REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2549

Definizione dei periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione. Modifica delibera Giunta regionale n. 1732 del 28 settembre 1999

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 ed, in particolare, l'art. 15;                   
- la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 recante, fra                   
l'altro, la definizione delle modalita' di effettuazione delle                  
vendite di fine stagione;                                                       
considerato che i periodi di svolgimento delle suddette vendite -               
stabiliti al punto 2, comma 2 del dispositivo della deliberazione n.            
1732 del 1999 - sono fissati dal 17 gennaio al 17 marzo e dal 20                
luglio al 20 settembre di ogni anno;                                            
rilevato che le vendite di fine stagione sono effettuate in numerose            
regioni, anche confinanti con il territorio emiliano-romagnolo, con             
decorrenza anticipata rispetto a quelle fissate per l'Emilia-Romagna            
e tale diversificazione nei periodi di svolgimento delle suddette               
vendite determina fenomeni di evasione di consumi regionali verso               
regioni confinanti, causando rilevanti disagi ai consumatori e al               
sistema distributivo dell'Emilia-Romagna;                                       
ritenuto pertanto di procedere ad un allineamento dei periodi di                
svolgimento, nella regione Emilia-Romagna, delle vendite di fine                
stagione con quelli fissati in gran parte dal rimanente territorio              
nazionale, introducendo una modifica alla precedente deliberazione n.           
1732 del 1999;                                                                  
sensite le rappresentanze delle organizzazini delle imprese del                 
commercio e delle Associazioni dei consumatori;                                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,               
dott. Uber Fontanesi ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.             
26 novembre 2001, n. 43 della deliberazione di Giunta regionale n.              
447 del 24 marzo 2003;                                                          
su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;                               
a voti unanimi e palesi                                                         
delibera:                                                                       
- il comma 2 del punto 2 della delibera della Giunta regionale n.               
1732 del 28 settembre 1999 e' sostituito, per le motivazioni espresse           
in premessa e che qui si intendono integralmente riportate dal                  
seguente:                                                                       
"2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due               
periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7                 
settembre, e si denominano, pertanto, vendite di fine stagione estive           
o invernali.";                                                                  
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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