REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO VI                                                       
                NORME FINALI                                                    
          Art. 28                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
in materia di appalti e lavori pubblici                                         
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale in materia             
di appalti e lavori pubblici, la Giunta regionale, per l'esercizio              
delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori            
pubblici, e' autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della            
natura tecnica delle prestazioni a tal fine necessarie, della                   
societa' consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che                
attualmente svolge tale attivita'.                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina