COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Richiesta di registrazione della denominazione "Amarena (o Marene) brusche di Modena", ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92
Il Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la domanda presentata dal Comitato Promotore
tra produttori di Confettura di Amarene Brusche di Modena per la
richiesta di registrazione della denominazione "Amarena (o Marene)
brusche di Modena", descritto nella scheda allegata, ai sensi del
Reg. (CEE) n. 2081/92.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione, l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio
Valorizzazione delle produzioni.
In tale periodo chiunque puo' presentare, alla Direzione generale
Agricoltura, opposizione motivata alle proposte di registrazione.
Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a dr. Giuseppe
Todeschini, del Servizio Valorizzazione delle produzioni, Viale
Silvani n. 6 - Bologna - tel. 051/284348.
IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Dario Manghi
Amarene (o Marene) brusche di Modena DOP (X) IGP
(Comunicata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992)
1) Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle
Politiche agricole e forestali - Indirizzo: Via XX Settembre n. 20, I
- 00187 Roma - Tel. (39) 06/4819968 - fax: (39) 06/42013126 - e-mail:
qualita¹politicheagricole.it.
2) Associazione richiedente: nome: Comitato Promotore tra produttori
di confettura di amarene brusche di Modena - Indirizzo: Via Ganaceto
n. 134, I - 41100 Modena - Composizione: produttori/trasformatori.
3) Tipo di prodotto: ortofrutticoli trasformati.
4) Descrizione del disciplinare:
4.1) nome: "Amarena (o Marene) brusche di Modena";
4.2) descrizione: la denominazione "Amarene (o Marene) brusche di
Modena" e' riservata esclusivamente alla confettura ottenuta dai
frutti di ciliegio acido, appartenente a popolazioni di biotipi
identificabili con i gruppi di amarene oltre che di marasche,
visciole e relativi incroci. Tali frutti devono provenire da
piantagioni composte in tutto o in parte, in misura non inferiore al
70%, dalle seguenti varieta': Amarena di Castelvetro, Amarena di
Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo,
Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor,
Mountmorency, Pandy. All'atto dell'immissione al consumo il prodotto
deve avere le seguenti caratteristiche: - ingredienti: materia prima
come descritta al punto 4.2 (frutta utilizzata minimo gr. 150 per 100
gr. di prodotto finito), zuccheri totali (58-68%), correttore di
acidita' (acido citrico). Non sono ammessi ne' coloranti, ne'
conservanti, ne' addensanti; - caratteristiche chimico-fisiche:
aspetto esteriore: consistenza morbida, caratteristico colore rosso
bruno intenso con riflessi scuri; rifrazione a 20o: 58-68 brix (con
tolleranza +/- 2); Ph: 3 (con tolleranza +/- 0,5); acidita' (espressa
in acido citrico): +/- 0,5); - caratteristiche organolettiche: sapore
caratteristico della confettura di frutta in buon equilibrio fra il
dolce e l'asprigno con sensazione di acidita'.
4.3) zona geografica di produzione: la zona di produzione della
confettura "Amarene (o Marene) brusche di Modena" e' rappresentata
esclusivamente dall'intero territorio amministrativo della provincia
di Modena e dal territorio limitrofo della provincia di Bologna,
limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel
d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte San
Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese,
Savigno, Vergato;
4.4) prova dell'origine: gli elementi che comprovano l'origine del
prodotto sono costituiti da: - riferimenti storici, quali le
molteplici testimonianze attestanti da secoli nel territorio sia la
coltivazione del ciliegio acido che la produzione della confettura,
rinomata e apprezzata principalmente per la naturalita' del processo
produttivo e l'elevato contenuto di frutta: in particolare, si
segnalano le notizie contenute nei libri di cucina locali a partire
dal '500 e, piu' in generale, quella sulla diffusione delle piante di
ciliegio presso i casolari di campagna tratte da i "Giornali dei
viaggi" del grande botanico Giorgio Gallesio (1820) e quelle sullo
sviluppo della cerasicoltura e delle esportazioni a partire dal 1880
tratte dai Bollettini della Camera di Commercio di Modena; -
riferimenti sociali ed economici, dati in particolare dalla
attestazione della continuazione dal Sec. XVI ad oggi della
produzione della confettura nel territorio con metodi leali e
costanti, evidenziabili prima a livello famigliare e, a partire dal
secolo scorso, anche a livello industriale nella esperienza della
cooperazione e del tessuto delle piccole e medie imprese delle
province di Modena e Bologna, come si evince dai Bollettini della
Camera di Commercio di Modena; - riferimenti gastronomici, quali le
numerose ricette che nel tempo testimoniano l'utilizzo del prodotto
nella preparazione di dolci tipici del territorio sia a livello
famigliare che artigianale, e in particolare le citazioni contenute
ne "L'arte di ben cucinare et istruire" di Bartolomeo Stefani del
1662, nel manoscritto noto come "Centonovantadue ricette dell'800
padano" del 1860 e del ricettario di Ferdinando Cavazzoni,
credenziere di Casa Molza, famiglia aristocratica modenese, pure del
1860.
L'origine del prodotto e' garantita, inoltre, da un sistema di
tracciabilita' fondato sulla iscrizione dei produttori e dei
trasformatori in un apposito elenco tenuto dall'organismo di
controllo di cui al punto 7.
5) Metodo di ottenimento:
- metodo di coltivazione: i sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da garantire
una illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In
particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non
devono essere inferiori ai quattro metri, mentre le forme di
allevamento devono essere tendenzialmente a vaso o a fusetto, e loro
varianti anche irregolari. La coltivazione non richiede interventi
particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa
fitosanitaria. E' praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare
mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per
evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai
polloni. Puo' essere praticata l'irrigazione localizzata. In presenza
di annate particolarmente siccitose e' consentita l'irrigazione di
soccorso. E' vietata, comunque, ogni pratica di forzatura;
- metodo di raccolta: la raccolta viene effettuata sia manualmente
sia meccanicamente nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio,
tenuto conto dell'epoca di maturazione delle singole varieta'
presenti nel frutteto. Qualora il prodotto sia raccolto
meccanicamente, la consegna all'impianto di trasformazione viene
effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta. Al fine di
mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare
l'insorgere di fermentazioni la temperatura e' tenuta sotto controllo
mediante un processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due
ore dalla raccolta;
- metodo di stoccaggio: il raffreddamento puo' avvenire attraverso la
semplice immersione nei "bins" di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero
di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15o C., come
pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di
celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una
temperatura esterna variabile tra i 5o e i 15o C;
- metodo di lavorazione: la preparazione ed elaborazione della
confettura "Amarene (o Marene) brusche di Modena", avviene con
l'impiego di pratiche di trasformazione tradizionali, riconducibili
alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del
frutto. Al momento della trasformazione il prodotto deve essere
maturo, deve cioe' presentare una colorazione uniforme su almeno il
90% dei frutti. La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in
una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e
privati dei piccioli. Succo e frutta vengono quindi avviati al
concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale
non superiore al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si
mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60o e 80o
allo scopo di sciogliere lo zucchero. Non e' ammessa l'aggiunta di
zuccheri diversi dal saccarosio. La concentrazione per evaporazione
puo' avvenire sottovuoto o anche con il metodo del fuoco diretto a
vaso aperto.
6) Legame con l'ambiente: gli elementi che comprovano il legame con
l'ambiente sono rappresentati principalmente dai seguenti fattori:
- il clima tendenzialmente subumido che caratterizza la zona di
produzione e che per talune sue caratteristiche - come la
distribuzione costante delle precipitazioni, con moderata eccedenza
nel periodo invernale e moderata deficienza nel periodo estivo, e la
temperatura, con periodi invernali non eccessivamente rigidi e
periodi estivi mediamente temperati - influisce positivamente sulla
coltivazione della pianta;
- i fattori pedologici, consistenti nella diffusa presenza di suoli
molto profondi, generalmente fertili, ben strutturati con discreta
porosita' e permeabilita', con una sostanziale conformazione di tipo
franco-limoso. Questa particolare struttura del suolo e la sua
tessitura determinano una buona porosita', un buon potere drenante ed
una conseguente elevata capacita' d'aria del terreno, caratteristiche
queste determinanti per la buona crescita del ciliegio che richiede
terreni permeabili, ben drenati e freschi;
- i fattori economici, sociali e produttivi, consistenti nella
diffusione sul territorio dell'attivita' di preparazione del prodotto
sia a livello famigliare che artigianale e industriale con metodi
leali e costanti tramandati da secoli, nella esistenza di una
rinomanza del prodotto per i suoi elevati profili qualitativi e nella
continuita' di forme di utilizzo del prodotto nella pasticceria
locale. La notorieta' del prodotto conquistata nel tempo per il suo
contenuto in frutta superiore alla media corrente ha contribuito a
consolidare la rinomanza della confettura e le attivita' di
trasformazione ad essa legata.
7) Struttura di controllo. Nome: Agroqualita' - Indirizzo: Via
Montebello n. 8 I - 00185, Roma.
8) Confezionamento ed etichettatura: il prodotto viene confezionato e
posto in commercio in idonei contenitori di vetro o di banda
stagnata. La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a
caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico
comunitario e relativa menzione (in conformita' alle prescrizioni del
Reg. CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori
indicazioni:
- Amarene (o Marene) brusche di Modena seguita, per esteso o in sigla
(DOP), dalla espressione traducibile denominazione di origine
protetta;
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e
confezionatrice;
- il logo del prodotto, consistente in una figura formata da una A
graziata in carattere tipografico times e in colore verde scuro
(pantone n. 363) nella quale la lineetta mediana e' sostituita da una
amarena in colore rosso (pantone n. 1788) con gambo e foglia. Il
gambo del frutto e' nella sua lunghezza in colore verde chiaro
(pantone n. 382) e all'apice in colore rosso (pantone n. 1788),
mentre la foglia, che si confonde parzialmente con la lettera A, e'
in colore verde scuro nella parte superiore (pantone n. 363) e in
colore verde chiaro nella parte inferiore (pantone n. 382). La figura
e' inscritta in un quadrato di mm. 74x74. Nello spazio sottostante e'
riprodotta la scritta in colore nero amarene brusche di Modena DOP
riportata in carattere tipografico novarese medium in tre righe
occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale rispettivamente di
mm. 106, 61, 30 e di altezza mm. 7, fra loro distanziate di mm. 4.
9) Utilizzo della denominazione di origine protetta per i prodotti
derivati: i prodotti elaborati o trasformati delle "Amarene (o
Marene) brusche di Modena", cosi' come quelli che le contengono come
componente, potranno fare riferimento alla denominazione di origine
protetta a condizione che vengano garantiti:
- l'esclusivo utilizzo delle "Amarene (o Marene) brusche di Modena"
DOP assoggettate a controllo;
- l'esclusivo utilizzo di "Amarene (o Marene) brusche di Modena"
nell'ambito della propria categoria merceologica;
- l'inserimento nell'apposito piano dei controlli dei soggetti che
intendano produrre prodotti trasformati o elaborati derivanti
dall'utilizzo di "Amarene (o Marene) brusche di Modena" o che
intendano utilizzarle come componente e l'iscrizione degli stessi in
un apposito elenco tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di
cui al punto 7;
- l'etichettatura e la tracciabilita' di cui al presente
disciplinare.
Negli altri casi il prodotto utilizzato dovra' essere considerato un
ingrediente e quindi riportato insieme agli altri componenti sulla
base della normativa vigente in materia di etichettatura.
(segue allegato fotografato)