LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO III
VINCOLO ESPROPRIATIVO
CAPO III
Durata del vincolo espropriativo
Art. 13
Termini di efficacia del vincolo espropriativo
1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa
efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante
nonche' uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8,
comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche
disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di
durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilita' entro il termine
di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate
sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della L.R.
25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Il vincolo decaduto puo' essere motivatamente reiterato, per una
sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1
e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella
normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e
fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennita' di
cui all'articolo 39 del DPR 327/01.