REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2003, n. 411

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e locazione anticipata di alloggi di erp e contestuale revoca della delibera di Giunta regionale n. 1417 del 28/7/1997

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 1 novembre 1965, n. 1179;                                            
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
- la Legge n. 179 del 17 febbraio 1992;                                         
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;                                              
- l'art. 20 della Legge 179/92, cosi' come modificato dall'art. 3               
della Legge 85/94, che demanda alla Regione il rilascio                         
dell'autorizzazione alla alienazione o locazione degli alloggi di               
edilizia agevolata quando sussistano gravi, sopravvenuti e                      
documentati motivi nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione           
o dall'acquisto;                                                                
ritenuto di stabilire che l'alienazione o la locazione anticipata               
dell'alloggio in difetto dell'autorizzazione regionale comporta:                
a) in caso di alloggio fruente di contributo in conto capitale la               
revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello                
stesso maggiorato degli interessi legali;                                       
b) in caso di alloggio fruente di contributo in conto interessi la              
revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello                
stesso maggiorato degli interessi legali;                                       
considerato che la tipologia delle agevolazioni previste dai nuovi              
programmi di edilizia agevolata consiste, oltre che in contributi in            
conto interessi, anche in contributi in conto capitale che, in caso             
di alienazione dell'alloggio, non sono trasferibili al nuovo                    
acquirente;                                                                     
atteso che la delibera di Giunta regionale 1417/97 non contempla un             
diverso regime, per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione             
ed alla locazione anticipata di alloggi di edilizia a contributo                
pubblico, tra coloro che fruiscono di un contributo in conto capitale           
e coloro che fruiscono di un contributo in conto interessi,                     
differenza di regolamentazione che e' opportuno introdurre poiche' le           
agevolazioni in conto capitale non sono trasferibili al nuovo                   
acquirente, mentre nelle agevolazioni consistenti in contributi in              
conto interessi queste possono trasferirsi, almeno nella parte                  
residua, al nuovo acquirente con il subentro nel mutuo agevolato                
concesso, sempreche' questi sia in possesso, al momento del subentro,           
dei requisiti contemplati dalla normativa e dalla convenzione;                  
si ritiene, alla luce della considerazione sopra svolta, di disporre            
che nel caso di vendita anticipata di alloggio fruente di contributo            
in conto capitale questa comporti, per il beneficiario venditore, la            
restituzione parziale del contributo con le seguenti percentuali:               
1) 80% del contributo entro il primo anno;                                      
2) 65% del contributo entro il secondo anno;                                    
3) 50% del contributo entro il terzo anno e comunque fino al quinto             
anno incluso;                                                                   
visto che i motivi su cui puo' fondarsi la richiesta di                         
autorizzazione regionale debbono essere gravi, costituenti cioe' un             
grave disagio per la famiglia, sopravvenuti, cioe' non sussistenti al           
momento dell'acquisto, e documentati, cioe' comprovati con la                   
certificazione richiesta dalla Regione, si ravvisano nelle ipotesi              
seguenti i motivi validi alla espressione di parere favorevole                  
all'alienazione o locazione dell'alloggio:                                      
1) necessita' di trasferimento della residenza per motivi di lavoro o           
per assistere familiari anziani o gravemente ammalati con legami di             
parentela o di affinita' entro il secondo grado. Il trasferimento               
della residenza, che rileva solo ove il comune di destinazione disti            
almeno 45 km. da quello in cui e' localizzato l'alloggio che si                 
intende alienare, va documentato nella prima ipotesi con                        
dichiarazione del datore di lavoro e, nell'altra, con certificazione            
medica rilasciata da una Azienda Unita' sanitaria locale o da altra             
struttura sanitaria pubblica;                                                   
2) presenza nell'alloggio, o nelle parti comuni, di barriere                    
architettoniche che rendono impossibile o comunque assai disagevole             
l'uso dello stesso a uno o piu' dei componenti il nucleo familiare.             
Le ragioni di salute che, per la presenza delle suddette barriere,              
impediscono o rendono assai disagevole la fruizione dell'alloggio               
devono essere documentate da certificazione sanitaria rilasciata da             
una Unita' sanitaria locale o da altra struttura pubblica;                      
3) insorgere di una situazione di difficolta' economica. Nel caso di            
alloggio fruente di un contributo in conto capitale si ritiene                  
insorta la suddetta situazione quando il reddito del nucleo familiare           
residente nell'alloggio si e' ridotto, nei dodici mesi precedenti la            
data in cui si richiede l'autorizzazione, di almeno il 50%.  Nel caso           
di contributo in conto interessi si ritiene esistente la condizione             
di difficolta' economica qualora, a seguito della riduzione del                 
reddito del nucleo familiare residente nell'alloggio, l'importo                 
complessivo annuo delle rate del mutuo sia superiore al 50% del                 
reddito del nucleo familiare suddetto documentato al momento della              
presentazione della domanda. Ai fini della valutazione dell'esistenza           
della situazione di difficolta' economica si considera il reddito               
imponibile fiscale, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi o             
da altra idonea documentazione;                                                 
4) perdita del posto di lavoro del proprietario/comproprietario                 
dell'alloggio con permanenza della situazione di disoccupazione per             
almeno i 12 mesi precedenti la data della richiesta di alienazione;             
5) sopraggiunta inadeguatezza dell'alloggio per variazione del nucleo           
familiare successiva all'acquisizione dell'alloggio. L'inadeguatezza            
va documentata con lo stato di famiglia e con una planimetria quotata           
dell'alloggio. L'alloggio si considera adeguato se ha una superficie            
utile pari ad almeno 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente           
del nucleo familiare oltre i primi due;                                         
6) ripartizione del ricavato dell'alienazione tra coniugi, per i                
quali e' stato sottoscritto ed omologato verbale di separazione                 
consensuale o pronunciata sentenza di separazione giudiziale dal                
Tribunale;                                                                      
7) cessazione del rapporto di convivenza tra cointestatari                      
dell'alloggio da documentarsi con il certificato di residenza di                
almeno uno degli intestatari dal quale risulti il trasferimento della           
sua residenza, da almeno un anno, in un alloggio diverso da quello              
per il quale si chiede l'autorizzazione alla alienazione;                       
8) in caso di successione ereditaria (alienazione tra coeredi o tra             
questi e terzi estranei all'eredita');                                          
9) trasferimento in Comune differente da quello in cui e' localizzato           
l'alloggio per la ricongiunzione del nucleo familiare per variazione            
della composizione successiva all'acquisto;                                     
dato atto del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal             
Responsabile del Servizio Politiche abitative ing. Umberto Rossini ai           
sensi dell'art. 37, comma quarto della L.R. n. 43 del 26 novembre               
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre               
2001;                                                                           
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal                    
Direttore generale dell'Area Programmazione territoriale e Sistemi di           
mobilita' dott. Roberto Raffaelli, ai sensi delle stesse sopraddette            
normative regionali;                                                            
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Pianificazione                 
urbanistica Antonio Rivola,                                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di assumere le tipologie, modalita' e motivazioni per il rilascio            
delle autorizzazioni all'alienazione o locazione anticipata di                  
alloggi di edilizia residenziale fruenti di contributi pubblici,                
cosi' come espresse in premessa e che costituiscono parti integranti            
e sostanziali della presente deliberazione;                                     
2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 28           
luglio 1997;                                                                    
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna;                                                   
4) di stabilire che le disposizioni della presente delibera si                  
applicano dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale           
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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