REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO V                                                       
            EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO                                    
            E COMMISSIONI PROVINCIALI                                           
            PER LA DETERMINAZIONE                                               
            DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                           
                 CAPO I                                                         
         Edificabilita' legale e di fatto                                       
          Art. 21                                                               
Inedificabilita' assoluta                                                       
1. Sono prive di edificabilita' legale le aree per le quali il PSC,             
ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o                  
settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilita' assoluta per la           
sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1,              
della L.R. 20/00.                                                               
2. Sono altresi' prive di edificabilita' legale le aree non                     
rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di            
quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi                
dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. 20/00, nonche' gli            
ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui                       
trasformazione e' subordinata alla realizzazione delle condizioni di            
cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 20/00.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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