REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO II                                                      
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
           CAPO I                                                               
          Principi generali                                                     
          Art. 4                                                                
Coordinamento regionale                                                         
delle funzioni in materia di espropri                                           
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei            
compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.              
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e               
monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle                    
autorita' esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza,               
perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e               
l'omogeneita' dell'azione amministrativa.                                       
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle                   
funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale,           
conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:                 
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui                      
all'articolo 5;                                                                 
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui             
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'                  
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni           
che li hanno adottati, ricevendo altresi' le comunicazioni, relative            
alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del              
DPR 327/01;                                                                     
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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