REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2542

L.R. 44/95. Approvazione schema di convenzione tra Regione ed ARPA per "Predisposizione Accordo di programma sugli scarichi idrici attivita' termali ed individuazione principali attivita' produttive a livello locale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse            
idriche", individua tra le sue finalita' principali la conservazione            
ed il risparmio della risorsa idrica;                                           
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, riconferma le sopracitate                   
finalita', tra le quali favorire il risparmio idrico, il riutilizzo             
delle acque di scarico;                                                         
- l'art. 44 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le Regioni              
adottino il piano di tutela delle acque quale strumento di                      
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo              
stesso DLgs 152/99 e che contenga tutte le misure necessarie alla               
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;                           
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di             
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale                  
contiene il programma delle misure adottate ai sensi del Titolo III,            
Capo III, "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli                   
scarichi" in particolare i criteri generali della disciplina degli              
scarichi (art. 28 del DLgs 152/99);                                             
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della                
Giunta regionale n. 1053/2003 del 9 giugno 2003 la "Direttiva                   
concernente gli indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999,           
n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante                  
disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";               
- nell'ambito di tale attivita' risulta necessario acquisire gli                
elementi di conoscenza utili sulle tematiche degli scarichi idrici              
delle attivita' termali e sulla individuazione delle zone                       
vulnerabili;                                                                    
- l'art. 28, comma 10 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le            
Regioni possano promuovere e stipulare accordi e contratti di                   
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire             
il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il                 
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la                   
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire                   
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare,             
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla             
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e            
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di                     
qualita';                                                                       
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente             
strumentale della Regione affidandole all'art. 5, lettera n), tra le            
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla           
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE             
del 18/6/1992;                                                                  
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua             
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a                   
"Predisposizione Accordo di programma sugli scarichi idrici delle               
attivita' termali e individuazione delle principali attivita'                   
produttive a livello locale" che prevede un costo complessivo pari ad           
Euro 18.000,00 IVA inclusa;                                                     
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea               
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA per la                     
realizzazione dell'intervento di cui  trattasi, secondo le modalita'            
previste dallo schema di convenzione allegato al presente atto, quale           
parte integrante e sostanziale dello stesso;                                    
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA inclusa si           
fa fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo 37230 "Attivita' di           
monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque da                       
inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni            
e integrazioni). Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.2.2. 13420 del               
Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che e' dotato della                  
necessaria disponibilita';                                                      
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47,                
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere            
assunto con il presente atto;                                                   
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;                                             
richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di              
legge:                                                                          
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi                         
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti            
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza              
1/1/2002)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa Leopolda            
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e                
della propria deliberazione 447/03;                                             
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del             
servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi             
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria                     
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Ambiente e Sviluppo                  
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente            
- ARPA - con sede in Via Po n. 5 - Bologna, secondo le motivazioni              
espresse in premessa e sulla base della specifica tecnico-economica             
depositata presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua, la            
realizzazione della "Predisposizione accordo di programma sugli                 
scarichi idrici delle attivita' termali e individuazione delle                  
principali attivita' produttive a livello locale" per un importo di             
Euro 18.000,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato             
schema di convenzione;                                                          
B) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto              
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;                              
C) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui               
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' della           
presente deliberazione per la durata di 6 mesi, sulla base delle                
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il               
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della             
Regione, ai sensi della normativa vigente;                                      
D) di impegnare la spesa di Euro 18.000,00 IVA inclusa, al n. 5634 di           
impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in               
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999,             
n. 152 e successive modificazioni e integrazioni). Mezzi statali" di            
cui all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario             
2003, che e' dotato della necessaria disponibilita';                            
E) di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione             
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)                  
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti                   
formali, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalita' di              
cui all'art. 4 dello schema di convenzione allegato al presente                 
atto;                                                                           
F) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per la              
realizzazione delle attivita' relative alla "Predisposizione accordo            
di programma sugli scarichi idrici della attivita' termali ed                   
individuazione delle principali attivita' produttive a livello                  
locale"                                                                         
L'anno . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . . . . . del mese . .           
. . . . .                                                                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21              
(codice fiscale 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione               
della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per               
materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato                  
indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . .           
. . . . . . del . . . . . . . . . . . ,                                         
l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente                             
dell'Emilia-Romagna - di seguito denominata ARPA, partita IVA e                 
codice fiscale 04290860370 con sede in Via Po n. 5 Bologna,                     
rappresentata dal Direttore generale                                            
premesso che:                                                                   
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse            
idriche", individua tra le sue finalita' principali la conservazione            
ed il risparmio della risorsa idrica;                                           
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla                
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di            
cui al DLgs 18 maggio 2000, n. 258, riconferma le sopracitate                   
finalita', tra le quali favorire il risparmio idrico, il riutilizzo             
delle acque di scarico;                                                         
- l'art. 44 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le Regioni              
adottino il piano di tutela delle acque quale strumento di                      
pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo              
stesso DLgs 152/99 e che contenga tutte le misure necessarie alla               
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;                           
- la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo il Piano regionale di             
tutela delle acque ai sensi del sopra citato art. 44, il quale                  
contiene il programma delle misure adottate ai sensi del Titolo III,            
Capo III, "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli                   
scarichi" in particolare i criteri generali della disciplina degli              
scarichi (art. 28 del DLgs 152/99);                                             
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della                
Giunta regionale 1053/03 del 9 giugno 2003 la "Direttiva concernente            
gli indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come           
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in              
materia di tutela delle acque dall'inquinamento";                               
- nell'ambito di tale attivita' risulta necessario acquisire gli                
elementi di conoscenza utili sulle tematiche degli scarichi idrici              
delle attivita' termali e sulla individuazione delle zone                       
vulnerabili;                                                                    
- l'art. 28, comma 10 del sopra citato DLgs 152/99 stabilisce che le            
Regioni possano promuovere e stipulare accordi e contratti di                   
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire             
il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico ed il                 
recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la                   
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di stabilire                   
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare,             
per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla             
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e            
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di                     
qualita';                                                                       
visti:                                                                          
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia                  
regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, ente             
strumentale della regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le             
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla                 
Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 20 della sopra citata legge regionale, il quale stabilisce             
al comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad              
ARPA debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi            
le attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;                     
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 9/00 con particolare riferimento alla           
lett. B, comma 3 dell'art. 11 della Direttiva Comunitaria 95/90/CEE             
del 18/6/1992;                                                                  
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare            
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad enti che siano titolari di un diritto di                  
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o                
amministrative;                                                                 
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua             
la specifica tecnico-economica presentata da ARPA, relativa a                   
"Predisposizione accordo di programma sugli scarichi idrici delle               
attivita' termali e individuazione delle principali attivita'                   
produttive a livello locale" che prevede un costo complessivo a                 
favore di ARPA pari ad Euro 18.000,00 IVA inclusa;                              
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,                   
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea               
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;                      
tutto cio' premesso si stipula quanto segue.                                    
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta la                       
realizzazione delle attivita' inerenti la "Predisposizione accordo di           
programma sugli scarichi idrici delle attivita' termali e                       
individuazione delle principali attivita' produttive a livello                  
locale" analiticamente descritte nella specifica tecnico-economica,             
conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa                  
acqua.                                                                          
Art. 2                                                                          
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente                  
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione            
della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . e dovranno                    
terminare entro 6 mesi.                                                         
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute             
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione              
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove                     
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,               
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento Risorsa acqua.                                                      
Art. 3                                                                          
Controllo sull'esecuzione dell'attivita'                                        
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la            
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e                
Risanamento Risorsa acqua che avvalendosi del personale del servizio,           
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle                
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della            
presente convenzione.                                                           
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle             
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in            
accordo con ARPA al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli           
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il            
responsabile ed ARPA.                                                           
Art. 4                                                                          
Corrispettico delle prestazioni e modalita' di pagamento                        
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per la realizzazione           
delle attivita' di cui all'art. 1 l'importo di Euro 18.000,00 IVA               
inclusa.                                                                        
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione           
di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':                             
- il 50% dell'importo totale, pari ad Euro 9.000,00 IVA inclusa                 
previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione                
attestante l'inizio delle attivita';                                            
- il 50% dell'importo totale, a saldo, pari ad Euro 9.000,00 IVA                
inclusa a seguito della presentazione della relazione finale.                   
Art. 5                                                                          
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA s'impegna, altresi', in adempimento della presente convenzione           
a:                                                                              
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle             
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento                
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo                
libero convincimento;                                                           
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa            
acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione             
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre                   
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'             
stessa;                                                                         
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate               
dalla Regione;                                                                  
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei               
risultati.                                                                      
Art. 6                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra'                     
avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la                  
normativa c.d. "Antimafia", dell'opera di altri organismi                       
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti.            
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto            
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli               
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.                                     
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di               
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente             
convenzione.                                                                    
Art. 7                                                                          
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto             
da parte di Enti pubblici.                                                      
Art. 8                                                                          
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 9                                                                          
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.             
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre            
1972, n. 642 e successive modificazioni.                                        
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.                                         
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per ARPA                                         
IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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