REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2003, n. 798

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa alla perforazione pozzo di ricerca idrocarburi denominato "Savignano 1" comune di Savignano sul Panaro (MO) - Presa d'atto determinazioni CDS (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la Valutazione di Impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di perforazione del pozzo di ricerca                 
idrocarburi denominato "Savignano 1" nel territorio del comune di               
Savignano sul Panaro in provincia di Modena, proposto da ENI SpA -              
divisione Agip, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti             
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 10 febbraio 2003,             
nel complesso ambientalmente compatibile;                                       
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al             
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai              
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di             
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale           
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1) prima dell'inizio lavori il progetto dovra' essere sottoposto alla           
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente, al fine di             
valutare la necessita' di effettuare nell'area di cantiere un                   
controllo archeologico preventivo;                                              
2) prima dell'inizio lavori, ENI SpA divisione Agip dovra' presentare           
al Comune di Svignano sul Panaro: - rilievo dettagliato dell'area               
interessata dal cantiere di perforazione, evidenziando le colture in            
essere e l'eventuale presenza di specie arboricole importanti; -                
programma di ripristino sia parziale, in caso di pozzo produttivo,              
sia totale, in caso di pozzo sterile; il programma di ripristino                
dovra' rispettare modalita' e tempi previsti nel SIA;                           
3) dovranno essere rispettate tutte le modalita' operative descritte            
nel SIA depositato, con particolare riferimento alle tecniche rivolte           
alla tutela delle falde acquifere; in particolare, la battitura del             
conductor pipe dovra' essere effettuata fino ai 50 mt. di                       
profondita', e per la perforazione non potra' essere impiegato, fino            
ai 200 mt. di profondita', alcun additivo al fango bentonitico,                 
escludendo categoricamente l'uso di barite;                                     
4) previa individuazione di pozzi di controllo posti tra la zona di             
perforazione e la zona di protezione dei pozzi di acquedotto, ENI               
S.p.A. divisione Agip dovra' effettuare il monitoraggio della                   
qualita' dell'acqua, concordandolo preventivamente con l'ARPA                   
territorialmente competente ed il Comune di Savignano sul Panaro e              
fornendo i dati monitorati all'ARPA, al Comune di Savignano sul                 
Panaro ed alla Provincia di Modena;                                             
5) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, ENI SpA                    
divisione Agip dovra' fornire ad ARPA idonea documentazione                     
riportante il nominativo della societa' incaricata del                          
trasporto/trattamento del cutting, del fango e dei materiali                    
derivanti dalle eventuali operazioni di chiaroflocculazione e gli               
estremi autorizzativi;                                                          
6) al fine di evitare qualsiasi interferenza negativa con le                    
coltivazioni presenti nell'intorno della postazione proposta, il                
cantiere di perforazione non potra' essere realizzato nel periodo da            
inizio marzo a fine luglio, corrispondente alla fioritura ed alla               
raccolta delle ciliegie;                                                        
7) dovra' essere effettuata una ulteriore verifica ante operam, dei             
livelli notturni di rumore nel punto indicato col numero 6 (Cascina             
S. Croce);  i risultati della verifica e le eventuali conseguenti               
opere di mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla             
validazione del Comune di Savignano sul Panaro e dell'ARPA competente           
territorialmente;                                                               
8) al momento dell'attivazione della fase di perforazione e durante i           
primi tre giorni della stessa, ENI SpA divisione Agip dovra'                    
effettuare un monitoraggio acustico in prossimita' dei ricettori al             
fine di verificare la coerenza dei livelli previsti nello studio di             
valutazione di impatto acustico con quelli immessi realmente                    
nell'ambiente, ed adottare eventuali mitigazioni; il monitoraggio               
dovra' essere realizzato sia in periodo diurno sia in periodo                   
notturno; i risultati dei rilievi e le eventuali conseguenti opere di           
mitigazione dovranno essere immediatamente sottoposti alla                      
validazione del Comune di Savignano sul Panaro e dell'ARPA competente           
territorialmente;                                                               
9) le macchine ed attrezzature di cantiere impiegate dovranno essere            
conformi alle Direttive CEE in materia di emissione acustica                    
ambientale, cosi' come recepite dalla legislazione italiana;                    
10) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere            
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni; c) prevedere l'umidificazione dei           
depositi temporanei di inerti e delle vie di transito da e per il               
cantiere;                                                                       
11) previa verifica da parte dell'ARPA dell'assenza di eventuali                
inquinanti e/o contaminazione dovuti a sversamenti di oli minerali,             
fanghi esausti o acque di lavaggio, il materiale derivante dallo                
smantellamento delle opere civili dovra' essere recuperato                      
destinandolo ad impianti di frantumazione e riuso per riempimenti o             
rilevati;                                                                       
resta fermo che qualora la ricerca idrocarburi avesse esito positivo,           
la concessione di coltivazione ed il relativo programma di messa in             
produzione del giacimento dovranno essere assoggettati, in                      
ottemperanza alla vigente normativa in materia, ad una nuova                    
procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza                    
regionale; in tal caso dovranno essere rivalutate le possibilita' di            
eseguire pozzi di sfruttameto anche deviati rispetto la verticale per           
minimizzare l'impatto ambientale degli impianti permanenti di                   
sfruttamento;                                                                   
c) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune                      
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18             
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e'                    
contenuto all'interno del sopracitato "Rapporto" di cui al punto 3.7;           
d) di dare atto che l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal               
Comune di Savignano sul Panaro prot. 1210/03 del 28 aprile 2003,                
costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della                  
presente deliberazione;                                                         
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi non ha ritenuto                    
necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in materia di              
inquinamento acustico per particolari attivita' di cui alla L.R. 9              
maggio 2001, n. 15;                                                             
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alla proponente ENI SpA - divisione Agip;                
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attivita'                   
culturali - Soprintendenza per i Beni architettonici e per il                   
Paesaggio di Bologna;                                                           
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'                 
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie            
- UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio Politiche energetiche              
della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di Modena, al Comune di            
Savignano sul Panaro ed all'ARPA sezione provinciale di Modena;                 
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3                    
l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto                     
ambientale, fermo restando che il pozzo esplorativo potra' essere               
realizzato solo nell'ambito del periodo di vigenza del permesso di              
ricerca idrocarburi denominato "Bologna", considerate eventuali                 
proroghe;                                                                       
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente                  
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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