DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2682
Approvazione dell'accordo-contratto speciale tra la Regione Emilia-Romagna e Villa Maria Cecilia Hospital SpA di Cotignola (RA) per l'erogazione di prestazioni di neuroradiochirurgia mediante apparecchiatura Leksell Gamma Knife
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria delibera 2132/01 che regolamenta la fornitura delle
prestazioni di alta specialita' da parte di strutture private per gli
anni 2001, 2002 e 2003, in linea con l'accordo generale stipulato tra
questa Regione e le associazioni della spedalita' privata AIOP ed
ARIS di cui alla deliberazione 2054/01;
considerato che nell'accordo generale di cui alla citata
deliberazione 2054/01 e' compreso il paragrafo "A.9.) Accordi
Speciali" che prevede che:
- la Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche possano avviare
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti per
rispondere a specifiche esigenze;
- qualora tali nuovi ed aggiuntivi accordi dovessero comportare un
incremento del valore della produzione, il relativo carico
finanziario potra' essere previsto con la dotazione di risorse
aggiuntive rispetto al budget concordato;
- tali risorse non dovranno essere considerate al fine del calcolo
delle penalita';
considerato che per l'attivita' di neuroradiochirurgia mediante gamma
knife i pazienti emiliano-romagnoli sono inviati a strutture
extraregionali o estere, quest'ultima fattispecie in particolare per
il trattamento dei melanomi della coroide, con problemi di liste di
attesa oltre che logistici;
considerato che obiettivo generale degli accordi con le strutture
private e' quello di favorire il processo di integrazione negoziata e
consensuale per il miglior utilizzo delle risorse esistenti, nel
rispetto sia dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, che
delle previsioni della pianificazione regionale applicabili ai
soggetti pubblici e privati, nonche' per il miglioramento delle
capacita' di risposta del sistema alle domande sanitarie dei
cittadini;
ritenuto pertanto opportuno addivenire ad un accordo specifico con la
struttura privata Villa Maria Cecilia Hospital, che si e'
recentemente dotata di una apparecchiatura per la esecuzione di
prestazioni di neuroradiochirurgia mediante gamma knife, oltre che
del complesso delle professionalita' necessarie per la erogazione
delle prestazioni medesime, per l'utilizzo da parte dei cittadini
della regione Emilia-Romagna della medesima cio' per le motivazioni
suesposte relative alla accessibilita' ed in considerazione della
efficacia della metodica su casistica selezionata;
ritenuto opportuno, inoltre, precisare che l'attivita' svolta in
attuazione del presente accordo non puo' essere tenuta in
considerazione per l'applicazione di quanto previsto al punto 7)
"Recupero mobilita' passiva extraregionale" dell'accordo generale
Regione-AIOP ed ARIS, di cui alla gia' citata deliberazione 2054/01,
per incrementare il sub budget 4.3 Neurochirurgia, e che quindi il
recupero di mobilita' passiva nell'area neurochirurgica che si
verifichera' quale effetto atteso del presente accordo andra'
sottratto dal recupero complessivo di mobilita' passiva, con la
conseguenza che nessuna modifica incrementale del sub budget 4.3
potra' derivarne;
dato atto dei pareri favorevoli sul presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione
2774/01:
- di regolarita' tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Presidi Ospedalieri, dott.ssa Kyriakoula;
- di legittimita', espresso dal Direttore generale alla Sanita' e
Politiche sociali, dott. Franco Rossi;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la proposta di accordo-contratto speciale tra la
Regione Emilia-Romagna e Villa Maria Cecilia Hospital SpA per
l'erogazione di prestazioni di neuroradiochirurgia mediante
apparecchiatura Leksell Gamma Knife, comprensivo del protocollo di
accesso alle prestazioni, allegata alla presente deliberazione quale
parte sostanziale e integrante;
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla
sottoscrizione dell'accordo-contratto speciale di cui alla presente
deliberazione;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Accordo per l'erogazione di prestazioni ospedaliere di
neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife a favore di cittadini
residenti in regione Emilia-Romagna
Questo giorno . . . . . . . . . . . 2002 in Bologna
tra
l'Assessorato alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna Via Aldo Moro n. 21, nella persona del . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., d'ora innanzi Assessorato, da una parte
Villa Maria Cecilia Hospital, Struttura ospedaliera privata di alta
specialita', con sede in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1, in
persona dell'Amministratore delegato dott. Fausto Pellati, d'ora
innanzi VMCH, dall'altra parte
premesso:
- che VMCH e' Struttura ospedaliera privata accreditata per la
erogazione di prestazioni di alta specialita', di cui la funzione di
neurochirurgia e' parte, e che la struttura e' idonea e attrezzata
per assicurare il complesso delle prestazioni oggetto del presente
accordo;
- che VMCH ha recentemente acquistato una attrezzatura denominata
Leksell Gamma Knife, apparecchiatura di ultima generazione per la
terapia mediante tecnica radiochirurgica di neoformazioni e
malformazioni vascolari a carico delle strutture craniocerebrali,
dotandosi di una equipe di Neurochirurghi esperti in tale attivita' e
di indiscussa competenza clinica nel settore specifico della
Neuroradiochirurgia, e che gli operatori che formano tale equipe,
liberi professionisti, non si trovano in condizioni di
incompatibilita' rispetto alla possibilita' di operare in struttura
privata accreditata;
- che VMCH annovera fra i propri operatori sanitari tutte le figure
professionali previste dalle normative vigenti per la gestione della
tecnologia di cui sopra, ed in particolare dispone di:
radioterapisti, fisici sanitari, neuroradiologo, radiologo vascolare,
tecnici di radiologia medica esperti di radioterapia, strumentisti,
oltre che della suddetta equipe neurochirurgica;
- che la Regione Emilia-Romagna e' interessata a definire un rapporto
di collaborazione con VMCH organizzandolo su basi volte a consentire
al Servizio Sanitario regionale di rispondere in modo piu' organico,
e nell'ambito di percorsi che garantiscano maggiormente la
continuita' di presa in carico dei pazienti, le esigenze di
prestazioni di neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife dei cittadini
emiliano-romagnoli.
- che le suddette esigenze, allo stato attuale trovano risposta
esclusivamente presso Strutture ospedaliere fuori regione o, in
particolare per i melanomi della coroide, estere, con liste di
attesa, disagi per i pazienti e i loro familiari e maggiori
difficolta' a garantire la continuita' di presa in carico da parte
dei professionisti regionali invianti;
- che i contenuti economici del presente accordo, come previsto
dall'art. 9 - Accordi speciali, parte I, dell'Accordo generale tra
Regione Emilia-Romagna ed AIOP, deliberato il 9/10/2001, n. 2054
dalla Giunta regionale, permettono di conseguire, oltre agli
obiettivi di funzionalita' suddetti, un contenimento dei costi, anche
in relazione alla messa in rete delle risorse tecnologiche pubbliche
e private esistenti all'interno del Servizio Sanitario regionale;
- che VMCH si rende disponibile a sottoporsi, oltre all'usuale
monitoraggio e controllo delle attivita', ad audit clinico anche per
l'attivita' oggetto del presente accordo
si stipula e conviene quanto segue
Art. 1
Oggetto
Formano oggetto di questo accordo esclusivamente le prestazioni di
neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife eseguite a favore di
pazienti residenti in regione Emilia-Romagna da parte di VMCH.
Art. 2
Modalita' di svolgimento delle prestazioni
Le parti concordano che le Unita' Operative pubbliche di
Neurochirurgia della regione Emilia-Romagna, potranno inviare al
Servizio di Gamma Knife di VMCH, secondo le modalita' previste dal
protocollo allegato (Allegato 1), i pazienti per i quali i
professionisti delle UO Neurochirurgiche ritengano appropriata
l'indicazione clinica a tale trattamento.
Per i melanomi della coroide, di pertinenza oculistica, tale invio
potra' essere effettuato dagli oculisti operanti presso le strutture
pubbliche emiliano-romagnole.
Relativamente all'invio da parte di altri professionisti si concorda
che una percentuale non superiore al 10%, su base annua, dei casi
oggetto del presente accordo potra' essere inviato da specialisti
pubblici diversi o per afferenza disciplinare (radioterapisti,
oncologi) o per afferenza territoriale (neurochirurghi operanti
presso strutture pubbliche fuori regione).
Tale casistica sara' comunque sottoposta, al fine di verificarne la
appropriatezza, a controllo sistematico da parte dei competenti
uffici regionali.
I professionisti esperti in Gamma Knife di VMCH, previa condivisione
dell'indicazione con i colleghi invianti, tratteranno i pazienti
presso la Struttura privata, nel rispetto del protocollo di cui
sopra.
Qualora la condivisione dell'indicazione manchi, i professionisti di
VMCH rinvieranno il caso all'equipe pubblica inviante per la
valutazione dell'eventuale trattamento alternativo.
Art. 3
Corrispettivi
Il trattamento con Gamma Knife, comprensivo di due giornate di
degenza (come da protocollo) e comprensivo della prima risonanza
magnetica di controllo con "indicator box" post dimissione (per la
misura dei volumi delle lesioni operate), verra' fatturato da VMCH
all'Azienda Unita' sanitaria locale di appartenenza del paziente alla
tariffa vigente per i cittadini emiliano-romagnoli del DRG 001, con
una riduzione del 5%.
La fatturazione delle prestazioni avverra' secondo le modalita'
previste dalla DGR 2054/01.
Art. 4
Obblighi della Struttura ospedaliera privata
VMCH si impegna a garantire tempi di attesa non superiori a 20
giorni, e, nel caso cio' non sia possibile a segnalare tale
eventualita' al Servizio Presidi Ospedalieri della Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.
VMCH si impegna inoltre a mettere a disposizione, per l'esecuzione
dei trattamenti, personale sanitario in possesso dei titoli e della
competenza clinica necessari a svolgere l'attivita' di cui al
presente accordo.
VMCH mettera' a disposizione tecnologie aggiornate e regolarmente
manutenute come da procedure in essere presso la struttura, conformi
al sistema di qualita' e sicurezza di una struttura certificata
UNI-EN-ISO 9002.
Tali procedure saranno a disposizione, in visione, dei professionisti
invianti e degli organi ispettivi preposti.
Art. 5
Accordi speciali - Budget
Come previsto al punto A.9 - Accordi speciali del contratto generale
fra Regione Emilia-Romagna ed AIOP per l'attivita' sanitaria svolta
in degenza, gli oneri del presente accordo non rientreranno nel
budget concordato e assegnato a VMCH per l'attivita' di alta
specialita'.
Art. 6
Controlli e documentazione
VMCH si impegna a conservare nella documentazione del ricovero
relativa ai casi oggetto del presente accordo la richiesta del
neurochirurgo o dell'altro specialista pubblico inviante per ogni
eventuale controllo da parte degli organi preposti.
Art. 7
Collaborazione e intenti
Le parti si impegnano a valutare congiuntamente i risultati raggiunti
dal presente accordo in termini di efficacia clinica, appropriatezza
delle prestazioni e continuita' e tempestivita' dell'assistenza.
In particolare al termine del primo anno di validita' dovra' essere
effettuata una analisi volta a valutare i risultati raggiunti in
termini di recupero di mobilita' passiva e di qualita'.
Art. 8
Durata
Il presente accordo decorre dall'1 novembre 2002 ed ha validita' fino
al 31 dicembre 2003.
L'accordo in caso di mancata disdetta da comunicare all'altra parte
per iscritto e in modo motivato almeno 6 mesi prima della scadenza,
si considerera' automaticamente rinnovato per ulteriori mesi dodici.
Potra' inoltre essere modificato in qualsiasi momento alla luce di
specifiche e motivate esigenze di pubblico interesse ed in tal caso
le parti si incontreranno per valutare e concordare gli eventuali
aggiornamenti da apportare all'accordo medesimo.
Art. 9
Rimandi
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si
rimanda alle DGR 2054/01 "Approvazione dell'accordo generale per il
triennio 2001-2003 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni
della spedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni
erogate dalla rete ospedaliera privata" e alla DGR 2132/01
"Approvazione dell'accordo-contratto integrativo fra la Regione
Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati (fascia A) per la
fornitura di prestazioni di alta specialita' - anni 2001, 2002 e
2003" per le specifiche parti di competenza.
Art. 9
Premesse e allegati
Le premesse e l'allegato costituiscono una componente essenziale del
presente accordo.
Allegato 1 - Protocollo operativo per l'accesso, la dimissione e il
follow-up del paziente.
Bologna, data . . . . . . . . . . . .
REGIONE EMILIA-ROMAGNA VILLA MARIA CECILIA HOSPITAL
ASSESSORE ALLA SANITA' L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Bissoni Fausto Pellati
ALLEGATO 1
Accordo Neurochirurgia - Gamma Knife - Protocollo di invio dei
pazienti
La patologia in cui vi e' generale consenso per l'indicazione al
trattamento di radiochirurgia con Gamma Knife e' costituita da:
- Malformazioni artero-venose (MAV)
- Neurinomi intracranici
- Meningiomi della base cranica e meningiomi di piccole dimensioni
della volta
- Metastasi cerebrali indipendentemente dall'istologia del tumore
primitivo
- Adenomi ipofisari
- Craniofaringioma
- Nevralgia trigeminale e cefalea a grappolo
- Tumore glomico
- Melanoma uveale
- Neurocitoma
- Emangioblastomi ( Sindrome di Von Hippel-Lindau).
Il medico neurochirurgo della struttura pubblica inviante che valuti
utile sottoporre un paziente a trattamento con Gamma Knife potra'
contattare direttamente uno dei medici del Servizio di Gamma Knife di
VMCH (dott. Enrico Motti, dott.ssa Laura Ventrella e dott. Enrico
Giugni) tramite il numero telefonico del Servizio (tel. 0545/37165),
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16.
Al medico del Servizio verra' presentato il caso del paziente nel
quale si ritiene potenzialmente indicato il trattamento di Gamma
Knife; condivisa l'indicazione si procedera' come di seguito
indicato:
1) cognome, nome e data di nascita del pz candidato verranno
comunicati direttamente ad uno dei professionisti suddetti nel corso
del contatto di cui sopra unitamente al nome e dal recapito
telefonico del medico neurochirurgo inviante. Quest'ultimo invitera'
il paziente (o il congiunto che tiene i collegamenti) a rivolgersi
allo 0545/37165 per il primo contatto con la struttura, per la
raccolta dei dati eventualmente mancanti e per essere informato
relativamente alle modalita' di accesso.
Documentazione necessaria (patologia benigna e patologia maligna)
1) Breve relazione clinica (contenente storia clinica, terapie in
corso e condizioni attuali). Tale breve relazione non puo' essere
sostituita da copia fotostatica della cartella clinica, che non e'
invece necessaria.
2) Iconografia di risonanza magnetica recente (non piu' vecchia di 30
giorni nella patologia maligna). Lo studio angiografico, con relativa
iconografia, e' richiesto nelle malformazioni vascolari. I referti
sono utili, ma non sostitutivi dell'iconografia. La TAC (comunque
utile in casi particolari) e' sempre insufficiente da sola per
raggiungere la decisione di sottoporre a radiochirurgia.
3) Nei casi di metastasi cerebrali i risultati dell'ultimo staging
oncologico con almeno TAC total-body e scintigrafia ossea (non piu'
vecchio di 3 mesi) devono venire descritti dall'Oncologo curante in
una breve relazione che formuli, nei limiti del possibile, la
prognosi quoad vitam. E' necessario allegare alla documentazione
anche il referto istologico/citologico del tumore primitivo.
L'intenzione di sottoporre il pz, con tumore primitivo noto,
all'asportazione dello stesso dopo che la metastasi cerebrale sia
stata sottoposta a trattamento con GK va allegata in forma scritta.
4) In tutti i casi sottoposti in precedenza a radioterapia
convenzionale e' indispensabile rendere disponibile la documentazione
che riporti le dosi e il piano di trattamento radiante utilizzato.
5) In tutti i casi sottoposti in precedenza a radiochirurgia, con
qualsivoglia modalita', e' indispensabile disporre della dose e del
piano di trattamento radiante. Nel caso di metastasi in cui si
ritenga che la pregressa radiochirurgia eseguita in altro centro
abbia fallito e' indispensabile disporre della iconografia (o del
referto) di una PET cerebrale. Il cambiamento di centro di
radiochirurgia dovra' venire motivato. La informazione relativa a
precedenti trattamenti radiochirurgici deve essere fornita in modo
completo ed accurato, in caso contrario il paziente sarebbe esposto a
rischi di sovradose radiante. Qualora tali informazioni non siano
adeguatamente fornite il paziente verra' escluso da ulteriori
valutazioni.
6) In tutti i casi sottoposti in precedenza ad intervento
neurochirurgico e' indispensabile disporre della descrizione
dell'intervento, dell'iconografia diagnostica pre-operatoria e del
referto istologico.
7) In tutti i casi di adenoma ipofisario e' indispensabile disporre
di valutazione endocrinologica, completa dei dosaggi degli ormoni
dell'asse ipotalamo-ipofisario: per i pazienti gia' operati dovranno
essere disponibili i risultati di valutazioni postintervento
effettuate almeno due mesi dopo l'intervento stesso, sia per i
pazienti operati che per i non operati i risultati dovranno risalire
ad un periodo tendenzialmente non superiore ai tre mesi dalla
valutazione di indicazione all'intervento con Gamma Knife.
8) In tutti i casi di adenoma ipofisario e di patologia perisellare a
contatto con le vie ottiche o interessanti l'orbita o nella patologia
del lobo occipitale e' indispensabile disporre di valutazione
oculistica, completa di campo visivo e fundus oculi.
9) In tutti i casi di patologia dell'angolo pontocerebellare
(neurinoma dell'acustico, meningioma dell'apice della rocca, tumore
glomico, ecc.) e' indispensabile disporre di valutazione
otorinolaringoiatrica, completa di audiometria e potenziali evocati
acustici.
Esclusioni
1) Casi di glioblastoma
2) Metastasi cerebrali operate in cui l'intervento non sia stato
fatto seguire da radioterapia convenzionale panencefalica.
3) Metastasi multiple di melanoma/carcinoma renale in cui sia stata
operata parte delle localizzazioni e parte venga riferita a GK.
Ulteriori aspetti
Il neurochirurgo referente inviante potra' assistere, in tutti i
casi, al trattamento di Gamma Knife presso VMCH, previ accordi con il
servizio stesso.
I pazienti verranno dimessi con lettera di dimissione indirizzata,
come da indicazioni regionali, al medico curante e al medico
specialista inviante.
La lettera di dimissione conterra' la indicazione della data della
visita di controllo successiva, comprensiva di RMN cerebrale da
eseguirsi senza alcun onere a carico del paziente presso VMCH (come
previsto dall'accordo in oggetto).
Il referto della visita di controllo verra' prodotto in due copie,
una da consegnare al paziente, una trasmessa al neurochirurgo
inviante.
Per poter garantire nel modo migliore il follow-up dei pazienti
trattati, sia i neurochirurghi invianti che i neurochirurghi del
centro Gamma Knife di VMCH, si impegnano a trasmettersi
vicendevolmente ogni documentazione clinica significativa, relativa
al decorso del paziente successivo alla prima visita di controllo.