REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO VI                                                       
                NORME FINALI                                                    
          Art. 30                                                               
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10                                     
(Norme in materia di opere relative a linee                                     
ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.                                    
Delega di funzioni amministrative)                                              
1. Dopo l'articolo 2 della L.R. 10/93, e' inserito il seguente                  
articolo:                                                                       
"Art. 2-bis                                                                     
Effetti dell'autorizzazione e parere preventivo                                 
1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed                
impianti elettrici viene richiesta sulla base del progetto                      
definitivo.                                                                     
2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione che                  
definiscono i corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti            
elettrici, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 31               
ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la                      
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) e                
dall'articolo A-23 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina                  
generale sulla tutela e l'uso del territorio), il soggetto                      
interessato, ai fini della predisposizione del progetto definitivo,             
puo' richiedere alla Provincia parere preventivo in merito alla                 
conformita' del progetto preliminare degli impianti e delle linee da            
realizzare con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed            
urbanistica. La Provincia si pronuncia, sentito il Comune                       
interessato, allo stato degli atti in possesso e senza che cio'                 
pregiudichi la definizione del successivo procedimento                          
autorizzatorio, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.           
3. L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati al             
pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti                
comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo,                   
variante al Piano operativo comunale (POC) o, in via transitoria, al            
Piano regolatore generale (PRG).                                                
4. Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle varianti al POC che             
il rilascio dell'autorizzazione comporta, il richiedente predispone,            
assieme al progetto definitivo, gli elaborati relativi alla                     
variazione del piano ed integra la relazione di cui all'articolo 2,             
comma 7 con riguardo agli effetti dell'opera sul sistema ambientale e           
territoriale e alle eventuali misure necessarie per l'inserimento               
della stessa nel territorio.                                                    
5. L'autorizzazione non comporta dichiarazione di pubblica utilita',            
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, salvo quanto              
previsto dall'articolo 4-bis.".                                                 
2. L'articolo 3 della L.R. 10/93 e' sostituito dal seguente:                    
"Art. 3                                                                         
Procedimento autorizzatorio                                                     
1. La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati,                         
contestualmente alla richiesta dei pareri di cui al comma 3, sono               
presentati alla Provincia, che provvede al deposito presso la propria           
sede e alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel                
Bollettino Ufficiale della Regione e su uno o piu' quotidiani diffusi           
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Qualora, ai               
sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, il rilascio dell'autorizzazione             
comporti variante al POC o, in via transitoria, al PRG, l'avviso                
dell'avvenuto deposito deve specificare che il provvedimento                    
autorizzatorio e' dotato di tale efficacia. Nel medesimo caso l'avvio           
del procedimento e' comunicato ai proprietari delle aree in cui si              
intende realizzare l'opera, secondo le modalita' previste dalla                 
legislazione regionale in materia di espropri. I proprietari delle              
aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli                   
elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della           
comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti            
giorni.                                                                         
2. Il deposito ha una durata di venti giorni dalla pubblicazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione. Nei venti giorni successivi alla            
scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni i              
titolari di interessi pubblici o privati, i portatori di interessi              
diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonche' i soggetti              
interessati dai vincoli espropriativi.                                          
3. Entro il termine per la presentazione delle osservazioni sono                
presentati alla Provincia i pareri previsti dagli articoli 111 e 120            
del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di             
legge sulle acque e impianti elettrici), nonche' le valutazioni                 
tecniche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                 
(ARPA) espresse sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 4.               
Trascorso tale termine, la Provincia convoca una conferenza di                  
servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241             
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto             
di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire i                 
pareri e le valutazioni mancanti.                                               
4. La Provincia verifica la compatibilita' del progetto con gli                 
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora              
l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via                  
transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del                 
Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della             
conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3.                           
5. La Provincia, ai fini del rilascio del provvedimento di                      
autorizzazione, e' tenuta all'esame puntuale delle osservazioni                 
presentate ai sensi del comma 2 dai soggetti interessati dai vincoli            
espropriativi e tiene conto delle altre osservazioni presentate.                
6. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio e'             
di centottanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito di cui al            
comma 1.".                                                                      
3. Dopo l'articolo 4 della L.R. 10/93 e' aggiunto il seguente                   
articolo:                                                                       
"Art. 4-bis                                                                     
Procedure espropriative                                                         
per opere soggette ad autorizzazione                                            
1. Nella domanda di autorizzazione, l'interessato puo' richiedere               
alla Provincia la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed                
indifferibilita' dei lavori e delle opere.                                      
2. A tal fine il soggetto richiedente deve predisporre e presentare,            
assieme alla domanda di autorizzazione, un elaborato, in cui sono               
indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che                    
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali,             
una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta               
dell'opera da eseguire o intervento da realizzare, nonche' eventuali            
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso gia' acquisiti,              
previsti dalla normativa vigente.                                               
3. Nell'avviso dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 3, comma 1            
e' necessario altresi' richiamare che e' stato depositato l'elaborato           
di cui al comma 2 del presente articolo, specificare che il rilascio            
dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita',                
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere ed indicare il             
nominativo del responsabile del procedimento.                                   
4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai                  
proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio            
del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con           
avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I               
proprietari delle aree possono prendere visione del progetto                    
definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi             
al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni             
negli ulteriori venti giorni.                                                   
5. La Provincia, al fine della dichiarazione della pubblica utilita',           
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, e' tenuta                 
all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai proprietari                
nonche' da coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa                  
derivare un pregiudizio diretto dalla procedura espropriativa.                  
6. La dichiarazione della pubblica utilita', urgenza ed                         
indifferibilita' dei lavori e delle opere puo' essere richiesta alla            
Provincia anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione. In             
tale ipotesi trova applicazione il procedimento disciplinato dalla              
legge regionale in materia di espropri per il procedimento di                   
approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di               
pubblica utilita'.                                                              
7. Le spese per le comunicazioni di cui al comma 4 sono a carico del            
richiedente la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed                   
indifferibilita' dei lavori e delle opere e, nel caso di cui al comma           
1, si aggiungono alle spese di istruttoria di cui all'articolo 2,               
comma 8.".                                                                      
4. L'articolo 5 della L.R. 10/93 e' sostituito dal seguente:                    
"Art. 5                                                                         
Procedure espropriative                                                         
per opere non soggette ad autorizzazione                                        
1. Per le linee e gli impianti di cui all'articolo 2, comma 2 e comma           
3, lettera a), l'interessato puo' richiedere al Comune, sulla base              
del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilita',                 
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere.                           
2. Ai fini del rilascio della dichiarazione di pubblica utilita',               
urgenza ed indifferibilita' dei lavori e delle opere, trova                     
applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia            
di espropri per l'approvazione del progetto definitivo comportante              
dichiarazione di pubblica utilita'.                                             
3. Qualora le linee e gli impianti di cui al comma 1 non risultino              
conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, trova                    
applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale in materia            
di espropri relativa all'approvazione del progetto definitivo non               
conforme alle previsioni urbanistiche.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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