REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                 TITOLO II                                                      
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
           CAPO I                                                               
          Principi generali                                                     
                  Art. 3                                                        
       Competenze in materia di espropri                                        
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o             
di pubblica utilita' e' altresi' competente all'emanazione degli atti           
relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie,                
fatti salvi i conferimenti di cui al Capo II del presente Titolo.               
2. Costituiscono autorita' espropriante i Comuni, le Comunita'                  
montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla              
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', secondo la             
legge statale o regionale, nonche' gli Enti pubblici cui la funzione            
espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto                       
dall'articolo 6.                                                                
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere                
private di pubblica utilita', l'autorita' espropriante e' l'ente che            
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica            
utilita' prevista dalla legge.                                                  
4. Al fine di affidare ad un'unica struttura la responsabilita' dei             
procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche                   
avvalendosi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle           
forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad           
istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i               
relativi poteri ad un ufficio gia' esistente.                                   
5. L'ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la              
legislazione vigente attribuisce all'autorita' espropriante. Gli                
oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni                   
effettuate dall'ufficio per le espropriazioni sono a carico del                 
soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione.                    
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,                 
possono avvalersi di un'unica struttura per lo svolgimento dei                  
compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attivita'                 
produttive, dello sportello unico per l'edilizia e dell'ufficio per             
le espropriazioni.                                                              
7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite                       
convenzione, avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni dei Comuni            
per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria                     
competenza.                                                                     
8. La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per             
l'esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione                
delle forme associative di cui all'articolo 11 della L.R. 26 aprile             
2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni            
in materia di enti locali), verificandone l'efficienza,                         
l'economicita' e la capacita' di servizio all'utenza secondo                    
modalita' e criteri definiti dalla Giunta.                                      
9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni e' predisposto un                  
archivio informatico contenente le informazioni relative all'iter dei           
procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell'ambito              
degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla           
tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse puo' accedere a             
titolo gratuito alle informazioni presenti nell'archivio informatico,           
anche per via telematica.                                                       
10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i              
proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative                
possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa                    
richiesta, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, di            
ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono           
direttamente coinvolti.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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