COMUNICATO
Modifiche allo statuto comunale
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15/7/1991 con
deliberazione n. 68, modificato con deliberazioni n. 124 del
28/11/1991, n. 15 del 7/3/194, n. 17 del 15/3/1994, n. 28 del
27/6/1994, esecutive; pubblicato nel Bolletino Ufficiale della
Regione n. 35 del 13/3/1992 e n. 126 del 29/11/1994, modificato con
deliberazione n. 27 del 26/3/2003, esecutiva.
Art. 15
Difensore civico
1. L'Amministrazione comunale e' determinata ad istituire l'ufficio
del Difensore civico. Il Comune ricerca forme di collaborazione con
altri Enti locali per l'istituzione e/o l'utilizzo in forma associata
del Difensore civico. Le disposizioni contenute nella relativa
convenzione, stipulata tra gli enti interessati, sostituiscono, ove
incompatibili, ed integrano le norme del presente Statuto che
disciplinano l'istituto del Difensore civico, eccezion fatta per le
modalita' d'elezione. La convenzione e' approvata dal Consiglio
comunale, con le maggioranze previste dalla legge per le modifiche
statutarie.
2. E' ineleggibile chi e' stato candidato nelle elezioni comunali,
provinciale e regionali o politiche immediatamente precedenti.
3. Il Difensore civico e' nominato dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al
Comune.
4. Nella convenzione e/o delibera di nomina sono indicati: durata
della carica, cause di decadenza, ambiti di competenza, modalita' di
intervento, rapporti con il Consiglio, indennita' di funzione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Roversi