LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 21
Inedificabilita' assoluta
1. Sono prive di edificabilita' legale le aree per le quali il PSC,
ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o
settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilita' assoluta per la
sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della L.R. 20/00.
2. Sono altresi' prive di edificabilita' legale le aree non
rientranti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e di
quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della L.R. 20/00, nonche' gli
ambiti compresi all'interno dei suddetti perimetri la cui
trasformazione e' subordinata alla realizzazione delle condizioni di
cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. 20/00.