REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 24 giugno 2003, n. 7373

(III - BI-416) - Rapetti Industrie Srl - Domanda 31 gennaio 1997 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubbica, per uso industriale e antincendio, dal subalveo del fiume Taro in comune di Borgo Val di Taro (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 27, 31, comma 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire alla ditta Rapetti Industrie Srl legalmente                     
rappresentata da Rapetti Angelo, partita IVA 02153480344, con sede in           
Borgo Val di Taro, Via Alcide De Gasperi n. 20, il rinnovo della                
concessione a derivare acqua pubblica dal subalveo del fiume Taro in            
comune di Borgo Val di Taro, destinata ad uso industriale ed                    
antincendio, nella quantita' stabilita fino ad un massimo di moduli             
0,10 (10 l/sec), per un volume complessivo annuo di 25.000 metri cubi           
per l'uso industriale e di un'ulteriore quantita' stabilita fino ad             
un massimo di moduli 0,15 (15 l/sec) per uso antincendio;                       
b) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia             
accordato a decorrere dalla data di scadenza del decreto originario             
26/3/1999 per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31           
dicembre 2005 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                 
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa descritte              
nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare                  
medesimo;                                                                       
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 7373 in data 24/6/2003                                             
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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