DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2003, n. 727
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la costruzione di un invaso ad uso irriguo posto nel fondo "Rondanina-Torre" in comune di Brisighella
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione della grandezza modesta del bacino e degli impatti non
rilevanti, il progetto di invaso ad uso irriguo da realizzarsi nel
fondo Rondanina-Torre nel Comune di Brisighella, dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni gia' riportate al punto
7:
1) deve essere ipotizzato un flusso minimo vitale, nella modalita' ed
entita' da concordarsi con il Servizio Tecnico di Bacino competente,
rispettando il periodo di secca estivo, affinche' sia garantito il
mantenimento delle caratteristiche ambientali del tratto di Rio
Rondanina a valle dell'intervento;
2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi e non utilizzato
per la realizzazione dell'opera, dovra' essere sistemato in loco o
riutilizzato in modo conforme alle vigenti disposizioni normative; in
particolare la eventuale sistemazione dei materiali nelle zone di
proprieta' dovra' essere tale da non determinare cumuli di terreno e
da non alterare l'assetto paesaggistico e morfologico dell'area;
3) durante la realizzazione dovra' essere particolarmente curata
l'impermeabilizzazione del bacino verificandone in fase di collaudo
la tenuta idraulica e provvedendo, nel caso in cui si verificassero
infiltrazioni, all'impermeabilizzazione con materiali e modalita'
idonei;
4) per l'inerbimento dei riporti esterni e per il ripristino delle
aree di cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
5) considerato che l'area in esame e' classificata come zona sismica,
eventuali prescrizioni riguardanti le fasi costruttive dovranno
essere concordate con le autorita' competenti;
6) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera allo Sportello Unico per le
Attivita' Produttive del Comune di Brisighella, al proponente ditta
Cai Enzo ed Alessandro, al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, alla Provincia di Ravenna, al Servizio Tecnico Bacini
Fiumi Romagnoli, all'Autorita' dei Bacini Romagnoli ed all'ARPA
Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.