REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO VI                                                       
                NORME FINALI                                                    
          Art. 32                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la                 
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali             
di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli              
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria                    
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione               
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27                
marzo 1972, n. 4).                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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