REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2002, n. 2682

Approvazione dell'accordo-contratto speciale tra la Regione Emilia-Romagna e Villa Maria Cecilia Hospital SpA di Cotignola (RA) per l'erogazione di prestazioni di neuroradiochirurgia mediante apparecchiatura Leksell Gamma Knife

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la propria delibera 2132/01 che regolamenta la fornitura delle            
prestazioni di alta specialita' da parte di strutture private per gli           
anni 2001, 2002 e 2003, in linea con l'accordo generale stipulato tra           
questa Regione e le associazioni della spedalita' privata AIOP ed               
ARIS di cui alla deliberazione 2054/01;                                         
considerato che nell'accordo generale di cui alla citata                        
deliberazione 2054/01 e' compreso il paragrafo "A.9.) Accordi                   
Speciali" che prevede che:                                                      
- la Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche possano avviare                 
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,             
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti per              
rispondere a specifiche esigenze;                                               
- qualora tali nuovi ed aggiuntivi accordi dovessero comportare un              
incremento del valore della produzione, il relativo carico                      
finanziario potra' essere previsto con la dotazione di risorse                  
aggiuntive rispetto al budget concordato;                                       
- tali risorse non dovranno essere considerate al fine del calcolo              
delle penalita';                                                                
considerato che per l'attivita' di neuroradiochirurgia mediante gamma           
knife i pazienti emiliano-romagnoli sono inviati a strutture                    
extraregionali o estere, quest'ultima fattispecie in particolare per            
il trattamento dei melanomi della coroide, con problemi di liste di             
attesa oltre che logistici;                                                     
considerato che obiettivo generale degli accordi con le strutture               
private e' quello di favorire il processo di integrazione negoziata e           
consensuale per il miglior utilizzo delle risorse esistenti, nel                
rispetto sia dei mezzi finanziari complessivamente disponibili, che             
delle previsioni della pianificazione regionale applicabili ai                  
soggetti pubblici e privati, nonche' per il miglioramento delle                 
capacita' di risposta del sistema alle domande sanitarie dei                    
cittadini;                                                                      
ritenuto pertanto opportuno addivenire ad un accordo specifico con la           
struttura privata Villa Maria Cecilia Hospital, che si e'                       
recentemente dotata di una apparecchiatura per la esecuzione di                 
prestazioni di neuroradiochirurgia mediante gamma knife, oltre che              
del complesso delle professionalita' necessarie per la erogazione               
delle prestazioni medesime, per l'utilizzo da parte dei cittadini               
della regione Emilia-Romagna della medesima cio' per le motivazioni             
suesposte relative alla accessibilita' ed in considerazione della               
efficacia della metodica su casistica selezionata;                              
ritenuto opportuno, inoltre, precisare che l'attivita' svolta in                
attuazione del presente accordo non puo' essere tenuta in                       
considerazione per l'applicazione di quanto previsto al punto 7)                
"Recupero mobilita' passiva extraregionale" dell'accordo generale               
Regione-AIOP ed ARIS, di cui alla gia' citata deliberazione 2054/01,            
per incrementare il sub budget 4.3 Neurochirurgia, e che quindi il              
recupero di mobilita' passiva nell'area neurochirurgica che si                  
verifichera' quale effetto atteso del presente accordo andra'                   
sottratto dal recupero complessivo di mobilita' passiva, con la                 
conseguenza che nessuna modifica incrementale del sub budget 4.3                
potra' derivarne;                                                               
dato atto dei pareri favorevoli sul presente provvedimento, ai sensi            
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione            
2774/01:                                                                        
- di regolarita' tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio                
Presidi Ospedalieri, dott.ssa Kyriakoula;                                       
- di legittimita', espresso dal Direttore generale alla Sanita' e               
Politiche sociali, dott. Franco Rossi;                                          
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la proposta di accordo-contratto speciale tra la                
Regione Emilia-Romagna e Villa Maria Cecilia Hospital SpA per                   
l'erogazione di prestazioni di neuroradiochirurgia mediante                     
apparecchiatura Leksell Gamma Knife, comprensivo del protocollo di              
accesso alle prestazioni, allegata alla presente deliberazione quale            
parte sostanziale e integrante;                                                 
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla                       
sottoscrizione dell'accordo-contratto speciale di cui alla presente             
deliberazione;                                                                  
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Accordo per l'erogazione di prestazioni ospedaliere di                          
neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife a favore di cittadini                  
residenti in regione Emilia-Romagna                                             
Questo giorno . . . . . . . . . . . 2002 in Bologna                             
tra                                                                             
l'Assessorato alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna, con sede in            
Bologna Via Aldo Moro n. 21, nella persona del . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . ., d'ora innanzi Assessorato, da una parte            
Villa Maria Cecilia Hospital, Struttura ospedaliera privata di alta             
specialita', con sede in Cotignola (RA), Via Corriera n. 1, in                  
persona dell'Amministratore delegato dott. Fausto Pellati, d'ora                
innanzi VMCH, dall'altra parte                                                  
premesso:                                                                       
- che VMCH e' Struttura ospedaliera privata accreditata per la                  
erogazione di prestazioni di alta specialita', di cui la funzione di            
neurochirurgia e' parte, e che la struttura e' idonea e attrezzata              
per assicurare il complesso delle prestazioni oggetto del presente              
accordo;                                                                        
- che VMCH ha recentemente acquistato una attrezzatura denominata               
Leksell Gamma Knife, apparecchiatura di ultima generazione per la               
terapia mediante tecnica radiochirurgica di neoformazioni e                     
malformazioni vascolari a carico delle strutture craniocerebrali,               
dotandosi di una equipe di Neurochirurghi esperti in tale attivita' e           
di indiscussa competenza clinica nel settore specifico della                    
Neuroradiochirurgia, e che gli operatori che formano tale equipe,               
liberi professionisti, non si trovano in condizioni di                          
incompatibilita' rispetto alla possibilita' di operare in struttura             
privata accreditata;                                                            
- che VMCH annovera fra i propri operatori sanitari tutte le figure             
professionali previste dalle normative vigenti per la gestione della            
tecnologia di cui sopra, ed in particolare dispone di:                          
radioterapisti, fisici sanitari, neuroradiologo, radiologo vascolare,           
tecnici di radiologia medica esperti di radioterapia, strumentisti,             
oltre che della suddetta equipe neurochirurgica;                                
- che la Regione Emilia-Romagna e' interessata a definire un rapporto           
di collaborazione con VMCH organizzandolo su basi volte a consentire            
al Servizio Sanitario regionale di rispondere in modo piu' organico,            
e nell'ambito di percorsi che garantiscano maggiormente la                      
continuita' di presa in carico dei pazienti, le esigenze di                     
prestazioni di neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife dei cittadini           
emiliano-romagnoli.                                                             
- che le suddette esigenze, allo stato attuale trovano risposta                 
esclusivamente presso Strutture ospedaliere fuori regione o, in                 
particolare per i melanomi della coroide, estere, con liste di                  
attesa, disagi per i pazienti e i loro familiari e maggiori                     
difficolta' a garantire la continuita' di presa in carico da parte              
dei professionisti regionali invianti;                                          
- che i contenuti economici del presente accordo, come previsto                 
dall'art. 9 - Accordi speciali, parte I, dell'Accordo generale tra              
Regione Emilia-Romagna ed AIOP, deliberato il 9/10/2001, n. 2054                
dalla Giunta regionale, permettono di conseguire, oltre agli                    
obiettivi di funzionalita' suddetti, un contenimento dei costi, anche           
in relazione alla messa in rete delle risorse tecnologiche pubbliche            
e private esistenti all'interno del Servizio Sanitario regionale;               
- che VMCH si rende disponibile a sottoporsi, oltre all'usuale                  
monitoraggio e controllo delle attivita', ad audit clinico anche per            
l'attivita' oggetto del presente accordo                                        
si stipula e conviene quanto segue                                              
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
Formano oggetto di questo accordo esclusivamente le prestazioni di              
neuroradiochirurgia mediante Gamma Knife eseguite a favore di                   
pazienti residenti in regione Emilia-Romagna da parte di VMCH.                  
Art. 2                                                                          
Modalita' di svolgimento delle prestazioni                                      
Le parti concordano che le Unita' Operative pubbliche di                        
Neurochirurgia della regione Emilia-Romagna, potranno inviare al                
Servizio di Gamma Knife di VMCH, secondo le modalita' previste dal              
protocollo allegato (Allegato 1), i pazienti per i quali i                      
professionisti delle UO Neurochirurgiche ritengano appropriata                  
l'indicazione clinica a tale trattamento.                                       
Per i melanomi della coroide, di pertinenza oculistica, tale invio              
potra' essere effettuato dagli oculisti operanti presso le strutture            
pubbliche emiliano-romagnole.                                                   
Relativamente all'invio da parte di altri professionisti si concorda            
che una percentuale non superiore al 10%, su base annua, dei casi               
oggetto del presente accordo potra' essere inviato da specialisti               
pubblici diversi o per afferenza disciplinare (radioterapisti,                  
oncologi) o per afferenza territoriale (neurochirurghi operanti                 
presso strutture pubbliche fuori regione).                                      
Tale casistica sara' comunque sottoposta, al fine di verificarne la             
appropriatezza, a controllo sistematico da parte dei competenti                 
uffici regionali.                                                               
I professionisti esperti in Gamma Knife di VMCH, previa condivisione            
dell'indicazione con i colleghi invianti, tratteranno i pazienti                
presso la Struttura privata, nel rispetto del protocollo di cui                 
sopra.                                                                          
Qualora la condivisione dell'indicazione manchi, i professionisti di            
VMCH rinvieranno il caso all'equipe pubblica inviante per la                    
valutazione dell'eventuale trattamento alternativo.                             
Art. 3                                                                          
Corrispettivi                                                                   
Il trattamento con Gamma Knife, comprensivo di due giornate di                  
degenza (come da protocollo) e comprensivo della prima risonanza                
magnetica di controllo con "indicator box" post dimissione (per la              
misura dei volumi delle lesioni operate), verra' fatturato da VMCH              
all'Azienda Unita' sanitaria locale di appartenenza del paziente alla           
tariffa vigente per i cittadini emiliano-romagnoli del DRG 001, con             
una riduzione del 5%.                                                           
La fatturazione delle prestazioni avverra' secondo le modalita'                 
previste dalla DGR 2054/01.                                                     
Art. 4                                                                          
Obblighi della Struttura ospedaliera privata                                    
VMCH si impegna a garantire tempi di attesa non superiori a 20                  
giorni, e, nel caso cio' non sia possibile a segnalare tale                     
eventualita' al Servizio Presidi Ospedalieri della Direzione generale           
Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.                       
VMCH si impegna inoltre a mettere a disposizione, per l'esecuzione              
dei trattamenti, personale sanitario in possesso dei titoli e della             
competenza clinica necessari a svolgere l'attivita' di cui al                   
presente accordo.                                                               
VMCH mettera' a disposizione tecnologie aggiornate e regolarmente               
manutenute come da procedure in essere presso la struttura, conformi            
al sistema di qualita' e sicurezza di una struttura certificata                 
UNI-EN-ISO 9002.                                                                
Tali procedure saranno a disposizione, in visione, dei professionisti           
invianti e degli organi ispettivi preposti.                                     
Art. 5                                                                          
Accordi speciali - Budget                                                       
Come previsto al punto A.9 - Accordi speciali del contratto generale            
fra Regione Emilia-Romagna ed AIOP per l'attivita' sanitaria svolta             
in degenza, gli oneri del presente accordo non rientreranno nel                 
budget concordato e assegnato a VMCH per l'attivita' di alta                    
specialita'.                                                                    
Art. 6                                                                          
Controlli e documentazione                                                      
VMCH si impegna a conservare nella documentazione del ricovero                  
relativa ai casi oggetto del presente accordo la richiesta del                  
neurochirurgo o dell'altro specialista pubblico inviante per ogni               
eventuale controllo da parte degli organi preposti.                             
Art. 7                                                                          
Collaborazione e intenti                                                        
Le parti si impegnano a valutare congiuntamente i risultati raggiunti           
dal presente accordo in termini di efficacia clinica, appropriatezza            
delle prestazioni e continuita' e tempestivita' dell'assistenza.                
In particolare al termine del primo anno di validita' dovra' essere             
effettuata una analisi volta a valutare i risultati raggiunti in                
termini di recupero di mobilita' passiva e di qualita'.                         
Art. 8                                                                          
Durata                                                                          
Il presente accordo decorre dall'1 novembre 2002 ed ha validita' fino           
al 31 dicembre 2003.                                                            
L'accordo in caso di mancata disdetta da comunicare all'altra parte             
per iscritto e in modo motivato almeno 6 mesi prima della scadenza,             
si considerera' automaticamente rinnovato per ulteriori mesi dodici.            
Potra' inoltre essere modificato in qualsiasi momento alla luce di              
specifiche e motivate esigenze di pubblico interesse ed in tal caso             
le parti si incontreranno per valutare e concordare gli eventuali               
aggiornamenti da apportare all'accordo medesimo.                                
Art. 9                                                                          
Rimandi                                                                         
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si                  
rimanda alle DGR 2054/01 "Approvazione dell'accordo generale per il             
triennio 2001-2003 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni              
della spedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni                  
erogate dalla rete ospedaliera privata" e alla DGR 2132/01                      
"Approvazione dell'accordo-contratto integrativo fra la Regione                 
Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati (fascia A) per la             
fornitura di prestazioni di alta specialita' - anni 2001, 2002 e                
2003" per le specifiche parti di competenza.                                    
Art. 9                                                                          
Premesse e allegati                                                             
Le premesse e l'allegato costituiscono una componente essenziale del            
presente accordo.                                                               
Allegato 1 - Protocollo operativo per l'accesso, la dimissione e il             
follow-up del paziente.                                                         
Bologna, data . . . . . . . . . . . .                                           
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  VILLA MARIA CECILIA HOSPITAL                            
ASSESSORE ALLA SANITA'  L'AMMINISTRATORE DELEGATO                               
Giovanni Bissoni  Fausto Pellati                                                
ALLEGATO 1                                                                      
Accordo Neurochirurgia - Gamma Knife - Protocollo di invio dei                  
pazienti                                                                        
La patologia in cui vi e' generale consenso per l'indicazione al                
trattamento di radiochirurgia con Gamma Knife e' costituita da:                 
- Malformazioni artero-venose (MAV)                                             
- Neurinomi intracranici                                                        
- Meningiomi della base cranica e meningiomi di piccole dimensioni              
della volta                                                                     
- Metastasi cerebrali indipendentemente dall'istologia del tumore               
primitivo                                                                       
- Adenomi ipofisari                                                             
- Craniofaringioma                                                              
- Nevralgia trigeminale e cefalea a grappolo                                    
- Tumore glomico                                                                
- Melanoma uveale                                                               
- Neurocitoma                                                                   
- Emangioblastomi ( Sindrome di Von Hippel-Lindau).                             
Il medico neurochirurgo della struttura pubblica inviante che valuti            
utile sottoporre un paziente a trattamento con Gamma Knife potra'               
contattare direttamente uno dei medici del Servizio di Gamma Knife di           
VMCH (dott. Enrico Motti, dott.ssa Laura Ventrella e dott. Enrico               
Giugni) tramite il numero telefonico del Servizio (tel. 0545/37165),            
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16.                                
Al medico del Servizio verra' presentato il caso del paziente nel               
quale si ritiene potenzialmente indicato il trattamento di Gamma                
Knife; condivisa l'indicazione si procedera' come di seguito                    
indicato:                                                                       
1) cognome, nome e data di nascita del pz candidato verranno                    
comunicati direttamente ad uno dei professionisti suddetti nel corso            
del contatto di cui sopra unitamente al nome e dal recapito                     
telefonico del medico neurochirurgo inviante. Quest'ultimo invitera'            
il paziente (o il congiunto che tiene i collegamenti) a rivolgersi              
allo 0545/37165 per il primo contatto con la struttura, per la                  
raccolta dei dati eventualmente mancanti e per essere informato                 
relativamente alle modalita' di accesso.                                        
Documentazione necessaria (patologia benigna e patologia maligna)               
1) Breve relazione clinica (contenente storia clinica, terapie in               
corso e condizioni attuali). Tale breve relazione non puo' essere               
sostituita da copia fotostatica della cartella clinica, che non e'              
invece necessaria.                                                              
2) Iconografia di risonanza magnetica recente (non piu' vecchia di 30           
giorni nella patologia maligna). Lo studio angiografico, con relativa           
iconografia, e' richiesto nelle malformazioni vascolari. I referti              
sono utili, ma non sostitutivi dell'iconografia. La TAC (comunque               
utile in casi particolari) e' sempre insufficiente da sola per                  
raggiungere la decisione di sottoporre a radiochirurgia.                        
3) Nei casi di metastasi cerebrali i risultati dell'ultimo staging              
oncologico con almeno TAC total-body e scintigrafia ossea (non piu'             
vecchio di 3 mesi) devono venire descritti dall'Oncologo curante in             
una breve relazione che formuli, nei limiti del possibile, la                   
prognosi quoad vitam. E' necessario allegare alla documentazione                
anche il referto istologico/citologico del tumore primitivo.                    
L'intenzione di sottoporre il pz, con tumore primitivo noto,                    
all'asportazione dello stesso dopo che la metastasi cerebrale sia               
stata sottoposta a trattamento con GK va allegata in forma scritta.             
4) In tutti i casi sottoposti in precedenza a radioterapia                      
convenzionale e' indispensabile rendere disponibile la documentazione           
che riporti le dosi e il piano di trattamento radiante utilizzato.              
5) In tutti i casi sottoposti in precedenza a radiochirurgia, con               
qualsivoglia modalita', e' indispensabile disporre della dose e del             
piano di trattamento radiante. Nel caso di metastasi in cui si                  
ritenga che la pregressa radiochirurgia eseguita in altro centro                
abbia fallito e' indispensabile disporre della iconografia (o del               
referto) di una PET cerebrale. Il cambiamento di centro di                      
radiochirurgia dovra' venire motivato. La informazione relativa a               
precedenti trattamenti radiochirurgici deve essere fornita in modo              
completo ed accurato, in caso contrario il paziente sarebbe esposto a           
rischi di sovradose radiante. Qualora tali informazioni non siano               
adeguatamente fornite il paziente verra' escluso da ulteriori                   
valutazioni.                                                                    
6) In tutti i casi sottoposti in precedenza ad intervento                       
neurochirurgico e' indispensabile disporre della descrizione                    
dell'intervento, dell'iconografia diagnostica pre-operatoria e del              
referto istologico.                                                             
7) In tutti i casi di adenoma ipofisario e' indispensabile disporre             
di valutazione endocrinologica, completa dei dosaggi degli ormoni               
dell'asse ipotalamo-ipofisario: per i pazienti gia' operati dovranno            
essere disponibili i risultati di valutazioni postintervento                    
effettuate almeno due mesi dopo l'intervento stesso, sia per i                  
pazienti operati che per i non operati i risultati dovranno risalire            
ad un periodo tendenzialmente non superiore ai tre mesi dalla                   
valutazione di indicazione all'intervento con Gamma Knife.                      
8) In tutti i casi di adenoma ipofisario e di patologia perisellare a           
contatto con le vie ottiche o interessanti l'orbita o nella patologia           
del lobo occipitale e' indispensabile disporre di valutazione                   
oculistica, completa di campo visivo e fundus oculi.                            
9) In tutti i casi di patologia dell'angolo pontocerebellare                    
(neurinoma dell'acustico, meningioma dell'apice della rocca, tumore             
glomico, ecc.) e' indispensabile disporre di valutazione                        
otorinolaringoiatrica, completa di audiometria e potenziali evocati             
acustici.                                                                       
Esclusioni                                                                      
1) Casi di glioblastoma                                                         
2) Metastasi cerebrali operate in cui l'intervento non sia stato                
fatto seguire da radioterapia convenzionale panencefalica.                      
3) Metastasi multiple di melanoma/carcinoma renale in cui sia stata             
operata parte delle localizzazioni e parte venga riferita a GK.                 
Ulteriori aspetti                                                               
Il neurochirurgo referente inviante potra' assistere, in tutti i                
casi, al trattamento di Gamma Knife presso VMCH, previ accordi con il           
servizio stesso.                                                                
I pazienti verranno dimessi con lettera di dimissione indirizzata,              
come da indicazioni regionali, al medico curante e al medico                    
specialista inviante.                                                           
La lettera di dimissione conterra' la indicazione della data della              
visita di controllo successiva, comprensiva di RMN cerebrale da                 
eseguirsi senza alcun onere a carico del paziente presso VMCH (come             
previsto dall'accordo in oggetto).                                              
Il referto della visita di controllo verra' prodotto in due copie,              
una da consegnare al paziente, una trasmessa al neurochirurgo                   
inviante.                                                                       
Per poter garantire nel modo migliore il follow-up dei pazienti                 
trattati, sia i neurochirurghi invianti che i neurochirurghi del                
centro Gamma Knife di VMCH, si impegnano a trasmettersi                         
vicendevolmente ogni documentazione clinica significativa, relativa             
al decorso del paziente successivo alla prima visita di controllo.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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