DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2512
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia-Romagna per la collaborazione in tema di protezione civile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
b) di assegnare a favore dell'URBER - Unione regionale delle
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna
il finanziamento complessivo di Euro 175.000,00 per la realizzazione
delle attivita' in oggetto cosi' come meglio specificate nello schema
di convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento;
c) di approvare lo schema di convenzione con l'URBER - Unione
regionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per
l'Emilia-Romagna per la reciproca collaborazione nelle attivita' di
protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto alla cui sottoscrizione
provvedera' il Dirigente regionale competente;
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di
convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
e) di impegnare la spesa complessiva massima derivante
dall'attuazione del presente provvedimento di Euro 175.000,00 per il
periodo di validita' della convenzione e cosi' articolata:
1) quanto a Euro 105.000,00 al n. 5652 di impegno, sul Capitolo 47103
"Spese per le attivita' di protezione civile come definite dall'art.
3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione (artt. 3, 16
LR 19/4/95 n. 45)", UPB 1.4.4.2. 17100, del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilita';
2) quanto a Euro 70.000,00 al n. 5654 di impegno, sul Capitolo 47132
"Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di
calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed
art. 2 comma 1, lettera b), Legge 225/92, nonche' per il
potenziamento del sistema regionale di protezione civile - Fondo
regionale di protezione civile - mezzi statali", UPB 1.4.4.2.17101,
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che presenta la
necessaria disponibilita';
f) di dare atto che alla liquidazione del finanziamento provvedera'
il Dirigente regionale competente con propri atti formali secondo la
normativa vigente sulla base di quanto previsto agli artt. 2 e 4
dello schema di convenzione;
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'URBER -
Unione regionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti
fondiari per l'Emilia-Romagna, per la collaborazione in tema di
protezione civile nelle attivita' di previsione, prevenzione ed
emergenza con particolare riguardo ai rischi idraulico ed
idrogeologico
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . presso la sede della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -
Bologna,
visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le comunita' montane", e che "a tale fine le
strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59",
e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni
conferite alle Regioni e agli Enti locali):
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n.
225";
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito
annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione
civile delle Regioni e degli Enti locali";
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le annualita'
2001, 2002 e 2003 e che il relativo impiego e' stato definito con
programmi operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti
delibere: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2
dicembre 2002, n. 2283;
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le delibere
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi di
messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico affidati
alla responsabilita' attuativa dei Consorzi di bonifica;
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di protezione civile", e, in particolare, gli articoli:
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti
locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche'
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione
civile";
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima
assistenza";
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione
di apposite convenzioni, tra gli altri, con "i Consorzi di
bonifica";
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato,
l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli enti o
organismi Œ...© operanti nell'ambito regionale in materia di
protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed
assistenza" nonche' "le modalita' per l'attuazione, da parte degli
Enti e degli organismi pubblici preposti, degli interventi immediati
di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di
competenza regionale";
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici
di natura pubblica";
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture
regionali e locali di protezione civile";
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di protezione
civile";
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione
della legge di Bilancio";
vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42, recante "Nuove norme in materia
di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative", cosi' come
integrata dalla Legge 23 aprile 1987, n. 16, recante "Disposizioni
integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 - Nuove norme in materia
di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative", e, in
particolare, gli articoli:
- 1, che afferma che "la Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove
ed organizza l'attivita' di bonifica come funzione essenzialmente
pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo
del proprio territorio";
- 2, che individua, tra le finalita' degli interventi pubblici e
privati di bonifica anche quelle rivolte a:
"assicurare la stabilita' ed il buon regime idraulico dei terreni
declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanita' idraulica del
territorio;
- dare stabilita' ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e
i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni";
ed individua tra le opere di bonifica idraulica anche le
"infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per
l'espletamento delle attivita' e dei servizi di difesa delle opere di
polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione";
dato atto che nel territorio della regione Emilia-Romagna risultano
costituiti i seguenti Consorzi di bonifica, rappresentati
unitariamente dall'URBER - Unione regionale delle bonifiche,
irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna:
- Reno - Palata;
- Renana;
- della Romagna Centrale;
- della Provincia di Ferrara;
- Burana - Leo - Scoltenna - Panaro;
- Bentivoglio - Enza;
- Parmigiana Moglia-Secchia;
- Parmense;
- Bacini Tidone e Trebbia;
- Bacini Piacentini di Levante;
- della Romagna Occidentale;
- Savio e Rubicone;
- della Provincia di Rimini;
dato atto che il Servizio Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna ha avviato da tempo una proficua opera di
collaborazione con i Consorzi di bonifica presenti sul territorio
regionale, regolamentata da appositi strumenti convenzionali,
rinnovati, da ultimo, in virtu' di quanto disposto dalle
deliberazioni della Giunta regionale n. 1983 dell'1 ottobre 2001, n.
2901 del 17 dicembre 2001 e n. 2552 del 16 dicembre 2002;
dato atto che le convenzioni summenzionate hanno ad oggetto la
reciproca collaborazione nelle seguenti attivita':
- condivisione di dati meteorologici ed idrometrici e scambio di
informazioni sui punti di criticita' idraulica;
- attuazione di specifiche azioni di previsione e prevenzione quali
simulazioni di eventi critici, interventi tecnici preventivi,
operativita' di sistemi di previsione meteorologica;
- impiego di attrezzature, mezzi e personale consortile nella fase di
emergenza;
- censimento, inserimento e aggiornamento nella banca dati della
Regione delle risorse disponibili presso i Consorzi, utilizzabili ai
fini di protezione civile;
- potenziamento di mezzi e attrezzature di emergenza, mediante
acquisizione, da destinare ai fini della protezione civile, da
concedere in uso ai Consorzi;
considerato che le attivita' avviate nell'ambito delle convenzioni
stipulate in attuazione delle deliberazioni sopra richiamate sono in
corso di svolgimento e di rendicontazione;
considerato che, anche alla luce dell'esperienza acquisita nel corso
degli anni nell'attuazione delle convenzioni summenzionate, e' emersa
la necessita' di migliorare le sinergie operative e di disciplinare
congiuntamente la costituzione e l'impiego, in situazioni di crisi ed
emergenza, di apposite squadre tecniche di pronto intervento formate
da personale dei Consorzi di bonifica e equipaggiato anche con i
mezzi e le attrezzature acquisite o cedute a questi a valere sui
contributi regionali stanziati dalle citate deliberazioni della
Giunta regionale;
dato atto che questa attivita' non e' contemplata tra quelle gia'
previste nelle convenzioni stipulate con i singoli Consorzi e che per
ragioni di uniformita', economicita' ed efficienza essa debba essere
opportunamente coordinata a livello regionale con l'Unione delle
Bonifiche dell'Emilia-Romagna;
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da
parte della Regione Emilia-Romagna il compimento di ogni sforzo teso
al continuo e costante miglioramento della qualita' e della quantita'
dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile,
anche mediante il perseguimento delle migliori sinergie operative;
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una convenzione
che disciplini le modalita' di collaborazione e di raccordo tra la
struttura regionale di protezione civile e l'URBER - Unione regionale
delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per
l'Emilia-Romagna per lo svolgimento dell'attivita' precedentemente
descritta, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nel limite massimo
di Euro 175.000,00, assunto con la deliberazione di Giunta regionale
di approvazione del presente schema di convenzione n. . . . . . . in
data . . . . . . . . . ., da liquidarsi con le procedure e le
modalita' piu' oltre definite;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n. 6,
L'URBER - Unione regionale delle bonifiche, irrigazioni e
miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna (in seguito indicata come
Unione), rappresentata dal proprio Presidente, domiciliato per la
carica, in Via Castiglione n. 124 a Bologna;
si conviene e si stipula la presente convenzione
Art.1
Finalita' ed oggetto
1. La presente convenzione ha come obiettivo il proseguimento
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca
collaborazione tra la Regione e l'URBER - Unione regionale delle
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna,
al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il
sistema di protezione civile nella regione Emilia-Romagna, integrando
la gamma di attivita' gia' previste dalle convenzioni attualmente in
atto con i singoli Consorzi.
2. La Regione e l'Unione attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e
prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche
calamita'.
3. Per l'attuazione degli obiettivi indicati al comma 1 la Regione e
l'Unione convengono sulla necessita' di costituire delle squadre
tecniche di intervento composte da personale dipendente dai Consorzi
di bonifica ed equipaggiate anche con i mezzi e le attrezzature
acquisite o cedute ai Consorzi medesimi con il contributo finanziario
della Regione, che la Regione potra' utilizzare, in condizioni di
crisi o di emergenza, per le seguenti attivita':
- coordinamento delle squadre di pronto intervento per emergenza
idraulica
- allestimento sul campo ed esercizio di mezzi ed attrezzature
- supporto all'intervento di soccorso tecnico urgente eseguito dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed interventi in stretto
raccordo con i Sevizi Tecnici di Bacino, su corsi d'acqua non
rientranti nei compiti istituzionali del Consorzio.
Art. 2
Protocollo operativo
1. Per disciplinare la costituzione, l'impiego e le relative
modalita' di allertamento ed utilizzo delle squadre tecniche di
intervento di cui all'articolo 1, nonche' le modalita' di
rendicontazione delle somme di cui ai successivi commi 2 e 3, la
Regione e l'Unione sottoscrivono un apposito protocollo operativo,
aggiornabile ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.
2. Per l'utilizzo delle squadre tecniche di intervento la Regione
riconosce all'Unione un contributo sui costi operativi, quantificato
secondo parametri e criteri contenuti nel protocollo operativo di cui
al comma precedente. L'ammontare massimo del contributo regionale
stimato per il triennio di validita' della presente convenzione e' di
175.000,00 Euro. Il protocollo operativo dovra', pertanto,
disciplinare le modalita' di impiego delle squadre tecniche di
intervento nei limiti delle somme disponibili.
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'
svolte in attuazione del protocollo operativo avverra' con le
seguenti modalita':
- erogazione dei finanziamenti, secondo i parametri contenuti nel
protocollo operativo, direttamente all'URBER - Unione regionale delle
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per
l'Emilia-Romagna;
- erogazione dei finanziamenti con cadenza semestrale,
rispettivamente al 30 marzo ed al 30 settembre di ogni anno di
vigenza della presente convenzione, dietro presentazione da parte
dell'Unione della documentazione probatoria indicata nel protocollo
operativo, riferita a ciascun Consorzio intervenuto e nei limiti
della disponibilita' all'uopo destinata.
Art. 3
Comitato tecnico
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
protocollo operativo e delle sue eventuali varianti provvede un
comitato tecnico misto a carattere temporaneo e per la cui attivita'
non vengono riconosciuti compensi composto dal Direttore dell'Unione,
dal Responsabile del Servizio Protezione civile della Regione e da
due rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designato dai
rispettivi responsabili.
2. Annualmente il Comitato tecnico provvede anche alla verifica
dell'attivita' svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento
di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi
annuali, formulando altresi' proposte di modifiche e miglioramenti in
merito alle procedure ed alle modalita' attuative del protocollo
operativo nonche' agli aspetti organizzativi, gestionali e
finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si
tiene conto in occasione della definizione delle eventuali
integrazioni o modifiche al protocollo operativo.
3. Il Comitato tecnico provvede altresi' al monitoraggio delle
risorse disponibili e del loro impiego progressivo, nonche' a
segnalare eventuali ulteriori fabbisogni ai quali la Regione potra'
far fronte eventualmente nei limiti delle proprie eventuali
disponibilita' di bilancio.
Art. 4
Oneri della Regione Emilia-Romagna e
modalita' di impiego delle risorse disponibili
1. L'onere finanziario a carico della Regione Emilia-Romagna per
l'attuazione della presente convenzione e' determinato in 175.000,00
Euro, assunto con la deliberazione della Giunta Regionale n. . . . .
. . . . del . . . . . . . . . .
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di
contabilita' regionale, il Dirigente del servizio regionale
competente.
Art. 5
Durata della convenzione
e modalita' di rescissione
1. La presente convenzione ha validita' triennale con decorrenza
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale
n. . . . . . . . . . del . . . . . . . e potra' essere rescissa dalle
parti previo preavviso di 30 giorni. In caso di rescissione della
convenzione si dara' corso unicamente alla liquidazione dei
contributi dovuti fino alla data di rescissione medesima.
Art. 6
Controversie
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla
Regione, il secondo dall'Unione ed il terzo concordemente dagli altri
due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 7
Registrazione
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
per L'UBER per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .