REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2543

L.R. 44/95. Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA per esecuzione studio perdite acquedotti regionali, raccolta elaborazione dati, analisi accettabili per Linee guida regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,            
che entro il 31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa                 
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il piano di tutela               
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di Bacino;               
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che             
il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il                
31/12/2004;                                                                     
- il Piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento                      
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela            
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'                     
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali                 
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti             
nel DLgs stesso, con un tappa intermedia al 2008 nella quale i corpi            
idrici stessi devono raggiungere la qualita' sufficiente;                       
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                 
locale" agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si doti di un               
Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le stesse                   
finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99, che definisce obiettivi           
e livelli di prestazione alla pianificazione infraregionale delle               
Province attuata nel Piano territoriale di Coordinamento provinciale            
(PTCP);                                                                         
- l'impianto della L.R. 3/99, entrata in vigore prima del DLgs                  
152/99, sia con esso sostanzialmente compatibile e che pertanto non             
sia stato necessario provvedere ad adeguamenti della legge stessa;              
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di             
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale                  
contiene i programmi di misure finalizzati al raggiungimento degli              
obiettivi di quantita'-qualita' dei corpi idrici superficiali,                  
sotterranei e marino-costieri;                                                  
- con propria deliberazione n. 2239 del 10 novembre 2003 e' stato               
approvato il Documento preliminare del piano di tutela della acque,             
che prevede nei programmi di misura la riduzione delle perdite in               
acquedotto dall'attuale valore stimato al 26% al 20% al 2016;                   
richiamata la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata ed integrata              
dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 "Delimitazione degli ambiti                    
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale all'art. 27              
bis, comma 8 stabilisce che sino all'approvazione del Piano regionale           
di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,             
comma 1, lettera b) della L.R. 3/99, il Piano d'ambito previsto                 
all'articolo 12 della legge stessa e' predisposto nel rispetto delle            
indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva;                       
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla                 
definizione di linee guida per verificare la fattibilita'                       
tecnico-economica dei programmi e interventi a riduzione delle                  
perdite in acquedotto da trasferire alle Agenzie d'ambito per                   
l'attuazione dei piani d'ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99;            
considerato:                                                                    
- che, all'art. 99 della L.R. 3/99 e' previsto che al fine di                   
stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al                    
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo delle               
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la               
Regione si doti del Programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA);                                                          
- che il Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente              
PTRTA 2001-2003 contiene indirizzi relativi al risparmio della                  
risorsa idrica, al riciclo e al contenimento delle perdite;                     
ritenuto che le sopra citate linee di indirizzo saranno previste                
nelle future programmazioni del PTRTA 2004-2006 in quanto contenute             
nel Documento preliminare del piano di tutela delle acque approvato             
con propria deliberazione 2239/03;                                              
richiamato l'art. 99, comma 6 della L.R. 3/99 che prevede che la                
Giunta regionale per la predisposizione del PTRTA attivi gli studi e            
le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                          
pianificazione;                                                                 
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla           
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE             
del 18/6/1992;                                                                  
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua             
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a "Studio           
sulla ricerca delle perdite degli acquedotti regionali, sulle                   
metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della loro             
confrontabilita', sull'analisi dei livelli di perdita economicamente            
e ambientalmente accettabili, per la definizione di linee guida                 
regionali" che prevede un costo complessivo pari ad Euro 50.000,00,             
IVA inclusa;                                                                    
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea               
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la                     
realizzazione dell'intervento di cui trattasi, secondo le modalita'             
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale           
parte integrante e sostanziale dello stesso;                                    
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 50.000,00 IVA inclusa si           
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37371 "Spese per              
studi e ricerche per la predisposizione del programma triennale                 
regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) (art. 99; comma 6, L.R.           
21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.2. 13410 del Bilancio per           
l'esercizio finanziario 2003, che e' dotato della necessaria                    
disponibilita';                                                                 
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47,                
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere            
assunto con il presente atto;                                                   
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;                                             
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di              
legge:                                                                          
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi                         
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza              
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda            
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 447/03;                                             
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del             
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria                     
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo                  
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente            
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 Bologna, secondo le motivazioni                
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnico-economica             
depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua, la            
realizzazione dello "Studio sulla ricerca delle perdite degli                   
acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed elaborazione             
dei dati ai fini della loro confrontabilita', sull'analisi dei                  
livelli di perdita economicamente e ambientalmente accettabili, per             
la definizione di linee guida regionali" per un importo di Euro                 
50.000,00, IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato                 
schema di convenzione;                                                          
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto              
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;                              
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui               
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' del             
presente provvedimento per la durata di 12 mesi, sulla base delle               
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il               
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della             
Regione, ai sensi della normativa vigente;                                      
d) di impegnare la spesa di Euro 50.000,00 IVA inclusa, al n. 5636 di           
impegno sul Capitolo 37371 "Spese per studi e ricerche per la                   
predisposizione del programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA) (art. 99, comma 6, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"            
di cui all'UPB 1.4.2.2. 13410 del Bilancio per l'esercizio                      
finanziario 2003, che e' dotato della necessaria disponibilita';                
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione             
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)                  
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti                   
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalita' di              
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente                 
atto;                                                                           
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la              
realizzazione dello "Studio sulla ricerca delle perdite degli                   
acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed elaborazione             
dei dati ai fini della loro confrontabilita', sull'analisi dei                  
livelli di perdita economicamente ed ambientalmente accettabili, per            
la definizione delle Linee guida regionali"                                     
L'anno. . . . . , il giorno . . . . . . . . . . . . . del mese . . .            
. . . . .                                                                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21              
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione               
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per               
materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato                   
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .           
. . . . del . . . . . . . . . ,                                                 
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                             
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA, partita IVA e                 
codice fiscale 04290860370 con sede in Via Po n. 5 - Bologna,                   
rappresentata dal Direttore generale;                                           
premesso che:                                                                   
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,            
che entro il 31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa                 
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il piano di tutela               
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di Bacino;               
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che             
il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il                
31/12/2004;                                                                     
- il piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento                      
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela            
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'                     
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali                 
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti             
nel DLgs stesso, con un tappa intermedia al 2008 nella quale i corpi            
idrici stessi devono raggiungere la qualita' sufficiente;                       
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e                
locale" agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si doti di un               
Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le stesse                   
finalita' del piano previsto dal DLgs 152/99, che definisce obiettivi           
e livelli di prestazione alla pianificazione infraregionale delle               
Province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale            
(PTCP);                                                                         
- la L.R. 3/99 e' entrata in vigore prima del DLgs 152/99, ritenendo            
che l'impianto da essa previsto sia con esso sostanzialmente                    
compatibile e che pertanto non sia necessario provvedere ad                     
adeguamenti della legge stessa;                                                 
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di             
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale                  
contiene i programmi di misure finalizzati al raggiungimento degli              
obiettivi di quantita'-qualita' dei corpi idrici superficiali,                  
sotterranei e marino-costieri;                                                  
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione Giunta               
regionale n. 2239 del 10 novembre 2003 il Documento preliminare del             
piano di tutela della acque, che prevede nei programmi di misura la             
riduzione delle perdite in acquedotto dall'attuale valore stimato al            
26% al 20% al 2016;                                                             
richiamata la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata ed integrata              
dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 "Delimitazione degli ambiti                    
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra              
gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e            
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale all'art. 27              
bis, comma 8 stabilisce che sino all'approvazione del Piano regionale           
di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,             
comma 1, lettera b) della L.R. 3/99, il piano d'ambito previsto                 
all'articolo 12 della legge stessa e' predisposto nel rispetto delle            
indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva;                       
considerato che, all'art. 99 della L.R. 3/99 e' previsto che al fine            
di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al                 
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo delle               
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la               
Regione si doti del Programma triennale regionale per la tutela                 
dell'ambiente (PTRTA);                                                          
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla                 
definizione di una linea guida per verificare la fattibilita'                   
tecnico-economica dei programmi e interventi a riduzione delle                  
perdite in acquedotto da trasferire alle Agenzie d'ambito per                   
l'attuazione dei piani d'ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99;            
considerato che il Programma triennale regionale per la tutela                  
dell'ambiente PTRTA triennale 2001-2003 contiene indirizzi relativi             
al risparmio della risorsa idrica, al riciclo e al contenimento delle           
perdite;                                                                        
ritenendo che le sopra citate linee di indirizzo saranno previste               
nelle future programmazioni del PTRTA Triennale 2004-2006 in quanto             
contenute nel Documento preliminare del Piano di tutela delle acque             
approvato con deliberazione Giunta regionale 2239/03;                           
richiamato l'art. 99, comma 6 della L.R. 3/99 che prevede che la                
Giunta regionale per la predisposizione del PTRTA attivi gli studi e            
le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di                          
pianificazione;                                                                 
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente             
strumentale della regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla           
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE             
del 18/6/1992;                                                                  
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua             
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a "Studio           
sulla ricerca delle perdite degli acquedotti regionali, sulle                   
metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della loro             
confrontabilita', sull'analisi dei livelli di perdita economicamente            
e ambientalmente accettabili, per la definizione di linee guida                 
regionali" che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari ad            
Euro 50.000,00 IVA inclusa;                                                     
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea               
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.                                    
Articolo 1                                                                      
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta la                       
realizzazione delle attivita' inerenti lo "Studio sulla ricerca delle           
perdite degli acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed            
elaborazione dei dati ai fini della loro confrontabilita',                      
sull'analisi dei livelli di perdita economicamente e ambientalmente             
accettabili, per la definizione di linee guida regionali"                       
analiticamente descritte nella specifica tecnico-economica,                     
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa                  
acqua.                                                                          
Articolo 2                                                                      
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente                  
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione            
della Giunta regionale n. . . . . . . .del . . . . . . e dovranno               
terminare entro 12 mesi.                                                        
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute             
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione              
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove                     
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,               
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento Risorsa acqua.                                                      
Articolo 3                                                                      
Controllo sull'esecuzione delle attivita'                                       
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento Risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,           
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle                
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della            
presente convenzione.                                                           
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle             
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in            
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli           
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il            
Responsabile ed ARPA.                                                           
Articolo 4                                                                      
Corrispettivo delle prestazioni                                                 
e modalita' di pagamento                                                        
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per la realizzazione           
delle attivita' di cui all'art. 1 l'importo di Euro 50.000,00 IVA               
inclusa.                                                                        
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione           
di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':                             
- il 20% dell'importo totale, pari ad Euro 10.000,00 IVA inclusa                
previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione                
attestante l'inizio delle attivita';                                            
- il 40% dell'importo totale, pari ad Euro 20.000,00 IVA inclusa a              
seguito della presentazione di una relazione intermedia delle                   
attivita';                                                                      
- il 40% dell'importo totale, a saldo, pari ad Euro 20.000,00 IVA               
inclusa a seguito della presentazione della relazione finale delle              
attivita' svolte.                                                               
Articolo 5                                                                      
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione           
a:                                                                              
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle             
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento                
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo                
libero convincimento;                                                           
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa            
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione             
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre                   
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'             
stessa;                                                                         
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione;                                                                  
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei               
risultati.                                                                      
Articolo 6                                                                      
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'                     
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la                  
normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi                       
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.            
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto            
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli               
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                     
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Art. 7                                                                          
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di enti pubblici.                                                      
Art. 8                                                                          
Responsabilita' nei confronti dei terzi                                         
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 9                                                                          
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.             
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre            
1972, n. 642 e successive modificazioni.                                        
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.                                         
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per ARPA                                         
IL DIRIGENTE REGIONALE                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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