LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO V
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO
E COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE AGRICOLO MEDIO
CAPO I
Edificabilita' legale e di fatto
Art. 20
Edificabilita' legale
1. Ai fini della determinazione dell'entita' dell'indennita' di
esproprio, la possibilita' legale di edificare e' presente nelle aree
ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato
individuato dal PSC ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d),
della L.R. 20/00 e nelle aree cui e' riconosciuta dalle previsioni
del POC.
2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), approvato
ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del
territorio), l'edificabilita' legale e' riconosciuta:
a) alle aree inserite all'interno del perimetro del territorio
urbanizzato;
b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti
urbanistico-attuativi vigenti;
c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale
di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.