REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2003, n. 2613

Programma triennale per le attivita' produttive per gli anni 2003-2005. Attuazione della Misura 1.1. - Azione B. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo, integrativo delle convenzioni in essere tra Regione Emilia-Romagna e MCC SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(onissis)  delibera:                                                            
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si           
intendono integralmente richiamate, le "Disposizioni operative per              
l'attuazione della Misura 1.1, Azione B", allegate alla presente                
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 1,             
ai sensi del Programma triennale per le Attivita' produttive                    
2003-2005 approvato con deliberazione consiliare n. 526 del 5                   
novembre 2003;                                                                  
2) di approvare conseguentemente lo schema di atto aggiuntivo,                  
integrativo delle convenzioni in essere tra Regione Emilia-Romagna e            
MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, allegato alla presente             
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 2;             
3) di dare atto che che l'Azione B della Misura 1.1 prevede una                 
procedura istruttoria valutativa a sportello con concessione delle              
agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse disponibili e che, al            
fine di valutare l'andamento della domanda in relazione alla                    
consistenza delle risorse finanziarie disponibili, la Regione attiva            
bandi a scadenza periodica;                                                     
4) di stabilire pertanto che in merito alla prima attuazione della              
Misura in oggetto le seguenti scadenze per la presentazione delle               
domande di agevolazione a MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario:                  
a) la prima data utile per la presentazione delle domande di                    
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma              
triennale per le Attivita' Produttive 2003-2005 e' fissata al 12                
gennaio 2004;                                                                   
b) l'ultima data utile per la presentazione delle domande di                    
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma              
triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 e' temporaneamente              
fissata al 30 aprile 2004, fatta salva la necessita' di procedere               
alla chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse              
finanziarie prima del termine in argomento;                                     
c) alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di            
agevolazione ai sensi dell'Azione B della Misura 1.1 del Programma              
triennale per le Attivita' produttive 2003-2005 provvedera' il                  
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo con                 
propria comunicazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della              
Regione Emilia-Romagna;                                                         
5) di autorizzare MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, ad               
esecutivita' della presente deliberazione, ad emanare una circolare             
rivolta a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento            
in oggetto che contenga l'apertura dei termini per la presentazione             
delle domande da parte delle imprese ed il termine della prima                  
chiusura temporanea, le disposizioni operative, la modulistica                  
necessaria alla presentazione delle domande;                                    
6) di autorizzare MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario di Roma, ad               
esecutivita' della presente deliberazione, a predisporre quanto                 
necessario per la verifica della volonta' di proseguire                         
nell'attivita' di concessione del credito e della garanzia, alle                
condizioni definite dalle attuali "Disposizioni operative",                     
rilevatane la piena eguaglianza con le precedenti, dei soggetti gia'            
convenzionati con il gestore medesimo per l'attuazione della                    
precedente Misura 1.1 del Programma triennale per le Attivita'                  
produttive 1999-2001;                                                           
7) di dare atto che per quanto attiene la validazione da parte                  
dell'Amministrazione regionale delle risultanze istruttorie prodotte            
dal soggetto gestore, i conseguenti impegni di spesa e il                       
trasferimento delle risorse finanziarie a MCC SpA - Capitalia Gruppo            
Bancario medesimo per l'erogazione successiva ai beneficiari finali,            
sono fatti salvi tutti gli adempimenti precedentemente concordati ai            
sensi delle convenzioni in essere con il soggetto gestore, come                 
riconfermati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'atto aggiuntivo allegato           
alla presente deliberazione;                                                    
8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
9) di pubblicare integralmente le "Disposizioni operative per                   
l'attuazione della Misura 1.1, Azione B", allegate alla presente                
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, Allegato 1,             
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
ALLEGATO 1                                                                      
Programma triennale in materia di attivita' produttive Regione                  
Emilia-Romagna Misura 1.1 - Azione B - Progetti integrati di impresa            
- Disposizioni operative                                                        
PARTE I                                                                         
Premesse                                                                        
Art. 1                                                                          
Definizioni                                                                     
1. Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:                         
a) PMI, indica le piccole e medie imprese - comprese le imprese                 
artigiane e le imprese costituite in forma cooperativa - iscritte               
all'Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,           
Industria, Artigianato e Agricoltura, in possesso dei parametri                 
dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti             
di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta           
di ammissione; al riguardo si precisa che: - i parametri dimensionali           
devono essere calcolati secondo quanto previsto dai decreti MICA del            
18/9/1997 (GU n. 229 dell'1/10/1997) e del 27/10/1997 (GU n. 266 del            
14/11/1997); - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un              
gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono              
rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed              
alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o             
piu' del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica              
anche alle imprese che detengono il 25% o piu' del capitale o dei               
diritti di voto dell'impresa beneficiaria.                                      
b) Banche indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13             
del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.                                              
c) Intermediari finanziari indica i soggetti iscritti nell'elenco               
speciale di cui all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.                 
d) confidi regionali indica i consorzi di garanzia collettiva fidi,             
costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di           
cui all'art. 155, comma 4 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385, con                
competenza operativa estesa al territorio regionale; tale competenza            
deve risultare dallo satuto del Confidi.                                        
e) Confidi provinciali indica i consorzi di garanzia collettiva fidi,           
costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di           
cui all'art. 155, comma 4 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385.                    
f) Comitato indica l'organo competente a deliberare in materia di               
concessione delle agevolazioni.                                                 
g) Tasso di riferimento indica il tasso da applicare per le                     
operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma            
2 del DLgs del 31 marzo 1998, n. 123.                                           
h) TUR - Tasso ufficiale di riferimento indica il tasso di cui                  
all'art. 2, comma 1 del DLgs del 24 giugno 1998, n. 213 e di cui alla           
delibera del Consiglio direttivo della BCE dell'8 aprile 1999.                  
i) De minimis indica la regola di cui al Regolamento CE n. 69/2001              
della Commissione del 12 gennaio 2001.                                          
j) Unita' produttiva indica, nell'ambito del territorio regionale, il           
luogo di utilizzazione dei beni oggetto dell'investimento. L'unita'             
produttiva deve risultare da documento rilasciato dalla CCIAA.                  
k) Attivita' economica indica l'attivita' per l'esercizio della quale           
sono utilizzati i beni oggetto della richiesta d'intervento. Essa               
deve risultare da documento della CCIAA (certificato d'iscrizione o             
visura camerale) anche qualora la stessa sia precisata nell'oggetto             
sociale.                                                                        
l) Finanziamento indica: - nel caso di operazioni effettuate ai sensi           
della Legge 1329/65, il finanziamento, ivi compresa la locazione                
finanziaria, di durata non superiore a 5 anni, collegato al contratto           
di acquisizione della macchina; non e' obbligatoria la costituzione             
del privilegio di cui all'art. 6 della medesima legge; - nel caso di            
operazioni effettuate ai sensi della Legge 598/94, il finanziamento,            
ivi compresa la locazione finanziaria, di durata non superiore a 7              
anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni             
(tranne che nel caso di leasing, per il quale non e' previsto                   
preammortamento). Il finanziamento: - non puo' essere assistito da              
effetti cambiari; - puo' essere assistito esclusivamente da garanzie            
chirografarie (con esclusione delle fideiussioni bancarie e                     
assicurative), da garanzie collettive, da garanzie prestate da fondi            
pubblici e dal privilegio, se costituito, ex Lege 1329/65; - e'                 
concesso ad un tasso onnicomprensivo (al lordo delle spese) non                 
superiore a: - se variabile: EURIBOR maggiorato di 1,25 punti                   
percentuali al netto delle imposte; - se fisso: IRS, maggiorato di              
1,25 punti percentuali al netto delle imposte.                                  
m) Microimprese indica le piccole imprese con un numero di dipendenti           
non superiore a 10.                                                             
n) EURIBOR indica il tasso nominale annuo, variabile di periodo in              
periodo, determinato in base alla quotazione del tasso lettera sei              
mesi EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) prevalente sul mercato               
interno UME dei depositi interbancari, rilevato giornalmente alle ore           
11 CET dal Comitato di gestione dell'EURIBOR e diffuso sui principali           
circuiti telematici, nonche' pubblicato sui principali quotidiani               
economici a diffusione nazionale. Tale tasso, e' applicato con le               
modalita' di indicizzazione stabilite contrattualmente tra le parti.            
o) IRS (Interest rate swap) indica il tasso non superiore alla media            
giornaliera dei tassi swap interbancari, di durata corrispondente a             
quella del finanziamento, rilevato dal Sole 24 Ore. Tale tasso e'               
applicato con le modalita' stabilite contrattualmente tra le parti.             
p) Fondo Legge 662/96 indica il Fondo di garanzia a favore delle                
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a)            
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed                 
integrazioni.                                                                   
q) Garanzia diretta indica la garanzia prestata dal Fondo Legge                 
662/96, o dai Confidi regionali direttamente a favore dei soggetti              
finanziatori.                                                                   
r) Controgaranzia indica la garanzia prestata dai Confidi regionali a           
favore dei Confidi provinciali.                                                 
s) Cogaranzia indica la garanzia prestata dal Fondo Legge 662/96                
direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai             
Confidi regionali. Indica altresi' la garanzia prestata dai Confidi             
regionali a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente ai                  
Confidi provinciali.                                                            
t) Misura 1.1 Azione B indica, nell'ambito del Programma triennale in           
materia di attivita' produttive della Regione Emilia Romagna                    
2003-2005, i contributi a copertura degli oneri sostenuti per                   
l'accesso alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e alla garanzia                  
diretta e controgaranzia dei Confidi regionali nonche' i contributi             
agli interessi concessi, ai sensi della Legge 1329/65 e della Legge             
598/94, a fronte di finanziamenti per la realizzazione degli                    
investimenti di cui all'art. 6 delle presenti disposizioni                      
operative.                                                                      
u) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12/1/2001,                 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli           
aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicato nella GUCE in data                
13/1/2001.                                                                      
PARTE II                                                                        
Istruttoria                                                                     
Art. 2                                                                          
Strumenti di agevolazione                                                       
1. Le presenti disposizioni operative regolano la concessione di                
contributi agli interessi, a valere su risorse regionali, a favore di           
imprese con unita' produttive ubicate nel territorio della Regione              
Emilia Romagna, a fronte di:                                                    
- investimenti effettuati ai sensi delle Leggi 1329/65 e 598/94;                
- contributi a titolo de minimis a copertura degli oneri sostenuti              
per l'accesso alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e dei Confidi                
regionali a fronte degli interventi suddetti.                                   
Art. 3                                                                          
Soggetti richiedenti                                                            
1. Il contributo agli interessi e' richiesto dalle banche e dagli               
intermediari finanziari appositamente convenzionati con MCC.                    
2. Il contributo de minimis a copertura degli oneri sostenuti per               
l'accesso alla garanzia e' richiesto dalle banche, dagli intermediari           
finanziari e dai Confidi regionali appositamente convenzionati con              
MCC.                                                                            
Art. 4                                                                          
Soggetti beneficiari                                                            
1. Soggetti beneficiari sono le PMI.                                            
Art. 5                                                                          
Operazioni ammissibili                                                          
1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente Misura 1.1            
Azione B i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari           
a fronte di investimenti di importo non inferiore ad Euro 75.000,00 e           
non superiore ad Euro 1.560.000,00.                                             
Art. 6                                                                          
Spese ammissibili                                                               
A. Spese ammissibili ai sensi della Legge 1329/65.                              
Acquisizione di macchine utensili o di produzione contrassegnate ai             
sensi dell'art. 1 della Legge 1329/65. I contratti di acquisizione              
delle macchine devono essere stipulati ai sensi della medesima Legge            
1329 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3              
della stessa.                                                                   
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si                      
considerano macchine utensili o di produzione:                                  
a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli                 
accessori;                                                                      
b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per            
manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte,                
carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);                      
c) gli impianti completi per cucina;                                            
d) gli impianti di condizionamento d'aria;                                      
e) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.                      
B. Spese ammissibili ai sensi della Legge 598/94.                               
Investimenti in: B.1. innovazione tecnologica; B.2. tutela                      
ambientale; B.3. innovazione organizzativa; B.4. innovazione                    
commerciale; B.5. sicurezza sul lavoro. In particolare:                         
B.1. Innovazione tecnologica                                                    
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da                   
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la           
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a               
svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo                     
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,           
trasporto, magazzinaggio;                                                       
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da           
robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature              
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione              
logica delle fasi del ciclo tecnologico;                                        
c) unita' elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei             
dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla                  
produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni            
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti             
lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;            
d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi            
di cui alle lettere a), b) e c);                                                
e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita'                  
produttive, la formazione del personale necessaria per                          
l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di           
cui alle lettere a), b), c) e d);                                               
f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di             
progettazione aziendale.                                                        
Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle             
agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se           
inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di            
cui alle lettere a), b), c) e f).                                               
Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte                   
strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel                  
programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella                 
misura massima del 50% del costo del programma stesso.                          
B.2. Tutela ambientale                                                          
a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti            
inquinanti solidi, liquidi o gassosi;                                           
b) installazione di dispositivi di controllo dello stato                        
dell'ambiente;                                                                  
c) opere per la protezione dell'ambiente da calamita' naturali;                 
d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e            
la protezione delle fonti;                                                      
e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi             
di protezione dell'ambiente;                                                    
f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla              
protezione o al miglioramento ambientale;                                       
g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in              
stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni             
nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al                  
miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza                 
contro gli infortuni;                                                           
h) creazione di capacita' produttiva di sostanze "sicure" da                    
impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze                     
inquinanti o nocive attualmente utilizzate;                                     
i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi                   
inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;                          
j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante            
il ciclo produttivo;                                                            
k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi               
pubblici di interesse collettivo;                                               
l) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di                  
qualita' ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni           
medesime.                                                                       
Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del            
50% del costo del programma.                                                    
Le spese per acquisto di terreni sono ammissibili ultime se                     
funzionalmente correlate agli investimenti di cui alla lettera k).              
B.3. Innovazione organizzativa                                                  
a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per               
rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli              
approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la                      
produzione, il personale e le risorse strumentali;                              
b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli                      
organizzativi (analisi della redditivita', individuazione dei tempi             
morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di                
produzione, ecc.);                                                              
c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di            
rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilita'              
industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);                          
d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking           
e per sistemi di qualita';                                                      
e) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di           
progetti di ottimizzazione della logistica;                                     
f) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di                  
qualita' aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni            
medesime.                                                                       
B.4. Innovazione commerciale                                                    
a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative                       
promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;                        
b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati                    
nell'espletamento dell'attivita' di marketing dei risultati della               
ricerca;                                                                        
c) costi del personale impegnato nell'attivita' di marketing dei                
risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma             
di investimento);                                                               
d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via                     
telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un              
pacchetto completo di prodotti e servizi. - Nel caso di realizzazione           
diretta sono agevolabili: - acquisto di hardware; - acquisto di                 
software (sistema operativo e applicazioni); - affitto banda per                
collegamento rete o accordo con service-provider; - realizzazione               
progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.              
In caso di acquisizione di un pacchetto e' agevolabile il costo                 
fatturato dalla societa' fornitrice.                                            
B.5. Sicurezza sui luoghi di lavoro                                             
a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione              
degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di                 
lavoro;                                                                         
b) incarichi a societa' di servizi per la bonifica dei luoghi di                
lavoro;                                                                         
c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro                   
componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;                    
d) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni della               
sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni           
medesime;                                                                       
e) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del                  
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.                                 
Tutti i beni devono essere:                                                     
- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati             
non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";                         
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attivita'               
economica svolta dal soggetto beneficiario;                                     
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unita' produttiva             
situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una              
propria unita' produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori           
dell'unita' produttiva o della regione:                                         
- le macchine portatili o semoventi, purche' utilizzate da personale            
incaricato dall'impresa beneficiaria;                                           
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purche' utilizzate da               
personale incaricato dall'impresa beneficiaria;                                 
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente              
dall'impresa beneficiaria, in virtu' di collegamenti di qualsiasi               
tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unita'                  
produttiva;                                                                     
- i macchinari installati presso terzi, purche' necessari alla                  
prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.                     
Sono in ogni caso esclusi:                                                      
- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai pubblici Registri;               
- i macchinari ceduti in comodato;                                              
- i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d.             
noleggio a freddo).                                                             
I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici              
ne' connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.                  
Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a           
personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione                   
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal legale rappresentante                
dell'impresa richiedente.                                                       
Art. 7                                                                          
Limitazioni e regimi particolari                                                
1. Per le iniziative rientranti nelle tipologie A, B1 e B2 di cui al            
precedente art. 6, i soggetti beneficiari devono operare nei seguenti           
settori (classificazione ISTAT 1991):                                           
C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:                        
13.10 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione            
delle piriti);                                                                  
13.20 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al            
minerale di manganese);                                                         
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione della divisione:                   
16 Industria del tabacco;                                                       
con esclusione delle classi:                                                    
15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili - la              
fabbricazione di margarina - la fabbricazione di altri succedanei del           
burro (creme da spalmare) - la fabbricazione di grassi da cucina                
composti                                                                        
15.62 Fabbricazione di prodotti amidacei - la fabbricazione di amidi            
di riso, di patate, di granoturco - la macinatura umida del                     
granoturco - la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio,                
maltosio - la fabbricazione di glutine - la fabbricazione di tapioca            
15.72 Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali               
domestici                                                                       
15.83 Fabbricazione dello zucchero;                                             
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta                      
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate -                   
produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad                 
esempio, idromele, sake'                                                        
15.97 Fabbricazione di malto                                                    
23.10 Fabbricazione di prodotti di cokeria                                      
27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA) (*); (*)           
per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato           
CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione                    
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e                
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di           
ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di            
reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in                    
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti               
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi              
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune           
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi            
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie,                 
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80             
mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti            
inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e                
bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils                    
considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori           
a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti           
di 150 mm. e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o                
acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri                 
laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli               
destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre              
calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera,              
lamiere zincate, altre lamiere rivestite,  lamiere  laminate  a                 
freddo inferiori a 3 mm,  lamiere  magnetiche,  nastro destinato alla           
produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in            
fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)                                    
27.52 Fusione di acciaio e con esclusione delle categorie:                      
15.41.3 Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi - la produzione           
di olii e grassi animali non commestibili - l'estrazione di olii di             
pesce e di mammiferi marini                                                     
15.42.2 Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi                  
raffinati - la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di             
olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc. - la lavorazione degli            
oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione,               
disidratazione, idrogenazione                                                   
15.42.3 Fabbricazione di grassi animali raffinati                               
27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;                                     
27.22.2 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili             
(limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)                       
35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:            
- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto             
di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di                     
pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati              
all'esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in            
mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di            
almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con             
potenza inferiore a 365 Kw                                                      
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a: - la                   
trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente                
35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori             
che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello                 
scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad           
ospitare i passeggeri - la riparazione delle navi a scafo metallico             
di cui al precedente 35.11.1                                                    
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;               
F - Costruzioni;                                                                
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente alle                
divisioni: 63(1) (ad esclusione delle attivita' delle agenzie di                
viaggio e degli operatori turistici - cod. 63.30).                              
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre                
attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente alle                  
divisioni: 72 (2), 73 (3); e 74 (4) (limitatamente alle classi                  
74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70 e 74.82).                          
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla              
divisione:                                                                      
90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e                   
simili.                                                                         
Sono sottoposte ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni                   
comunitarie in materia di aiuti "de minimis" le operazioni relative a           
PMI operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):                          
D - Attivita' manifatturiere, classi:                                           
24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;                          
34.10 Fabbricazione di autoveicoli limitatamente a: - fabbricazione             
di autovetture destinate al trasporto di persone; - fabbricazione di            
autoveicoli per il trasporto merci: limitatamente agli autocarri, ai            
furgoni ed ai trattori stradali; - fabbricazione di telai muniti di             
motori per gli autoveicoli di questa classe; - fabbricazione di                 
autobus, filobus; - fabbricazione di motori per autoveicoli.                    
34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di            
rimorchi e semirimorchi limitatamente a: - fabbricazione di                     
carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli                                
34.30 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per               
loro motori: - fabbricazione di varie parti e accessori per                     
autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote,           
ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di                 
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo; -              
fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli:              
cinture di sicurezza, portiere, paraurti.                                       
Sono sottoposte a particolari limitazioni, in termini di investimenti           
ammissibili, riportate nell'Allegato 5, le operazioni relative a PMI            
operanti nei settori della "trasformazione e commercializzazione di             
prodotti agricoli" (classificazione ISTAT 1991):                                
D - Attivita' manifatturiere, classi:                                           
15.13 Produzione di prodotti a base di carne - la produzione di carne           
essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di            
carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate,                
mortadelle, pate', galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e           
sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti                      
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate - la produzione di               
patate surgelate precotte - la produzione di pure' di patate                    
disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la                     
fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura                     
industriale delle patate                                                        
15.32 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi                                 
15.33  Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - la                     
conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento,              
surgelazione, essiccazione, immersione in olio  o in aceto,                     
inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base           
di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e           
gelatine di frutta                                                              
15.71 Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali            
da allevamento - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione               
degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari                  
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - la                        
fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin,             
cordiali, liquori, ecc.                                                         
15.92 Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - la produzione           
di alcol etilico di fermentazione - la produzione di alcol etilico              
rettificato - la produzione di lievito alcolico per la panificazione            
e categorie:                                                                    
15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della               
macellazione - la produzione di carne fresca non di volatili,                   
refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di                 
volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili             
di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di             
farine e polveri di carne                                                       
15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante                       
congelamento e surgelazione                                                     
15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti              
della macellazione; - la macellazione di volatili e di conigli - la             
preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di               
carne di volatili e di conigli, fresca                                          
15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante                
congelamento e surgelazione                                                     
15.41.1 Fabbricazione di olio d'oliva grezzo                                    
15.42.1 Fabbricazione di olio d'oliva raffinato                                 
15.41.2 Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - la produzione di           
oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di                 
girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino,             
di granoturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di              
semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di                 
panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio                    
15.51.1 Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato            
e a lunga conservazione - la produzione di latte liquido fresco,                
pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna              
ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato,                  
omogeneizzato - la produzione di yogurt                                         
15.51.2 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. - la           
fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la                     
fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la                 
produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte            
in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio                        
15.61.1 Molitura dei cereali: - produzione di farina, semole,                   
semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri                 
cereali                                                                         
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie: - la lavorazione del             
riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato,            
essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione           
di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi            
o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima                
colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di               
panetteria, pasticceria e biscotteria                                           
15.89.3 Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - la                        
fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite                 
15.93.1 Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria),               
esclusi i vini speciali - la produzione di vino: vino da tavola, vino           
v.q.p.r.d. (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), altro            
vino - la produzione di vino da mosto d'uva concentrato                         
15.93.2 Fabbricazione di vini speciali.                                         
2. Per le iniziative rientranti nelle tipologie B3, B4 e B5 di cui al           
precedente art. 6, i soggetti beneficiari devono operare nei seguenti           
settori (classificazione ISTAT 1991):                                           
C - Estrazione di minerali, con esclusione dei codici: 13.10 (5) e              
13.20 (6);                                                                      
D - Attivita' manifatturiere, con esclusione dei codici 24.70, 27.10            
(7), 27.22.1 (8), 27.22.2 (9), 35.11.1 (10), 35.11.3 (11) e di parte            
della Sottosezione DA (per la Sottosezione DA, sono ammessi solo i              
codici 15.52; 15.81.1; 15.81.2; 15.82; 15.85; 15.88; 15.89.1;                   
15.89.2; 15.96; 15.98; 15.99);                                                  
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua                
F - Costruzioni.                                                                
I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente alle                
divisioni: 6312 (ad esclusione delle attivita' delle agenzie di                 
viaggio e degli operatori turistici - cod. 63.30).                              
K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre                
attivita' professionali ed imprenditoriali, limitatamente alle                  
divisioni: 72 (13), 73 (14); e 74 (15) (limitatamente alle classi               
74.12.2, 74.12.3, 74.14, 74.15, 74.30, 74.70 e 74.82).                          
O - Altri servizi pubblici, sociali e personali limitatamente alla              
divisione 90 (16).                                                              
Non sono ammessi gli aiuti ad attivita'                                         
- connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente                 
connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di             
una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse                    
all'attivita' d'esportazione;                                                   
- connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei            
prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CE.                              
Art. 8                                                                          
Importo dell'operazione ammissibile                                             
1. Legge 1329/65.                                                               
L'intervento e' concesso sul finanziamento a fronte delle spese                 
relative all'acquisizione della macchina. Tali spese, purche'                   
comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di             
locazione, possono comprendere - nel limite complessivo del 15% del             
totale - quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto,                   
imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina               
nonche' quelle relative alle opere murarie strettamente                         
indispensabili al funzionamento della macchina stessa. E' in ogni               
caso escluso l'ammontare relativo all'IVA e, nel caso di leasing,               
alla quota di riscatto.                                                         
2. Legge 598/94.                                                                
L'intervento e' concesso sul finanziamento entro il limite del 70%              
delle spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante                    
locazione finanziaria o alla realizzazione diretta (c.d. costruzioni            
in economia), sostenute a fronte delle iniziative di cui alla lettera           
B dell'art. 6, paragrafo 1. Nel caso di finanziamenti concessi in               
forma di locazione finanziaria, il prezzo convenuto per il                      
trasferimento della proprieta' al termine della locazione finanziaria           
(c.d. quota di riscatto) non fa parte del costo dell'investimento               
ammissibile.                                                                    
Art. 9                                                                          
Limiti di intensita' di aiuto e possibilita' di cumulo                          
1. I contributi concessi a copertura dei costi per l'accesso al Fondo           
Legge 662/96 e alle garanzie dei Confidi regionali sono sottoposti al           
regime de minimis.                                                              
2. L'agevolazione e' cumulabile con altre agevolazioni concesse in              
forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello           
comunitario, regionale o provinciale, nei limiti delle intensita' di            
aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione                    
Europea.                                                                        
Art. 10                                                                         
Attivazione della procedura                                                     
1. Le domande di agevolazione sono presentate dalle pmi alle banche e           
agli intermediari finanziari prima di avviare l'investimento.                   
Per data di avvio degli investimenti si intende la data di                      
sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento                 
costituiti da piu' beni, tale data coincide con quella del primo                
pagamento sostenuto. In caso di finanziamenti nella forma di                    
locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del                 
verbale di consegna del bene oggetto della locazione.                           
2. Non sono ammissibili all'intervento agevolativo i programmi di               
investimento le cui spese sono state sostenute, anche parzialmente,             
in data anteriore a quella della presentazione della domanda alla               
banca o all'intermediario finanziario.                                          
Nel solo caso di richieste di intervento relative alle tipologie di             
spesa sub B 1) e B 2) dell'art. 6, sono ammissibili alle agevolazioni           
anche i programmi di investimento le cui spese siano state sostenute            
- in misura comunque non superiore al 25% del totale -  entro e non             
oltre i 4 mesi antecedenti la presentazione della domanda da parte              
dell'impresa alla banca o all'intermediario finanziario.                        
3. Le banche e gli intermediari finanziari fanno pervenire la                   
richiesta di intervento a MCC, previa concessione del finanziamento,            
entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda da parte delle           
imprese.                                                                        
4. La richiesta di intervento deve essere inoltrata a MCC utilizzando           
il modulo predisposto o versione conforme ad esso, sottoscritto in              
originale dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e               
completo della documentazione in esso indicata.                                 
Art. 11                                                                         
Istruttoria                                                                     
1. Con riferimento alle richieste pervenute, MCC assegna un numero di           
posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma              
scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla                 
ricezione delle richieste; il numero di posizione assegnato e il                
responsabile dell'unita' organizzativa competente, ovvero comunica              
l'improcedibilita'.                                                             
2. E' improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni                
pervenuta oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda da             
parte dell'impresa.                                                             
3. La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione              
del numero di posizione progressivo delle richieste e' quella della             
ricezione di MCC. La documentazione che perviene dopo le ore 17 e'              
considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo.           
I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli                 
uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno                 
lavorativo bancario successivo.                                                 
4. La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate a              
MCC utilizzando modalita' che forniscano la prova della data certa di           
ricezione delle singole richieste.                                              
5. Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia,           
se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine            
cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3              
mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della           
stessa.                                                                         
6. Qualora MCC nel corso dell'istruttoria richiedesse il                        
completamento della documentazione prevista, ivi compresa la                    
rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete,                 
ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa,            
il termine per la delibera del MCC decorre dalla data in cui                    
pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i             
dati o chiarimenti richiesti.                                                   
7. Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista           
nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni              
ovvero i dati o i chiarimenti pervengano a MCC oltre il termine di 6            
mesi dalla data della richiesta di MCC stesso.                                  
8. MCC comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti                      
richiedenti l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno              
indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10            
giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.                            
9. L'ammissione all'intervento e' deliberata dal Comitato                       
subordinatamente all'esistenza di disponibilita' finanziarie                    
impegnabili.                                                                    
PARTE III                                                                       
Determinazione ed erogazione dei contributi                                     
Art. 12                                                                         
Determinazione dei contributi agli interessi                                    
1. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della           
richiesta d'intervento ovvero dalla data di erogazione del                      
finanziamento, se successiva alla ricezione di detta richiesta,                 
sempreche' a tali date le spese siano state effettivamente sostenute.           
In caso contrario la decorrenza e' fissata alla data dell'effettivo             
sostenimento delle spese.                                                       
2. Nel caso di locazione finanziaria, per data di effettivo                     
sostenimento delle spese si intende la data di sottoscrizione del               
verbale di consegna del bene oggetto della locazione.                           
3. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di              
ammortamento standard secondo le modalita' appresso descritte. Il               
contributo e' calcolato applicando il tasso di contribuzione                    
effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza           
di ciascuna scadenza di tale piano, con modalita' 360/360.                      
4. Il piano di ammortamento standard e' sviluppato con le seguenti              
modalita':                                                                      
- il capitale dilazionato e' pari al finanziamento ammesso                      
all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal                
soggetto richiedente;                                                           
- la modalita' di rimborso e' in quote costanti di capitale;                    
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo di cui al            
comma 1;                                                                        
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di               
finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere           
il giorno 5 del mese;                                                           
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali             
fino alla data di decorrenza; non vi sono periodi interi di                     
preammortamento; se il primo periodo di interessi non e' un semestre            
intero, lo si intendera' di preammortamento                                     
5. I limiti di durata previsti si intendono riferiti all'intervento             
agevolativo.                                                                    
6. Il contributo agli interessi e' determinato in misura pari al:               
- 60% del tasso di riferimento per le PMI aventi unita' produttive,             
nelle quali l'investimento e' realizzato, nelle zone ammesse alla               
deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato CE;                             
- 50% del tasso di riferimento per le piccole imprese aventi unita'             
produttive, nelle quali l'investimento e' realizzato, nel restante              
territorio regionale;                                                           
- 23% del tasso di riferimento per le medie imprese con unita'                  
produttiva ubicata nei restanti territori.                                      
Gli arrotondamenti dei tassi di contribuzione vengono effettuati ai             
cinque centesimi superiori.                                                     
7. Il tasso di riferimento applicabile all'operazione e' quello                 
vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC.                
Art. 14                                                                         
Determinazione dei contributi de minimis a copertura degli oneri per            
l'accesso al Fondo Legge 662/96 e alla garanzia dei Confidi                     
regionali/provinciali                                                           
1. Il contributo e' concesso a copertura dell'intero costo di accesso           
alla garanzia del Fondo Legge 662/96 e dei Confidi regionali, nel               
limite massimo dell'1% "una tantum" calcolato sull'importo della                
garanzia prestata.                                                              
2. I contributi sono concessi in relazione alle seguenti tipologie di           
intervento in garanzia:                                                         
a) cogaranzia Confidi regionali - Fondo Legge 662/96: la garanzia non           
puo' complessivamente eccedere il 60% dell'importo dei singoli                  
finanziamenti. Tuttavia, nei casi di: - finanziamenti a favore di               
imprese costituite da non oltre un anno alla data di presentazione              
della domanda; - finanziamenti di durata non inferiore a 5 anni, il             
contributo puo' essere concesso in relazione a cogaranzie prestate              
fino al 90% dei singoli finanziamenti;                                          
b) garanzia dei Confidi regionali in misura non superiore al 60%                
dell'importo dei singoli finanziamenti;                                         
c) garanzia diretta del Fondo Legge 662/96 in misura non superiore al           
60% dell'importo dei singoli finanziamenti;                                     
d) controgaranzia dei Confidi regionali in misura non superiore al              
90% dell'ammontare garantito dai Confidi provinciali a condizione che           
questi ultimi abbiano garantito una quota non superiore al 60% del              
finanziamento;                                                                  
e) cogaranzia Confidi regionali - Confidi provinciali in misura non             
superiore al 90% del finanziamento a condizione che la garanzia di un           
singolo Confidi non superi il 60% del finanziamento.                            
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che le             
garanzie siano prestate senza oneri per le imprese.                             
Art. 15                                                                         
Erogazione dei contributi                                                       
1. Le richieste di erogazione devono essere inoltrate a MCC sul                 
modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal            
soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della              
documentazione in esso indicata.                                                
2. Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla Legge             
1329/65 e' accreditato al soggetto richiedente in unica soluzione,              
previa attualizzazione alla valuta di erogazione e al tasso di                  
riferimento dei contributi in corrispondenza delle scadenze dei piani           
di ammortamento di cui all'art. 12. In nessun caso l'importo erogato            
potra' eccedere il contributo deliberato.                                       
Il contributo agli interessi per le iniziative di cui alla Legge                
598/94 e' accreditato al soggetto richiedente in corrispondenza delle           
scadenze del piano di ammortamento di cui all'art. 13 sempreche' non            
intervengano le variazioni previste all'art. 19, al netto della                 
ritenuta d'acconto ex art. 28, comma 2 DPR 600/73 (4%), da applicarsi           
esclusivamente ai contributi a fronte di spese che non attengono a              
beni strumentali.                                                               
La valuta applicata e' pari alla data di scadenza, a condizione che             
la documentazione necessaria a MCC per la determinazione delle somme            
dovute sia pervenuta almeno con un mese di anticipo rispetto a tale             
data; in caso contrario il contributo e' accreditato con valuta                 
corrente.                                                                       
Il contributo e' erogato all'impresa per il tramite del soggetto                
richiedente, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con                
valuta pari a quella applicata da MCC, una volta riscontrato il                 
regolare pagamento delle rate o dei canoni con scadenza entro la data           
di scadenza del piano di ammortamento standard.                                 
3. Il contributo per la copertura degli oneri di accesso al Fondo               
Legge 662/96 viene versato al fondo medesimo da MCC entro il termine            
previsto dalle disposizioni operative che regolano il fondo e salvo             
comunicazione del soggetto richiedente.                                         
4. Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli             
oneri di accesso alla garanzia dei Confidi regionali, devono essere             
presentate dal Confidi regionale e pervenire complete a MCC entro il            
31 marzo di ogni anno, relativamente alle garanzie da essi concesse             
nell'anno solare precedente, a pena di decadenza dall'agevolazione.             
Tale richiesta riguardera' anche i contributi per la concessione                
della cogaranzia del Confidi provinciale cui il Confidi regionale               
retrocedera' commissione pro-quota. MCC eroga il contributo al                  
richiedente con valuta corrente. Il contributo e' pari all'onere per            
l'accesso alla garanzia, nei limiti degli importi previsti al                   
precedente articolo 14.                                                         
Articolo 16                                                                     
Termine di presentazione della domanda di erogazione                            
1. I finanziamenti ammessi all'agevolazione, la cui prima richiesta             
di erogazione del contributo non sia pervenuta entro i 12 mesi                  
successivi alla delibera di concessione dell'intervento da parte di             
MCC, completa della documentazione ivi indicata, decadono                       
automaticamente dalla agevolazione concessa.                                    
2. Il termine di cui al precedente punto puo' essere prorogato di 6             
mesi, su richiesta del soggetto richiedente o del beneficiario,                 
motivata da cause oggettive che abbiano impedito di richiedere                  
l'erogazione dell'intervento nei termini stabiliti.                             
PARTE IV                                                                        
Revoche e controlli                                                             
Art. 17                                                                         
Cessazione e revoca dell'agevolazione                                           
1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:                              
a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del                        
finanziamento;                                                                  
b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;                       
c) cessazione dell'attivita' dell'impresa beneficiaria;                         
d) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa                 
beneficiaria.                                                                   
La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a               
partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi              
sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo               
alla data dell'ultima rata pagata.                                              
I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti                    
dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al             
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro                     
erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti                   
imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo             
intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e             
quella di effettivo accredito a MCC.                                            
2. Il contributo agli interessi e' revocato nei casi di:                        
a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla             
Misura 1.1 riportati nelle presenti disposizioni operative;                     
b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilita' alle                  
presenti agevolazioni;                                                          
c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o                
dichiarazioni inesatti o reticenti;                                             
d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto             
delle agevolazioni nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero               
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso                    
all'intervento.                                                                 
Il contributo e' restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato                
dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla              
data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nei casi sub b) e           
c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e            
non sanabili, verra' irrogata, dal Comitato, una sanzione pecuniaria            
in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente                 
fruito.                                                                         
3. Il recupero dei contributi risultanti non piu' dovuti a seguito di           
precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore             
concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto            
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente               
applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge               
fallimentare.                                                                   
Art. 18                                                                         
Procedimento di revoca                                                          
1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla                
revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/90 -              
comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con               
indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso;                    
all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio           
in cui si puo' prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari            
della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla               
ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali                  
controdeduzioni.                                                                
2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della                  
comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati            
possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera,            
nonche' altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o               
spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta,                  
raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della               
tempestivita' dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.               
3. Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se           
opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando              
osservazioni conclusive in merito.                                              
4. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le              
risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i              
motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il                  
provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai            
soggetti interessati.                                                           
5. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato               
all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la            
revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di                   
sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il                    
provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a           
quanto dovuto per le spese postali.                                             
6. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del                
provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto              
dovuto, MCC SpA provvedera' all'iscrizione a ruolo degli importi                
corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi             
del comma 5 dell'art. 9 del DLgs 123/98.                                        
Art. 19                                                                         
Variazioni                                                                      
1. I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente a            
MCC gli eventi citati all'art. 17, nonche' le variazioni relative               
alla titolarita' del rapporto di finanziamento o della proprieta'               
delle imprese finanziate.                                                       
Art. 20                                                                         
Controlli                                                                       
1. Su indicazione del Comitato, MCC puo' effettuare controlli                   
documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare            
lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto                      
dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa            
vigente nonche' dalle presenti disposizioni operative e la                      
veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa            
beneficiaria. A tal fine il soggetto richiedente e' tenuto a                    
conservare tutta la documentazione relativa all'operazione.                     
Note                                                                            
1 Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attivita' delle            
agenzie di viaggio                                                              
2 Informatica e attivita' connesse                                              
3 Ricerca e sviluppo                                                            
4 Altre attivita' professionali ed imprenditoriali                              
5 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione                
delle piriti)                                                                   
6 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al                
minerale di manganese)                                                          
7 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)" (tutta la               
classe). Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel           
trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione           
dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e                
ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di           
ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di            
reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in                    
lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti               
semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi              
laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune           
o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi            
fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie,                 
traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80             
mm. e piy, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti             
inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e                
bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils                    
considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori           
a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti           
di 150 mm. e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o                
acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri                 
laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli               
destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre              
calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera,              
lamiere zincate, altre lamiere rivestite,  lamiere  laminate a freddo           
inferiori a 3 mm, lamiere  magnetiche, nastro destinato alla                    
produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in            
fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).                                   
8 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).                      
9 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili                   
(limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).                      
10 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a: -               
costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di            
passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci            
a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati                          
all'esportazione) - costruzione di draghe o altre navi per lavori in            
mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di            
almeno 100 tsl - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con             
potenza inferiore a 365 Kw                                                      
11 Cantieri di riparazioni navali - la trasformazione delle navi a              
scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl,               
limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica              
radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione           
o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri - la                  
riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente                   
35.11.1                                                                         
12 Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attivita' delle           
agenzie di viaggio                                                              
13 Informatica e attivita' connesse                                             
14 Ricerca e sviluppo                                                           
15 Altre attivita' professionali ed imprenditoriali                             
16                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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