REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 31 luglio 2003, n. 9447
Modificazione alla determinazione 7768/01 relativa alle disposizioni operative alle Province e alle Comunita' Montane per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4 bis della Legge 365/00 a favore delle imprese del settore agricolo
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 14230, in
data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione delle
responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali professional ed il conferimento dei relativi incarichi,
nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021
del 28 dicembre 2001;
- la determinazione dello stesso Direttore generale n. 1289 del 22
febbraio 2002, con la quale sono stati ulteriormente specificati gli
ambiti di competenza assegnati ai Servizi;
viste:
- la direttiva 30 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2001, con cui il Ministro dell'Interno delegato per
il coordinamento della protezione civile, ha precisato criteri e
modalita' per l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4-bis della
Legge 365/00, nonche' fissato al 13 aprile 2001 il termine entro il
quale i soggetti danneggiati dovranno presentare la relativa
richiesta;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 22 marzo 2001
avente oggetto: "Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio
regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Prime indicazioni in
ordine all'applicazione dell'art. 4-bis della Legge 11 dicembre 2000,
n. 365, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
2000";
visti in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della predetta
deliberazione regionale, con i quali viene fra l'altro stabilito
che:
- le Province e le Comunita' Montane, quali soggetti competenti in
materia di agricoltura, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
vengono incaricate dello svolgimento dell'istruttoria delle domande
di contributi, della concessione ed erogazione degli stessi nonche'
dell'effettuazione dei controlli, relativamente alle domande delle
imprese agricole, agroindustriali e delle persone fisiche
proprietarie degli immobili destinati all'esercizio d'impresa ubicati
nei territori danneggiati;
- i competenti Direttori generali della Regione Emilia-Romagna
forniranno agli Enti, competenti per materia o incaricati dalla
medesima deliberazione, successive indicazioni in ordine
all'istruttoria delle domande di contributi, alla concessione ed
erogazione degli stessi nonche' allo svolgimento dei controlli;
viste inoltre:
- la direttiva del 10 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 2001, con la quale il Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della protezione civile ha integrato,
limitatamente al settore agricoltura, la precedente direttiva
generale del 30 gennaio 2001;
- la lettera, prot. APC/464/2001/DIR in data 10 aprile 2001, con la
quale il Direttore dell'Agenzia di Protezione civile, nelle more
della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, della direttiva
integrativa sopra citata, raccomanda, alle Regioni interessate, una
adeguata dilazione del termine di presentazione delle domande, da
parte dei soggetti interessati, rispetto a quanto previsto dalla
direttiva 30 gennaio 2001;
- la delibera di Giunta regionale n. 741 dell'8 maggio 2001 avente
oggetto "Emergenze idrogeologiche verificatesi nel territorio
regionale nei mesi di ottobre e novembre 2000. Integrazione alle
indicazioni fornite con deliberazione di Giunta regionale 350/01,
settore agricoltura in ordine all'applicazione dell'art. 4-bis della
Legge 365/00;
visti in particolare i punti 1), 2) e 3) del dispositivo della
precitata deliberazione di Giunta regionale 741/01, con i quali viene
stabilito che:
- le domande per la richiesta dei benefici derivanti
dall'applicazione della direttiva del Ministro dell'Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile, in data 10 aprile 2001,
recante "Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art.
4-bis della Legge 365/00 - Settore Agricoltura", vanno presentate,
dalle imprese del settore agricolo, entro il 28 maggio 2001, ai
Comuni nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni danneggiati;
- i Comuni interessati, raccolte le domande di cui al precedente
punto 1), provvedono, entro i successivi 30 giorni, ad inoltrare le
stesse alle Province ed alle Comunita' Montane, competenti sulla
materia a norma della L.R. 15/97, ai fini della relativa
istruttoria;
vista la determinazione del Direttore generale n. 7768 del 2 agosto
2001 con la quale sono state emanate le disposizioni operative
integrative delle direttive - 30 gennaio 2001 e 10 aprile 2001 - del
Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile;
visto in particolare la previsione di cui al punto 2.9 della
direttiva del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2001, che
stabilisce: "le Regioni interessate, con propri provvedimenti
amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni,
criteri e modalita' per la gestione degli interventi agevolativi a
favore dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dei mesi
dell'autunno 2000";
rilevato:
- che le disponibilita' finanziarie a copertura delle spese di cui
agli interventi previsti dall'art. 4-bis della Legge 365/00 sono
state assegnate con diversi atti ed in tempi differenziati;
- che si sono create difficolta' per consentire la normale esecuzione
dei lavori da parte delle imprese agricole nei tempi fissati;
- che la certezza delle disponibilita' finanziarie si e' determinata
in mesi ricadenti nella stagione invernale, periodo inadatto al
ripristino dei danni alluvionali;
considerato che si sono riscontrate difficolta' anche
tecnico-operative in fase di realizzazione dei lavori di ripristino;
ritenuto necessario prevedere la possibilita' di concedere proroghe
al termine previsto per l'ultimazione dei lavori in ragione di
difficolta' tecnico-operative riscontrate nell'esecuzione dei lavori
oggetto di contributo;
rtenuto, pertanto, necessario modificare le disposizioni di cui alla
succitata determinazione 7768/01;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 447/03;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa;
2) di modificare le disposizioni operative, rivolte alle Province e
alle Comunita' Montane competenti in materia di agricoltura, ai sensi
della L.R. 15/97, approvate con determinazione 7768/01 relativamente
a quanto disposto alla lettera F) sostituendola con la seguente:
"F) Presentazione della documentazione di spesa
1.1) Contestualmente alla domanda ovvero successivamente, comunque
non oltre il termine di 12 mesi dalla comunicazione della spesa
ammissibile a contributo, gli interessati presentano alle Province e
alle Comunita' Montane, territorialmente competenti, la dichiarazione
sostitutiva di cui al modello Allegato D alla direttiva ministeriale
30 gennaio 2001. A detta dichiarazione va allegata una scheda
riassuntiva delle spese, redatta secondo il modello e le indicazioni
che saranno fornite dalle Province e dalle Comunita' Montane,
corredata da fotocopie in carta semplice delle fatture elencate. Tale
modello tiene luogo della relazione analitica di cui al punto 2.4,
lettera c), ultimo capoverso della direttiva ministeriale 30 gennaio
2001.
1.2) Gli Enti territorialmente competenti incaricati dell'istruttoria
delle domande di contributo, possono, per difficolta'
tecnico-operative connesse all'esecuzione dei lavori, sulla base di
motivate richieste debitamente accertate, concedere proroghe per
l'ultimazione dei lavori medesimi e per la conseguente presentazione
della documentazione di cui al precedente punto 1.1. Tale termine non
puo' comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza prevista per la presentazione della documentazione (12 mesi
dalla comunicazione della spesa ammissibile a contributo). Qualora
non vengano rispettati i termini stabiliti il contributo concesso e'
revocato.";
3) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Teresita Pergolotti