REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 10 giugno 2003, n. 6640
(III B) - Consorzio Miglioramento Fondiario "Medio Stirone" - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica 8/4/2002 per uso irriguo, dal torrente Stirone nei comuni di Salsomaggiore - Fidenza - Pellegrino P.se (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 - artt. 5, 6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire al Consorzio Miglioramento Fondiario Medio Stirone,
nella persona del Presidente sig. Montanari Girolamo, codice fiscale
MNT GLM 34D15 H720W, con sede in Salsominore, localita' S. Nicomede
n. 77, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di
Salsomaggiore Terme, la concessione a derivare acqua pubblica dal
torrente Stirone nei comuni di Salsomaggiore - Pellegrino - Fidenza,
da destinare a uso irriguo, nella quantita' stabilita fino ad un
massimo e non superiore a moduli 0,48 (48,00 l/sec), per un volume
complessivo annuo di 311.000 metri cubi;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione
descritte nel progetto indicato nel disciplinare medesimo;c) di
fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 48,00 l/sec, pari
a 0,48 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo
irriguo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 6640 in data 10 giugno 2003
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini