LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
CAPO I
Principi generali
Art. 4
Coordinamento regionale
delle funzioni in materia di espropri
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei
compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e
monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle
autorita' esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza,
perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e
l'omogeneita' dell'azione amministrativa.
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle
funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale,
conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5;
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni
che li hanno adottati, ricevendo altresi' le comunicazioni, relative
alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del
DPR 327/01;
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.