DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2543
L.R. 44/95. Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ARPA per esecuzione studio perdite acquedotti regionali, raccolta elaborazione dati, analisi accettabili per Linee guida regionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,
che entro il 31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il piano di tutela
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di Bacino;
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che
il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il
31/12/2004;
- il Piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti
nel DLgs stesso, con un tappa intermedia al 2008 nella quale i corpi
idrici stessi devono raggiungere la qualita' sufficiente;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si doti di un
Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le stesse
finalita' del Piano previsto dal DLgs 152/99, che definisce obiettivi
e livelli di prestazione alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel Piano territoriale di Coordinamento provinciale
(PTCP);
- l'impianto della L.R. 3/99, entrata in vigore prima del DLgs
152/99, sia con esso sostanzialmente compatibile e che pertanto non
sia stato necessario provvedere ad adeguamenti della legge stessa;
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale
contiene i programmi di misure finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di quantita'-qualita' dei corpi idrici superficiali,
sotterranei e marino-costieri;
- con propria deliberazione n. 2239 del 10 novembre 2003 e' stato
approvato il Documento preliminare del piano di tutela della acque,
che prevede nei programmi di misura la riduzione delle perdite in
acquedotto dall'attuale valore stimato al 26% al 20% al 2016;
richiamata la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata ed integrata
dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale all'art. 27
bis, comma 8 stabilisce che sino all'approvazione del Piano regionale
di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,
comma 1, lettera b) della L.R. 3/99, il Piano d'ambito previsto
all'articolo 12 della legge stessa e' predisposto nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva;
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla
definizione di linee guida per verificare la fattibilita'
tecnico-economica dei programmi e interventi a riduzione delle
perdite in acquedotto da trasferire alle Agenzie d'ambito per
l'attuazione dei piani d'ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99;
considerato:
- che, all'art. 99 della L.R. 3/99 e' previsto che al fine di
stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo delle
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Regione si doti del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA);
- che il Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente
PTRTA 2001-2003 contiene indirizzi relativi al risparmio della
risorsa idrica, al riciclo e al contenimento delle perdite;
ritenuto che le sopra citate linee di indirizzo saranno previste
nelle future programmazioni del PTRTA 2004-2006 in quanto contenute
nel Documento preliminare del piano di tutela delle acque approvato
con propria deliberazione 2239/03;
richiamato l'art. 99, comma 6 della L.R. 3/99 che prevede che la
Giunta regionale per la predisposizione del PTRTA attivi gli studi e
le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE
del 18/6/1992;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a "Studio
sulla ricerca delle perdite degli acquedotti regionali, sulle
metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della loro
confrontabilita', sull'analisi dei livelli di perdita economicamente
e ambientalmente accettabili, per la definizione di linee guida
regionali" che prevede un costo complessivo pari ad Euro 50.000,00,
IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi, secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 50.000,00 IVA inclusa si
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37371 "Spese per
studi e ricerche per la predisposizione del programma triennale
regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) (art. 99; comma 6, L.R.
21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'UPB 1.4.2.2. 13410 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2003, che e' dotato della necessaria
disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47,
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 Bologna, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnico-economica
depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua, la
realizzazione dello "Studio sulla ricerca delle perdite degli
acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed elaborazione
dei dati ai fini della loro confrontabilita', sull'analisi dei
livelli di perdita economicamente e ambientalmente accettabili, per
la definizione di linee guida regionali" per un importo di Euro
50.000,00, IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato
schema di convenzione;
b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
c) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' del
presente provvedimento per la durata di 12 mesi, sulla base delle
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della
Regione, ai sensi della normativa vigente;
d) di impegnare la spesa di Euro 50.000,00 IVA inclusa, al n. 5636 di
impegno sul Capitolo 37371 "Spese per studi e ricerche per la
predisposizione del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA) (art. 99, comma 6, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
di cui all'UPB 1.4.2.2. 13410 del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2003, che e' dotato della necessaria disponibilita';
e) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalita' di
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;
f) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la
realizzazione dello "Studio sulla ricerca delle perdite degli
acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed elaborazione
dei dati ai fini della loro confrontabilita', sull'analisi dei
livelli di perdita economicamente ed ambientalmente accettabili, per
la definizione delle Linee guida regionali"
L'anno. . . . . , il giorno . . . . . . . . . . . . . del mese . . .
. . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale preso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . del . . . . . . . . . ,
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA, partita IVA e
codice fiscale 04290860370 con sede in Via Po n. 5 - Bologna,
rappresentata dal Direttore generale;
premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44, comma 2,
che entro il 31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa
l'adozione di misure di salvaguardia, adottino il piano di tutela
delle acque e lo trasmettano alle competenti Autorita' di Bacino;
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che
il piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il
31/12/2004;
- il piano di tutela delle acque rappresenta uno strumento
finalizzato a raggiungere, mediante un approccio integrato di tutela
quali-quantitativa, entro il 2016 gli obiettivi di qualita'
ambientale buona per i corpi idrici significativi, superficiali
sotterranei e marini, individuati attraverso parametri ben definiti
nel DLgs stesso, con un tappa intermedia al 2008 nella quale i corpi
idrici stessi devono raggiungere la qualita' sufficiente;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e
locale" agli artt. 114 e 115 prevede che la Regione si doti di un
Piano di tutela, uso e risanamento delle acque, con le stesse
finalita' del piano previsto dal DLgs 152/99, che definisce obiettivi
e livelli di prestazione alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP);
- la L.R. 3/99 e' entrata in vigore prima del DLgs 152/99, ritenendo
che l'impianto da essa previsto sia con esso sostanzialmente
compatibile e che pertanto non sia necessario provvedere ad
adeguamenti della legge stessa;
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale
contiene i programmi di misure finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di quantita'-qualita' dei corpi idrici superficiali,
sotterranei e marino-costieri;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione Giunta
regionale n. 2239 del 10 novembre 2003 il Documento preliminare del
piano di tutela della acque, che prevede nei programmi di misura la
riduzione delle perdite in acquedotto dall'attuale valore stimato al
26% al 20% al 2016;
richiamata la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 modificata ed integrata
dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale all'art. 27
bis, comma 8 stabilisce che sino all'approvazione del Piano regionale
di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,
comma 1, lettera b) della L.R. 3/99, il piano d'ambito previsto
all'articolo 12 della legge stessa e' predisposto nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva;
considerato che, all'art. 99 della L.R. 3/99 e' previsto che al fine
di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al
risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo delle
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli Enti locali, la
Regione si doti del Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (PTRTA);
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla
definizione di una linea guida per verificare la fattibilita'
tecnico-economica dei programmi e interventi a riduzione delle
perdite in acquedotto da trasferire alle Agenzie d'ambito per
l'attuazione dei piani d'ambito di cui all'art. 12 della L.R. 25/99;
considerato che il Programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente PTRTA triennale 2001-2003 contiene indirizzi relativi
al risparmio della risorsa idrica, al riciclo e al contenimento delle
perdite;
ritenendo che le sopra citate linee di indirizzo saranno previste
nelle future programmazioni del PTRTA Triennale 2004-2006 in quanto
contenute nel Documento preliminare del Piano di tutela delle acque
approvato con deliberazione Giunta regionale 2239/03;
richiamato l'art. 99, comma 6 della L.R. 3/99 che prevede che la
Giunta regionale per la predisposizione del PTRTA attivi gli studi e
le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione;
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE
del 18/6/1992;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a "Studio
sulla ricerca delle perdite degli acquedotti regionali, sulle
metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati ai fini della loro
confrontabilita', sull'analisi dei livelli di perdita economicamente
e ambientalmente accettabili, per la definizione di linee guida
regionali" che prevede un costo complessivo a favore di ARPA pari ad
Euro 50.000,00 IVA inclusa;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.
Articolo 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta la
realizzazione delle attivita' inerenti lo "Studio sulla ricerca delle
perdite degli acquedotti regionali, sulle metodologie di raccolta ed
elaborazione dei dati ai fini della loro confrontabilita',
sull'analisi dei livelli di perdita economicamente e ambientalmente
accettabili, per la definizione di linee guida regionali"
analiticamente descritte nella specifica tecnico-economica,
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
acqua.
Articolo 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . . .del . . . . . . e dovranno
terminare entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa acqua.
Articolo 3
Controllo sull'esecuzione delle attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Articolo 4
Corrispettivo delle prestazioni
e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per la realizzazione
delle attivita' di cui all'art. 1 l'importo di Euro 50.000,00 IVA
inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione
di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':
- il 20% dell'importo totale, pari ad Euro 10.000,00 IVA inclusa
previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione
attestante l'inizio delle attivita';
- il 40% dell'importo totale, pari ad Euro 20.000,00 IVA inclusa a
seguito della presentazione di una relazione intermedia delle
attivita';
- il 40% dell'importo totale, a saldo, pari ad Euro 20.000,00 IVA
inclusa a seguito della presentazione della relazione finale delle
attivita' svolte.
Articolo 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione
a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Articolo 6
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto
da parte di enti pubblici.
Art. 8
Responsabilita' nei confronti dei terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 9
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per ARPA
IL DIRIGENTE REGIONALE