PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Bastia in comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la                  
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al                      
- progetto: adeguamento dell'impianto di depurazione di Bastia in               
comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio;                         
- localizzato: a Bastia (Comune di Savignano sul Rubicone);                     
- presentato da: HERA Forli'-Cesena Srl.                                        
Il progetto interessa il territorio del comune di Savignano sul                 
Rubicone e della provincia di Forli'-Cesena.                                    
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta                      
provinciale prot. n. 54567/347 del 29/7/2003, ha assunto la seguente            
decisione:                                                                      
delibera:                                                                       
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto e in           
ragione del raggiungimento, a seguito delle opere previste, di una              
migliore qualita' delle acque reflue e del corpo idrico ricettore, il           
progetto concernente l'adeguamento dell'impianto di depurazione di              
Bastia in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), I e II stralcio,               
presentato da HERA Forli'-Cesena Srl, dall'ulteriore procedura di VIA           
con le seguenti prescrizioni:                                                   
1) si ritiene necessario, al fine di garantire il principio                     
dell'invarianza idraulica, interpretare quanto disposto dall'articolo           
9 delle NTA del Piano stralcio di bacino, attraverso l'adozione di              
idonee soluzioni progettuali che ne garantiscano il rispetto (es.               
sovradimensionamento della rete di smaltimento delle acque e/o vasche           
di laminazione), computando a tal fine sia le superfici soggette a              
pavimentazione che le superfici coperte, ad esclusione delle                    
superfici afferenti le vasche a cielo aperto;                                   
2) le concentrazioni dell'effluente derivante dall'impianto di                  
depurazione devono assicurare il rispetto dei valori limite definiti            
alle Tabelle 1 e 2, relativamente al parametro fosforo, e della                 
Tabella 3 per scarichi in acque superficiali, di cui all'Allegato 5             
del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;                     
3) relativamente alla fase di cantiere, valutato che la carreggiata             
della pista di accesso alla zona di approvvigionamento dei materiali            
e' di soli 6,00 m e non presenta un andamento rettilineo, e'                    
necessario prevedere un sistema di regolazione del transito dei mezzi           
a senso unico alternato al fine di garantire massime condizioni di              
sicurezza dei manufatti all'interno dell'area dell'impianto;                    
4) il suolo rimosso per procedere ai lavori di ampliamento                      
dell'impianto dovra' essere accantonato a margine dell'area per                 
essere distribuito su tutta l'area di recupero al termine dei lavori.           
Per favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente             
nel terreno i cumuli dovranno essere realizzati facendo attenzione a            
evitare compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone           
il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina             
di colture da sovescio;                                                         
5) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure            
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'            
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dai mezzi d'opera e dalle attivita'             
previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di           
qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e la salute                
pubblica;                                                                       
6) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di            
misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto              
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti                 
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';                       
7) l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,            
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di           
accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il              
contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di aerosol                 
nell'ambiente circostante, al fine di ottenere livelli di                       
concentrazione di ogni singola sostanza, nell'ambiente esterno                  
all'area dell'impianto e in prossimita' dei ricettori presenti, al di           
sotto delle soglie di percezione olfattiva umana e di garantire la              
salute pubblica;                                                                
8) entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovranno essere              
predisposte e cominciate, con oneri a carico del proponente, adeguate           
e periodiche campagne di monitoraggio ambientale degli odori in punti           
definiti in prossimita' di tutti i ricettori presenti e maggiormente            
prossimi all'impianto. I rilievi dovranno essere ripetuti nelle varie           
stagioni dell'anno e dovranno essere rappresentativi di stati                   
atmosferici particolari. I risultati di tali indagini dovranno essere           
trasmessi sotto forma di relazione al Servizio pianificazione                   
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e ad             
ARPA e alla luce di questi dovra' essere valutata la necessita' o               
meno di intraprendere azioni o accorgimenti di mitigazione;                     
9) l'impianto oggetto di valutazione dovra' essere dotato di tutte le           
caratteristiche tecniche e costruttive e di accorgimenti atti a                 
garantire il massimo contenimento delle emissioni sonore                        
nell'ambiente circostante al fine di garantire il rispetto di tutti i           
limiti stabiliti dalla normativa vigente;                                       
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in                  
prossimita' di tutti i ricettori individuati nello studio e presenti            
nell'area. Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti               
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di impianto e il             
livello equivalente di rumore ambientale con impianto in progetto in            
attivita' e a regime;                                                           
11) devono essere eseguiti rilievi del livello di rumore ambientale             
in esterno in periodo diurno e in periodo notturno in prossimita' di            
tutti i ricettori maggiormente esposti individuati nello studio e               
presenti nell'area e nelle aree adiacenti all'impianto secondo le               
modalita' stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto           
in attivita' e a regime al fine di verificare il rispetto dei valori            
limite assoluti di immissione vigenti;                                          
12) in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base              
dei risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto,            
in caso di verifica di mancato rispetto dei limiti vigenti, si                  
dispone quanto segue: a) devono essere monitorate, secondo le                   
modalita' stabilite dalla normativa vigente, le sorgenti acustiche              
interne all'impianto maggiormente rilevanti; b) devono essere                   
valutati i contributi di ogni singola sorgente sui livelli di                   
rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente circostante e            
nei ricettori presenti; c) sulla base dell'analisi effettuata (vedi             
punto a.) e dei contributi individuati (vedi punto b.), devono essere           
identificate le eventuali sorgenti interne il cui contributo sonoro             
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti           
nell'ambiente circostante e nei ricettori presenti rispetto alla                
situazione ante operam; d) nel caso in cui vengano identificate                 
sorgenti di rumore interne all'impianto il cui contributo sonoro                
risulti responsabile del mancato rispetto dei limiti acustici vigenti           
(punto c.), ogni singola sorgente di rumore identificata come tale              
deve essere dotata di adeguate misure di insonorizzazione e/o                   
mitigazione acustica al fine di garantire quanto segue: - il rispetto           
dei valori limite di emissione diurni e notturni vigenti; - in                  
prossimita' di tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori                
limite assoluti di immissione diurni e notturni vigenti; - in                   
prossimita' di tutti i ricettori esposti alla rumorosita'                       
dell'impianto (ambienti abitativi) il rispetto dei valori limite                
differenziali diurni e notturni vigenti; e) in seguito devono essere            
eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,               
nuovi rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite                  
assoluti e differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in              
prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area nei medesimi                
punti monitorati in precedenza al fine di verificare l'efficienza               
delle misure di mitigazione;                                                    
13) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti 10 e 11 dovranno               
essere eseguiti da ARPA, entro un mese dalla messa a regime                     
dell'impianto in progetto, secondo le modalita' e i criteri da essa             
definiti e con oneri a carico della societa' proponente e tutti i               
risultati dovranno essere trasmessi al Servizio pianificazione                  
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e alla           
societa' proponente;                                                            
14) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, gli studi e i monitoraggi descritti al punto 12)                
lettere a), b), c), e d), dovranno essere effettuati dal proponente a           
proprio carico entro 6 mesi dal ricevimento da parte della stessa               
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato da ARPA           
e sopra descritto, e gli studi effettuati e i risultati dovranno                
essere trasmessi ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di                   
Forli'-Cesena - Servizio pianificazione territoriale;                           
15) il monitoraggio e le analisi di cui al punto 12), lettera e)                
dovranno essere eseguiti da ARPA entro un mese dalla realizzazione              
delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o mitigazione acustica             
eventualmente previste al punto 4), lettera d), e i risultati                   
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di                    
Forli'-Cesena, Servizio pianificazione territoriale;                            
16) per quel che riguarda il recupero ambientale dell'area, il                  
progetto deve tener conto delle indicazioni contenute nella tavola              
"Integrazione punto 10 - Sistemazione a verde dell'area" nella quale            
sono indicate le essenze da utilizzare e i sesti di impianto idonei             
per la piantumazione, con la specificazione che vengano utilizzate              
piante adulte e/o a rapido sviluppo;                                            
17) al fine di permettere un piu' rapido recupero ambientale                    
dell'area, la sistemazione a verde dovra' essere avviata                        
contestualmente alla fase di cantiere nelle parti non interessate               
dall'ampliamento, e a realizzazione delle opere avvenuta per le                 
restanti aree;                                                                  
18) sui nuovi impianti vegetazionali dovranno essere previste                   
operazioni di manutenzione, quali l'irrigazione di soccorso, la                 
sarchiatura delle macchie alberate, le concimazioni con concimi a               
rapida ed a lenta cessione nei primi cinque anni successivi                     
all'impianto e il risarcimento delle fallanze;                                  
19) nella realizzazione dei manufatti dovranno essere applicate tutte           
le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato grado di             
sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo                    
derivanti sia dai reflui trattati che dalle sostanze chimiche                   
utilizzate nel processo di depurazione. In funzione della tipologia             
costruttiva prescelta (in opera, prefabbricata o mista) dovra' essere           
previsto un adeguato sistema di impermeabilizzazione delle porzioni             
interrate della struttura capace di conservare la sua efficacia anche           
a seguito di assestamenti, sotto l'azione del sovraccarico del                  
manufatto, e/o variazioni volumetriche dei terreni, provocati da                
oscillazioni del livello di falda;                                              
20) in fase di esercizio dell'impianto dovra' essere previsto il                
prelievo e l'analisi chimico-fisica delle acque prelevate in                    
piezometro, appositamente installato in area contermine all'impianto            
di depurazione, che intercetti la falda superficiale nell'intervallo            
stratigrafico - 3.00  - 5.00 metri. La frequenza del campionamento              
dovra' essere almeno annuale con profilo analitico similare a quello            
previsto e gia' svolto sulle acque effluenti dall'impianto di                   
depurazione. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi             
alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                     
pianificazione territoriale;                                                    
b) di quantificare in Euro 666,58, pari allo 0,02% del valore                   
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;                    
c) di trasmettere la presente delibera ad HERA Forli'-Cesena Srl, ad            
ARPA e al Comune di Savignano sul Rubicone;                                     
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma              
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                
e) di trasmettere il presente atto al Servizio pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza e al Servizio risorse                 
idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti;                                    
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.           
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di            
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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