LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).