DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2003, n. 1222
Approvazione dell'inventario dei beni immobili di proprieta' dello IACP, ora ACER, di Piacenza, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 24/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che ha riordinato in
modo organico la materia dell'edilizia residenziale pubblica;
visti in particolare gli articoli 40 e 49 della medesima legge che
hanno disciplinato, rispettivamente, la trasformazione degli Istituti
autonomi case popolari in Enti pubblici economici, ora denominati
Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) e le modalita' di trasferimento
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli IACP ai Comuni
territorialmente competenti;
premesso che:
- ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'art. 49 della L.R.
24/01, spetta alla Giunta regionale l'approvazione degli inventari
dei beni immobili di proprieta' degli IACP, predisposti dai Consigli
di amministrazione delle attuali ACER;
- lo stesso art. 49, nel disciplinare la formazione ed approvazione
dell'inventario nonche' l'iter per il successivo passaggio del
patrimonio di erp ai Comuni, stabilisce che nell'inventario devono
essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e
pertinenze;
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla
precedente lett. a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi
afferenti agli stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la
sede dell'ente;
richiamata la circolare regionale del 7 marzo 2002, prot. n. 4678,
con la quale sono state fornite alle attuali ACER, indicazioni
relativamente alla definizione del patrimonio di erp;
dato atto:
- della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ACER di
Piacenza del 12/4/2002, n. 12, oggetto n. 6, concernente l'adozione
dell'inventario dei beni immobili di proprieta' dello IACP alla data
di entrata in vigore della L.R. 24/01 e dei relativi elenchi redatti
ai sensi dell'articolo 49;
- della nota dell'ACER di Piacenza del 15/4/2002, prot. n. 2112,
relativa alla trasmissione della citata delibera e dell'inventario;
- del predetto inventario che risulta cosi' composto:
a) elenco (Allegato 1) contenente il patrimonio immobiliare alla data
del 24 agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), da
trasferire ai Comuni;
b) elenco (Allegato 2) contenente il restante patrimonio immobiliare
alla data del 24 agosto 2001, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett.
c);
considerato che:
- l'istruttoria della documentazione sopra citata ha reso necessario
procedere ad una richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota del
Servizio Politiche abitative prot. n. 9923 del 13/5/2002,
relativamente ed in particolare, alla quantificazione dell'ammontare
delle quote residue di mutui gravanti sugli alloggi da trasferire ai
Comuni, alla specificazione delle modalita' di acquisizione e di
realizzazione dei "Fabbricati di edilizia agevolata" elencati
nell'Allegato 2 e ad alcune incongruenze per meri errori materiali,
rilevate nella redazione dell'inventario;
- che l'ACER di Piacenza, in considerazione dei chiarimenti
richiesti, con delibera del CdA dell'11/10/2002, n. 21, oggetto n. 1,
trasmessa con nota del 23/12/2002, prot. n. 6318, ha integrato la
precedente deliberazione e i relativi allegati specificando anche
che, in seguito ad ulteriori controlli effettuati, alcune unita'
immobiliari site nel comune di Piacenza e precisamente un magazzino
di Via Mutti n. 4, (cod. 33.32.87.96.01) e le autorimesse di Via XXIV
Maggio n. 28, (codici 33.32.998.98.01 e 33.32.998.99.01), non
risultavano indicate nel patrimonio non-erp, mentre risultavano
erroneamente inventariate nel patrimonio di erp un complesso di n. 9
autorimesse, site in Via Damiani, da inserire nel patrimonio
non-erp;
- che dal riesame complessivo di tutta la documentazione, agli atti
del Servizio Politiche abitative, e' scaturita la necessita' di
acquisire ulteriori precisazioni ed elementi integrativi di giudizio
mediante incontri tenutisi tra l'Amministrazione regionale e l'ACER
di Piacenza, aventi ad oggetto l'approfondimento dei criteri di
classificazione degli immobili ristrutturati con fondi di edilizia
agevolata, in conformita' della circolare regionale del 7/3/2002,
prot. n. 4678, per un totale di n. 58 + 40 alloggi siti nel comune di
Piacenza, rispettivamente, nel quartiere di Barriera Roma ed in Via
XXI Aprile n. 64, complesso residenziale "Madonna di Campagna",
elencati nell'Allegato 2, ovvero nel patrimonio che resta all'ACER;
dato atto che in seguito ai suddetti incontri, l'ACER di Piacenza,
con delibera del CdA n. 28, oggetto n. 5 del 7/2/2003, trasmessa con
nota del 5/6/2003, prot. n. 3762, ha proposto alla Regione la
modifica dell'inventario dei beni immobili e dei relativi elenchi;
considerato che le motivazioni a sostegno della proposta di modifica
dell'inventario riguardano sostanzialmente:
- la destinazione di patrimonio di erp all'intero quartiere di
Barriera Roma, Pal. nn. 1, 2, 3, 4 Via Capra n. 21 A/B-C/D, di
particolare identita' storica, in quanto realizzato su iniziativa del
Comune di Piacenza agli inizi del '900 come primo intervento unitario
di edilizia popolare e quindi la conseguente collocazione dei 58
alloggi costituenti il suddetto quartiere nel patrimonio di erp da
trasferire al Comune di Piacenza (Allegato 1);
- la riconferma della collocazione dei 40 alloggi facenti parte del
complesso residenziale "Madonna di Campagna", Via XXI Aprile n. 64,
nel patrimonio non-erp (Allegato 2), trattandosi di unita'
immobiliari costruite negli anni 1936/37 direttamente con fondi
propri dell'Istituto utilizzando i seguenti canali di finanziamento:
1) mutuo ipotecario ventennale ordinario con la Cassa di Risparmio di
Piacenza per Lire 400.000 a totale carico dell'ente e totalmente
estinto;
2) economie di bilancio realizzate dallo IACP per Lire 200.000;
considerato altresi' che l'ACER, con la medesima delibera, ha
precisato:
- che la ristrutturazione dei 40 alloggi del complesso residenziale
"Madonna di Campagna", avvenuta nell'anno 1986, per un importo
complessivo di Lire 1.688.409.000, rappresenta, in relazione al
valore patrimoniale dell'immobile, valutabile in Lire 5.000.000.000,
una percentuale pari al 34% e quindi tale da considerare parziale
l'apporto dell'intervento pubblico, costituito dalla concessione di
contributo regionale, sui mutui ipotecari a tasso agevolato;
- che, attualmente, il debito residuo a saldo dei suddetti mutui,
contratti con la BNL e l'Istituto S. Paolo di Torino, ammonta a
226.003,63 Euro (Lire 437.604.048) e che l'ACER propone di farsi
carico degli ammortamenti dei mutui ancora in essere;
- che a far data dalla ristrutturazione su menzionata, la quale ha
comportato notevoli oneri di ammortamento a carico dei bilanci IACP
di Piacenza, tali alloggi sono stati assoggettati alla disciplina
dell'edilizia agevolata con riferimento all'art. 2 della L.R. 12/84;
- che attualmente n. 30 alloggi sono locati con contratto non-erp, i
restanti n. 10 sono locati con contratto erp e per i relativi utenti
e' in corso il completamento del processo di mobilita' di concerto
con il Comune di Piacenza;
considerato infine:
- che con la medesima nota del 5/6/2003, prot. n. 3762, l'ACER di
Piacenza ha trasmesso la delibera del CdA del 20/5/2003, n. 32,
concernente la proposta alla Regione Emilia-Romagna di integrazione
dell'inventario dei beni immobili da trasferire ai Comuni
territorialmente pertinenti, relativamente al patrimonio ex ABILAG -
V Piano di intervento;
- che il suddetto patrimonio, realizzato ai sensi della Legge 1676/60
per i lavoratori agricoli dipendenti, consiste in n. 73 alloggi e n.
73 autorimesse, siti nei comuni di seguito elencati e cosi'
ripartiti:
Comune di Calendasco, n. 18 alloggi e n. 18 autorimesse;
Comune di Cortemaggiore, loc. Chiavenna, n. 4 alloggi e n. 4
autorimesse;
Comune di Carpaneto Piacentino loc. Zena, n. 4 alloggi e n. 4
autorimesse;
Comune di Carpaneto Piacentino, loc. Travazzano, n. 6 alloggi e n. 6
autorimesse;
Comune di Pontenure, n. 15 alloggi e n. 15 autorimesse;
Comune di Coli, loc. Perino, n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse;
Comune di Piozzano, n. 4 alloggi e n. 4 autorimesse;
Comune di Cadeo, loc. Saliceto, n. 10 alloggi e n. 10 autorimesse;
Comune di Vigolzone, loc. Villo, n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse;
- che alla data di redazione dell'inventario, le suddette unita'
immobiliari risultavano intestate al NCEU al Demanio dello Stato -
Ramo Lavori pubblici;
- che per tali immobili sussisteva il dubbio che, essendo stati
realizzati in data successiva all'entrata in vigore della Legge
865/71, dovessero essere considerati di proprieta' dello IACP di
Piacenza (ora ACER), ab origine;
- che, in relazione a quanto sopra esposto, l'Agenzia del Demanio del
Ministero delle Finanze - Filiale di Modena, con nota prot. n. 3429
del 12/6/2002 e note prot. nn.
3433-3434-3435-3436-3437-3476-3477-3478/FMO del 13/6/2002, agli atti
del Servizio Politiche abitative, in relazione ai pareri espressi dai
Ministeri dei Lavori pubblici e delle Finanze e dall'Avvocatura dello
Stato, comunicava all'ACER di Piacenza che i suddetti immobili non
risultano di proprieta' del Demanio dello Stato in quanto realizzati
in date successive all'entrata in vigore della Legge 865/71 e
pertanto devono essere considerati a tutti gli effetti di proprieta'
dello IACP, ora ACER;
- che, con le citate note 3476-3477-3478 del 13/6/2002, l'Agenzia del
Demanio ha disposto d'ufficio le opportune volture catastali a favore
dell'ACER, attualmente in fase di attuazione, per gli alloggi e le
autorimesse site nei comuni di Piozzano, Cadeo - localita' Saliceto,
Vigolzone - localita' Villo;
richiamata la circolare regionale dell'8/10/2002, prot. n. 20369,
inerente le modalita' di copertura degli oneri finanziari gravanti
sugli alloggi di erp, con particolare riguardo alle unita'
immobiliari oggetto di alienazione;
dato atto che la sopra citata circolare ha fornito indicazioni per la
copertura della quota parte delle rate dei mutui afferenti gli
alloggi di erp alienati o in corso di alienazione, attingendo, dalle
disponibilita' dei rientri vincolati e non vincolati della Gestione
speciale di cui all'art. 25 della Legge 513/77;
ritenuto, per quanto sopra valutato, di chiarire che, in base a
quanto stabilito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 49 della L.R.
24/01, ai Comuni territorialmente pertinenti sono da trasferirsi
soltanto i mutui gravanti sulle unita' immobiliari oggetto di
trasferimento;
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato, di procedere
all'approvazione degli inventari secondo quanto disposto dal comma 1
dell'art. 49 della L.R. 24/01;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale della Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', dr. Roberto Raffaelli ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana, Pier Antonio Rivola;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 24/01,
per i motivi esposti in narrativa, con i chiarimenti di cui alle
premesse e con le precisazioni di cui ai punti seguenti, l'inventario
dei beni immobili di proprieta' dell'ex IACP di Piacenza, adottato
con delibera del CdA n. 28 del 7/2/2003, corredata dei relativi
Allegati 1 e 2, modificativa ed integrativa delle precedenti delibere
del CdA n. 12 del 12/4/2002 e n. 21 dell'11/10/2002 e relativi
allegati;
2) di approvare l'integrazione dell'inventario dei beni immobili di
cui all'Allegato 1, secondo quanto meglio specificato in premessa,
relativamente al patrimonio ex ABILAG - V Piano d'intervento,
proposta con delibera del CdA n. 32 del 20/5/2003;
3) di precisare che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 49
della L.R. 24/01, l'individuazione dei rapporti passivi afferenti gli
immobili da trasferire ai Comuni territorialmente competenti,
riguarda esclusivamente le unita' immobiliari da trasferire; pertanto
gli importi per mutui residui indicati in calce agli edifici di cui
all'elenco della lettera a), andranno rideterminati al momento
dell'effettivo trasferimento a ciascun Comune degli alloggi di
pertinenza del Comune stesso, tenendo conto della quota attinente al
patrimonio trasferendo e dedotte le quote relative al periodo
intercorrente tra la data del 24 agosto 2001 e quella dell'effettivo
trasferimento;
4) di precisare che, in base al principio di cui alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 3 della L.R. 24/01, dovra' essere unificata in capo
ai Comuni anche la titolarita' del patrimonio di erp, compreso le
aree ad esso destinate, ultimato dopo l'entrata in vigore della legge
regionale stessa;
5) di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
6) di impegnare l'ACER di Piacenza a trasmettere a ciascun Comune
territorialmente competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale regionale,
l'elenco del patrimonio di erp da trasferire e l'elenco del
patrimonio che resta nella proprieta' dell'ACER.