LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 23
Misure compensative in sede di accordo di cessione
1. Ferma restando la possibilita' di attuare le misure compensative
di cui all'articolo 30, comma 11, della L.R. 20/00, il Comune ed il
privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi
dell'articolo 45 del DPR 327/01, in cui a fronte della cessione delle
aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in
luogo del prezzo del bene, la facolta' di edificare su aree diverse
di proprieta' comunale o di terzi gia' destinate all'edificazione
dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i
soggetti interessati.