DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2549
Definizione dei periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione. Modifica delibera Giunta regionale n. 1732 del 28 settembre 1999
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 ed, in particolare, l'art. 15;
- la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 recante, fra
l'altro, la definizione delle modalita' di effettuazione delle
vendite di fine stagione;
considerato che i periodi di svolgimento delle suddette vendite -
stabiliti al punto 2, comma 2 del dispositivo della deliberazione n.
1732 del 1999 - sono fissati dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20
luglio al 20 settembre di ogni anno;
rilevato che le vendite di fine stagione sono effettuate in numerose
regioni, anche confinanti con il territorio emiliano-romagnolo, con
decorrenza anticipata rispetto a quelle fissate per l'Emilia-Romagna
e tale diversificazione nei periodi di svolgimento delle suddette
vendite determina fenomeni di evasione di consumi regionali verso
regioni confinanti, causando rilevanti disagi ai consumatori e al
sistema distributivo dell'Emilia-Romagna;
ritenuto pertanto di procedere ad un allineamento dei periodi di
svolgimento, nella regione Emilia-Romagna, delle vendite di fine
stagione con quelli fissati in gran parte dal rimanente territorio
nazionale, introducendo una modifica alla precedente deliberazione n.
1732 del 1999;
sensite le rappresentanze delle organizzazini delle imprese del
commercio e delle Associazioni dei consumatori;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,
dott. Uber Fontanesi ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
26 novembre 2001, n. 43 della deliberazione di Giunta regionale n.
447 del 24 marzo 2003;
su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- il comma 2 del punto 2 della delibera della Giunta regionale n.
1732 del 28 settembre 1999 e' sostituito, per le motivazioni espresse
in premessa e che qui si intendono integralmente riportate dal
seguente:
"2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due
periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7
settembre, e si denominano, pertanto, vendite di fine stagione estive
o invernali.";
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.