DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2613
Programma triennale per le attivita' produttive per gli anni 2003-2005. Attuazione della Misura 1.1. - Azione B. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo, integrativo delle convenzioni in essere tra Regione Emilia-Romagna e MCC SpA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(onissis) delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, le "Disposizioni operative per
l'attuazione della Misura 1.1, Azione B", allegate alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 1,
ai sensi del Programma triennale per le Attivita' produttive
2003-2005 approvato con deliberazione consiliare n. 526 del 5
novembre 2003;
2) di approvare conseguentemente lo schema di atto aggiuntivo,
integrativo delle convenzioni in essere tra Regione Emilia-Romagna e
MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 2;
3) di dare atto che che l'Azione B della Misura 1.1 prevede una
procedura istruttoria valutativa a sportello con concessione delle
agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse disponibili e che, al
fine di valutare l'andamento della domanda in relazione alla
consistenza delle risorse finanziarie disponibili, la Regione attiva
bandi a scadenza periodica;
4) di stabilire pertanto che in merito alla prima attuazione della
Misura in oggetto le seguenti scadenze per la presentazione delle
domande di agevolazione a MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario:
a) la prima data utile per la presentazione delle domande di
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma
triennale per le Attivita' Produttive 2003-2005 e' fissata al 12
gennaio 2004;
b) l'ultima data utile per la presentazione delle domande di
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma
triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 e' temporaneamente
fissata al 30 aprile 2004, fatta salva la necessita' di procedere
alla chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse
finanziarie prima del termine in argomento;
c) alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma
triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 provvedera' il
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo con
propria comunicazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
5) di autorizzare MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, ad
esecutivita' della presente deliberazione, ad emanare una circolare
rivolta a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento
in oggetto che contenga l'apertura dei termini per la presentazione
delle domande da parte delle imprese ed il termine della prima
chiusura temporanea, le disposizioni operative, la modulistica
necessaria alla presentazione delle domande;
6) di autorizzare MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, ad
esecutivita' della presente deliberazione, a predisporre quanto
necessario per la verifica della volonta' di proseguire
nell'attivita' di concessione del credito e della garanzia, alle
condizioni definite dalle attuali "Disposizioni operative",
rilevatane la piena eguaglianza con le precedenti, dei soggetti gia'
convenzionati con il gestore medesimo per l'attuazione della
precedente Misura 1.1 del Programma triennale per le Attivita'
produttive 1999-2001;
7) di dare atto che per quanto attiene la validazione da parte
dell'Amministrazione regionale delle risultanze istruttorie prodotte
dal soggetto gestore, i conseguenti impegni di spesa e il
trasferimento delle risorse finanziarie a MCC SpA - Capitalia Gruppo
Bancario medesimo per l'erogazione successiva ai beneficiari finali,
sono fatti salvi tutti gli adempimenti precedentemente concordati ai
sensi delle convenzioni in essere con il soggetto gestore, come
riconfermati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'atto aggiuntivo allegato
alla presente deliberazione;
8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
9) di pubblicare integralmente le "Disposizioni operative per
l'attuazione della Misura 1.1, Azione B", allegate alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 1,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Programma triennale in materia di attivita' produttive Regione
Emilia-Romagna Misura 1.1 - Azione B - Progetti integrati di impresa
- Disposizioni operative
PARTE I
Premesse
Art. 1
Definizioni
1. Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:
a) PMI, indica le piccole e medie imprese - comprese le imprese
artigiane e le imprese costituite in forma cooperativa - iscritte
all'Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, in possesso dei parametri
dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta
di ammissione; al riguardo si precisa che: - i parametri dimensionali
devono essere calcolati secondo quanto previsto dai decreti MICA del
18/9/1997 (GU n. 229 dell'1/10/1997) e del 27/10/1997 (GU n. 266 del
14/11/1997); - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un
gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono
rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed
alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o
piu' del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica
anche alle imprese che detengono il 25% o piu' del capitale o dei
diritti di voto dell'impresa beneficiaria.
b) Banche indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13
del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.
c) Intermediari finanziari indica i soggetti iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.
d) confidi regionali indica i consorzi di garanzia collettiva fidi,
costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di
cui all'art. 155, comma 4 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385, con
competenza operativa estesa al territorio regionale; tale competenza
deve risultare dallo satuto del Confidi.
e) Confidi provinciali indica i consorzi di garanzia collettiva fidi,
costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di
cui all'art. 155, comma 4 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.
f) Comitato indica l'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle agevolazioni.
g) Tasso di riferimento indica il tasso da applicare per le
operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma
2 del DLgs del 31 marzo 1998, n. 123.
h) TUR - Tasso ufficiale di riferimento indica il tasso di cui
all'art. 2, comma 1 del DLgs del 24 giugno 1998, n. 213 e di cui alla
delibera del Consiglio direttivo della BCE dell'8 aprile 1999.
i) De minimis indica la regola di cui al Regolamento CE n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001.
j) Unita' produttiva indica, nell'ambito del territorio regionale, il
luogo di utilizzazione dei beni oggetto dell'investimento. L'unita'
produttiva deve risultare da documento rilasciato dalla CCIAA.
k) Attivita' economica indica l'attivita' per l'esercizio della quale
sono utilizzati i beni oggetto della richiesta d'intervento. Essa
deve risultare da documento della CCIAA (certificato d'iscrizione o
visura camerale) anche qualora la stessa sia precisata nell'oggetto
sociale.
l) Finanziamento indica: - nel caso di operazioni effettuate ai sensi
della Legge 1329/65, il finanziamento, ivi compresa la locazione
finanziaria, di durata non superiore a 5 anni, collegato al contratto
di acquisizione della macchina; non e' obbligatoria la costituzione
del privilegio di cui all'art. 6 della medesima legge; - nel caso di
operazioni effettuate ai sensi della Legge 598/94, il finanziamento,
ivi compresa la locazione finanziaria, di durata non superiore a 7
anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni
(tranne che nel caso di leasing, per il quale non e' previsto
preammortamento). Il finanziamento: - non puo' essere assistito da
effetti cambiari; - puo' essere assistito esclusivamente da garanzie
chirografarie (con esclusione delle fideiussioni bancarie e
assicurative), da garanzie collettive, da garanzie prestate da fondi
pubblici e dal privilegio, se costituito, ex Lege 1329/65; - e'
concesso ad un tasso onnicomprensivo (al lordo delle spese) non
superiore a: - se variabile: EURIBOR maggiorato di 1,25 punti
percentuali al netto delle imposte; - se fisso: IRS, maggiorato di
1,25 punti percentuali al netto delle imposte.
m) Microimprese indica le piccole imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 10.
n) EURIBOR indica il tasso nominale annuo, variabile di periodo in
periodo, determinato in base alla quotazione del tasso lettera sei
mesi EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) prevalente sul mercato
interno UME dei depositi interbancari, rilevato giornalmente alle ore
11 CET dal Comitato di gestione dell'EURIBOR e diffuso sui principali
circuiti telematici, nonche' pubblicato sui principali quotidiani
economici a diffusione nazionale. Tale tasso, e' applicato con le
modalita' di indicizzazione stabilite contrattualmente tra le parti.
o) IRS (Interest rate swap) indica il tasso non superiore alla media
giornaliera dei tassi swap interbancari, di durata corrispondente a
quella del finanziamento, rilevato dal Sole 24 Ore. Tale tasso e'
applicato con le modalita' stabilite contrattualmente tra le parti.
p) Fondo Legge 662/96 indica il Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed
integrazioni.
q) Garanzia diretta indica la garanzia prestata dal Fondo Legge
662/96, o dai Confidi regionali direttamente a favore dei soggetti
finanziatori.
r) Controgaranzia indica la garanzia prestata dai Confidi regionali a
favore dei Confidi provinciali.
s) Cogaranzia indica la garanzia prestata dal Fondo Legge 662/96
direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai
Confidi regionali. Indica altresi' la garanzia prestata dai Confidi
regionali a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente ai
Confidi provinciali.
t) Misura 1.1 Azione B indica, nell'ambito del Programma triennale in
materia di attivita' produttive della Regione Emilia Romagna
2003-2005, i contributi a copertura degli oneri sostenuti per
l'accesso alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e alla garanzia
diretta e controgaranzia dei Confidi regionali nonche' i contributi
agli interessi concessi, ai sensi della Legge 1329/65 e della Legge
598/94, a fronte di finanziamenti per la realizzazione degli
investimenti di cui all'art. 6 delle presenti disposizioni
operative.
u) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12/1/2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicato nella GUCE in data
13/1/2001.
PARTE II
Istruttoria
Art. 2
Strumenti di agevolazione
1. Le presenti disposizioni operative regolano la concessione di
contributi agli interessi, a valere su risorse regionali, a favore di
imprese con unita' produttive ubicate nel territorio della Regione
Emilia Romagna, a fronte di:
- investimenti effettuati ai sensi delle Leggi 1329/65 e 598/94;
- contributi a titolo de minimis a copertura degli oneri sostenuti
per l'accesso alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e dei Confidi
regionali a fronte degli interventi suddetti.
Art. 3
Soggetti richiedenti
1. Il contributo agli interessi e' richiesto dalle banche e dagli
intermediari finanziari appositamente convenzionati con MCC.
2. Il contributo de minimis a copertura degli oneri sostenuti per
l'accesso alla garanzia e' richiesto dalle banche, dagli intermediari
finanziari e dai Confidi regionali appositamente convenzionati con
MCC.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Soggetti beneficiari sono le PMI.
Art. 5
Operazioni ammissibili
1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente Misura 1.1
Azione B i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari
a fronte di investimenti di importo non inferiore ad Euro 75.000,00 e
non superiore ad Euro 1.560.000,00.
Art. 6
Spese ammissibili
A. Spese ammissibili ai sensi della Legge 1329/65.
Acquisizione di macchine utensili o di produzione contrassegnate ai
sensi dell'art. 1 della Legge 1329/65. I contratti di acquisizione
delle macchine devono essere stipulati ai sensi della medesima Legge
1329 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3
della stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si
considerano macchine utensili o di produzione:
a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli
accessori;
b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per
manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte,
carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);
c) gli impianti completi per cucina;
d) gli impianti di condizionamento d'aria;
e) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.
B. Spese ammissibili ai sensi della Legge 598/94.
Investimenti in: B.1. innovazione tecnologica; B.2. tutela
ambientale; B.3. innovazione organizzativa; B.4. innovazione
commerciale; B.5. sicurezza sul lavoro. In particolare:
B.1. Innovazione tecnologica
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a
svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,
trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da
robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) unita' elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei
dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi
di cui alle lettere a), b) e c);
e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita'
produttive, la formazione del personale necessaria per
l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di
cui alle lettere a), b), c) e d);
f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di
progettazione aziendale.
Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle
agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se
inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di
cui alle lettere a), b), c) e f).
Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte
strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel
programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella
misura massima del 50% del costo del programma stesso.
B.2. Tutela ambientale
a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti
inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
b) installazione di dispositivi di controllo dello stato
dell'ambiente;
c) opere per la protezione dell'ambiente da calamita' naturali;
d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e
la protezione delle fonti;
e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi
di protezione dell'ambiente;
f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla
protezione o al miglioramento ambientale;
g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in
stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni
nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al
miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza
contro gli infortuni;
h) creazione di capacita' produttiva di sostanze "sicure" da
impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze
inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi
inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante
il ciclo produttivo;
k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi
pubblici di interesse collettivo;
l) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di
qualita' ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime.
Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del
50% del costo del programma.
Le spese per acquisto di terreni sono ammissibili ultime se
funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).
B.3. Innovazione organizzativa
a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per
rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli
approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la
produzione, il personale e le risorse strumentali;
b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli
organizzativi (analisi della redditivita', individuazione dei tempi
morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di
produzione, ecc.);
c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di
rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilita'
industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking
e per sistemi di qualita';
e) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di
progetti di ottimizzazione della logistica;
f) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di
qualita' aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime.
B.4. Innovazione commerciale
a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative
promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati
nell'espletamento dell'attivita' di marketing dei risultati della
ricerca;
c) costi del personale impegnato nell'attivita' di marketing dei
risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma
di investimento);
d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via
telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un
pacchetto completo di prodotti e servizi. - Nel caso di realizzazione
diretta sono agevolabili: - acquisto di hardware; - acquisto di
software (sistema operativo e applicazioni); - affitto banda per
collegamento rete o accordo con service-provider; - realizzazione
progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.
In caso di acquisizione di un pacchetto e' agevolabile il costo
fatturato dalla societa' fornitrice.
B.5. Sicurezza sui luoghi di lavoro
a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione
degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) incarichi a societa' di servizi per la bonifica dei luoghi di
lavoro;
c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro
componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
d) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni della
sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime;
e) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutti i beni devono essere:
- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati
non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attivita'
economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unita' produttiva
situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una
propria unita' produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori
dell'unita' produttiva o della regione:
- le macchine portatili o semoventi, purche' utilizzate da personale
incaricato dall'impresa beneficiaria;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purche' utilizzate da
personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente
dall'impresa beneficiaria, in virtu' di collegamenti di qualsiasi
tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unita'
produttiva;
- i macchinari installati presso terzi, purche' necessari alla
prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.
Sono in ogni caso esclusi:
- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai pubblici Registri;
- i macchinari ceduti in comodato;
- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d.
noleggio a freddo).
I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici
ne' connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.
Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a
personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'impresa richiedente.
Art. 7
Limitazioni e regimi particolari
1. Per le iniziative rientranti nelle tipologie A, B1 e B2 di cui al
precedente art. 6, i soggetti beneficiari devono operare nei seguenti
settori (classificazione ISTAT 1991):
C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:
13.10 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione
delle piriti);
13.20 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al
minerale di manganese);
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione della divisione:
16 Industria del tabacco;
con esclusione delle classi:
15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili - la
fabbricazione di margarina - la fabbricazione di altri succedanei del
burro (creme da spalmare) - la fabbricazione di grassi da cucina
composti
15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei - la fabbricazione di amidi
di riso, di patate, di granoturco - la macinatura umida del
granoturco - la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio,
maltosio - la fabbricazione di glutine - la fabbricazione di tapioca
15.72 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali
domestici
15.83 Fabbricazione dello zucchero;
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate -
produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad
esempio, idromele, sake'
15.97 Fabbricazione di malto
23.10 Fabbricazione di prodotti di cokeria
27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*); (*)
per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato
CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di
ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di
reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie,
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80
mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti
inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e
bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils
considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori
a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti
di 150 mm. e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o
acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri
laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli
destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre
calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera,
lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a
freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla
produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in
fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)
27.52 Fusione di acciaio e con esclusione delle categorie:
15.41.3 Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi - la produzione
di olii e grassi animali non commestibili - l'estrazione di olii di
pesce e di mammiferi marini
15.42.2 Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi
raffinati - la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di
olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. - la lavorazione degli
oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione,
disidratazione, idrogenazione
15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati
27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;
27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
(limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto
di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di
pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati
all'esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in
mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di
almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con
potenza inferiore a 365 Kw
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la
trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente
35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori
che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello
scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad
ospitare i passeggeri - la riparazione delle navi a scafo metallico
di cui al precedente 35.11.1
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente alle
divisioni: 63(1) (ad esclusione delle attivita' delle agenzie di
viaggio e degli operatori turistici - cod. 63.30).
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre
attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente alle
divisioni: 72 (2), 73 (3); e 74 (4) (limitatamente alle classi
74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70 e 74.82).
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla
divisione:
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e
simili.
Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni
comunitarie in materia di aiuti "de minimis" le operazioni relative a
PMI operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):
D - Attivita' manifatturiere, classi:
24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
34.10 Fabbricazione di autoveicoli limitatamente a: - fabbricazione
di autovetture destinate al trasporto di persone; - fabbricazione di
autoveicoli per il trasporto merci: limitatamente agli autocarri, ai
furgoni ed ai trattori stradali; - fabbricazione di telai muniti di
motori per gli autoveicoli di questa classe; - fabbricazione di
autobus, filobus; - fabbricazione di motori per autoveicoli.
34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di
rimorchi e semirimorchi limitatamente a: - fabbricazione di
carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli
34.30 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per
loro motori: - fabbricazione di varie parti e accessori per
autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote,
ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo; -
fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli:
cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
Sono sottoposte a particolari limitazioni, in termini di investimenti
ammissibili, riportate nell'Allegato 5, le operazioni relative a PMI
operanti nei settori della "trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli" (classificazione ISTAT 1991):
D - Attivita' manifatturiere, classi:
15.13 Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne
essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di
carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate,
mortadelle, pate', galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e
sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate - la produzione di
patate surgelate precotte - la produzione di pure' di patate
disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la
fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura
industriale delle patate
15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - la
conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento,
surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto,
inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base
di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e
gelatine di frutta
15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali
da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione
degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la
fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin,
cordiali, liquori, ecc.
15.92 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione
di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico
rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione
e categorie:
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della
macellazione - la produzione di carne fresca non di volatili,
refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di
volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili
di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di
farine e polveri di carne
15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante
congelamento e surgelazione
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti
della macellazione; - la macellazione di volatili e di conigli - la
preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di
carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante
congelamento e surgelazione
15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1 Fabbricazione di olio d'oliva raffinato
15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - la produzione di
oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di
girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino,
di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di
semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di
panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato
e a lunga conservazione - la produzione di latte liquido fresco,
pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna
ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato,
omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - la
fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la
fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la
produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte
in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio
15.61.1 Molitura dei cereali: - produzione di farina, semole,
semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri
cereali
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie: - la lavorazione del
riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato,
essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione
di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi
o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima
colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di
panetteria, pasticceria e biscotteria
15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la
fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite
15.93.1 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria),
esclusi i vini speciali - la produzione di vino: vino da tavola, vino
v.q.p.r.d. (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), altro
vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato
15.93.2 Fabbricazione di vini speciali.
2. Per le iniziative rientranti nelle tipologie B3, B4 e B5 di cui al
precedente art. 6, i soggetti beneficiari devono operare nei seguenti
settori (classificazione ISTAT 1991):
C - Estrazione di minerali, con esclusione dei codici: 13.10 (5) e
13.20 (6);
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione dei codici 24.70, 27.10
(7), 27.22.1 (8), 27.22.2 (9), 35.11.1 (10), 35.11.3 (11) e di parte
della Sottosezione DA (per la Sottosezione DA, sono ammessi solo i
codici 15.52; 15.81.1; 15.81.2; 15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1;
15.89.2; 15.96; 15.98; 15.99);
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
F - Costruzioni.
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente alle
divisioni: 6312 (ad esclusione delle attivita' delle agenzie di
viaggio e degli operatori turistici - cod. 63.30).
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre
attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente alle
divisioni: 72 (13), 73 (14); e 74 (15) (limitatamente alle classi
74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70 e 74.82).
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla
divisione 90 (16).
Non sono ammessi gli aiuti ad attivita'
- connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente
connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
all'attivita' d'esportazione;
- connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei
prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CE.
Art. 8
Importo dell'operazione ammissibile
1. Legge 1329/65.
L'intervento e' concesso sul finanziamento a fronte delle spese
relative all'acquisizione della macchina. Tali spese, purche'
comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di
locazione, possono comprendere - nel limite complessivo del 15% del
totale - quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto,
imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina
nonche' quelle relative alle opere murarie strettamente
indispensabili al funzionamento della macchina stessa. E' in ogni
caso escluso l'ammontare relativo all'IVA e, nel caso di leasing,
alla quota di riscatto.
2. Legge 598/94.
L'intervento e' concesso sul finanziamento entro il limite del 70%
delle spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante
locazione finanziaria o alla realizzazione diretta (c.d. costruzioni
in economia), sostenute a fronte delle iniziative di cui alla lettera
B dell'art. 6, paragrafo 1. Nel caso di finanziamenti concessi in
forma di locazione finanziaria, il prezzo convenuto per il
trasferimento della proprieta' al termine della locazione finanziaria
(c.d. quota di riscatto) non fa parte del costo dell'investimento
ammissibile.
Art. 9
Limiti di intensita' di aiuto e possibilita' di cumulo
1. I contributi concessi a copertura dei costi per l'accesso al Fondo
Legge 662/96 e alle garanzie dei Confidi regionali sono sottoposti al
regime de minimis.
2. L'agevolazione e' cumulabile con altre agevolazioni concesse in
forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello
comunitario, regionale o provinciale, nei limiti delle intensita' di
aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione
Europea.
Art. 10
Attivazione della procedura
1. Le domande di agevolazione sono presentate dalle pmi alle banche e
agli intermediari finanziari prima di avviare l'investimento.
Per data di avvio degli investimenti si intende la data di
sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento
costituiti da piu' beni, tale data coincide con quella del primo
pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di
locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del
verbale di consegna del bene oggetto della locazione.
2. Non sono ammissibili all'intervento agevolativo i programmi di
investimento le cui spese sono state sostenute, anche parzialmente,
in data anteriore a quella della presentazione della domanda alla
banca o all'intermediario finanziario.
Nel solo caso di richieste di intervento relative alle tipologie di
spesa sub B 1) e B 2) dell'art. 6, sono ammissibili alle agevolazioni
anche i programmi di investimento le cui spese siano state sostenute
- in misura comunque non superiore al 25% del totale - entro e non
oltre i 4 mesi antecedenti la presentazione della domanda da parte
dell'impresa alla banca o all'intermediario finanziario.
3. Le banche e gli intermediari finanziari fanno pervenire la
richiesta di intervento a MCC, previa concessione del finanziamento,
entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda da parte delle
imprese.
4. La richiesta di intervento deve essere inoltrata a MCC utilizzando
il modulo predisposto o versione conforme ad esso, sottoscritto in
originale dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e
completo della documentazione in esso indicata.
Art. 11
Istruttoria
1. Con riferimento alle richieste pervenute, MCC assegna un numero di
posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma
scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla
ricezione delle richieste; il numero di posizione assegnato e il
responsabile dell'unita' organizzativa competente, ovvero comunica
l'improcedibilita'.
2. E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni
pervenuta oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda da
parte dell'impresa.
3. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione
del numero di posizione progressivo delle richieste e' quella della
ricezione di MCC. La documentazione che perviene dopo le ore 17 e'
considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo.
I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli
uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno
lavorativo bancario successivo.
4. La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate a
MCC utilizzando modalita' che forniscano la prova della data certa di
ricezione delle singole richieste.
5. Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia,
se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine
cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3
mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della
stessa.
6. Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il
completamento della documentazione prevista, ivi compresa la
rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete,
ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa,
il termine per la delibera del MCC decorre dalla data in cui
pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i
dati o chiarimenti richiesti.
7. Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista
nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni
ovvero i dati o i chiarimenti pervengano a MCC oltre il termine di 6
mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.
8. MCC comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti
richiedenti l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno
indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10
giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.
9. L'ammissione all'intervento e' deliberata dal Comitato
subordinatamente all'esistenza di disponibilita' finanziarie
impegnabili.
PARTE III
Determinazione ed erogazione dei contributi
Art. 12
Determinazione dei contributi agli interessi
1. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della
richiesta d'intervento ovvero dalla data di erogazione del
finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta,
sempreche' a tali date le spese siano state effettivamente sostenute.
In caso contrario la decorrenza e' fissata alla data dell'effettivo
sostenimento delle spese.
2. Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo
sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del
verbale di consegna del bene oggetto della locazione.
3. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di
ammortamento standard secondo le modalita' appresso descritte. Il
contributo e' calcolato applicando il tasso di contribuzione
effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza
di ciascuna scadenza di tale piano, con modalita' 360/360.
4. Il piano di ammortamento standard e' sviluppato con le seguenti
modalita':
- il capitale dilazionato e' pari al finanziamento ammesso
all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal
soggetto richiedente;
- la modalita' di rimborso e' in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo di cui al
comma 1;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di
finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere
il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali
fino alla data di decorrenza; non vi sono periodi interi di
preammortamento; se il primo periodo di interessi non e' un semestre
intero, lo si intendera' di preammortamento
5. I limiti di durata previsti si intendono riferiti all'intervento
agevolativo.
6. Il contributo agli interessi e' determinato in misura pari al:
- 60% del tasso di riferimento per le PMI aventi unita' produttive,
nelle quali l'investimento e' realizzato, nelle zone ammesse alla
deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato CE;
- 50% del tasso di riferimento per le piccole imprese aventi unita'
produttive, nelle quali l'investimento e' realizzato, nel restante
territorio regionale;
- 23% del tasso di riferimento per le medie imprese con unita'
produttiva ubicata nei restanti territori.
Gli arrotondamenti dei tassi di contribuzione vengono effettuati ai
cinque centesimi superiori.
7. Il tasso di riferimento applicabile all'operazione e' quello
vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC.
Art. 14
Determinazione dei contributi de minimis a copertura degli oneri per
l'accesso al Fondo Legge 662/96 e alla garanzia dei Confidi
regionali/provinciali
1. Il contributo e' concesso a copertura dell'intero costo di accesso
alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e dei Confidi regionali, nel
limite massimo dell'1% "una tantum" calcolato sull'importo della
garanzia prestata.
2. I contributi sono concessi in relazione alle seguenti tipologie di
intervento in garanzia:
a) cogaranzia Confidi regionali - Fondo Legge 662/96: la garanzia non
puo' complessivamente eccedere il 60% dell'importo dei singoli
finanziamenti. Tuttavia, nei casi di: - finanziamenti a favore di
imprese costituite da non oltre un anno alla data di presentazione
della domanda; - finanziamenti di durata non inferiore a 5 anni, il
contributo puo' essere concesso in relazione a cogaranzie prestate
fino al 90% dei singoli finanziamenti;
b) garanzia dei Confidi regionali in misura non superiore al 60%
dell'importo dei singoli finanziamenti;
c) garanzia diretta del Fondo Legge 662/96 in misura non superiore al
60% dell'importo dei singoli finanziamenti;
d) controgaranzia dei Confidi regionali in misura non superiore al
90% dell'ammontare garantito dai Confidi provinciali a condizione che
questi ultimi abbiano garantito una quota non superiore al 60% del
finanziamento;
e) cogaranzia Confidi regionali - Confidi provinciali in misura non
superiore al 90% del finanziamento a condizione che la garanzia di un
singolo Confidi non superi il 60% del finanziamento.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che le
garanzie siano prestate senza oneri per le imprese.
Art. 15
Erogazione dei contributi
1. Le richieste di erogazione devono essere inoltrate a MCC sul
modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal
soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della
documentazione in esso indicata.
2. Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla Legge
1329/65 e' accreditato al soggetto richiedente in unica soluzione,
previa attualizzazione alla valuta di erogazione e al tasso di
riferimento dei contributi in corrispondenza delle scadenze dei piani
di ammortamento di cui all'art. 12. In nessun caso l'importo erogato
potra' eccedere il contributo deliberato.
Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla Legge
598/94 e' accreditato al soggetto richiedente in corrispondenza delle
scadenze del piano di ammortamento di cui all'art. 13 sempreche' non
intervengano le variazioni previste all'art. 19, al netto della
ritenuta d'acconto ex art. 28, comma 2 DPR 600/73 (4%), da applicarsi
esclusivamente ai contributi a fronte di spese che non attengono a
beni strumentali.
La valuta applicata e' pari alla data di scadenza, a condizione che
la documentazione necessaria a MCC per la determinazione delle somme
dovute sia pervenuta almeno con un mese di anticipo rispetto a tale
data; in caso contrario il contributo e' accreditato con valuta
corrente.
Il contributo e' erogato all'impresa per il tramite del soggetto
richiedente, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con
valuta pari a quella applicata da MCC, una volta riscontrato il
regolare pagamento delle rate o dei canoni con scadenza entro la data
di scadenza del piano di ammortamento standard.
3. Il contributo per la copertura degli oneri di accesso al Fondo
Legge 662/96 viene versato al fondo medesimo da MCC entro il termine
previsto dalle disposizioni operative che regolano il fondo e salvo
comunicazione del soggetto richiedente.
4. Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli
oneri di accesso alla garanzia dei Confidi regionali, devono essere
presentate dal Confidi regionale e pervenire complete a MCC entro il
31 marzo di ogni anno, relativamente alle garanzie da essi concesse
nell'anno solare precedente, a pena di decadenza dall'agevolazione.
Tale richiesta riguardera' anche i contributi per la concessione
della cogaranzia del Confidi provinciale cui il Confidi regionale
retrocedera' commissione pro-quota. MCC eroga il contributo al
richiedente con valuta corrente. Il contributo e' pari all'onere per
l'accesso alla garanzia, nei limiti degli importi previsti al
precedente articolo 14.
Articolo 16
Termine di presentazione della domanda di erogazione
1. I finanziamenti ammessi all'agevolazione, la cui prima richiesta
di erogazione del contributo non sia pervenuta entro i 12 mesi
successivi alla delibera di concessione dell'intervento da parte di
MCC, completa della documentazione ivi indicata, decadono
automaticamente dalla agevolazione concessa.
2. Il termine di cui al precedente punto puo' essere prorogato di 6
mesi, su richiesta del soggetto richiedente o del beneficiario,
motivata da cause oggettive che abbiano impedito di richiedere
l'erogazione dell'intervento nei termini stabiliti.
PARTE IV
Revoche e controlli
Art. 17
Cessazione e revoca dell'agevolazione
1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:
a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del
finanziamento;
b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
c) cessazione dell'attivita' dell'impresa beneficiaria;
d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa
beneficiaria.
La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a
partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi
sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo
alla data dell'ultima rata pagata.
I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti
dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro
erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti
imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo
intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e
quella di effettivo accredito a MCC.
2. Il contributo agli interessi e' revocato nei casi di:
a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla
Misura 1.1 riportati nelle presenti disposizioni operative;
b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilita' alle
presenti agevolazioni;
c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o
dichiarazioni inesatti o reticenti;
d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto
delle agevolazioni nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento.
Il contributo e' restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato
dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi sub b) e
c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e
non sanabili, verra' irrogata, dal Comitato, una sanzione pecuniaria
in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente
fruito.
3. Il recupero dei contributi risultanti non piu' dovuti a seguito di
precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore
concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente
applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge
fallimentare.
Art. 18
Procedimento di revoca
1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla
revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/90 -
comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con
indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso;
all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio
in cui si puo' prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari
della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali
controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della
comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati
possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera,
nonche' altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta,
raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della
tempestivita' dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
3. Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se
opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando
osservazioni conclusive in merito.
4. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le
risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i
motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il
provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai
soggetti interessati.
5. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato
all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la
revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di
sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il
provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a
quanto dovuto per le spese postali.
6. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del
provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto
dovuto, MCC SpA provvedera' all'iscrizione a ruolo degli importi
corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi
del comma 5 dell'art. 9 del DLgs 123/98.
Art. 19
Variazioni
1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente a
MCC gli eventi citati all'art. 17, nonche' le variazioni relative
alla titolarita' del rapporto di finanziamento o della proprieta'
delle imprese finanziate.
Art. 20
Controlli
1. Su indicazione del Comitato, MCC puo' effettuare controlli
documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare
lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto
dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente nonche' dalle presenti disposizioni operative e la
veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa
beneficiaria. A tal fine il soggetto richiedente e' tenuto a
conservare tutta la documentazione relativa all'operazione.
Note
1 Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attivita' delle
agenzie di viaggio
2 Informatica e attivita' connesse
3 Ricerca e sviluppo
4 Altre attivita' professionali ed imprenditoriali
5 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione
delle piriti)
6 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al
minerale di manganese)
7 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la
classe). Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel
trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di
ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di
reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie,
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80
mm. e piy, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti
inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e
bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils
considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori
a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti
di 150 mm. e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o
acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri
laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli
destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre
calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera,
lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo
inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla
produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in
fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
8 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).
9 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili
(limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
10 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: -
costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di
passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci
a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati
all'esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in
mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di
almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con
potenza inferiore a 365 Kw
11 Cantieri di riparazioni navali - la trasformazione delle navi a
scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl,
limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica
radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione
o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri - la
riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente
35.11.1
12 Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attivita' delle
agenzie di viaggio
13 Informatica e attivita' connesse
14 Ricerca e sviluppo
15 Altre attivita' professionali ed imprenditoriali
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