REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2003, n. 2511

Programma triennale attivita' Protezione civile della Regione in materia di previsione e prevenzione del rischio industriale e nel trasporto di sostanze pericolose e di supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di crisi. Parziale modifica delibera 277/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte                   
integrante e sostanziale;                                                       
b) di approvare in linea tecnica, lo schema di convenzione, il                  
programma di attivita' triennali ed il programma integrativo annuale            
per il 2003 con l'Universita' di Bologna Dipartimento di Ingegneria             
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA) per le                 
attivita' di protezione civile in materia di previsione e prevenzione           
del rischio industriale e nel trasporto di sostanze pericolose e di             
supporto tecnico alla pianificazione e alle relative situazioni di              
crisi, di cui agli Allegati "A", "B" e "C", che sono parti integranti           
e sostanziali del presente atto, per un importo complessivo presunto            
di Euro 125.000,00, IVA compresa, di cui 30.000,00 Euro piu'                    
14.360,00 Euro, per un totale di 44.360,00 Euro relativamente alle              
attivita' da svolgere, rispettivamente, ai sensi della prima                    
annualita' del programma triennale della convenzione e del programma            
integrativo relativo alla prima annualita' e di assegnare, pertanto,            
per lo svolgimento delle attivita' complessivamente previste in                 
attuazione della prima annualita' della convenzione di cui trattasi             
44.360,00 Euro all'Universita' di Bologna - Dipartimento di                     
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA);            
c) di dare atto che la convenzione di cui all'Allegato "A" ha durata            
triennale, decorrente dalla data della presente deliberazione;                  
d) di dare atto che, per l'attuazione della seconda e terza                     
annualita' del programma triennale di attivita', nonche' degli                  
eventuali programmi integrativi annuali, il Dirigente competente, in            
applicazione della normativa vigente, provvedera', previa verifica              
dell'attivita' prevista ed effettivamente svolta nell'annualita'                
precedente e nei limiti delle disponibilita' di bilancio,                       
all'assunzione dei relativi impegni di spesa;                                   
e) di procedere all'aggiornamento della programmazione delle spese              
per l'acquisizione di beni e servizi da sostenersi nell'esercizio               
finanziario 2003 con riferimento al Servizio Protezione civile,                 
provvedendo alla soppressione dell'attivita' prevista in allegato               
alla propria deliberazione 277/03 finanziata con risorse allocate al            
Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di Protezione civile come                
definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente o in                  
convenzione (artt. 3, 16, L.R. 19 aprile 1995, n. 45)" afferente                
l'UPB 1.4.4.217100 di cui all'elenco T punto 1 "Acquisizione di                 
servizi per la diffusione del software ARIPAR (Analisi dei rischi               
industriali e portuali dell'area di Ravenna)", per un importo di Euro           
5.000,00, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, con             
specifico riferimento al finanziamento del programma triennale in               
Allegato "A", primo paragrafo, alla luce di valutazioni di natura               
tecnica sulla definizione delle piu' idonee modalita' di                        
commercializzazione del predetto software ARIPAR, come illustrato               
piu' oltre nel presente atto;                                                   
f) di impegnare la spesa complessiva di Euro 44.360,00 al n. 5632 di            
impegno sul Capitolo 47103 "Spese per le attivita' di protezione                
civile come definite dall'art. 3 della L.R. 45/95 svolte direttamente           
o in convenzione", di cui all'UPB n. 1.4.4.2.17100, "Interventi in              
materia di protezione civile" del Bilancio per l'esercizio                      
finanziario 2003, che presenta la necessaria disponibilita';                    
g) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del                  
soggetto beneficiario si provvedera' con successivi atti adottati dal           
Dirigente competente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e           
della propria deliberazione 447/03 a favore del predetto Dipartimento           
dietro presentazione di fatture e con le seguenti modalita':                    
- fino al 90% dell'importo di ciascun anno in successivi acconti,               
nella misura massima di 4 acconti per ciascuna annualita', e dietro             
presentazione della documentazione tecnica illustrativa                         
dell'attivita' svolta;                                                          
- 10% a saldo previa positiva valutazione espressa dal comitato                 
tecnico ai sensi degli articoli 2 e 5 della convenzione;                        
h) di istituire un comitato tecnico misto a carattere temporaneo e              
per la cui attivita' non vengono riconosciuti compensi, composto da             
due rappresentanti indicati dal Servizio Protezione civile regionale            
e due indicati dall'Universita' di Bologna - Dipartimento di                    
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA),            
quale soggetto incaricato di curare le attivita' di verifica e                  
controllo dei risultati conseguiti in attuazione di ciascuna                    
annualita' della convenzione;                                                   
i) di autorizzare la diffusione a soggetti privati del software                 
denominato ARIPAR-GIS, tenuto conto della vigente normativa sul                 
diritto d'autore e secondo i criteri e le condizioni richiamate in              
premessa e riportati nella convenzione di cui all'Allegato "D", che             
qui si approva in linea tecnica e che costituisce parte integrante e            
sostanziale del presente atto, stabilendo, in particolare:                      
- che al coordinamento ed alla cura di ogni connessa attivita'                  
provveda l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di                 
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali,                    
individuato quale soggetto responsabile, avvalendosi della Fondazione           
Alma Mater istituita presso l'Universita' degli Studi di Bologna come           
ente operante senza scopo di lucro ai sensi del relativo Statuto                
approvato con DM del 20/9/2000, n. 3246, pubblicato nella Gazzetta              
Ufficiale del 2/10/2000;                                                        
- che l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di                    
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA)             
sia tenuto a relazionare annualmente alla Regione Emilia-Romagna -              
Servizio Protezione civile e al Centro Comune di ricerca della                  
Commissione Europea di Ispra circa l'andamento dell'attivita' di                
commercializzazione del sistema devolvendo l'impiego dei relativi               
proventi, detratti i soli costi operativi connessi all'attivita' di             
commercializzazione, all'implementazione del sistema a cura del                 
medesimo soggetto, anche mediante la concessione di borse di studio a           
cio' finalizzate;                                                               
l) di individuare presso il Servizio Protezione civile regionale la             
sede operativa della struttura di consulenza tecnico-scientifica in             
materia di rischi di protezione civile connessi con le attivita'                
industriali e produttive ad elevato contenuto tecnologico e con i               
trasporti di sostanze pericolose, disponendo, altresi', che il                  
medesimo Servizio provveda ad acquisire le designazioni da parte                
degli enti componenti, individuati analiticamente in premessa;                  
m) di dare atto che alla quantificazione, all'impegno ed alla                   
liquidazione dei fondi necessari per coprire le spese connesse                  
all'attivazione delle attivita' di consulenza tecnico-scientifica di            
cui in premessa si provvedera' in conformita' a quanto stabilito                
dalla L.R. 45/95, art. 18;                                                      
n) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli           
Allegati "A" e "D" provvedera' il competente Dirigente regionale;               
o) di indicare il Responsabile del Servizio Protezione civile                   
regionale quale responsabile della gestione del programma triennale             
di attivita' di cui all'Allegato "B" e del programma integrativo                
della prima annualita' di cui all'Allegato "C", il quale dovra'                 
assicurare il necessario coordinamento delle attivita' ivi previste             
con quelle svolte dalle strutture regionali ordinariamente competenti           
in materia di rischi connessi con le attivita' industriali e                    
produttive;                                                                     
p) di autorizzare il Responsabile del Servizio Protezione civile                
regionale a provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione             
degli importi dei singoli settori di attivita' di cui al programma              
triennale di cui all'Allegato "B", qualora risultino economie dalla             
attuazione di alcuni di essi ed esigenze di integrazione e                      
completamento degli altri, sulla base di adeguate richieste motivate            
avanzate dalla controparte, secondo le modalita' stabilite nella                
convenzione di cui all'Allegato "A";                                            
q) di dare atto che alla quantificazione degli oneri finanziari                 
relativi alla seconda e terza annualita' della convenzione di cui               
all'Allegato "A", sia relativamente al prosieguo del programma                  
triennale 2003-2005, sia relativamente agli eventuali programmi                 
integrativi annuali per il 2004 e per il 2005, si provvedera' con               
successivi atti adottati dai competenti Organi regionali, nel                   
rispetto della normativa vigente e con imputazione sul corrispondente           
capitolo di bilancio in relazione alle disponibilita' ad esso                   
recate;                                                                         
r) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna -                 
Servizio Protezione civile  e l'Universita' degli studi di Bologna -            
Dipartimento di Ingegneria chimica, minerarie e delle Tecnologie                
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di                    
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'             
industriali e i trasporti di sostanze pericolose                                
L'anno 2003, il giorno . . . . . . . . . . . . presso la sede della             
Regione Emilia-Romagna - Servizio protezione civile, Viale Silvani n.           
6 - Bologna;                                                                    
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del               
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di                   
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli              
enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.             
59";                                                                            
visto il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti             
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte              
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture               
logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con                    
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;                             
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la           
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001)";                                                             
vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 45, recante "Disciplina delle                  
attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia            
di protezione civile";                                                          
visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 settembre 1999             
tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna            
per lo svolgimento di attivita' di Protezione civile che prevede,               
all'art. 2, che per dare attuazione all'intesa la Regione si                    
convenzionera' con i Dipartimenti di volta in volta interessati;                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . del . . .            
. . . . . che ha previsto, tra l'altro, di dare attuazione al                   
predetto Protocollo mediante l'approvazione della presente                      
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio Protezione                 
civile e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di                 
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA),            
e richiamatene integralmente le premesse;                                       
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come Regione),                   
rappresentata dal Dirigente competente del Servizio Protezione                  
civile, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Silvani n. 6,               
l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Ingegneria               
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (in seguito indicato           
come DICMA), partita IVA n. 01131710376, con sede legale in Viale               
Risorgimento n. 2, Bologna, rappresentata dal Direttore del                     
dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie                
ambientali,                                                                     
si conviene e si stipula la presente Convenzione triennale.                     
Art. 1                                                                          
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La presente convenzione triennale ha come obiettivo il                       
miglioramento delle capacita' operative tecniche della Regione al               
fine di salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini e di                    
perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali            
e regionali mediante l'attivazione di interventi ed attivita'                   
finalizzati sia al miglioramento delle capacita' di previsione e di             
prevenzione dei rischi connessi con le attivita' industriali e                  
produttive e nei trasporti di sostanze pericolose, sia alla                     
predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il piu'            
efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle            
situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui                   
trattasi, coinvolgendo, quale struttura di supporto tecnico, in                 
ambedue i suddetti ambiti operativi il DICMA, sviluppando e                     
migliorando i contenuti della convenzione sottoscritta tra i medesimi           
soggetti il 20 dicembre 1999.                                                   
2. La Regione e il DICMA attribuiscono il massimo interesse al                  
raggiungimento di tale obiettivo.                                               
3. Con la presente convenzione la Regione affida al DICMA la                    
realizzazione di attivita' di studio, ricerca e supporto scientifico            
riguardanti i rischi connessi con le attivita' industriali e                    
produttive sul territorio regionale ai fini di Protezione civile, da            
articolare secondo una programmazione triennale predefinita relativa            
a tutte le attivita' che, per la loro intrinseca natura, richiedono             
uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate in moduli annuali              
funzionali, e secondo una programmazione integrativa annuale per                
tutte le attivita' che, per le medesime ragioni, possono essere                 
efficacemente programmate e determinate di anno in anno, anche per              
sopravvenute esigenze urgenti non prevedibili al momento della                  
stipula della presente convenzione.                                             
4. La programmazione integrativa annuale di cui al comma precedente             
viene determinata come stabilito al successivo articolo 2 e puo'                
articolarsi nelle seguenti attivita':                                           
- modifiche/integrazioni alla banca dati informativa sul rischio                
industriale;                                                                    
- integrazione della "Banca dati" e della sezione "Modelli e calcoli            
del Codice per la valutazione delle conseguenze RER-TUTUM;                      
- valutazione del rischio correlato al trasporto delle sostanze                 
pericolose sul territorio regionale;                                            
- attivita' di formazione per personale tecnico e di reperibilita' e            
per i volontari;                                                                
- commercializzazione del software ARIPAR-GIS;                                  
- aggiornamento dell'analisi dei rischi d'area per la zona del                  
progetto ARIPAR;                                                                
- attivita' di supporto scientifico e consulenza tecnica per la                 
predisposizione di documentazione informativa relativa al rischio               
industriale;                                                                    
- attivita' di gestione del servizio di sportello informativo                   
attivato dal DICMA;                                                             
5) il programma triennale dettagliato delle attivita' riportato in              
Allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta regionale n. . . .           
. del . . . . . . . . costituisce il programma triennale di cui al              
precedente punto 3 del presente articolo, e costituisce parte                   
integrante e sostanziale della presente convenzione.                            
Art. 2                                                                          
Programmazione integrativa annuale                                              
1. Il programma integrativo annuale di attuazione della presente                
convenzione-quadro viene elaborato secondo la seguente procedura:               
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una                  
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'             
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui                  
all'art. 1, comma 4;                                                            
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione             
di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a                 
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio              
regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e              
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo                   
annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie            
di attivita' possibili;                                                         
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli                    
eventuali oneri, la Regione provvede, per quanto di competenza, con             
propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in                    
materia.                                                                        
2. Il programma integrativo annuale contiene anche le modalita'                 
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole                 
tipologie di attivita'.                                                         
3. Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del           
programma integrativo annuale di cui al presente articolo provvede un           
comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attivita' non              
vengono riconosciuti compensi, composto da due rappresentanti per               
ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili.            
4. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico               
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al                 
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del                  
livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi'           
proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed               
alle modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti                     
organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di           
cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione             
dei successivi programmi annuali.                                               
5. In fase di prima applicazione, il programma integrativo annuale              
riportato in Allegato "C" alla richiamata delibera della Giunta                 
regionale n. . . . . del . . . . . . costituisce il programma                   
integrativo di cui al presente articolo per la prima annualita', e              
costituisce parte integrante e sostanziale della presente                       
convenzione.                                                                    
Art. 3                                                                          
Modalita' di attuazione del contratto                                           
1. Il DICMA realizzera' le attivita' concordate sulla base di linee             
concordate con la Regione.                                                      
2. Il DICMA, per quanto di propria competenza, individua nella                  
prof.ssa Gigliola Spadoni il responsabile tecnico-scientifico della             
presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista                 
scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spettera' il compito           
di organizzare, in accordo con il Direttore del DICMA, l'impiego                
delle risorse umane e materiali che, nell'ambito universitario,                 
risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attivita' previste.            
3. La Regione individua quale responsabile del progetto l'ing.                  
Demetrio Egidi.                                                                 
4. Il DICMA potra' avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende               
specializzate per attivita' di supporto funzionali allo svolgimento             
del programma.                                                                  
Art. 4                                                                          
Modalita' di pagamento e disposizioni contabili                                 
1. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel programma                  
triennale  e nel programma integrativo annuale per il primo anno di             
attivita' la Regione si impegna a corrispondere al DICMA la somma               
complessiva di Euro 44.360,00, IVA compresa, di cui, rispettivamente,           
30.000,00 Euro relativamente alle attivita' da svolgere sulla base              
della prima annualita' del programma triennale della convenzione, e             
14.360,00 Euro relativamente alle attivita' da svolgere sulla base              
del programma integrativo relativo alla prima annualita', che sara'             
liquidata con le modalita' indicate al successivo comma 5.                      
2. Per i successivi anni di durata della convenzione l'onere a carico           
della Regione relativamente alla seconda e terza annualita' del                 
programma operativo triennale sara' assunto dagli Organi competenti             
previa verifica dell'attivita' prevista ed effettivamente svolta                
nell'annualita' precedente e nei limiti delle disponibilita' di                 
bilancio entro i limiti massimi di seguito indicati:                            
- prestazioni di cui alla seconda annualita': Euro 30.000,00, IVA               
compresa;                                                                       
- prestazioni di cui alla terza annualita': Euro 30.000,00, IVA                 
compresa.                                                                       
3. Per i successivi anni di durata della convenzione l'onere a carico           
della Regione relativamente agli eventuali programmi integrativi                
annuali verra' stabilito con le procedure indicate al precedente                
articolo 2 e con riferimento alle disponibilita' di bilancio di                 
ciascuna annualita' di riferimento.                                             
4. I relativi impegni di spesa, a copertura degli oneri che la                  
Regione complessivamente sosterra' per ciascun anno, saranno assunti,           
in applicazione della normativa vigente, dal Responsabile del                   
Servizio regionale competente, nei limiti delle disponibilita' di               
bilancio e di quanto stabilito nel presente articolo.                           
5. L'erogazione delle risorse finanziarie complessive relative alle             
singole annualita' a favore del DICMA avverra' dietro presentazione             
di fatture e con le seguenti modalita':                                         
- fino al 90% dell'importo di ciascun anno in successivi acconti,               
nella misura massima di 4 acconti per ciascuna annualita', e dietro             
presentazione della documentazione tecnica illustrativa                         
dell'attivita' svolta;                                                          
- 10% a saldo previa positiva valutazione espressa dal comitato                 
tecnico ai sensi degli articoli 2 e 5 della convenzione.                        
Art. 5                                                                          
Responsabilita' ed oneri a carico del DICMA                                     
1. Il DICMA e' tenuto ad assolvere i compiti definiti nel programma             
triennale e nei programmi integrativi annuali rispettando i termini             
temporali ivi previsti. In caso di mancato rispetto di tali termini,            
il Direttore del Dipartimento dell'Organizzazione e' tenuto ad                  
informare per iscritto il Servizio Protezione civile delle cause che            
hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.                                 
2. Il DICMA si impegna affinche' le attivita' programmate siano rese            
con continuita' per il periodo concordato e si impegna a dare                   
immediata comunicazione al Servizio Protezione civile delle                     
interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato                  
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attivita'                 
concordate.                                                                     
3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 svolge gli adempimenti             
istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.             
Art. 6                                                                          
Utilizzazione dei dati                                                          
1. La Regione e il DICMA hanno il diritto di utilizzare per i propri            
fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente            
convenzione. Nel caso di pubblicazione anche parziale il DICMA si               
impegna a informare la Regione e a menzionare sempre la Regione                 
stessa quale ente promotore e a fornire preventivamente copia della             
pubblicazione alla Regione, al fine di verificare l'insussistenza di            
elementi pregiudizievoli alla propria attivita'.                                
Art. 7                                                                          
Proprieta' degli elaborati                                                      
1. La proprieta' dei materiali e degli elaborati derivati dalle                 
attivita' di ricerca e' della Regione che potra' utilizzarli nel                
rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.                            
Art. 8                                                                          
Protezione dati personali                                                       
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di                  
acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in                
conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione              
vengano trattati esclusivamente per le finalita' della convenzione e            
per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma                
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne                  
facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini                         
istituzionali, nonche' a soggetti privati, quando lo scopo della                
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.                 
2. Ciascuna parte si obbliga a rispettare rigorosamente, nell'ambito            
della propria competenza, quanto previsto nella Legge 31/12/1996, n.            
675.                                                                            
Art. 9                                                                          
Durata e modalita' di                                                           
risoluzione della convenzione                                                   
e disposizione transitoria                                                      
1. La presente convenzione ha validita' triennale con decorrenza                
dalla data della presente deliberazione, ma, relativamente ai                   
programmi integrativi annuali, vincola la Regione in termini                    
finanziari annualmente, secondo le disponibilita' arrecate nei                  
pertinenti capitoli del bilancio regionale all'uopo istituiti.                  
2. Il Servizio Protezione civile puo' risolvere la presente                     
convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici                
giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla              
liquidazione delle spese gia' sostenute e delle obbligazioni                    
giuridiche contratte dal DICMA fino al ricevimento della nota di                
preavviso di risoluzione della convenzione.                                     
3. Il DICMA puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,             
previo preavviso di almeno novanta giorni, per provata inadempienza             
da parte della Regione agli impegni previsti nei precedenti                     
articoli.                                                                       
Art. 10                                                                         
Controversie                                                                    
1. Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente           
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico            
di cui al precedente art. 2, verranno risolte da un collegio                    
arbitrale composto da tre membri, nominati il primo dalla Regione, il           
secondo dal DICMA ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.            
2. La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.                              
Art. 11                                                                         
Registrazione                                                                   
1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, e' esente             
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.             
8, comma 1 della Legge 266/91.                                                  
Letto, approvato e sottoscritto.                                                
ALLEGATO B                                                                      
Programma triennale dettagliato delle attivita' di cui alla                     
convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio                  
Protezione civile e l'Universita' degli Studi di Bologna -                      
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie                
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di                    
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'             
industriali e i trasporti di sostanze pericolose                                
Per ciascuna annualita' della convenzione il DICMA svolgera' le                 
attivita' indicate nel presente allegato.                                       
Commercializzazione del software ARIPAR-GIS                                     
- gestione della commercializzazione a soggetti privati del software            
ARIPAR-GIS, avvalendosi allo scopo della Fondazione Alma Mater con la           
quale il rapporto sara' regolato da apposita convenzione. Annualmente           
verra' prodotta una relazione nella quale saranno descritte le                  
attivita' svolte.                                                               
- Gestione amministrativa e didattico-scientifica delle quote di                
utile derivanti dalla cessione del package ARIPAR ai soggetti privati           
destinate ad attivita' di ricerca, come indicato nella convenzione di           
cui all'Allegato D della delibera di Giunta regionale n. . . . . del            
. . . . . . Tale attivita' prevede l'espletamento delle pratiche per            
la messa a bando e gestione delle borse di studio nonche' la                    
referenza tecnico-scientifica per il titolare della borsa di studio.            
- Attivita' di assistenza tecnica agli utenti pubblici e privati del            
software ARIPAR-GIS per problemi di origine informatica che                     
potrebbero insorgere durante l'installazione del software e                     
successivamente durante l'utilizzo dello stesso. Il servizio di                 
assistenza verra' svolto tramite ricezione di mail con inoltro della            
risposta all'utente entro le 48 ore successive.                                 
- Attivita' di gestione del sito Internet www.aripar.it mediante                
definizione e aggiornamento dei contenuti e realizzazione delle                 
pagine web.                                                                     
Banca dati informativa sul rischio industriale                                  
- Realizzazione delle modifiche/integrazioni all'interfaccia per la             
gestione del rischio industriale all'interno del Sistema Informativo            
di protezione civile.                                                           
- Supporto tecnico per la individuazione e realizzazione della                  
struttura ottimale della banca dati collegata all'interfaccia per la            
gestione del rischio industriale all'interno del Sistema Informativo            
di protezione civile.                                                           
- Aggiornamento dell'analisi dei rischi d'area per la zona del                  
progetto ARIPAR.                                                                
Ripercorrendo la medesima metodologia applicata durante la                      
realizzazione del progetto ARIPAR verranno realizzate le seguenti               
attivita':                                                                      
- censimento delle sorgenti di rischio (impianti fissi e trasporti su           
strada, ferrovia, nave e condotta);                                             
- analisi dell'area di impatto in termini di densita' di popolazione,           
centri di vulnerabilita' e condizioni meteorologiche prevalenti;                
- analisi di rischio per i trasporti;                                           
- analisi di rischio per eventuali nuovi impianti fissi;                        
- inserimento ed elaborazione dei dati mediante il software                     
Aripar-GIS;                                                                     
- discussione dei risultati ottenuti e relazione conclusiva.                    
Altre attivita'                                                                 
- Attivita' di supporto scientifico e consulenza tecnica per la                 
predisposizione di documentazione informativa relativa al rischio               
industriale.                                                                    
- Attivita' di gestione del servizio di sportello informativo                   
attivato dal DICMA quale strumento di supporto per gli utenti del               
Sistema Informativo di protezione civile relativamente ai contenuti             
della banca dati sostanze pericolose e ai modelli per la valutazione            
delle conseguenze presenti nel codice RER-TUTUM. L'attivita' si                 
svolge mediante il sito Internet                                                
http://serwebdicma.ing.unibo.it/sportellodicma/ appositamente                   
predisposto, con le modalita' ivi riportate e prevede tempo di                  
risposta all'utente entro le 48 ore successive alla ricezione della             
richiesta.                                                                      
ALLEGATO C                                                                      
Programma integrativo delle attivita' relative alla prima annualita'            
della Convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna - Servizio            
Protezione civile e l'Universita' degli studi di Bologna -                      
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie                
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di                    
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'             
industriali e i trasporti di sostanze pericolose                                
Valutazione del rischio correlato al trasporto delle sostanze                   
pericolose sul territorio regionale                                             
- Attivita' di supporto tecnico alla realizzazione del censimento dei           
flussi di sostanze pericolose sulla rete stradale regionale e                   
predisposizione del materiale di supporto necessario all'esecuzione             
del censimento.                                                                 
- Caratterizzazione delle aree di interesse per l'analisi e il                  
censimento dei centri di vulnerabilita' sul territorio regionale                
finalizzata alle valutazioni di rischio relativamente al trasporto              
sostanze pericolose.                                                            
- Individuazione, quantificazione e determinazione della                        
localizzazione piu' opportuna di risorse materiali utili a                      
fronteggiare le emergenze nel trasporto di sostanze pericolose sulla            
base delle risorse gia' disponibili, delle sostanze pericolose piu'             
comuni e sui risultati del censimento.                                          
Attivita' di formazione                                                         
- Corso di formazione per personale tecnico e di reperibilita' del              
Servizio Protezione civile; il corso sara' di 50 ore suddivise in 30            
ore di formazione teorica in materia di sostanze pericolose, loro               
proprieta' e scenari incidentali e 20 di esercitazione pratica con              
utilizzo del programma RER-TUTUM incluso nel Sistema Informativo di             
protezione civile per accesso alla banca dati e per la simulazione di           
incidenti. Il corso sara' fornito a due gruppi di persone, per un               
totale di 100 ore di didattica, e prevede l'utilizzo di                         
documentazione didattica appositamente predisposta legata al                    
contenuto del corso.                                                            
ALLEGATO D                                                                      
Accordo aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 21 giugno 1995            
tra la Regione Emilia-Romagna e la Comunita' Europea - Commissione              
Europea - Centro di ricerca di Ispra (VA) per la concessione a titolo           
gratuito della metodologia del progetto ARIPAR e del relativo                   
software, come modificata dall'accordo aggiuntivo stipulato tra le              
parti il 14 luglio 2000                                                         
La Comunita' Europea, qui di seguito denominata "La Comunita'",                 
rappresentata dalla Commissione delle Comunita' Europee (qui di                 
seguito denominata "la Commissione"), che ai fini del presente                  
accordo aggiuntivo agisce nella persona di Mr. Jean-Marie Cadiou,               
Direttore dell'Istituto per la protezione e la sicurezza dei                    
cittadini del Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, da una parte,            
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52,            
qui di seguito denominata "la Regione", rappresentata per la firma              
del presente accordo aggiuntivo dall'ing. Demetrio Egidi,                       
Responsabile del Servizio Protezione civile, domiciliato, per la                
carica, in Viale Silvani n. 6 a Bologna, dall'altra parte,                      
hanno convenuto quanto segue.                                                   
Art. 1                                                                          
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione stipulata           
in data 21 giugno 1995 tra le parti e presa visione dello statuto               
della Fondazione Alma Mater, approvato con DM del 20 settembre 2000,            
n. 3246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica                   
Italiana del 2 ottobre 2000, dopo l'art. 3 della medesima convenzione           
e' aggiunto il seguente:                                                        
"Art. 3-bis                                                                     
Modalita' per la diffusione del package ARIPAR                                  
1. Le parti convengono sull'opportunita' di diffondere il Package               
ARIPAR ai soggetti pubblici ed ai soggetti privati che ne possono               
fare richiesta per l'assolvimento di propri compiti d'istituto o per            
esigenze di tipo produttivo.                                                    
2. La diffusione avviene mediante concessione di licenza d'uso                  
temporanea, tenuto conto della vigente disciplina italiana in materia           
di tutela del diritto d'autore.                                                 
3. Ai soggetti pubblici (di qualsiasi Paese) che ne facciano                    
richiesta la licenza d'uso e' concessa gratuitamente.                           
4.  Ai soggetti privati che ne facciano richiesta la licenza d'uso e'           
concessa a titolo oneroso secondo le seguenti modalita':                        
a) alla gestione di tutte le attivita' connesse con la diffusione a             
titolo oneroso della licenza d'uso del package ARIPAR provvede, per             
conto delle parti, l'Universita' degli Studi di Bologna -                       
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie                
ambientali - DICMA, che si avvale, a tale fine, della Fondazione Alma           
Mater, ente strumentale senza scopo di lucro costituito                         
dall'Universita' medesima, giusto relativo statuto approvato con DM             
n. 3246 del 20 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale              
della Repubblica Italiana del 2 ottobre 2000;                                   
b) la concessione a titolo oneroso del package ARIPAR avviene previa            
fissazione del relativo prezzo unitario, da definirsi d'intesa tra le           
parti e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di                  
Ingegneria chimica e mineraria - DICMA;                                         
c) i proventi dell'attivita' di cessione a titolo oneroso ai soggetti           
privati della predetta licenza sono integralmente reimpiegati,                  
detratti i soli costi operativi, per l'implementazione del package              
medesimo, secondo un programma di attivita' concordato tra le parti e           
che puo' prevedere anche l'istituzione di borse di studio (su                   
argomenti attinenti a problematiche di rischio industriale).                    
5. Per la fissazione del prezzo di vendita di cui alla lettera b) del           
comma precedente e per il suo successivo ed eventuale adeguamento,              
nonche' per la programmazione dell'attivita' di reimpiego degli                 
eventuali proventi di cui alla lettera c) del comma precedente, e'              
istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante designato           
da ciascuna delle parti e da un rappresentante designato                        
dall'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Ingegneria            
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali - DICMA.                       
Quest'ultimo, in particolare, ha l'obbligo di produrre annualmente              
una relazione sulle attivita' svolte. Il comitato di cui al presente            
articolo viene istituito con un atto del Responsabile del Servizio              
Protezione civile, previa comunicazione delle istituzioni componenti            
(quindi la Commissione e DICMA, nonche' Regione) del nominativo dei             
componenti. Il Comitato stesso provvedera' a disciplinare le proprie            
modalita' di funzionamento con un regolamento.".                                
Art. 2                                                                          
1. Le altre clausole della convenzione rimangono invariate.                     
. . . . . . . . . . . . . . . , li' . . . . . . . . . . .                       
IL RESPONSABILE  IL DIRETTORE                                                   
DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  DELL'ISTITUTO PER LA                            
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  PROTEZIONE E LA SICUREZZA                               
  DEI CITTADINI                                                                 
Demetrio Egidi  Jean-Marie Cadiou                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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