REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
            EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                    
            E COMMISSIONI PROVINCIALI                                           
            PER LA DETERMINAZIONE                                               
            DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                           
           CAPO II                                                              
         Commissioni provinciali                                                
      per la determinazione del valore agricolo medio                           
          Art. 24                                                               
Commissioni provinciali                                                         
1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in              
materia di espropriazioni per pubblica utilita', la Regione                     
istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione           
del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.                   
2. La Commissione e' composta:                                                  
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la                 
presiede;                                                                       
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo                 
delegato;                                                                       
c) dal Responsabile del servizio tecnico regionale in materia di                
difesa del suolo territorialmente competente, o da un suo delegato;             
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della                 
Provincia, o da un suo delegato;                                                
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla            
Regione;                                                                        
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati              
dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali                    
maggiormente rappresentative.                                                   
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare,            
la designazione e nomina dei componenti e le modalita' di                       
funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti              
fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie                        
professionali.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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