LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 28
Disposizioni transitorie
in materia di appalti e lavori pubblici
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale in materia
di appalti e lavori pubblici, la Giunta regionale, per l'esercizio
delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori
pubblici, e' autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della
natura tecnica delle prestazioni a tal fine necessarie, della
societa' consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che
attualmente svolge tale attivita'.