REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2512

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia-Romagna per la collaborazione in tema di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di assegnare a favore dell'URBER - Unione regionale delle                    
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna            
il finanziamento complessivo di Euro 175.000,00 per la realizzazione            
delle attivita' in oggetto cosi' come meglio specificate nello schema           
di convenzione allegato parte integrante al presente provvedimento;             
c) di approvare lo schema di convenzione con l'URBER - Unione                   
regionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per             
l'Emilia-Romagna per la reciproca collaborazione nelle attivita' di             
protezione civile di cui all'Allegato "A", che costituisce parte                
integrante e sostanziale del presente atto alla cui sottoscrizione              
provvedera' il Dirigente regionale competente;                                  
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali connesse con lo schema di                          
convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";                                     
e) di impegnare la spesa complessiva massima derivante                          
dall'attuazione del presente provvedimento di Euro 175.000,00 per il            
periodo di validita' della convenzione e cosi' articolata:                      
1) quanto a Euro 105.000,00 al n. 5652 di impegno, sul Capitolo 47103           
"Spese per le attivita' di protezione civile come definite dall'art.            
3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in convenzione (artt. 3, 16            
LR 19/4/95 n. 45)", UPB 1.4.4.2. 17100, del Bilancio per l'esercizio            
finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilita';                    
2) quanto a Euro 70.000,00 al n. 5654 di impegno, sul Capitolo 47132            
"Spese per il finanziamento di interventi urgenti in caso di                    
calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 DLgs 112/98 ed             
art. 2 comma 1, lettera b), Legge 225/92, nonche' per il                        
potenziamento del sistema regionale di protezione civile - Fondo                
regionale di protezione civile - mezzi statali", UPB 1.4.4.2.17101,             
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2003, che presenta la                  
necessaria disponibilita';                                                      
f) di dare atto che alla liquidazione del finanziamento provvedera'             
il Dirigente regionale competente con propri atti formali secondo la            
normativa vigente sulla base di quanto previsto agli artt. 2 e 4                
dello schema di convenzione;                                                    
g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'URBER -                 
Unione regionale delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti                   
fondiari per l'Emilia-Romagna, per la collaborazione in tema di                 
protezione civile nelle attivita' di previsione, prevenzione ed                 
emergenza con particolare riguardo ai rischi idraulico ed                       
idrogeologico                                                                   
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . presso la sede della Regione             
Emilia-Romagna - Servizio Protezione civile, Viale Silvani n. 6 -               
Bologna,                                                                        
visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che individua la                  
protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;                   
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:                               
- 6, comma 1, che stabilisce che "all'attuazione delle attivita' di             
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le             
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le           
Province, i Comuni e le comunita' montane", e che "a tale fine le               
strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare             
convenzioni con soggetti pubblici e privati";                                   
visto il DLgs 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni           
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti                  
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59",             
e, in particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni                 
conferite alle Regioni e agli Enti locali):                                     
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni           
relative:                                                                       
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e                 
prevenzione dei rischi";                                                        
punto 2), "all'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi             
determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui                   
all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 24 febbraio 1992, n.           
225";                                                                           
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che             
ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito               
annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato            
a "finanziare gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e           
degli Enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le               
calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del DLgs 31            
marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione             
civile delle Regioni e degli Enti locali";                                      
considerato che in attuazione della Legge 388/00 lo Stato ha disposto           
i trasferimenti delle risorse finanziarie previste per le annualita'            
2001, 2002 e 2003 e che il relativo impiego e' stato definito con               
programmi operativi approvati dalla Giunta regionale con le seguenti            
delibere: 19 dicembre 2000, n. 2343; 10 giugno 2002, n. 996; 2                  
dicembre 2002, n. 2283;                                                         
rilevato che all'interno dei programmi approvati con le delibere                
menzionate al punto precedente sono stati previsti interventi di                
messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico affidati               
alla responsabilita' attuativa dei Consorzi di bonifica;                        
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di protezione civile", e, in particolare, gli articoli:                         
- 1, comma 3, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna "assume la           
protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale                  
finalita' prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti           
alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumita' della                 
popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture              
pubbliche e delle attivita' produttive dai danni derivanti da                   
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";                
- 1, comma 2, che prevede che la Regione Emilia-Romagna,                        
nell'esercizio delle funzioni regionali di protezione civile                    
"promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti           
locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonche'              
delle organizzazioni del volontariato all'attivita' di protezione               
civile";                                                                        
- 3, comma 1, che elenca le attivita' regionali di protezione civile,           
tra le quali figurano "la previsione e la prevenzione delle varie               
ipotesi di rischio" ed "il soccorso alle popolazioni sinistrate";               
- 3, comma 3, che tra le attivita' di concorso agli interventi di               
emergenza, specifica che la Regione Emilia-Romagna cura, in                     
particolare "l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed            
equipaggiamenti atti a garantire le attivita' di soccorso e prima               
assistenza";                                                                    
- 3, comma 4, che stabilisce che la Regione Emilia-Romagna favorisce            
il piu' efficace coordinamento delle iniziative in materia di                   
protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione             
di apposite convenzioni, tra gli altri, con "i Consorzi di                      
bonifica";                                                                      
- 9, comma 3, che illustrando i contenuti del piano regionale di                
concorso agli interventi di emergenza che la Regione Emilia-Romagna             
e' incaricata di elaborare, specifica che esso prevede, in                      
particolare, "la definizione delle forme di collaborazione e di                 
concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato,                      
l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali             
di cui possono disporre la Regione gli Enti locali e gli enti o                 
organismi Œ...© operanti nell'ambito regionale in materia di                    
protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso ed           
assistenza" nonche' "le modalita' per l'attuazione, da parte degli              
Enti e degli organismi pubblici preposti, degli interventi immediati            
di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di             
competenza regionale";                                                          
- 16, comma 1, che autorizza la Regione Emilia-Romagna a stipulare              
apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi definiti              
dalla stessa legge anche con, tra gli altri, "Enti od organi tecnici            
di natura pubblica";                                                            
- 16, comma 2, che specifica che, sempre mediante la stipula di                 
apposite convenzioni, anche con idonei soggetti pubblici, la Regione            
Emilia-Romagna puo' assicurarsi "la pronta disponibilita' di                    
particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato           
da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture                 
regionali e locali di protezione civile";                                       
- 16-bis, che, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi           
della stessa legge, autorizza la Regione Emilia-Romagna alla                    
"concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e per la              
realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture di             
protezione civile a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto           
che partecipi alle attivita' del sistema regionale di protezione                
civile";                                                                        
- 21, che dispone che agli oneri derivanti dalla stessa legge la                
Regione Emilia-Romagna faccia fronte "mediante l'istituzione di                 
appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che                
verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione             
della legge di Bilancio";                                                       
vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42, recante "Nuove norme in materia             
di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative", cosi' come             
integrata dalla Legge 23 aprile 1987, n. 16, recante "Disposizioni              
integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 - Nuove norme in materia            
di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative", e, in                 
particolare, gli articoli:                                                      
- 1, che afferma che "la Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove             
ed organizza l'attivita' di bonifica come funzione essenzialmente               
pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo            
del proprio territorio";                                                        
- 2, che individua, tra le finalita' degli interventi pubblici e                
privati di bonifica anche quelle rivolte a:                                     
"assicurare la stabilita' ed il buon regime idraulico dei terreni               
declivi;                                                                        
- assicurare lo scolo delle acque e la sanita' idraulica del                    
territorio;                                                                     
- dare stabilita' ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e           
i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico;                    
- il contenimento o il recupero delle zone franose;                             
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni";                    
ed individua tra le opere di bonifica idraulica anche le                        
"infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per              
l'espletamento delle attivita' e dei servizi di difesa delle opere di           
polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione";              
dato atto che nel territorio della regione Emilia-Romagna risultano             
costituiti i seguenti Consorzi di bonifica, rappresentati                       
unitariamente dall'URBER - Unione regionale delle bonifiche,                    
irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna:                      
- Reno - Palata;                                                                
- Renana;                                                                       
- della Romagna Centrale;                                                       
- della Provincia di Ferrara;                                                   
- Burana - Leo - Scoltenna - Panaro;                                            
- Bentivoglio - Enza;                                                           
- Parmigiana Moglia-Secchia;                                                    
- Parmense;                                                                     
- Bacini Tidone e Trebbia;                                                      
- Bacini Piacentini di Levante;                                                 
- della Romagna Occidentale;                                                    
- Savio e Rubicone;                                                             
- della Provincia di Rimini;                                                    
dato atto che il Servizio Protezione civile della Regione                       
Emilia-Romagna ha avviato da tempo una proficua opera di                        
collaborazione con i Consorzi di bonifica presenti sul territorio               
regionale, regolamentata da appositi strumenti convenzionali,                   
rinnovati, da ultimo, in virtu' di quanto disposto dalle                        
deliberazioni della Giunta regionale n. 1983 dell'1 ottobre 2001, n.            
2901 del 17 dicembre 2001 e n. 2552 del 16 dicembre 2002;                       
dato atto che le convenzioni summenzionate hanno ad oggetto la                  
reciproca collaborazione nelle seguenti attivita':                              
- condivisione di dati meteorologici ed idrometrici e scambio di                
informazioni sui punti di criticita' idraulica;                                 
- attuazione di specifiche azioni di previsione e prevenzione quali             
simulazioni di eventi critici, interventi tecnici preventivi,                   
operativita' di sistemi di previsione meteorologica;                            
- impiego di attrezzature, mezzi e personale consortile nella fase di           
emergenza;                                                                      
- censimento, inserimento e aggiornamento nella banca dati della                
Regione delle risorse disponibili presso i Consorzi, utilizzabili ai            
fini di protezione civile;                                                      
- potenziamento di mezzi e attrezzature di emergenza, mediante                  
acquisizione, da destinare ai fini della protezione civile, da                  
concedere in uso ai Consorzi;                                                   
considerato che le attivita' avviate nell'ambito delle convenzioni              
stipulate in attuazione delle deliberazioni sopra richiamate sono in            
corso di svolgimento e di rendicontazione;                                      
considerato che, anche alla luce dell'esperienza acquisita nel corso            
degli anni nell'attuazione delle convenzioni summenzionate, e' emersa           
la necessita' di migliorare le sinergie operative e di disciplinare             
congiuntamente la costituzione e l'impiego, in situazioni di crisi ed           
emergenza, di apposite squadre tecniche di pronto intervento formate            
da personale dei Consorzi di bonifica e equipaggiato anche con i                
mezzi e le attrezzature acquisite o cedute a questi a valere sui                
contributi regionali stanziati dalle citate deliberazioni della                 
Giunta regionale;                                                               
dato atto che questa attivita' non e' contemplata tra quelle gia'               
previste nelle convenzioni stipulate con i singoli Consorzi e che per           
ragioni di uniformita', economicita' ed efficienza essa debba essere            
opportunamente coordinata a livello regionale con l'Unione delle                
Bonifiche dell'Emilia-Romagna;                                                  
considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle           
citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da                
parte della Regione Emilia-Romagna il compimento di ogni sforzo teso            
al continuo e costante miglioramento della qualita' e della quantita'           
dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile,              
anche mediante il perseguimento delle migliori sinergie operative;              
ritenuto che, per conseguire gli obiettivi posti dalle citate                   
disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse              
impartiti, occorra quindi procedere alla stipula di una convenzione             
che disciplini le modalita' di collaborazione e di raccordo tra la              
struttura regionale di protezione civile e l'URBER - Unione regionale           
delle bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per                       
l'Emilia-Romagna per lo svolgimento dell'attivita' precedentemente              
descritta, perseguendo la piu' razionale allocazione delle risorse              
finanziarie disponibili, in vista del piu' efficace potenziamento               
della capacita', dell'efficienza e della prontezza d'intervento delle           
strutture operative operanti nell'ambito del territorio regionale;              
dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente               
convenzione la Regione Emilia-Romagna fara' fronte nel limite massimo           
di Euro 175.000,00, assunto con la deliberazione di Giunta regionale            
di approvazione del presente schema di convenzione n. . . . . . . in            
data . . . . . . . . . ., da liquidarsi con le procedure e le                   
modalita' piu' oltre definite;                                                  
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Responsabile del Servizio Protezione civile,                  
domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani, n. 6,                      
L'URBER - Unione regionale delle bonifiche, irrigazioni e                       
miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna (in seguito indicata come           
Unione), rappresentata dal proprio Presidente, domiciliato per la               
carica, in Via Castiglione n. 124 a Bologna;                                    
si conviene e si stipula la presente convenzione                                
Art.1                                                                           
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La presente convenzione ha come obiettivo il proseguimento                   
dell'impegno comune per il consolidamento dei rapporti di reciproca             
collaborazione tra la Regione e l'URBER - Unione regionale delle                
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per l'Emilia-Romagna,           
al fine di rafforzare e rendere sempre piu' moderno ed efficiente il            
sistema di protezione civile nella regione Emilia-Romagna, integrando           
la gamma di attivita' gia' previste dalle convenzioni attualmente in            
atto con i singoli Consorzi.                                                    
2. La Regione e l'Unione attribuiscono il massimo interesse al                  
raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla                 
presenza qualificata sul territorio regionale delle forze                       
istituzionalmente preposte agli interventi di previsione e                      
prevenzione dei rischi e di contrasto attivo alle pubbliche                     
calamita'.                                                                      
3. Per l'attuazione degli obiettivi indicati al comma 1 la Regione e            
l'Unione convengono sulla necessita' di costituire delle squadre                
tecniche di intervento composte da personale dipendente dai Consorzi            
di bonifica ed equipaggiate anche con i mezzi e le attrezzature                 
acquisite o cedute ai Consorzi medesimi con il contributo finanziario           
della Regione, che la Regione potra' utilizzare, in condizioni di               
crisi o di emergenza, per le seguenti attivita':                                
- coordinamento delle squadre di pronto intervento per emergenza                
idraulica                                                                       
- allestimento sul campo ed esercizio di mezzi ed attrezzature                  
- supporto all'intervento di soccorso tecnico urgente eseguito dal              
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed interventi in stretto                   
raccordo con i Sevizi Tecnici di Bacino, su corsi d'acqua non                   
rientranti nei compiti istituzionali del Consorzio.                             
Art. 2                                                                          
Protocollo operativo                                                            
1. Per disciplinare la costituzione, l'impiego e le relative                    
modalita' di allertamento ed utilizzo delle squadre tecniche di                 
intervento di cui all'articolo 1, nonche' le modalita' di                       
rendicontazione delle somme di cui ai successivi commi 2 e 3, la                
Regione e l'Unione sottoscrivono un apposito protocollo operativo,              
aggiornabile ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.                       
2. Per l'utilizzo delle squadre tecniche di intervento la Regione               
riconosce all'Unione un contributo sui costi operativi, quantificato            
secondo parametri e criteri contenuti nel protocollo operativo di cui           
al  comma precedente. L'ammontare massimo del contributo regionale              
stimato per il triennio di validita' della presente convenzione e' di           
175.000,00 Euro. Il protocollo operativo dovra', pertanto,                      
disciplinare le modalita' di impiego delle squadre tecniche di                  
intervento nei limiti delle somme disponibili.                                  
3. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita'                 
svolte in attuazione del protocollo operativo avverra' con le                   
seguenti modalita':                                                             
- erogazione dei finanziamenti, secondo i parametri contenuti nel               
protocollo operativo, direttamente all'URBER - Unione regionale delle           
bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per                             
l'Emilia-Romagna;                                                               
- erogazione dei finanziamenti con cadenza semestrale,                          
rispettivamente al 30 marzo ed al 30 settembre di ogni anno di                  
vigenza della presente convenzione, dietro presentazione da parte               
dell'Unione della documentazione probatoria indicata nel protocollo             
operativo, riferita a ciascun Consorzio intervenuto e nei limiti                
della disponibilita' all'uopo destinata.                                        
Art. 3                                                                          
Comitato tecnico                                                                
1. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
protocollo operativo e delle sue eventuali varianti provvede un                 
comitato tecnico misto a carattere temporaneo e per la cui attivita'            
non vengono riconosciuti compensi composto dal Direttore dell'Unione,           
dal Responsabile del Servizio Protezione civile della Regione e da              
due rappresentanti per ciascuna delle due strutture, designato dai              
rispettivi responsabili.                                                        
2. Annualmente il Comitato tecnico provvede anche alla verifica                 
dell'attivita' svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento            
di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi           
annuali, formulando altresi' proposte di modifiche e miglioramenti in           
merito alle procedure ed alle modalita' attuative del protocollo                
operativo nonche' agli aspetti organizzativi, gestionali e                      
finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si              
tiene conto in occasione della definizione delle eventuali                      
integrazioni o modifiche al protocollo operativo.                               
3. Il Comitato tecnico provvede altresi' al monitoraggio delle                  
risorse disponibili e del loro impiego progressivo, nonche' a                   
segnalare eventuali ulteriori fabbisogni ai quali la Regione potra'             
far fronte eventualmente nei limiti delle proprie eventuali                     
disponibilita' di bilancio.                                                     
Art. 4                                                                          
Oneri della Regione Emilia-Romagna e                                            
modalita' di impiego delle risorse disponibili                                  
1. L'onere finanziario a carico della Regione Emilia-Romagna per                
l'attuazione della presente convenzione e' determinato in 175.000,00            
Euro, assunto con la deliberazione della Giunta Regionale n. . . . .            
. . . . del . . . . . . . . . .                                                 
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attivita'            
previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate           
dalla Regione provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di           
contabilita' regionale, il Dirigente del servizio regionale                     
competente.                                                                     
Art. 5                                                                          
Durata della convenzione                                                        
e modalita' di rescissione                                                      
1. La presente convenzione ha validita' triennale con decorrenza                
dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale           
n. . . . . . . . . . del . . . . . . . e potra' essere rescissa dalle           
parti previo preavviso di 30 giorni. In caso di rescissione della               
convenzione si dara' corso unicamente alla liquidazione dei                     
contributi dovuti fino alla data di rescissione medesima.                       
Art. 6                                                                          
Controversie                                                                    
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente           
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato                    
paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un                  
collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla              
Regione, il secondo dall'Unione ed il terzo concordemente dagli altri           
due arbitri.                                                                    
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                              
Art. 7                                                                          
Registrazione                                                                   
1. La presente convenzione sara' soggetta a registrazione solo in               
caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla               
registrazione.                                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
per L'UBER  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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