DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2511
Programma triennale attivita' Protezione civile della Regione in materia di previsione e prevenzione del rischio industriale e nel trasporto di sostanze pericolose e di supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di crisi. Parziale modifica delibera 277/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte
integrante e sostanziale;
b) di approvare in linea tecnica, lo schema di convenzione, il
programma di attivita' triennali ed il programma integrativo annuale
per il 2003 con l'Universita' di Bologna Dipartimento di Ingegneria
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA) per le
attivita' di protezione civile in materia di previsione e prevenzione
del rischio industriale e nel trasporto di sostanze pericolose e di
supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di
crisi, di cui agli Allegati "A", "B" e "C", che sono parti integranti
e sostanziali del presente atto, per un importo complessivo presunto
di Euro 125.000,00, IVA compresa, di cui 30.000,00 Euro piu'
14.360,00 Euro, per un totale di 44.360,00 Euro relativamente alle
attivita' da svolgere, rispettivamente, ai sensi della prima
annualita' del programma triennale della convenzione e del programma
integrativo relativo alla prima annualita' e di assegnare, pertanto,
per lo svolgimento delle attivita' complessivamente previste in
attuazione della prima annualita' della convenzione di cui trattasi
44.360,00 Euro all'Universita' di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA);
c) di dare atto che la convenzione di cui all'Allegato "A" ha durata
triennale, decorrente dalla data della presente deliberazione;
d) di dare atto che, per l'attuazione della seconda e terza
annualita' del programma triennale di attivita', nonche' degli
eventuali programmi integrativi annuali, il Dirigente competente, in
applicazione della normativa vigente, provvedera', previa verifica
dell'attivita' prevista ed effettivamente svolta nell'annualita'
precedente e nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
e) di procedere all'aggiornamento della programmazione delle spese
per l'acquisizione di beni e servizi da sostenersi nell'esercizio
finanziario 2003 con riferimento al Servizio Protezione civile,
provvedendo alla soppressione dell'attivita' prevista in allegato
alla propria deliberazione 277/03 finanziata con risorse allocate al
Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di Protezione civile come
definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in
convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n. 45)" afferente
l'UPB 1.4.4.217100 di cui all'elenco T punto 1 "Acquisizione di
servizi per la diffusione del software ARIPAR (Analisi dei rischi
industriali e portuali dell'area di Ravenna)", per un importo di Euro
5.000,00, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, con
specifico riferimento al finanziamento del programma triennale in
Allegato "A", primo paragrafo, alla luce di valutazioni di natura
tecnica sulla definizione delle piu' idonee modalita' di
commercializzazione del predetto software ARIPAR, come illustrato
piu' oltre nel presente atto;
f) di impegnare la spesa complessiva di Euro 44.360,00 al n. 5632 di
impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di protezione
civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente
o in convenzione", di cui all'UPB n. 1.4.4.2.17100, "Interventi in
materia di protezione civile" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilita';
g) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del
soggetto beneficiario si provvedera' con successivi atti adottati dal
Dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e
della propria deliberazione 447/03 a favore del predetto Dipartimento
dietro presentazione di fatture e con le seguenti modalita':
- fino al 90% dell'importo di ciascun anno in successivi acconti,
nella misura massima di 4 acconti per ciascuna annualita', e dietro
presentazione della documentazione tecnica illustrativa
dell'attivita' svolta;
- 10% a saldo previa positiva valutazione espressa dal comitato
tecnico ai sensi degli articoli 2 e 5 della convenzione;
h) di istituire un comitato tecnico misto a carattere temporaneo e
per la cui attivita' non vengono riconosciuti compensi, composto da
due rappresentanti indicati dal Servizio Protezione civile regionale
e due indicati dall'Universita' di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA),
quale soggetto incaricato di curare le attivita' di verifica e
controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna
annualita' della convenzione;
i) di autorizzare la diffusione a soggetti privati del software
denominato ARIPAR-GIS, tenuto conto della vigente normativa sul
diritto d'autore e secondo i criteri e le condizioni richiamate in
premessa e riportati nella convenzione di cui all'Allegato "D", che
qui si approva in linea tecnica e che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, stabilendo, in particolare:
- che al coordinamento ed alla cura di ogni connessa attivita'
provveda l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali,
individuato quale soggetto responsabile, avvalendosi della Fondazione
Alma Mater istituita presso l'Universita' degli Studi di Bologna come
ente operante senza scopo di lucro ai sensi del relativo Statuto
approvato con DM del 20/9/2000, n. 3246, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2/10/2000;
- che l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA)
sia tenuto a relazionare annualmente alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Protezione civile e al Centro Comune di ricerca della
Commissione Europea di Ispra circa l'andamento dell'attivita' di
commercializzazione del sistema devolvendo l'impiego dei relativi
proventi, detratti i soli costi operativi connessi all'attivita' di
commercializzazione, all'implementazione del sistema a cura del
medesimo soggetto, anche mediante la concessione di borse di studio a
cio' finalizzate;
l) di individuare presso il Servizio Protezione civile regionale la
sede operativa della struttura di consulenza tecnico-scientifica in
materia di rischi di protezione civile connessi con le attivita'
industriali e produttive ad elevato contenuto tecnologico e con i
trasporti di sostanze pericolose, disponendo, altresi', che il
medesimo Servizio provveda ad acquisire le designazioni da parte
degli enti componenti, individuati analiticamente in premessa;
m) di dare atto che alla quantificazione, all'impegno ed alla
liquidazione dei fondi necessari per coprire le spese connesse
all'attivazione delle attivita' di consulenza tecnico-scientifica di
cui in premessa si provvedera' in conformita' a quanto stabilito
dalla L.R. 45/95, art. 18;
n) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli
Allegati "A" e "D" provvedera' il competente Dirigente regionale;
o) di indicare il Responsabile del Servizio Protezione civile
regionale quale responsabile della gestione del programma triennale
di attivita' di cui all'Allegato "B" e del programma integrativo
della prima annualita' di cui all'Allegato "C", il quale dovra'
assicurare il necessario coordinamento delle attivita' ivi previste
con quelle svolte dalle strutture regionali ordinariamente competenti
in materia di rischi connessi con le attivita' industriali e
produttive;
p) di autorizzare il Responsabile del Servizio Protezione civile
regionale a provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione
degli importi dei singoli settori di attivita' di cui al programma
triennale di cui all'Allegato "B", qualora risultino economie dalla
attuazione di alcuni di essi ed esigenze di integrazione e
completamento degli altri, sulla base di adeguate richieste motivate
avanzate dalla controparte, secondo le modalita' stabilite nella
convenzione di cui all'Allegato "A";
q) di dare atto che alla quantificazione degli oneri finanziari
relativi alla seconda e terza annualita' della convenzione di cui
all'Allegato "A", sia relativamente al prosieguo del programma
triennale 2003-2005, sia relativamente agli eventuali programmi
integrativi annuali per il 2004 e per il 2005, si provvedera' con
successivi atti adottati dai competenti Organi regionali, nel
rispetto della normativa vigente e con imputazione sul corrispondente
capitolo di bilancio in relazione alle disponibilita' ad esso
recate;
r) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema di convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna -
Servizio Protezione civile e l'Universita' degli studi di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, minerarie e delle Tecnologie
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'
industriali e i trasporti di sostanze pericolose
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . . . . . presso la sede della
Regione Emilia-Romagna - Servizio protezione civile, Viale Silvani n.
6 - Bologna;
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche
ed integrazioni;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59";
visto il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001)";
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia
di protezione civile";
visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 settembre 1999
tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna
per lo svolgimento di attivita' di Protezione civile che prevede,
all'art. 2, che per dare attuazione all'intesa la Regione si
convenzionera' con i Dipartimenti di volta in volta interessati;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . .
. . . . . che ha previsto, tra l'altro, di dare attuazione al
predetto Protocollo mediante l'approvazione della presente
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione
civile e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA),
e richiamatene integralmente le premesse;
tra
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),
rappresentata dal Dirigente competente del Servizio Protezione
civile, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,
l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Ingegneria
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (in seguito indicato
come DICMA), partita IVA n. 01131710376, con sede legale in Viale
Risorgimento n. 2, Bologna, rappresentata dal Direttore del
dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali,
si conviene e si stipula la presente Convenzione triennale.
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. La presente convenzione triennale ha come obiettivo il
miglioramento delle capacita' operative tecniche della Regione al
fine di salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini e di
perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali
e regionali mediante l'attivazione di interventi ed attivita'
finalizzati sia al miglioramento delle capacita' di previsione e di
prevenzione dei rischi connessi con le attivita' industriali e
produttive e nei trasporti di sostanze pericolose, sia alla
predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il piu'
efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle
situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui
trattasi, coinvolgendo, quale struttura di supporto tecnico, in
ambedue i suddetti ambiti operativi il DICMA, sviluppando e
migliorando i contenuti della convenzione sottoscritta tra i medesimi
soggetti il 20 dicembre 1999.
2. La Regione e il DICMA attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo.
3. Con la presente convenzione la Regione affida al DICMA la
realizzazione di attivita' di studio, ricerca e supporto scientifico
riguardanti i rischi connessi con le attivita' industriali e
produttive sul territorio regionale ai fini di Protezione civile, da
articolare secondo una programmazione triennale predefinita relativa
a tutte le attivita' che, per la loro intrinseca natura, richiedono
uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate in moduli annuali
funzionali, e secondo una programmazione integrativa annuale per
tutte le attivita' che, per le medesime ragioni, possono essere
efficacemente programmate e determinate di anno in anno, anche per
sopravvenute esigenze urgenti non prevedibili al momento della
stipula della presente convenzione.
4. La programmazione integrativa annuale di cui al comma precedente
viene determinata come stabilito al successivo articolo 2 e puo'
articolarsi nelle seguenti attivita':
- modifiche/integrazioni alla banca dati informativa sul rischio
industriale;
- integrazione della "Banca dati" e della sezione "Modelli e calcoli
del Codice per la valutazione delle conseguenze RER-TUTUM;
- valutazione del rischio correlato al trasporto delle sostanze
pericolose sul territorio regionale;
- attivita' di formazione per personale tecnico e di reperibilita' e
per i volontari;
- commercializzazione del software ARIPAR-GIS;
- aggiornamento dell'analisi dei rischi d'area per la zona del
progetto ARIPAR;
- attivita' di supporto scientifico e consulenza tecnica per la
predisposizione di documentazione informativa relativa al rischio
industriale;
- attivita' di gestione del servizio di sportello informativo
attivato dal DICMA;
5) il programma triennale dettagliato delle attivita' riportato in
Allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta regionale n. . . .
. del . . . . . . . . costituisce il programma triennale di cui al
precedente punto 3 del presente articolo, e costituisce parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
Programmazione integrativa annuale
1. Il programma integrativo annuale di attuazione della presente
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 4;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie
di attivita' possibili;
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in
materia.
2. Il programma integrativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma integrativo annuale di cui al presente articolo provvede un
comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attivita' non
vengono riconosciuti compensi, composto da due rappresentanti per
ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili.
4. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione
dei successivi programmi annuali.
5. In fase di prima applicazione, il programma integrativo annuale
riportato in Allegato "C" alla richiamata delibera della Giunta
regionale n. . . . . del . . . . . . costituisce il programma
integrativo di cui al presente articolo per la prima annualita', e
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 3
Modalita' di attuazione del contratto
1. Il DICMA realizzera' le attivita' concordate sulla base di linee
concordate con la Regione.
2. Il DICMA, per quanto di propria competenza, individua nella
prof.ssa Gigliola Spadoni il responsabile tecnico-scientifico della
presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista
scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spettera' il compito
di organizzare, in accordo con il Direttore del DICMA, l'impiego
delle risorse umane e materiali che, nell'ambito universitario,
risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attivita' previste.
3. La Regione individua quale responsabile del progetto l'ing.
Demetrio Egidi.
4. Il DICMA potra' avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende
specializzate per attivita' di supporto funzionali allo svolgimento
del programma.
Art. 4
Modalita' di pagamento e disposizioni contabili
1. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel programma
triennale e nel programma integrativo annuale per il primo anno di
attivita' la Regione si impegna a corrispondere al DICMA la somma
complessiva di Euro 44.360,00, IVA compresa, di cui, rispettivamente,
30.000,00 Euro relativamente alle attivita' da svolgere sulla base
della prima annualita' del programma triennale della convenzione, e
14.360,00 Euro relativamente alle attivita' da svolgere sulla base
del programma integrativo relativo alla prima annualita', che sara'
liquidata con le modalita' indicate al successivo comma 5.
2. Per i successivi anni di durata della convenzione l'onere a carico
della Regione relativamente alla seconda e terza annualita' del
programma operativo triennale sara' assunto dagli Organi competenti
previa verifica dell'attivita' prevista ed effettivamente svolta
nell'annualita' precedente e nei limiti delle disponibilita' di
bilancio entro i limiti massimi di seguito indicati:
- prestazioni di cui alla seconda annualita': Euro 30.000,00, IVA
compresa;
- prestazioni di cui alla terza annualita': Euro 30.000,00, IVA
compresa.
3. Per i successivi anni di durata della convenzione l'onere a carico
della Regione relativamente agli eventuali programmi integrativi
annuali verra' stabilito con le procedure indicate al precedente
articolo 2 e con riferimento alle disponibilita' di bilancio di
ciascuna annualita' di riferimento.
4. I relativi impegni di spesa, a copertura degli oneri che la
Regione complessivamente sosterra' per ciascun anno, saranno assunti,
in applicazione della normativa vigente, dal Responsabile del
Servizio regionale competente, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio e di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'erogazione delle risorse finanziarie complessive relative alle
singole annualita' a favore del DICMA avverra' dietro presentazione
di fatture e con le seguenti modalita':
- fino al 90% dell'importo di ciascun anno in successivi acconti,
nella misura massima di 4 acconti per ciascuna annualita', e dietro
presentazione della documentazione tecnica illustrativa
dell'attivita' svolta;
- 10% a saldo previa positiva valutazione espressa dal comitato
tecnico ai sensi degli articoli 2 e 5 della convenzione.
Art. 5
Responsabilita' ed oneri a carico del DICMA
1. Il DICMA e' tenuto ad assolvere i compiti definiti nel programma
triennale e nei programmi integrativi annuali rispettando i termini
temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto di tali termini,
il Direttore del Dipartimento dell'Organizzazione e' tenuto ad
informare per iscritto il Servizio Protezione civile delle cause che
hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.
2. Il DICMA si impegna affinche' le attivita' programmate siano rese
con continuita' per il periodo concordato e si impegna a dare
immediata comunicazione al Servizio Protezione civile delle
interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita'
concordate.
3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 svolge gli adempimenti
istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.
Art. 6
Utilizzazione dei dati
1. La Regione e il DICMA hanno il diritto di utilizzare per i propri
fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente
convenzione. Nel caso di pubblicazione anche parziale il DICMA si
impegna a informare la Regione e a menzionare sempre la Regione
stessa quale ente promotore e a fornire preventivamente copia della
pubblicazione alla Regione, al fine di verificare l'insussistenza di
elementi pregiudizievoli alla propria attivita'.
Art. 7
Proprieta' degli elaborati
1. La proprieta' dei materiali e degli elaborati derivati dalle
attivita' di ricerca e' della Regione che potra' utilizzarli nel
rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
Art. 8
Protezione dati personali
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di
acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione
vengano trattati esclusivamente per le finalita' della convenzione e
per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne
facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, nonche' a soggetti privati, quando lo scopo della
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.
2. Ciascuna parte si obbliga a rispettare rigorosamente, nell'ambito
della propria competenza, quanto previsto nella Legge 31/12/1996, n.
675.
Art. 9
Durata e modalita' di
risoluzione della convenzione
e disposizione transitoria
1. La presente convenzione ha validita' triennale con decorrenza
dalla data della presente deliberazione, ma, relativamente ai
programmi integrativi annuali, vincola la Regione in termini
finanziari annualmente, secondo le disponibilita' arrecate nei
pertinenti capitoli del bilancio regionale all'uopo istituiti.
2. Il Servizio Protezione civile puo' risolvere la presente
convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici
giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla
liquidazione delle spese gia' sostenute e delle obbligazioni
giuridiche contratte dal DICMA fino al ricevimento della nota di
preavviso di risoluzione della convenzione.
3. Il DICMA puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza
da parte della Regione agli impegni previsti nei precedenti
articoli.
Art. 10
Controversie
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico
di cui al precedente art. 2, verranno risolte da un collegio
arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione, il
secondo dal DICMA ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 11
Registrazione
1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.
8, comma 1 della Legge 266/91.
Letto, approvato e sottoscritto.
ALLEGATO B
Programma triennale dettagliato delle attivita' di cui alla
convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio
Protezione civile e l'Universita' degli Studi di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'
industriali e i trasporti di sostanze pericolose
Per ciascuna annualita' della convenzione il DICMA svolgera' le
attivita' indicate nel presente allegato.
Commercializzazione del software ARIPAR-GIS
- gestione della commercializzazione a soggetti privati del software
ARIPAR-GIS, avvalendosi allo scopo della Fondazione Alma Mater con la
quale il rapporto sara' regolato da apposita convenzione. Annualmente
verra' prodotta una relazione nella quale saranno descritte le
attivita' svolte.
- Gestione amministrativa e didattico-scientifica delle quote di
utile derivanti dalla cessione del package ARIPAR ai soggetti privati
destinate ad attivita' di ricerca, come indicato nella convenzione di
cui all'Allegato D della delibera di Giunta regionale n. . . . . del
. . . . . . Tale attivita' prevede l'espletamento delle pratiche per
la messa a bando e gestione delle borse di studio nonche' la
referenza tecnico-scientifica per il titolare della borsa di studio.
- Attivita' di assistenza tecnica agli utenti pubblici e privati del
software ARIPAR-GIS per problemi di origine informatica che
potrebbero insorgere durante l'installazione del software e
successivamente durante l'utilizzo dello stesso. Il servizio di
assistenza verra' svolto tramite ricezione di mail con inoltro della
risposta all'utente entro le 48 ore successive.
- Attivita' di gestione del sito Internet www.aripar.it mediante
definizione e aggiornamento dei contenuti e realizzazione delle
pagine web.
Banca dati informativa sul rischio industriale
- Realizzazione delle modifiche/integrazioni all'interfaccia per la
gestione del rischio industriale all'interno del Sistema Informativo
di protezione civile.
- Supporto tecnico per la individuazione e realizzazione della
struttura ottimale della banca dati collegata all'interfaccia per la
gestione del rischio industriale all'interno del Sistema Informativo
di protezione civile.
- Aggiornamento dell'analisi dei rischi d'area per la zona del
progetto ARIPAR.
Ripercorrendo la medesima metodologia applicata durante la
realizzazione del progetto ARIPAR verranno realizzate le seguenti
attivita':
- censimento delle sorgenti di rischio (impianti fissi e trasporti su
strada, ferrovia, nave e condotta);
- analisi dell'area di impatto in termini di densita' di popolazione,
centri di vulnerabilita' e condizioni meteorologiche prevalenti;
- analisi di rischio per i trasporti;
- analisi di rischio per eventuali nuovi impianti fissi;
- inserimento ed elaborazione dei dati mediante il software
Aripar-GIS;
- discussione dei risultati ottenuti e relazione conclusiva.
Altre attivita'
- Attivita' di supporto scientifico e consulenza tecnica per la
predisposizione di documentazione informativa relativa al rischio
industriale.
- Attivita' di gestione del servizio di sportello informativo
attivato dal DICMA quale strumento di supporto per gli utenti del
Sistema Informativo di protezione civile relativamente ai contenuti
della banca dati sostanze pericolose e ai modelli per la valutazione
delle conseguenze presenti nel codice RER-TUTUM. L'attivita' si
svolge mediante il sito Internet
http://serwebdicma.ing.unibo.it/sportellodicma/ appositamente
predisposto, con le modalita' ivi riportate e prevede tempo di
risposta all'utente entro le 48 ore successive alla ricezione della
richiesta.
ALLEGATO C
Programma integrativo delle attivita' relative alla prima annualita'
della Convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio
Protezione civile e l'Universita' degli studi di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'
industriali e i trasporti di sostanze pericolose
Valutazione del rischio correlato al trasporto delle sostanze
pericolose sul territorio regionale
- Attivita' di supporto tecnico alla realizzazione del censimento dei
flussi di sostanze pericolose sulla rete stradale regionale e
predisposizione del materiale di supporto necessario all'esecuzione
del censimento.
- Caratterizzazione delle aree di interesse per l'analisi e il
censimento dei centri di vulnerabilita' sul territorio regionale
finalizzata alle valutazioni di rischio relativamente al trasporto
sostanze pericolose.
- Individuazione, quantificazione e determinazione della
localizzazione piu' opportuna di risorse materiali utili a
fronteggiare le emergenze nel trasporto di sostanze pericolose sulla
base delle risorse gia' disponibili, delle sostanze pericolose piu'
comuni e sui risultati del censimento.
Attivita' di formazione
- Corso di formazione per personale tecnico e di reperibilita' del
Servizio Protezione civile; il corso sara' di 50 ore suddivise in 30
ore di formazione teorica in materia di sostanze pericolose, loro
proprieta' e scenari incidentali e 20 di esercitazione pratica con
utilizzo del programma RER-TUTUM incluso nel Sistema Informativo di
protezione civile per accesso alla banca dati e per la simulazione di
incidenti. Il corso sara' fornito a due gruppi di persone, per un
totale di 100 ore di didattica, e prevede l'utilizzo di
documentazione didattica appositamente predisposta legata al
contenuto del corso.
ALLEGATO D
Accordo aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 21 giugno 1995
tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunita' Europea - Commissione
Europea - Centro di ricerca di Ispra (VA) per la concessione a titolo
gratuito della metodologia del progetto ARIPAR e del relativo
software, come modificata dall'accordo aggiuntivo stipulato tra le
parti il 14 luglio 2000
La Comunita' Europea, qui di seguito denominata "La Comunita'",
rappresentata dalla Commissione delle Comunita' Europee (qui di
seguito denominata "la Commissione"), che ai fini del presente
accordo aggiuntivo agisce nella persona di Mr. Jean-Marie Cadiou,
Direttore dell'Istituto per la protezione e la sicurezza dei
cittadini del Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, da una parte,
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52,
qui di seguito denominata "la Regione", rappresentata per la firma
del presente accordo aggiuntivo dall'ing. Demetrio Egidi,
Responsabile del Servizio Protezione civile, domiciliato, per la
carica, in Viale Silvani n. 6 a Bologna, dall'altra parte,
hanno convenuto quanto segue.
Art. 1
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione stipulata
in data 21 giugno 1995 tra le parti e presa visione dello statuto
della Fondazione Alma Mater, approvato con DM del 20 settembre 2000,
n. 3246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 2 ottobre 2000, dopo l'art. 3 della medesima convenzione
e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis
Modalita' per la diffusione del package ARIPAR
1. Le parti convengono sull'opportunita' di diffondere il Package
ARIPAR ai soggetti pubblici ed ai soggetti privati che ne possono
fare richiesta per l'assolvimento di propri compiti d'istituto o per
esigenze di tipo produttivo.
2. La diffusione avviene mediante concessione di licenza d'uso
temporanea, tenuto conto della vigente disciplina italiana in materia
di tutela del diritto d'autore.
3. Ai soggetti pubblici (di qualsiasi Paese) che ne facciano
richiesta la licenza d'uso e' concessa gratuitamente.
4. Ai soggetti privati che ne facciano richiesta la licenza d'uso e'
concessa a titolo oneroso secondo le seguenti modalita':
a) alla gestione di tutte le attivita' connesse con la diffusione a
titolo oneroso della licenza d'uso del package ARIPAR provvede, per
conto delle parti, l'Universita' degli Studi di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali - DICMA, che si avvale, a tale fine, della Fondazione Alma
Mater, ente strumentale senza scopo di lucro costituito
dall'Universita' medesima, giusto relativo statuto approvato con DM
n. 3246 del 20 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 2 ottobre 2000;
b) la concessione a titolo oneroso del package ARIPAR avviene previa
fissazione del relativo prezzo unitario, da definirsi d'intesa tra le
parti e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica e mineraria - DICMA;
c) i proventi dell'attivita' di cessione a titolo oneroso ai soggetti
privati della predetta licenza sono integralmente reimpiegati,
detratti i soli costi operativi, per l'implementazione del package
medesimo, secondo un programma di attivita' concordato tra le parti e
che puo' prevedere anche l'istituzione di borse di studio (su
argomenti attinenti a problematiche di rischio industriale).
5. Per la fissazione del prezzo di vendita di cui alla lettera b) del
comma precedente e per il suo successivo ed eventuale adeguamento,
nonche' per la programmazione dell'attivita' di reimpiego degli
eventuali proventi di cui alla lettera c) del comma precedente, e'
istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante designato
da ciascuna delle parti e da un rappresentante designato
dall'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Ingegneria
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali - DICMA.
Quest'ultimo, in particolare, ha l'obbligo di produrre annualmente
una relazione sulle attivita' svolte. Il comitato di cui al presente
articolo viene istituito con un atto del Responsabile del Servizio
Protezione civile, previa comunicazione delle istituzioni componenti
(quindi la Commissione e DICMA, nonche' Regione) del nominativo dei
componenti. Il Comitato stesso provvedera' a disciplinare le proprie
modalita' di funzionamento con un regolamento.".
Art. 2
1. Le altre clausole della convenzione rimangono invariate.
. . . . . . . . . . . . . . . , li' . . . . . . . . . . .
IL RESPONSABILE IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELL'ISTITUTO PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PROTEZIONE E LA SICUREZZA
DEI CITTADINI
Demetrio Egidi Jean-Marie Cadiou