REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
            EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                    
            E COMMISSIONI PROVINCIALI                                           
            PER LA DETERMINAZIONE                                               
            DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                           
           CAPO II                                                              
         Commissioni provinciali                                                
      per la determinazione del valore agricolo medio                           
          Art. 25                                                               
Competenze                                                                      
1. La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie                    
delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di                  
Statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore                
agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati              
non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura                     
effettivamente praticati.                                                       
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:                            
a) esprime il parere per la determinazione provvisoria                          
dell'indennita' di espropriazione;                                              
b) determina l'indennita' definitiva e quella urgente di                        
espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di                      
arbitraggio di cui all'articolo 21 del DPR 327/01;                              
c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene                 
concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale            
del bene;                                                                       
d) determina l'indennita' che spetta al proprietario in caso di                 
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca              
l'accordo;                                                                      
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle           
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in            
caso di abusi edilizi.                                                          
3. Nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione               
assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative           
e regolamentari nonche' agli atti di indirizzo e coordinamento                  
emanati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5.                                 
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennita' definitiva o di           
quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del           
bene e l'indennita' per occupazione temporanea, sono tenuti al                  
versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute              
dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla              
Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le                
somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle             
Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai                
componenti.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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