DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2542
L.R. 44/95. Approvazione schema di convenzione tra Regione ed ARPA per "Predisposizione Accordo di programma sugli scarichi idrici attivita' termali ed individuazione principali attivita' produttive a livello locale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse
idriche", individua tra le sue finalita' principali la conservazione
ed il risparmio della risorsa idrica;
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, riconferma le sopracitate
finalita', tra le quali favorire il risparmio idrico, il riutilizzo
delle acque di scarico;
- l'art. 44 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le Regioni
adottino il piano di tutela delle acque quale strumento di
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo
stesso DLgs 152/99 e che contenga tutte le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale
contiene il programma delle misure adottate ai sensi del Titolo III,
Capo III, "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli
scarichi" in particolare i criteri generali della disciplina degli
scarichi (art. 28 del DLgs 152/99);
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1053/2003 del 9 giugno 2003 la "Direttiva
concernente gli indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999,
n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- nell'ambito di tale attivita' risulta necessario acquisire gli
elementi di conoscenza utili sulle tematiche degli scarichi idrici
delle attivita' termali e sulla individuazione delle zone
vulnerabili;
- l'art. 28, comma 10 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le
Regioni possano promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire
il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualita';
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE
del 18/6/1992;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a
"Predisposizione Accordo di programma sugli scarichi idrici delle
attivita' termali e individuazione delle principali attivita'
produttive a livello locale" che prevede un costo complessivo pari ad
Euro 18.000,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi, secondo le modalita'
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA inclusa si
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37230 "Attivita' di
monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da
inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni
e integrazioni). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.2.2. 13420 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che e' dotato della
necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47,
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi
professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 - Bologna, secondo le motivazioni
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnico-economica
depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua, la
realizzazione della "Predisposizione accordo di programma sugli
scarichi idrici delle attivita' termali e individuazione delle
principali attivita' produttive a livello locale" per un importo di
Euro 18.000,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato
schema di convenzione;
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' della
presente deliberazione per la durata di 6 mesi, sulla base delle
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della
Regione, ai sensi della normativa vigente;
D) di impegnare la spesa di Euro 18.000,00 IVA inclusa, al n. 5634 di
impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999,
n. 152 e successive modificazioni e integrazioni). Mezzi statali" di
cui all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario
2003, che e' dotato della necessaria disponibilita';
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalita' di
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente
atto;
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la
realizzazione delle attivita' relative alla "Predisposizione accordo
di programma sugli scarichi idrici della attivita' termali ed
individuazione delle principali attivita' produttive a livello
locale"
L'anno . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . . . . . del mese . .
. . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .
. . . . . . del . . . . . . . . . . . ,
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA, partita IVA e
codice fiscale 04290860370 con sede in Via Po n. 5 Bologna,
rappresentata dal Direttore generale
premesso che:
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse
idriche", individua tra le sue finalita' principali la conservazione
ed il risparmio della risorsa idrica;
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, riconferma le sopracitate
finalita', tra le quali favorire il risparmio idrico, il riutilizzo
delle acque di scarico;
- l'art. 44 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le Regioni
adottino il piano di tutela delle acque quale strumento di
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo
stesso DLgs 152/99 e che contenga tutte le misure necessarie alla
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale
contiene il programma delle misure adottate ai sensi del Titolo III,
Capo III, "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli
scarichi" in particolare i criteri generali della disciplina degli
scarichi (art. 28 del DLgs 152/99);
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della
Giunta regionale 1053/03 del 9 giugno 2003 la "Direttiva concernente
gli indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- nell'ambito di tale attivita' risulta necessario acquisire gli
elementi di conoscenza utili sulle tematiche degli scarichi idrici
delle attivita' termali e sulla individuazione delle zone
vulnerabili;
- l'art. 28, comma 10 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le
Regioni possano promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire
il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualita';
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente
strumentale della regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE
del 18/6/1992;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a
"Predisposizione accordo di programma sugli scarichi idrici delle
attivita' termali e individuazione delle principali attivita'
produttive a livello locale" che prevede un costo complessivo a
favore di ARPA pari ad Euro 18.000,00 IVA inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta la
realizzazione delle attivita' inerenti la "Predisposizione accordo di
programma sugli scarichi idrici delle attivita' termali e
individuazione delle principali attivita' produttive a livello
locale" analiticamente descritte nella specifica tecnico-economica,
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
acqua.
Art. 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . e dovranno
terminare entro 6 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa acqua.
Art. 3
Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
responsabile ed ARPA.
Art. 4
Corrispettico delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per la realizzazione
delle attivita' di cui all'art. 1 l'importo di Euro 18.000,00 IVA
inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione
di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':
- il 50% dell'importo totale, pari ad Euro 9.000,00 IVA inclusa
previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione
attestante l'inizio delle attivita';
- il 50% dell'importo totale, a saldo, pari ad Euro 9.000,00 IVA
inclusa a seguito della presentazione della relazione finale.
Art. 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione
a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la
normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto
da parte di Enti pubblici.
Art. 8
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 9
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per ARPA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE