LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 33
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio
prevista dalle seguenti disposizioni del Titolo II del DPR 327/01:
a) l'intero Capo II;
b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR 327/01 ogni
riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella
presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste
dalla normativa vigente.