DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 798
Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Savignano 1" comune di Savignano sul Panaro (MO) - Presa d'atto determinazioni CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la Valutazione di Impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca
idrocarburi denominato "Savignano 1" nel territorio del comune di
Savignano sul Panaro in provincia di Modena, proposto da ENI SpA -
divisione Agip, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 10 febbraio 2003,
nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1) prima dell'inizio lavori il progetto dovra' essere sottoposto alla
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente, al fine di
valutare la necessita' di effettuare nell'area di cantiere un
controllo archeologico preventivo;
2) prima dell'inizio lavori, ENI SpA divisione Agip dovra' presentare
al Comune di Svignano sul Panaro: - rilievo dettagliato dell'area
interessata dal cantiere di perforazione, evidenziando le colture in
essere e l'eventuale presenza di specie arboricole importanti; -
programma di ripristino sia parziale, in caso di pozzo produttivo,
sia totale, in caso di pozzo sterile; il programma di ripristino
dovra' rispettare modalita' e tempi previsti nel SIA;
3) dovranno essere rispettate tutte le modalita' operative descritte
nel SIA depositato, con particolare riferimento alle tecniche rivolte
alla tutela delle falde acquifere; in particolare, la battitura del
conductor pipe dovra' essere effettuata fino ai 50 mt. di
profondita', e per la perforazione non potra' essere impiegato, fino
ai 200 mt. di profondita', alcun additivo al fango bentonitico,
escludendo categoricamente l'uso di barite;
4) previa individuazione di pozzi di controllo posti tra la zona di
perforazione e la zona di protezione dei pozzi di acquedotto, ENI
S.p.A. divisione Agip dovra' effettuare il monitoraggio della
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA
territorialmente competente ed il Comune di Savignano sul Panaro e
fornendo i dati monitorati all'ARPA, al Comune di Savignano sul
Panaro ed alla Provincia di Modena;
5) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, ENI SpA
divisione Agip dovra' fornire ad ARPA idonea documentazione
riportante il nominativo della societa' incaricata del
trasporto/trattamento del cutting, del fango e dei materiali
derivanti dalle eventuali operazioni di chiaroflocculazione e gli
estremi autorizzativi;
6) al fine di evitare qualsiasi interferenza negativa con le
coltivazioni presenti nell'intorno della postazione proposta, il
cantiere di perforazione non potra' essere realizzato nel periodo da
inizio marzo a fine luglio, corrispondente alla fioritura ed alla
raccolta delle ciliegie;
7) dovra' essere effettuata una ulteriore verifica ante operam, dei
livelli notturni di rumore nel punto indicato col numero 6 (Cascina
S. Croce); i risultati della verifica e le eventuali conseguenti
opere di mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla
validazione del Comune di Savignano sul Panaro e dell'ARPA competente
territorialmente;
8) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i
primi tre giorni della stessa, ENI SpA divisione Agip dovra'
effettuare un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al
fine di verificare la coerenza dei livelli previsti nello studio di
valutazione di impatto acustico con quelli immessi realmente
nell'ambiente, ed adottare eventuali mitigazioni; il monitoraggio
dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo
notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di
mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla
validazione del Comune di Savignano sul Panaro e dell'ARPA competente
territorialmente;
9) le macchine ed attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere
conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica
ambientale, cosi' come recepite dalla legislazione italiana;
10) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il
cantiere;
11) previa verifica da parte dell'ARPA dell'assenza di eventuali
inquinanti e/o contaminazione dovuti a sversamenti di oli minerali,
fanghi esausti o acque di lavaggio, il materiale derivante dallo
smantellamento delle opere civili dovra' essere recuperato
destinandolo ad impianti di frantumazione e riuso per riempimenti o
rilevati;
resta fermo che qualora la ricerca idrocarburi avesse esito positivo,
la concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in
produzione del giacimento dovranno essere assoggettati, in
ottemperanza alla vigente normativa in materia, ad una nuova
procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale; in tal caso dovranno essere rivalutate le possibilita' di
eseguire pozzi di sfruttameto anche deviati rispetto la verticale per
minimizzare l'impatto ambientale degli impianti permanenti di
sfruttamento;
c) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;
d) di dare atto che l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal
Comune di Savignano sul Panaro prot. 1210/03 del 28 aprile 2003,
costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9
maggio 2001, n. 15;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente ENI SpA - divisione Agip;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e per il
Paesaggio di Bologna;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie
- UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio Politiche energetiche
della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Modena, al Comune di
Savignano sul Panaro ed all'ARPA sezione provinciale di Modena;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3
l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto
ambientale, fermo restando che il pozzo esplorativo potra' essere
realizzato solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di
ricerca idrocarburi denominato "Bologna", considerate eventuali
proroghe;
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.