LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I
Principi generali
Art. 5
Potere regionale di indirizzo e coordinamento
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai
sensi del Capo II del presente Titolo.
2. La Regione puo' adottare altresi' direttive su procedure e
modalita' di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali
per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo
24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del
bene espropriato.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del
Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la
Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.