DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2537
Art. 6, L.R. 25/01 - Approvazione della proposta di accordo di programma relativo al piano di delocalizzazione del Comune di Monticelli D'Ongina (PC)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di rimodulare, accogliendo la proposta trasmessa dal comune di
Monticelli d'Ongina (PC), gli importi relativi al Comune stesso, di
cui all'Allegato D alla propria deliberazione 2470/02, condizionando
il contributo complessivo pari a Euro 204.100,22, assegnato al Comune
di Monticelli d'Ongina dalla suddetta deliberazione, alle seguenti
finalita' di impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), della
L.R. 25/01:
- quanto alla somma pari a Euro 123.172,09, a copertura delle spese a
carico dei due soggetti privati partecipanti al piano di
delocalizzazione;
- quanto alla somma pari a Euro 80.928,13, a copertura delle spese, a
carico del Comune, per attuare l'intervento di ripristino ambientale,
dell'area pertinenziale risultante dalla demolizione dell'unita' di
proprieta' dei signori Bricchi/Ghizzoni;
2) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/01, sulla base
del piano di delocalizzazione trasmesso dal Comune di Monticelli
d'Ongina (PC) e della rimodulazione di cui al punto 1) precedente, la
proposta di accordo di programma di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25/01, al fine
della conclusione dell'accordo di programma per l'approvazione del
piano di delocalizzazione del Comune di Monticelli d'Ongina (PC),
procedera':
- a convocare, sulla base della proposta di accordo di programma
approvata con il presente atto, la conferenza preliminare, ai sensi
dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ad esprimere la valutazione favorevole sull'accordo di programma in
sede di conferenza preliminare, solo nel caso in cui non siano state
apportate modifiche sostanziali al testo della proposta di accordo
approvata con il presente atto;
- alla sottoscrizione dell'accordo di programma, successivamente alla
conclusione della conferenza preliminare suddetta, solo nel caso non
siano state apportate modifiche sostanziali al testo della proposta
di accordo approvata con il presente atto;
4) di riservarsi l'espressione di una nuova valutazione, qualora, nel
corso del procedimento, fossero apportate modifiche sostanziali ai
contenuti della proposta di accordo di programma approvata con il
presente atto;
5) di dare atto che, negli appositi provvedimenti amministrativi del
Dirigente regionale competente, relativi alla concessione, impegno e
liquidazione del contributo assegnato al Comune di Monticelli
d'Ongina dalla propria deliberazione 2470/02, nel rispetto delle
modalita' di cui alla propria deliberazione 413/03 e delle finalita'
di impiego di cui al precedente punto 1), si provvedera'
all'imputazione nei pertinenti capitoli del bilancio regionale della
spesa conseguente;
6) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.