REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
            EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                    
            E COMMISSIONI PROVINCIALI                                           
            PER LA DETERMINAZIONE                                               
            DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                           
                 CAPO I                                                         
         Edificabilita' legale e di fatto                                       
          Art. 23                                                               
Misure compensative in sede di accordo di cessione                              
1. Ferma restando la possibilita' di attuare le misure compensative             
di cui all'articolo 30, comma 11, della L.R. 20/00, il Comune ed il             
privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi             
dell'articolo 45 del DPR 327/01, in cui a fronte della cessione delle           
aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in             
luogo del prezzo del bene, la facolta' di edificare su aree diverse             
di proprieta' comunale o di terzi gia' destinate all'edificazione               
dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i                
soggetti interessati.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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