DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 411
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e locazione anticipata di alloggi di erp e contestuale revoca della delibera di Giunta regionale n. 1417 del 28/7/1997
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 1 novembre 1965, n. 1179;
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Legge n. 179 del 17 febbraio 1992;
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;
- l'art. 20 della Legge 179/92, cosi' come modificato dall'art. 3
della Legge 85/94, che demanda alla Regione il rilascio
dell'autorizzazione alla alienazione o locazione degli alloggi di
edilizia agevolata quando sussistano gravi, sopravvenuti e
documentati motivi nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione
o dall'acquisto;
ritenuto di stabilire che l'alienazione o la locazione anticipata
dell'alloggio in difetto dell'autorizzazione regionale comporta:
a) in caso di alloggio fruente di contributo in conto capitale la
revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello
stesso maggiorato degli interessi legali;
b) in caso di alloggio fruente di contributo in conto interessi la
revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello
stesso maggiorato degli interessi legali;
considerato che la tipologia delle agevolazioni previste dai nuovi
programmi di edilizia agevolata consiste, oltre che in contributi in
conto interessi, anche in contributi in conto capitale che, in caso
di alienazione dell'alloggio, non sono trasferibili al nuovo
acquirente;
atteso che la delibera di Giunta regionale 1417/97 non contempla un
diverso regime, per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione
ed alla locazione anticipata di alloggi di edilizia a contributo
pubblico, tra coloro che fruiscono di un contributo in conto capitale
e coloro che fruiscono di un contributo in conto interessi,
differenza di regolamentazione che e' opportuno introdurre poiche' le
agevolazioni in conto capitale non sono trasferibili al nuovo
acquirente, mentre nelle agevolazioni consistenti in contributi in
conto interessi queste possono trasferirsi, almeno nella parte
residua, al nuovo acquirente con il subentro nel mutuo agevolato
concesso, sempreche' questi sia in possesso, al momento del subentro,
dei requisiti contemplati dalla normativa e dalla convenzione;
si ritiene, alla luce della considerazione sopra svolta, di disporre
che nel caso di vendita anticipata di alloggio fruente di contributo
in conto capitale questa comporti, per il beneficiario venditore, la
restituzione parziale del contributo con le seguenti percentuali:
1) 80% del contributo entro il primo anno;
2) 65% del contributo entro il secondo anno;
3) 50% del contributo entro il terzo anno e comunque fino al quinto
anno incluso;
visto che i motivi su cui puo' fondarsi la richiesta di
autorizzazione regionale debbono essere gravi, costituenti cioe' un
grave disagio per la famiglia, sopravvenuti, cioe' non sussistenti al
momento dell'acquisto, e documentati, cioe' comprovati con la
certificazione richiesta dalla Regione, si ravvisano nelle ipotesi
seguenti i motivi validi alla espressione di parere favorevole
all'alienazione o locazione dell'alloggio:
1) necessita' di trasferimento della residenza per motivi di lavoro o
per assistere familiari anziani o gravemente ammalati con legami di
parentela o di affinita' entro il secondo grado. Il trasferimento
della residenza, che rileva solo ove il comune di destinazione disti
almeno 45 km. da quello in cui e' localizzato l'alloggio che si
intende alienare, va documentato nella prima ipotesi con
dichiarazione del datore di lavoro e, nell'altra, con certificazione
medica rilasciata da una Azienda Unita' sanitaria locale o da altra
struttura sanitaria pubblica;
2) presenza nell'alloggio, o nelle parti comuni, di barriere
architettoniche che rendono impossibile o comunque assai disagevole
l'uso dello stesso a uno o piu' dei componenti il nucleo familiare.
Le ragioni di salute che, per la presenza delle suddette barriere,
impediscono o rendono assai disagevole la fruizione dell'alloggio
devono essere documentate da certificazione sanitaria rilasciata da
una Unita' sanitaria locale o da altra struttura pubblica;
3) insorgere di una situazione di difficolta' economica. Nel caso di
alloggio fruente di un contributo in conto capitale si ritiene
insorta la suddetta situazione quando il reddito del nucleo familiare
residente nell'alloggio si e' ridotto, nei dodici mesi precedenti la
data in cui si richiede l'autorizzazione, di almeno il 50%. Nel caso
di contributo in conto interessi si ritiene esistente la condizione
di difficolta' economica qualora, a seguito della riduzione del
reddito del nucleo familiare residente nell'alloggio, l'importo
complessivo annuo delle rate del mutuo sia superiore al 50% del
reddito del nucleo familiare suddetto documentato al momento della
presentazione della domanda. Ai fini della valutazione dell'esistenza
della situazione di difficolta' economica si considera il reddito
imponibile fiscale, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi o
da altra idonea documentazione;
4) perdita del posto di lavoro del proprietario/comproprietario
dell'alloggio con permanenza della situazione di disoccupazione per
almeno i 12 mesi precedenti la data della richiesta di alienazione;
5) sopraggiunta inadeguatezza dell'alloggio per variazione del nucleo
familiare successiva all'acquisizione dell'alloggio. L'inadeguatezza
va documentata con lo stato di famiglia e con una planimetria quotata
dell'alloggio. L'alloggio si considera adeguato se ha una superficie
utile pari ad almeno 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente
del nucleo familiare oltre i primi due;
6) ripartizione del ricavato dell'alienazione tra coniugi, per i
quali e' stato sottoscritto ed omologato verbale di separazione
consensuale o pronunciata sentenza di separazione giudiziale dal
Tribunale;
7) cessazione del rapporto di convivenza tra cointestatari
dell'alloggio da documentarsi con il certificato di residenza di
almeno uno degli intestatari dal quale risulti il trasferimento della
sua residenza, da almeno un anno, in un alloggio diverso da quello
per il quale si chiede l'autorizzazione alla alienazione;
8) in caso di successione ereditaria (alienazione tra coeredi o tra
questi e terzi estranei all'eredita');
9) trasferimento in Comune differente da quello in cui e' localizzato
l'alloggio per la ricongiunzione del nucleo familiare per variazione
della composizione successiva all'acquisto;
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Politiche abitative ing. Umberto Rossini ai
sensi dell'art. 37, comma quarto della L.R. n. 43 del 26 novembre
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre
2001;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Direttore generale dell'Area Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita' dott. Roberto Raffaelli, ai sensi delle stesse sopraddette
normative regionali;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Pianificazione
urbanistica Antonio Rivola,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di assumere le tipologie, modalita' e motivazioni per il rilascio
delle autorizzazioni all'alienazione o locazione anticipata di
alloggi di edilizia residenziale fruenti di contributi pubblici,
cosi' come espresse in premessa e che costituiscono parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione;
2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 28
luglio 1997;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
4) di stabilire che le disposizioni della presente delibera si
applicano dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.