REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO II                                                      
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
           CAPO I                                                               
          Principi generali                                                     
          Art. 5                                                                
Potere regionale di indirizzo e coordinamento                                   
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in                
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;              
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai              
sensi del Capo II del presente Titolo.                                          
2. La Regione puo' adottare altresi' direttive su procedure e                   
modalita' di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali            
per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo             
24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del            
bene espropriato.                                                               
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del                 
Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la              
Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della              
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).             
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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