REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

               TITOLO IV                                                        
            DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
             CAPO I                                                             
Opere conformi alle previsioni urbanistiche                                     
          Art. 15                                                               
Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita'                        
1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una             
sua variante, assunta anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la               
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera deriva                            
dall'approvazione:                                                              
a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica                    
utilita';                                                                       
b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all'articolo 31 della           
L.R. 20/00;                                                                     
c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo,            
ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un           
atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa                 
vigente, l'approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a                 
dichiarazione di pubblica utilita'.                                             
2. La dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere                 
altresi' disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo           
espropriativo previsti dall'articolo 8, comma 2, qualora con i                  
medesimi atti si provveda all'approvazione del progetto definitivo              
dell'opera, nell'osservanza anche degli adempimenti previsti                    
dall'articolo 16.                                                               
3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai             
sensi dell'articolo 30, comma 4, della L.R. 20/00, la dichiarazione             
di pubblica utilita' delle opere ivi previste deriva                            
dall'approvazione del POC stesso.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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