tenere conto nel determinare l'importo da destinare a futuri
interventi per rifondere i contributi pubblici utilizzati per la
manutenzione delle 161 unita' immobiliari di cui sopra, debbono
intendersi riferiti a disponibilita' realizzate dopo l'entrata in
vigore della L.R. 24/01 e destinati ad interventi di manutenzione su
patrimonio da trasferire ai Comuni;
- che la modifica della destinazione dei rientri della Gestione
speciale per l'anno 2001 gia' programmati con delibera del CdA del
17/6/2002, oggetto n. 6 e autorizzati con delibera di Giunta
regionale n. 1812 del 7/10/2002, comporta la preclusione di ogni
altro addebito futuro ai rientri della medesima GS con riferimento
agli esercizi successivi al 2002 e la conseguente modifica della
suddetta delibera regionale;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Politiche abitative, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della
Giunta regionale 10 dicembre 2001, n. 2774;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale della
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita', dr. Roberto
Raffaelli, in merito alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 26 novembre 2001, n.
43 e della deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2001, n.
2774;
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola;
delibera:
1) di approvare, ex comma 1 dell'art. 49 della L.R. 24/01, per i
motivi esposti in narrativa, con i chiarimenti di cui alle premesse e
con le precisazioni di cui ai punti seguenti, l'inventario dei beni
immobili di proprieta' dell'ex IACP di Bologna, alla data
dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, adottato con
delibera del CdA del 25/3/2002, n. 14, ogg. 11 e integrato con
delibera del CdA del 12/11/2002, n. 29, ogg. n. 5b;
2) di precisare che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 49
della L.R. 24/01, l'individuazione dei rapporti passivi afferenti gli
immobili da trasferire ai Comuni territorialmente competenti,
riguarda esclusivamente le unita' immobiliari da trasferire; pertanto
gli importi per mutui residui indicati in calce agli edifici,
andranno rideterminati al momento dell'effettivo trasferimento a
ciascun Comune degli alloggi di pertinenza del Comune stesso, tenendo
conto della quota attinente al patrimonio trasferendo e dedotte le
quote relative al periodo intercorrente tra la data del 24 agosto
2001 e quella dell'effettivo trasferimento;
3) di precisare che, in base al principio di cui alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24/01, dovra' essere unificata in capo
ai Comuni anche la titolarita' del patrimonio di erp, compreso le
aree ad esso destinate, ultimato dopo la data di entrata in vigore
della legge regionale stessa;
4) di approvare, con le modalita' e le finalita' di cui alle
premesse, la modifica apportata dal CdA dell'ACER di Bologna con
delibera del 12/11/2002, n. 29, ogg. n. 5b, in merito alla
destinazione dei rientri della Gestione speciale per l'anno 2001,
gia' programmati con delibera del CdA in data 17 giugno 2002, oggetto
n. 6;
5) di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia-Romagna;
6) di impegnare l'ACER di Bologna a trasmettere a ciascun Comune
territorialmente competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale regionale,
l'elenco del patrimonio di erp da trasferire e l'elenco del restante
patrimonio che resta nella proprieta' dell'ACER.