PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
COMUNICATO
Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Bastia in comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al
- progetto: adeguamento dell'impianto di depurazione di Bastia in
comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio;
- localizzato: a Bastia (Comune di Savignano sul Rubicone);
- presentato da: HERA Forli'-Cesena Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Savignano sul
Rubicone e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 54567/347 del 29/7/2003, ha assunto la seguente
decisione:
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto e in
ragione del raggiungimento, a seguito delle opere previste, di una
migliore qualita' delle acque reflue e del corpo idrico ricettore, il
progetto concernente l'adeguamento dell'impianto di depurazione di
Bastia in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio,
presentato da HERA Forli'-Cesena Srl, dall'ulteriore procedura di VIA
con le seguenti prescrizioni:
1) si ritiene necessario, al fine di garantire il principio
dell'invarianza idraulica, interpretare quanto disposto dall'articolo
9 delle NTA del Piano stralcio di bacino, attraverso l'adozione di
idonee soluzioni progettuali che ne garantiscano il rispetto (es.
sovradimensionamento della rete di smaltimento delle acque e/o vasche
di laminazione), computando a tal fine sia le superfici soggette a
pavimentazione che le superfici coperte, ad esclusione delle
superfici afferenti le vasche a cielo aperto;
2) le concentrazioni dell'effluente derivante dall'impianto di
depurazione devono assicurare il rispetto dei valori limite definiti
alle Tabelle 1 e 2, relativamente al parametro fosforo, e della
Tabella 3 per scarichi in acque superficiali, di cui all'Allegato 5
del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) relativamente alla fase di cantiere, valutato che la carreggiata
della pista di accesso alla zona di approvvigionamento dei materiali
e' di soli 6,00 m e non presenta un andamento rettilineo, e'
necessario prevedere un sistema di regolazione del transito dei mezzi
a senso unico alternato al fine di garantire massime condizioni di
sicurezza dei manufatti all'interno dell'area dell'impianto;
4) il suolo rimosso per procedere ai lavori di ampliamento
dell'impianto dovra' essere accantonato a margine dell'area per
essere distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori.
Per favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente
nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione a
evitare compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone
il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina
di colture da sovescio;
5) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dai mezzi d'opera e dalle attivita'
previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di
qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e la salute
pubblica;
6) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
7) l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di
accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il
contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di aerosol
nell'ambiente circostante, al fine di ottenere livelli di
concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno
all'area dell'impianto e in prossimita' dei ricettori presenti, al di
sotto delle soglie di percezione olfattiva umana e di garantire la
salute pubblica;
8) entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovranno essere
predisposte e cominciate, con oneri a carico del proponente, adeguate
e periodiche campagne di monitoraggio ambientale degli odori in punti
definiti in prossimita' di tutti i ricettori presenti e maggiormente
prossimi all'impianto. I rilievi dovranno essere ripetuti nelle varie
stagioni dell'anno e dovranno essere rappresentativi di stati
atmosferici particolari. I risultati di tali indagini dovranno essere
trasmessi sotto forma di relazione al Servizio pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e ad
ARPA e alla luce di questi dovra' essere valutata la necessita' o
meno di intraprendere azioni o accorgimenti di mitigazione;
9) l'impianto oggetto di valutazione dovra' essere dotato di tutte le
caratteristiche tecniche e costruttive e di accorgimenti atti a
garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore
nell'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i
limiti stabiliti dalla normativa vigente;
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' di tutti i ricettori individuati nello studio e presenti
nell'area. Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di impianto e il
livello equivalente di rumore ambientale con impianto in progetto in
attivita' e a regime;
11) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' di
tutti i ricettori maggiormente esposti individuati nello studio e
presenti nell'area e nelle aree adiacenti all'impianto secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto
in attivita' e a regime al fine di verificare il rispetto dei valori
limite assoluti di immissione vigenti;
12) in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto,
in caso di verifica di mancato rispetto dei limiti vigenti, si
dispone quanto segue: a) devono essere monitorate, secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, le sorgenti acustiche
interne all'impianto maggiormente rilevanti; b) devono essere
valutati i contributi di ogni singola sorgente sui livelli di
rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente circostante e
nei ricettori presenti; c) sulla base dell'analisi effettuata (vedi
punto a.) e dei contributi individuati (vedi punto b.), devono essere
identificate le eventuali sorgenti interne il cui contributo sonoro
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti
nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti rispetto alla
situazione ante operam; d) nel caso in cui vengano identificate
sorgenti di rumore interne all'impianto il cui contributo sonoro
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti
(punto c.), ogni singola sorgente di rumore identificata come tale
deve essere dotata di adeguate misure di insonorizzazione e/o
mitigazione acustica al fine di garantire quanto segue: - il rispetto
dei valori limite di emissione diurni e notturni vigenti; - in
prossimita' di tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori
limite assoluti di immissione diurni e notturni vigenti; - in
prossimita' di tutti i ricettori esposti alla rumorosita'
dell'impianto (ambienti abitativi) il rispetto dei valori limite
differenziali diurni e notturni vigenti; e) in seguito devono essere
eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,
nuovi rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite
assoluti e differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area nei medesimi
punti monitorati in precedenza al fine di verificare l'efficienza
delle misure di mitigazione;
13) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 10 e 11 dovranno
essere eseguiti da ARPA, entro un mese dalla messa a regime
dell'impianto in progetto, secondo le modalita' e i criteri da essa
definiti e con oneri a carico della societa' proponente e tutti i
risultati dovranno essere trasmessi al Servizio pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e alla
societa' proponente;
14) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, gli studi e i monitoraggi descritti al punto 12)
lettere a), b), c), e d), dovranno essere effettuati dal proponente a
proprio carico entro 6 mesi dal ricevimento da parte della stessa
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA
e sopra descritto, e gli studi effettuati e i risultati dovranno
essere trasmessi ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena - Servizio pianificazione territoriale;
15) il monitoraggio e le analisi di cui al punto 12), lettera e)
dovranno essere eseguiti da ARPA entro un mese dalla realizzazione
delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica
eventualmente previste al punto 4), lettera d), e i risultati
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio pianificazione territoriale;
16) per quel che riguarda il recupero ambientale dell'area, il
progetto deve tener conto delle indicazioni contenute nella tavola
"Integrazione punto 10 - Sistemazione a verde dell'area" nella quale
sono indicate le essenze da utilizzare e i sesti di impianto idonei
per la piantumazione, con la specificazione che vengano utilizzate
piante adulte e/o a rapido sviluppo;
17) al fine di permettere un piu' rapido recupero ambientale
dell'area, la sistemazione a verde dovra' essere avviata
contestualmente alla fase di cantiere nelle parti non interessate
dall'ampliamento, e a realizzazione delle opere avvenuta per le
restanti aree;
18) sui nuovi impianti vegetazionali dovranno essere previste
operazioni di manutenzione, quali l'irrigazione di soccorso, la
sarchiatura delle macchie alberate, le concimazioni con concimi a
rapida ed a lenta cessione nei primi cinque anni successivi
all'impianto e il risarcimento delle fallanze;
19) nella realizzazione dei manufatti dovranno essere applicate tutte
le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato grado di
sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo
derivanti sia dai reflui trattati che dalle sostanze chimiche
utilizzate nel processo di depurazione. In funzione della tipologia
costruttiva prescelta (in opera, prefabbricata o mista) dovra' essere
previsto un adeguato sistema di impermeabilizzazione delle porzioni
interrate della struttura capace di conservare la sua efficacia anche
a seguito di assestamenti, sotto l'azione del sovraccarico del
manufatto, e/o variazioni volumetriche dei terreni, provocati da
oscillazioni del livello di falda;
20) in fase di esercizio dell'impianto dovra' essere previsto il
prelievo e l'analisi chimico-fisica delle acque prelevate in
piezometro, appositamente installato in area contermine all'impianto
di depurazione, che intercetti la falda superficiale nell'intervallo
stratigrafico - 3.00 - 5.00 metri. La frequenza del campionamento
dovra' essere almeno annuale con profilo analitico similare a quello
previsto e gia' svolto sulle acque effluenti dall'impianto di
depurazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi
alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
pianificazione territoriale;
b) di quantificare in Euro 666,58, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera ad HERA Forli'-Cesena Srl, ad
ARPA e al Comune di Savignano sul Rubicone;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio pianificazione
territoriale per il seguito di competenza e al Servizio risorse
idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione.