REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 10 giugno 2003, n. 6640

(III B) - Consorzio Miglioramento Fondiario "Medio Stirone" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica 8/4/2002 per uso irriguo, dal torrente Stirone nei comuni di Salsomaggiore - Fidenza - Pellegrino P.se (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5, 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire al Consorzio Miglioramento Fondiario Medio Stirone,             
nella persona del Presidente sig. Montanari Girolamo, codice fiscale            
MNT GLM 34D15 H720W, con sede in Salsominore, localita' S. Nicomede             
n. 77, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di                    
Salsomaggiore Terme, la concessione a derivare acqua pubblica dal               
torrente Stirone nei comuni di Salsomaggiore - Pellegrino - Fidenza,            
da destinare a uso irriguo, nella quantita' stabilita fino ad un                
massimo e non superiore a moduli 0,48 (48,00 l/sec), per un volume              
complessivo annuo di 311.000 metri cubi;                                        
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi           
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte            
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nel progetto indicato nel disciplinare medesimo;c) di                 
fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 48,00 l/sec, pari           
a 0,48 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo                  
irriguo;                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 6640 in data 10 giugno 2003                                        
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.                  
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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